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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7322 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 4573/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RIANNA ANTONIO e CP_1 C.F._1 ISABELLI MASELLI, con elezione di domicilio in VIA G. BRUNO 169, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_2 VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ANF CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25-2-2025, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione di reversibilità da lavoro, cat. SO dall'1-9-2023 e di trovarsi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, esponeva che in data 21-10-2024 aveva inoltrato domanda per il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, ricorrendo i requisiti di legge e che il procedimento amministrativo non aveva avuto alcun esito. In ragione di ciò l'istante adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli affinché dichiarasse il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare dall'1-9-2023 o dalla diversa data accertata secondo giustizia. L' si costituiva, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e la decadenza CP_3 dall'azione giudiziaria, nonché la prescrizione dei crediti;
chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso.
***** E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. poiché l'atto introduttivo contiene l'esposizione di tutti gli elementi di diritto e delle circostanze di fatto idonei all'instaurazione del contraddittorio su tutti i punti della domanda. Infondata è anche l'eccezione di decadenza annuale previsto dall'art. 47, co. 3, del DPR n. 639/70, come modificato dal d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, atteso che la domanda giudiziale è stata tempestivamente azionata. Nel mero, utile ricordare che, l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia. A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88. Per quanto riguarda il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 8). La disposizione è stata interpretata dalla Cassazione (sent. n. 7668 del 20.6.96) nel senso che essa è sicuramente riferibile non solo al figlio ma anche al coniuge superstite in condizioni di minorazione fisica. Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
E, quindi, per quanto più rileva nella presente controversia, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55). Inoltre, ai sensi dell'art. 23, nel testo sostituito dall'art. 16 bis, d.l. n. 30 del 1974, conv. in l. n. 114 del 1974, il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni e tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce;
la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all' nazionale CP_3 della previdenza sociale.
Tanto premesso, il testuale disposto normativo, secondo cui la prescrizione è interrotta con la CP_ richiesta indirizzata all' lascia intendere che il diritto alla prestazione è già sorto prima della domanda ed a prescindere dalla stessa;
in tal senso deporrebbe anche l'art. 11 innanzi citato che riconnette l'insorgere del diritto al “verificarsi delle condizioni prescritte”, senza alcun riferimento alla presentazione della domanda.
Occorre, quindi, ai fini della maturazione del diritto, la ricorrenza di tutte le condizioni prescritte. Parte attrice ha dimostrato che, sin dal decesso della moglie, era coniuge unico componente del nucleo familiare, titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e, dalla documentazione medica acquisita in relazione all'età dell'istante, all'epoca ultrassessantacinquenne, deve presumersi che trovasi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, condizione che, peraltro, non consente neppure l'iscrizione alle liste di collocamento. Nella specie l'istante ha superato il 65° anno di età in data 22-1-2019. Ricorrono altresì le richieste condizioni reddituali, peraltro mai specificamente contestate. CP_ Neppure è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell' Il temine quinquennale applicabile nella specie, trattandosi di prestazioni pensionistiche temporanee, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. Il termine non risulta maturato essendo la prestazione richiesta con decorrenza dall'1-9-2023. Dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare dalla CP_ data del decesso del coniuge, l' va condannato al pagamento delle relative somme secondo legge, per il periodo a decorrere dall'1-9-2023 ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/prima colonna / primo scaglione di reddito (v. composizione nucleo familiare e misura del reddito).
2 La soccombenza regola le spese liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara il diritto dell'istante a percepire gli assegni per il nucleo familiare dall'1-9- CP_ 2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle somme dovute ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/prima colonna / primo scaglione di reddito, oltre accessori di legge;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2350,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva secondo legge, con attribuzione agli avv. ti antistatari in solido. Così deciso in data 15/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 4573/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RIANNA ANTONIO e CP_1 C.F._1 ISABELLI MASELLI, con elezione di domicilio in VIA G. BRUNO 169, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_2 VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ANF CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25-2-2025, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione di reversibilità da lavoro, cat. SO dall'1-9-2023 e di trovarsi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, esponeva che in data 21-10-2024 aveva inoltrato domanda per il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, ricorrendo i requisiti di legge e che il procedimento amministrativo non aveva avuto alcun esito. In ragione di ciò l'istante adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli affinché dichiarasse il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare dall'1-9-2023 o dalla diversa data accertata secondo giustizia. L' si costituiva, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e la decadenza CP_3 dall'azione giudiziaria, nonché la prescrizione dei crediti;
chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso.
***** E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. poiché l'atto introduttivo contiene l'esposizione di tutti gli elementi di diritto e delle circostanze di fatto idonei all'instaurazione del contraddittorio su tutti i punti della domanda. Infondata è anche l'eccezione di decadenza annuale previsto dall'art. 47, co. 3, del DPR n. 639/70, come modificato dal d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, atteso che la domanda giudiziale è stata tempestivamente azionata. Nel mero, utile ricordare che, l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia. A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88. Per quanto riguarda il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 8). La disposizione è stata interpretata dalla Cassazione (sent. n. 7668 del 20.6.96) nel senso che essa è sicuramente riferibile non solo al figlio ma anche al coniuge superstite in condizioni di minorazione fisica. Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
E, quindi, per quanto più rileva nella presente controversia, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55). Inoltre, ai sensi dell'art. 23, nel testo sostituito dall'art. 16 bis, d.l. n. 30 del 1974, conv. in l. n. 114 del 1974, il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni e tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce;
la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all' nazionale CP_3 della previdenza sociale.
Tanto premesso, il testuale disposto normativo, secondo cui la prescrizione è interrotta con la CP_ richiesta indirizzata all' lascia intendere che il diritto alla prestazione è già sorto prima della domanda ed a prescindere dalla stessa;
in tal senso deporrebbe anche l'art. 11 innanzi citato che riconnette l'insorgere del diritto al “verificarsi delle condizioni prescritte”, senza alcun riferimento alla presentazione della domanda.
Occorre, quindi, ai fini della maturazione del diritto, la ricorrenza di tutte le condizioni prescritte. Parte attrice ha dimostrato che, sin dal decesso della moglie, era coniuge unico componente del nucleo familiare, titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e, dalla documentazione medica acquisita in relazione all'età dell'istante, all'epoca ultrassessantacinquenne, deve presumersi che trovasi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, condizione che, peraltro, non consente neppure l'iscrizione alle liste di collocamento. Nella specie l'istante ha superato il 65° anno di età in data 22-1-2019. Ricorrono altresì le richieste condizioni reddituali, peraltro mai specificamente contestate. CP_ Neppure è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell' Il temine quinquennale applicabile nella specie, trattandosi di prestazioni pensionistiche temporanee, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. Il termine non risulta maturato essendo la prestazione richiesta con decorrenza dall'1-9-2023. Dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare dalla CP_ data del decesso del coniuge, l' va condannato al pagamento delle relative somme secondo legge, per il periodo a decorrere dall'1-9-2023 ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/prima colonna / primo scaglione di reddito (v. composizione nucleo familiare e misura del reddito).
2 La soccombenza regola le spese liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara il diritto dell'istante a percepire gli assegni per il nucleo familiare dall'1-9- CP_ 2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle somme dovute ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/prima colonna / primo scaglione di reddito, oltre accessori di legge;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2350,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva secondo legge, con attribuzione agli avv. ti antistatari in solido. Così deciso in data 15/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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