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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2357/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Paccosi Lario del Foro di Pistoia E
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli (VC)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), relativa ai figli e , entrambi Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 maggiorenni ma solo il primo economicamente autosufficiente, e quest'ultima Persona_3 nata in data [...], ancora minore. Con decreto del 19/06/2014, il Tribunale di Vercelli, a parziale modifica del provvedimento emesso in data 17/04/2012 dal Tribunale per i Minorenni, riduceva ad euro 750,00 il contributo mensile al mantenimento dei tre figli posto a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Da allora i figli e sono diventati maggiorenni, mentre Per_1 Per_2 Per_3 ancora minore è collocata in via prevalente presso la madre. Il figlio inoltre, è divenuto Per_1 economicamente autosufficiente, per cui i coniugi sono addivenuti alla decisione di presentare ricorso congiunto affinché sia modificato l'importo di mantenimento posto a carico del padre per i figli.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui al decreto del 19/06/2014 del Tribunale di Vercelli, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 prevalente e residenza abituale presso la madre;
pagina 2 di 3 2. DISPONE che in considerazione dell'età incontri il padre liberamente accordandosi Per_3 direttamente con lo stesso previo avviso alla madre;
3. DISPONE, a parziale modifica del decreto 19/06/2014 di questo Tribunale, che sia posto a carico del sig. e a favore della sig.ra un assegno mensile di concorso al Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli e di euro 500,00 mensili rivalutabile Persona_2 Persona_3 annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. DISPONE che i genitori sopportino al 50% ciascuno tutte le spese straordinarie da affrontarsi per e Per la qualificazione della straordinarietà delle spese, Per_2 Per_3 nonché per le modalità di concertazione e liquidazione delle stesse, i genitori fanno riferimento al protocollo di questo Tribunale, che dichiarano conoscere;
5. DÀ ATTO che le parti convengono che l'assegno Unico di Famiglia e qualsiasi futura misura di sostegno economico per le famiglie con figli a carico sia percepito integralmente dalla madre, la quale è AUTORIZZATA a richiederlo;
6. DÀ ATTO che le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o di documenti validi per l'espatrio;
7. DÀ ATTO che i genitori concordano che possa recarsi all'estero per motivi di studio Per_3
e danno conseguentemente l'assenso perché alla stessa venga rilasciato il passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 21/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Andrea Padalino
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
Sezione Civile
N. R.G. VG 2357/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Paccosi Lario del Foro di Pistoia E
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli (VC)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), relativa ai figli e , entrambi Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 maggiorenni ma solo il primo economicamente autosufficiente, e quest'ultima Persona_3 nata in data [...], ancora minore. Con decreto del 19/06/2014, il Tribunale di Vercelli, a parziale modifica del provvedimento emesso in data 17/04/2012 dal Tribunale per i Minorenni, riduceva ad euro 750,00 il contributo mensile al mantenimento dei tre figli posto a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Da allora i figli e sono diventati maggiorenni, mentre Per_1 Per_2 Per_3 ancora minore è collocata in via prevalente presso la madre. Il figlio inoltre, è divenuto Per_1 economicamente autosufficiente, per cui i coniugi sono addivenuti alla decisione di presentare ricorso congiunto affinché sia modificato l'importo di mantenimento posto a carico del padre per i figli.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui al decreto del 19/06/2014 del Tribunale di Vercelli, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 prevalente e residenza abituale presso la madre;
pagina 2 di 3 2. DISPONE che in considerazione dell'età incontri il padre liberamente accordandosi Per_3 direttamente con lo stesso previo avviso alla madre;
3. DISPONE, a parziale modifica del decreto 19/06/2014 di questo Tribunale, che sia posto a carico del sig. e a favore della sig.ra un assegno mensile di concorso al Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli e di euro 500,00 mensili rivalutabile Persona_2 Persona_3 annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. DISPONE che i genitori sopportino al 50% ciascuno tutte le spese straordinarie da affrontarsi per e Per la qualificazione della straordinarietà delle spese, Per_2 Per_3 nonché per le modalità di concertazione e liquidazione delle stesse, i genitori fanno riferimento al protocollo di questo Tribunale, che dichiarano conoscere;
5. DÀ ATTO che le parti convengono che l'assegno Unico di Famiglia e qualsiasi futura misura di sostegno economico per le famiglie con figli a carico sia percepito integralmente dalla madre, la quale è AUTORIZZATA a richiederlo;
6. DÀ ATTO che le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o di documenti validi per l'espatrio;
7. DÀ ATTO che i genitori concordano che possa recarsi all'estero per motivi di studio Per_3
e danno conseguentemente l'assenso perché alla stessa venga rilasciato il passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 21/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Andrea Padalino
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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