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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/11/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2221/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2221/2019 avente ad oggetto:
Responsabilità extracontrattuale, riservata in decisione all'udienza del 29.05.2025
(con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Beniamino Di
Bona (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato in Atina (Fr), Via C.F._2
della Vandra, n. 42.
ATTORE
CONTRO pagina 1 di 16 , in persona del Presidente p.t., Avv. Controparte_1 Persona_1
con sede in Piazza Gramsci n. 13 (C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'Avv. Natalino Guerrieri (C.F.: ) ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliata presso lo studio degli Avvocati G. e M. Quadrini sito in Sora, Via Tuzi n.
10.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Il sottoscritto Avvocato, procuratore della parte attrice, si riporta
alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio. Insiste perché la convenuta
sia condannata al risarcimento di tutti i danni biologici e morali subiti dall'attore, in
conseguenza del sinistro stradale de quo, sulla scorta della CTU medico-legale
espletata, con ogni conseguenziale pronunzia di legge e di ragione. Impugna e contesta
le avverse conclusioni. Qualora la causa sia trattenuta in decisione, chiede concedersi i
termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica”.
Per la parte convenuta: “La Provincia , a mezzo del sottoscritto CP_1
procuratore, espone quanto segue:
- con ordinanza del 20.04.2023, il Giudice così disponeva: “lette le note depositate dalle
parti, il Giudice pone al CTU i seguenti quesiti: descriva il CTU le lesioni causalmente
collegate al sinistro per cui è causa;
accerti e determini la durata di eventuali periodi di
pagina 2 di 16 inabilità temporanea assoluta o relativa derivati dallo stesso;
descriva e stabilisca in
termini percentuali gli eventuali esiti permanenti che abbiano menomato la complessiva
integrità psico-fisica del periziando in conseguenza delle vicende predette;
valuti, sulla
base della documentazione in atti, la riferibilità al sinistro e la congruità delle spese
mediche oggetto di istanza di rimborso”
- Fissava l'inizio delle operazioni peritali, come indicato dal CTU, per il giorno
10.05.2023, concedendo i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e rinviava la causa
all'udienza cartolare del 21.12.2023;
- Detta ordinanza non tiene conto dell'ulteriore quesito posto dalla istante nei suoi
scritti difensivi ed in particolare nelle note d'udienza del 06.04.2023, depositate in data
13.04.2023, nelle quali veniva espressamente richiesto quanto segue: “Chiede, inoltre
che al CTU, vista la natura e tipologia delle lesioni, nonché la circostanza, provata, in
base alla quale l'attore a causa dell'incidente è stato sbalzato fuori dall'autovettura,
venga posto anche il seguente quesito: “accerti il CTU se le lesioni subite dall'attore
siano o meno compatibili con l'uso dei mezzi di ritenzione.
Tutto ciò premesso, la , a mezzo del sottoscritto procuratore e Controparte_1
difensore, rivolge viva istanza affinché, l'Ill.mo Sig. Giudice, modifichi ed integri
l'ordinanza del 20.04.2023, alla luce della richiesta avanzata.
Il provvedimento in questione, visto l'imminente inizio delle operazioni peritali,
10.05.2023, dovrà essere modificato con anticipo rispetto a tale data”.
pagina 3 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte conveniva Parte_1
la dinanzi a questo Tribunale per sentire condannare Controparte_1
quest'ultima al pagamento dei danni patrimoniali e non in conseguenza del sinistro stradale.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva quanto segue:
- in data 24.1.2010, alle ore 5:30, mentre percorreva, alla guida della propria autovettura tipo Smart tg. BW784XG, all'interno della quale veniva trasportato il Sig. Per_2
, la S.p. Lenola-Pastena in direzione Pastena, quando, nel percorrere una curva
[...]
volgente a sinistra, a causa del manto ghiacciato e deformato, perdeva il controllo della vettura e finiva, di conseguenza, nell'attigua scarpata, dopo essersi ribaltato più volte;
- a seguito del sinistro riportava una serie di lesioni personali e, per tali ragioni, veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale di Terracina;
- in occasione del sinistro intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, i quali, a seguito dei controlli, riportavano nel verbale la presenza del ghiaccio e degli avvallamenti lungo la sede stradale;
- nel caso sussiste una responsabilità della in quanto non aveva adottato tutte CP_1
le misure necessarie, in quanto oltre alla presenza del ghiaccio e degli avvallamenti,
pagina 4 di 16 c'era l'assenza di segnaletica orizzontale e della pubblica illuminazione, ed infine delle barriere protettive;
- a nulla sono valsi i diversi tentativi che venivano esperiti in data 22.10.2012 e successive.
Per tali ragioni chiedeva di condannare la al pagamento di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali e non subiti a seguito del sinistro.
Si costituiva all'udienza del 23.10.2019 la che contestava in fatto e Controparte_2
in dritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, rilevando quanto segue:
- in via preliminare si eccepiva la prescrizione del diritto in quanto il fatto avveniva in data 24.10.2010 e la Provincia riceveva una prima lettera di messa in mora il 19.4.2011,
successivamente, in data 24.9.2012, le veniva notificato la richiesta di negoziazione assistita e da ciò ne conseguiva che aveva luogo un nuovo termine quinquennale, con la conseguenza che il diritto azionato si prescriveva in data 24.9.2017;
- il fatto si verificava alle ore 5:30 del 24.1.2010 e pertanto non era impossibile che l'attore poteva imbattersi in tratti di strada ghiacciati;
- il conducente viaggiava a velocità elevata e, quindi, non commisurata alle condizioni della strada, che era anche notturna e in considerazione della segnaletica presente;
- invece, per quanto riguardava l'assenza delle barriere protettive, non sussisteva a carico della l'obbligo di dover dotare il tratto stradale dove si era verificato CP_1
l'incidente;
pagina 5 di 16 - la valutazione era errata in quanto le diagnosi che venivano effettuate dal medico legale non avevano tenuto conto dei criteri dettati dalla;
Parte_2
- le lesioni, e quindi, la loro quantificazione dovevano essere in parte imputate all'attore,
in quanto aveva contribuito alla sua determinazione in maniera rilevante.
Per tali ragioni chiedeva il rigetto della domanda.
Ciò posto in fatto, la domanda va rigettata.
Per quanto riguarda la richiesta di parte convenuta circa l'avvenuta prescrizione della domanda di parte attrice va rigettata, in quanto l'articolo 2947, comma 1, c.c. prevede quanto segue: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive
in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”, ciò comporta che l'azione,
qualora non venga esercitata entro cinque anni dalla data del danno si prescrive.
Occorre evidenziare che il termine di prescrizione si interrompe qualora il soggetto compia una serie di atti, attraverso i quali, va a manifestare la volontà di voler esercitare il proprio diritto.
Nel caso di specie il sinistro avveniva in data 24.01.2010 e, successivamente, l'odierno inviava varie richieste di mediazione e conciliazione, rispettivamente nelle seguenti date
12.07.2011, 22.10.2012 e 18.07.2016; ciò comporta ad ogni richiesta correttamente recapitata al destinataria segue la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione e visto che l'ultima richiesta è stata inviata il 18.07.2016 la richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice non è prescritta.
pagina 6 di 16 All'udienza del 12.11.2021 veniva sentito parte attrice, il quale dichiarava Parte_1
che il giorno del sinistro, in prossimità della curva egli non procedeva ad elevata velocità poiché la strada era dissestata;
nel momento in cui effettuava la curva, a causa del ghiaccio sulla carreggiata, perdeva il controllo della vettura così che finiva nella scarpata laterale posto sul suo lato sinistro.
Affermava che a seguito della caduta nella scarpata non sapeva se la cintura di sicurezza era allacciata o sia era sganciata e che non c'erano dei cartelli stradali.
Infine, dichiarava di non aver visto del sale sulla strada.
All'udienza del 7.02.2022, veniva sentito il teste , che, al momento Persona_2
del sinistro, si trovava nella vettura e dormiva, per poi svegliarsi nel momento in cui la vettura cadeva nel burrone.
Riferiva che, a seguito della caduta, aveva trovato fuori la vettura pieno di Parte_1
sangue e, per tali ragioni, decideva di uscire dal burrone e di cercare aiuto, riuscendo a citofonare ad un'abitazione.
Affermava che la strada era poco illuminata e che non c'erano delle barriere protettive,
ma c'erano degli avvallamenti, in quanto percorreva la strada abitualmente.
Per quanto concerne le cinture di sicurezza non ricordava se le avevano.
Successivamente, all'udienza del 29.04.2022, veniva sentito il teste , Testimone_1
appuntato scelto in servizio presso il nucleo radiomobile della Compagnia di Pontecorvo
all'epoca dei fatti, e dichiarava di trovarsi in pattugliamento con il suo collega CP_3
pagina 7 di 16 e di essere giunti sul luogo dell'incidente, a seguito della segnalazione della CP_4
Centrale Operativa dei C.C., circa un ora e mezzo dopo l'evento.
E, una volta giunti, avevano trovato solamente la Smart in quanto le due persone, che erano a bordo, erano state trasportate in Ospedale.
Ricordava che la strada era ricoperta da parecchio ghiaccio, c'era l'assenza di barriere laterali di protezione, che il manto stradale era disconnesso e, infine, che non c'era l'illuminazione pubblica ma la presenza di un cartello verticale prima del luogo dell'incidente.
Infine, all'udienza del 11.11.2022, veniva sentito che dichiarava di trovarsi Tes_2
a casa e di essere stato contatto da un suo amico, il padre di , che Persona_2
chiedeva di portarlo sul luogo del sinistro, per accertare le condizioni di Parte_1
E, una volta giunti sul luogo, rinveniva i Vigili del Fuoco e l'ambulanza del 118 e,
quindi, decideva di scendere nel dirupo, attraverso la corda utilizzata dai Vigili, al fine di partecipare al recupero del ragazzo.
Orbene, osserva questo giudicante che a norma l'articolo 141 C.d.s., primo, secondo e terzo comma, prevede che: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo
in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo
stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e
delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
pagina 8 di 16
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in
grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità
limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi
frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi
stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni
atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti
di strada fiancheggiati da edifici”.
Nel caso in specie l'attore, in relazione al tratto di strada percorso, ossia mentre percorreva la curva, in una zona di scarsa illuminazione, con la presenza del ghiaccio deformato, e, in ragione anche del fatto che il sinistro avveniva alle 5:30 circa, avrebbe dovuto tenere una certa condotta, ossia di moderazione della velocità.
In via generale si osserva che anche l'utente di un luogo pubblico è "custode" del bene,
esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo
- anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati:
pagina 9 di 16 1) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, 10 maggio
1999 n. 156);
2) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a
cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate»;
4) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la vettura che cadeva nella scarpata e le lesioni che ne derivarono, nel senso di considerare dimostrata la circostanza che si procurò tali lesioni a seguito della caduta della vettura Parte_1
nella scarpata, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità di parte attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel guidare la vettura, alla data e ora indicate, e in relazione alla presenza del ghiaccio sul manto stradale ed anche degli avvallamenti, avrebbe infatti dovuto Parte_1
pagina 10 di 16 guidare con maggiore attenzione la strada percorsa, tenendo altresì conto che percorreva,
com'è stato indicato poc'anzi, una curva in una zona con scarsa illuminazione, con il manto stradale ghiacciato.
Al contrario, lui imprudentemente non prestava alcuna attenzione al tratto di strada su cui circolava, nonostante potesse comprendere che il tratto di strada ghiacciato e deformato, con la presenza anche di avvallamenti, era oggettivamente visibile e che rappresentava una insidia e quindi comportare un rischio di sinistro.
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione. Secondo
Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada aperta al
pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione,
dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze
della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato
di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel
compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da
parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo
causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile
all'ente e l'evento dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia
stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la
pagina 11 di 16 configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di
manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da
parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso”.
Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può
rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 24/2/2011, n. 4476).
Per l'appunto nella fattispecie va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno,
perché l'evento della caduta nella scarpata va attribuito esclusivamente alla condotta incauta di . Parte_1
Infatti nella fattispecie vi era la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il pagina 12 di 16 comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Tutto dipende, in ultima analisi, dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ( v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n. 7636,
secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo).
In definitiva dunque il comportamento imprudente del che circolava con la Pt_1
dovuta cautela e a velocità non adeguata alla caratteristiche della strada oltre che alle condizioni metereologiche in quel momento esistenti porta a ritenere la sua l'efficienza nel dinamismo causale del danno, tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
La domanda risarcitoria è dunque infondata e va rigettata.
pagina 13 di 16 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del risarcimento richiesto, pari a sua volta ad euro 250.000,00, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla
Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15%
sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55,
che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Vanno poste altresì a carico della parte attrice soccombente le spese di CTU – liquidate come da separato decreto (euro 550,00) - quanto ai rapporti interni fra le parti e per l'intero a carico sia della parte attrice che della convenuta, in solido, nei confronti del
CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei confronti Parte_1
della , così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda attorea;
pagina 14 di 16 b) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore della Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Controparte_1
euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
Iva come per legge;
c) pone a carico della parte attrice soccombente le spese di CTU – liquidate come da separato decreto (euro 550,00) - quanto ai rapporti interni fra le parti e per l'intero a carico sia della parte attrice che della convenuta, in solido, nei confronti del CTU.
Cassino, 24.11.2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 15 di 16
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2221/2019 avente ad oggetto:
Responsabilità extracontrattuale, riservata in decisione all'udienza del 29.05.2025
(con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Beniamino Di
Bona (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato in Atina (Fr), Via C.F._2
della Vandra, n. 42.
ATTORE
CONTRO pagina 1 di 16 , in persona del Presidente p.t., Avv. Controparte_1 Persona_1
con sede in Piazza Gramsci n. 13 (C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'Avv. Natalino Guerrieri (C.F.: ) ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliata presso lo studio degli Avvocati G. e M. Quadrini sito in Sora, Via Tuzi n.
10.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Il sottoscritto Avvocato, procuratore della parte attrice, si riporta
alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio. Insiste perché la convenuta
sia condannata al risarcimento di tutti i danni biologici e morali subiti dall'attore, in
conseguenza del sinistro stradale de quo, sulla scorta della CTU medico-legale
espletata, con ogni conseguenziale pronunzia di legge e di ragione. Impugna e contesta
le avverse conclusioni. Qualora la causa sia trattenuta in decisione, chiede concedersi i
termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica”.
Per la parte convenuta: “La Provincia , a mezzo del sottoscritto CP_1
procuratore, espone quanto segue:
- con ordinanza del 20.04.2023, il Giudice così disponeva: “lette le note depositate dalle
parti, il Giudice pone al CTU i seguenti quesiti: descriva il CTU le lesioni causalmente
collegate al sinistro per cui è causa;
accerti e determini la durata di eventuali periodi di
pagina 2 di 16 inabilità temporanea assoluta o relativa derivati dallo stesso;
descriva e stabilisca in
termini percentuali gli eventuali esiti permanenti che abbiano menomato la complessiva
integrità psico-fisica del periziando in conseguenza delle vicende predette;
valuti, sulla
base della documentazione in atti, la riferibilità al sinistro e la congruità delle spese
mediche oggetto di istanza di rimborso”
- Fissava l'inizio delle operazioni peritali, come indicato dal CTU, per il giorno
10.05.2023, concedendo i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e rinviava la causa
all'udienza cartolare del 21.12.2023;
- Detta ordinanza non tiene conto dell'ulteriore quesito posto dalla istante nei suoi
scritti difensivi ed in particolare nelle note d'udienza del 06.04.2023, depositate in data
13.04.2023, nelle quali veniva espressamente richiesto quanto segue: “Chiede, inoltre
che al CTU, vista la natura e tipologia delle lesioni, nonché la circostanza, provata, in
base alla quale l'attore a causa dell'incidente è stato sbalzato fuori dall'autovettura,
venga posto anche il seguente quesito: “accerti il CTU se le lesioni subite dall'attore
siano o meno compatibili con l'uso dei mezzi di ritenzione.
Tutto ciò premesso, la , a mezzo del sottoscritto procuratore e Controparte_1
difensore, rivolge viva istanza affinché, l'Ill.mo Sig. Giudice, modifichi ed integri
l'ordinanza del 20.04.2023, alla luce della richiesta avanzata.
Il provvedimento in questione, visto l'imminente inizio delle operazioni peritali,
10.05.2023, dovrà essere modificato con anticipo rispetto a tale data”.
pagina 3 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte conveniva Parte_1
la dinanzi a questo Tribunale per sentire condannare Controparte_1
quest'ultima al pagamento dei danni patrimoniali e non in conseguenza del sinistro stradale.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva quanto segue:
- in data 24.1.2010, alle ore 5:30, mentre percorreva, alla guida della propria autovettura tipo Smart tg. BW784XG, all'interno della quale veniva trasportato il Sig. Per_2
, la S.p. Lenola-Pastena in direzione Pastena, quando, nel percorrere una curva
[...]
volgente a sinistra, a causa del manto ghiacciato e deformato, perdeva il controllo della vettura e finiva, di conseguenza, nell'attigua scarpata, dopo essersi ribaltato più volte;
- a seguito del sinistro riportava una serie di lesioni personali e, per tali ragioni, veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale di Terracina;
- in occasione del sinistro intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, i quali, a seguito dei controlli, riportavano nel verbale la presenza del ghiaccio e degli avvallamenti lungo la sede stradale;
- nel caso sussiste una responsabilità della in quanto non aveva adottato tutte CP_1
le misure necessarie, in quanto oltre alla presenza del ghiaccio e degli avvallamenti,
pagina 4 di 16 c'era l'assenza di segnaletica orizzontale e della pubblica illuminazione, ed infine delle barriere protettive;
- a nulla sono valsi i diversi tentativi che venivano esperiti in data 22.10.2012 e successive.
Per tali ragioni chiedeva di condannare la al pagamento di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali e non subiti a seguito del sinistro.
Si costituiva all'udienza del 23.10.2019 la che contestava in fatto e Controparte_2
in dritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, rilevando quanto segue:
- in via preliminare si eccepiva la prescrizione del diritto in quanto il fatto avveniva in data 24.10.2010 e la Provincia riceveva una prima lettera di messa in mora il 19.4.2011,
successivamente, in data 24.9.2012, le veniva notificato la richiesta di negoziazione assistita e da ciò ne conseguiva che aveva luogo un nuovo termine quinquennale, con la conseguenza che il diritto azionato si prescriveva in data 24.9.2017;
- il fatto si verificava alle ore 5:30 del 24.1.2010 e pertanto non era impossibile che l'attore poteva imbattersi in tratti di strada ghiacciati;
- il conducente viaggiava a velocità elevata e, quindi, non commisurata alle condizioni della strada, che era anche notturna e in considerazione della segnaletica presente;
- invece, per quanto riguardava l'assenza delle barriere protettive, non sussisteva a carico della l'obbligo di dover dotare il tratto stradale dove si era verificato CP_1
l'incidente;
pagina 5 di 16 - la valutazione era errata in quanto le diagnosi che venivano effettuate dal medico legale non avevano tenuto conto dei criteri dettati dalla;
Parte_2
- le lesioni, e quindi, la loro quantificazione dovevano essere in parte imputate all'attore,
in quanto aveva contribuito alla sua determinazione in maniera rilevante.
Per tali ragioni chiedeva il rigetto della domanda.
Ciò posto in fatto, la domanda va rigettata.
Per quanto riguarda la richiesta di parte convenuta circa l'avvenuta prescrizione della domanda di parte attrice va rigettata, in quanto l'articolo 2947, comma 1, c.c. prevede quanto segue: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive
in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”, ciò comporta che l'azione,
qualora non venga esercitata entro cinque anni dalla data del danno si prescrive.
Occorre evidenziare che il termine di prescrizione si interrompe qualora il soggetto compia una serie di atti, attraverso i quali, va a manifestare la volontà di voler esercitare il proprio diritto.
Nel caso di specie il sinistro avveniva in data 24.01.2010 e, successivamente, l'odierno inviava varie richieste di mediazione e conciliazione, rispettivamente nelle seguenti date
12.07.2011, 22.10.2012 e 18.07.2016; ciò comporta ad ogni richiesta correttamente recapitata al destinataria segue la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione e visto che l'ultima richiesta è stata inviata il 18.07.2016 la richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice non è prescritta.
pagina 6 di 16 All'udienza del 12.11.2021 veniva sentito parte attrice, il quale dichiarava Parte_1
che il giorno del sinistro, in prossimità della curva egli non procedeva ad elevata velocità poiché la strada era dissestata;
nel momento in cui effettuava la curva, a causa del ghiaccio sulla carreggiata, perdeva il controllo della vettura così che finiva nella scarpata laterale posto sul suo lato sinistro.
Affermava che a seguito della caduta nella scarpata non sapeva se la cintura di sicurezza era allacciata o sia era sganciata e che non c'erano dei cartelli stradali.
Infine, dichiarava di non aver visto del sale sulla strada.
All'udienza del 7.02.2022, veniva sentito il teste , che, al momento Persona_2
del sinistro, si trovava nella vettura e dormiva, per poi svegliarsi nel momento in cui la vettura cadeva nel burrone.
Riferiva che, a seguito della caduta, aveva trovato fuori la vettura pieno di Parte_1
sangue e, per tali ragioni, decideva di uscire dal burrone e di cercare aiuto, riuscendo a citofonare ad un'abitazione.
Affermava che la strada era poco illuminata e che non c'erano delle barriere protettive,
ma c'erano degli avvallamenti, in quanto percorreva la strada abitualmente.
Per quanto concerne le cinture di sicurezza non ricordava se le avevano.
Successivamente, all'udienza del 29.04.2022, veniva sentito il teste , Testimone_1
appuntato scelto in servizio presso il nucleo radiomobile della Compagnia di Pontecorvo
all'epoca dei fatti, e dichiarava di trovarsi in pattugliamento con il suo collega CP_3
pagina 7 di 16 e di essere giunti sul luogo dell'incidente, a seguito della segnalazione della CP_4
Centrale Operativa dei C.C., circa un ora e mezzo dopo l'evento.
E, una volta giunti, avevano trovato solamente la Smart in quanto le due persone, che erano a bordo, erano state trasportate in Ospedale.
Ricordava che la strada era ricoperta da parecchio ghiaccio, c'era l'assenza di barriere laterali di protezione, che il manto stradale era disconnesso e, infine, che non c'era l'illuminazione pubblica ma la presenza di un cartello verticale prima del luogo dell'incidente.
Infine, all'udienza del 11.11.2022, veniva sentito che dichiarava di trovarsi Tes_2
a casa e di essere stato contatto da un suo amico, il padre di , che Persona_2
chiedeva di portarlo sul luogo del sinistro, per accertare le condizioni di Parte_1
E, una volta giunti sul luogo, rinveniva i Vigili del Fuoco e l'ambulanza del 118 e,
quindi, decideva di scendere nel dirupo, attraverso la corda utilizzata dai Vigili, al fine di partecipare al recupero del ragazzo.
Orbene, osserva questo giudicante che a norma l'articolo 141 C.d.s., primo, secondo e terzo comma, prevede che: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo
in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo
stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e
delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
pagina 8 di 16
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in
grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità
limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi
frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi
stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni
atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti
di strada fiancheggiati da edifici”.
Nel caso in specie l'attore, in relazione al tratto di strada percorso, ossia mentre percorreva la curva, in una zona di scarsa illuminazione, con la presenza del ghiaccio deformato, e, in ragione anche del fatto che il sinistro avveniva alle 5:30 circa, avrebbe dovuto tenere una certa condotta, ossia di moderazione della velocità.
In via generale si osserva che anche l'utente di un luogo pubblico è "custode" del bene,
esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo
- anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati:
pagina 9 di 16 1) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, 10 maggio
1999 n. 156);
2) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a
cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate»;
4) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la vettura che cadeva nella scarpata e le lesioni che ne derivarono, nel senso di considerare dimostrata la circostanza che si procurò tali lesioni a seguito della caduta della vettura Parte_1
nella scarpata, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità di parte attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel guidare la vettura, alla data e ora indicate, e in relazione alla presenza del ghiaccio sul manto stradale ed anche degli avvallamenti, avrebbe infatti dovuto Parte_1
pagina 10 di 16 guidare con maggiore attenzione la strada percorsa, tenendo altresì conto che percorreva,
com'è stato indicato poc'anzi, una curva in una zona con scarsa illuminazione, con il manto stradale ghiacciato.
Al contrario, lui imprudentemente non prestava alcuna attenzione al tratto di strada su cui circolava, nonostante potesse comprendere che il tratto di strada ghiacciato e deformato, con la presenza anche di avvallamenti, era oggettivamente visibile e che rappresentava una insidia e quindi comportare un rischio di sinistro.
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione. Secondo
Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada aperta al
pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione,
dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze
della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato
di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel
compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da
parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo
causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile
all'ente e l'evento dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia
stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la
pagina 11 di 16 configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di
manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da
parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso”.
Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può
rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 24/2/2011, n. 4476).
Per l'appunto nella fattispecie va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno,
perché l'evento della caduta nella scarpata va attribuito esclusivamente alla condotta incauta di . Parte_1
Infatti nella fattispecie vi era la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il pagina 12 di 16 comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Tutto dipende, in ultima analisi, dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ( v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n. 7636,
secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo).
In definitiva dunque il comportamento imprudente del che circolava con la Pt_1
dovuta cautela e a velocità non adeguata alla caratteristiche della strada oltre che alle condizioni metereologiche in quel momento esistenti porta a ritenere la sua l'efficienza nel dinamismo causale del danno, tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
La domanda risarcitoria è dunque infondata e va rigettata.
pagina 13 di 16 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del risarcimento richiesto, pari a sua volta ad euro 250.000,00, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla
Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15%
sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55,
che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Vanno poste altresì a carico della parte attrice soccombente le spese di CTU – liquidate come da separato decreto (euro 550,00) - quanto ai rapporti interni fra le parti e per l'intero a carico sia della parte attrice che della convenuta, in solido, nei confronti del
CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei confronti Parte_1
della , così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda attorea;
pagina 14 di 16 b) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore della Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Controparte_1
euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
Iva come per legge;
c) pone a carico della parte attrice soccombente le spese di CTU – liquidate come da separato decreto (euro 550,00) - quanto ai rapporti interni fra le parti e per l'intero a carico sia della parte attrice che della convenuta, in solido, nei confronti del CTU.
Cassino, 24.11.2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
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