Articolo 399 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 398Articolo 400
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9 ottobre 2010
Art. 399. Denuncia obbligatoria 1. Le autorita' competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l'obbligo di denunciarne la quantita', con le modalita' e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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