Art. 1.
Il termine di cui all' articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l' articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174 , e successivamente con l' articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121 , e' ulteriormente prorogato di un anno.
Il termine di cui all' articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l' articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174 , e successivamente con l' articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121 , e' ulteriormente prorogato di un anno.