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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1287/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROCCOBERTON SILVIO ANGELO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ZUCCOLLO MAURIZIO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
“1. Dichiarare l'affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre;
Per_ 2. Regolamentare il diritto di visita del padre, stabilendo che terrà a fine settimana alterni dalle
9 del sabato mattina, quando la verrà a prendere, sino alle 19 della domenica sera, quando la riaccompagnerà presso la residenza della madre.
Il padre terrà inoltre la minore con sé: a) per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
b) tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive. Le altre festività, compresi i compleanni della minore, saranno ripartite in maniera alternata trai genitori. Per_ 3. Disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento di pari a € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale;
sia il mantenimento che il rimborso delle spese (a favore del genitore che risulterà creditore) dovranno essere corrisposti entro il giorno
10 di ciascun mese;
4. Disporsi che l'assegno unico sia corrisposto interamente alla madre;
a tal fine il padre si impegna
a consegnare alla madre il proprio modello ISEE entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno;
5. Disporsi che le detrazioni di spesa per la minore siano usufruibili al 100% dalla madre;
6. Disporsi che le somme depositate e depositande sul libretto Bancoposta n. 2-1291512315, siano vincolate in favore della minore fino al raggiungimento della maggiore età della Persona_1 medesima, con facoltà dei genitori di disporne, previo accordo tra i medesimi, solo per eventuali necessità della minore.
7. Spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/03/2025 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
Per_ sentimentale con dalla quale nasceva la figlia in data 11/11/2012; che la Controparte_1 relazione tra i genitori cessava quando la bambina aveva tre anni. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato l'affidamento condiviso della minore , con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
che venisse regolamentato il diritto di visita del padre secondo il calendario di cui al ricorso;
che venisse disposto a carico del padre un contributo al mantenimento di Per_ pari a € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Vicenza, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
che venisse ordinato il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento mediante accredito su conto corrente intestato alla madre.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venisse disposto l'affidamento congiunto di Controparte_1
, con collocazione prevalente presso la madre e che venisse regolamentato il diritto di Persona_1 visita del padre, tenuto conto che il medesimo trascorrerà dei periodi in USA per motivi di lavoro;
che venisse disposto a carico del padre la corresponsione di un contributo al mantenimento della figlia di € 250,00 al mese oltre alla quota parte di assegno unico che continuerà ad incassare la madre per intero;
che venisse disposto a carico di entrambi i genitori il concorso alle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza, nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di rimborso all'anticipatario previa esibizione dei documenti giustificativi;
che venisse disposto il rilascio, da parte delle autorità competenti, di passaporto elettronico a Persona_1
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un breve differimento per poterlo formalizzare. Pertanto, con note scritte telematicamente depositate le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_1 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 14.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1287/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROCCOBERTON SILVIO ANGELO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ZUCCOLLO MAURIZIO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
“1. Dichiarare l'affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre;
Per_ 2. Regolamentare il diritto di visita del padre, stabilendo che terrà a fine settimana alterni dalle
9 del sabato mattina, quando la verrà a prendere, sino alle 19 della domenica sera, quando la riaccompagnerà presso la residenza della madre.
Il padre terrà inoltre la minore con sé: a) per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
b) tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive. Le altre festività, compresi i compleanni della minore, saranno ripartite in maniera alternata trai genitori. Per_ 3. Disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento di pari a € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale;
sia il mantenimento che il rimborso delle spese (a favore del genitore che risulterà creditore) dovranno essere corrisposti entro il giorno
10 di ciascun mese;
4. Disporsi che l'assegno unico sia corrisposto interamente alla madre;
a tal fine il padre si impegna
a consegnare alla madre il proprio modello ISEE entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno;
5. Disporsi che le detrazioni di spesa per la minore siano usufruibili al 100% dalla madre;
6. Disporsi che le somme depositate e depositande sul libretto Bancoposta n. 2-1291512315, siano vincolate in favore della minore fino al raggiungimento della maggiore età della Persona_1 medesima, con facoltà dei genitori di disporne, previo accordo tra i medesimi, solo per eventuali necessità della minore.
7. Spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/03/2025 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
Per_ sentimentale con dalla quale nasceva la figlia in data 11/11/2012; che la Controparte_1 relazione tra i genitori cessava quando la bambina aveva tre anni. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato l'affidamento condiviso della minore , con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
che venisse regolamentato il diritto di visita del padre secondo il calendario di cui al ricorso;
che venisse disposto a carico del padre un contributo al mantenimento di Per_ pari a € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Vicenza, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
che venisse ordinato il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento mediante accredito su conto corrente intestato alla madre.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venisse disposto l'affidamento congiunto di Controparte_1
, con collocazione prevalente presso la madre e che venisse regolamentato il diritto di Persona_1 visita del padre, tenuto conto che il medesimo trascorrerà dei periodi in USA per motivi di lavoro;
che venisse disposto a carico del padre la corresponsione di un contributo al mantenimento della figlia di € 250,00 al mese oltre alla quota parte di assegno unico che continuerà ad incassare la madre per intero;
che venisse disposto a carico di entrambi i genitori il concorso alle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza, nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di rimborso all'anticipatario previa esibizione dei documenti giustificativi;
che venisse disposto il rilascio, da parte delle autorità competenti, di passaporto elettronico a Persona_1
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un breve differimento per poterlo formalizzare. Pertanto, con note scritte telematicamente depositate le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_1 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 14.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello