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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/09/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4211/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4211/2022 promossa da:
(c.f. , nata il [...] a [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. TINKHAUSER ELISABETH ed elettivamente domiciliata in VIA DUCA
D'AOSTA 100 BOLZANO presso il difensore;
- parte attrice - contro
(C.F. ), nato il [...] a [...], e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), nato il [...] a [...], entrambi con il
[...] C.F._3
patrocinio degli avv.ti LUCENTE FABIANO e PUSATERI RAIMONDO, elettivamente domiciliati in
VIALE DUCA D'AOSTA 86 BOLZANO presso i difensori;
- parte convenuta -
in punto: Servitù, comunione, condominio e risarcimento del danno.
causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza a favore delle p.mm. 3, 4, 7, 8, 11 e 12 della CP_ p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. di proprietà del sig. nonché delle p.mm. 2, 6, 10 e 13 della CP_3
p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C, di proprietà del sig. , ed a carico delle p.mm. 1, 5 e 9 della CP_2
p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. di proprietà della sig.ra di una servitù di scarico e/o CP_3 Parte_1
pagina 1 di 11 conduttura delle acque impure/fognature nella vasca Imhoff tipo 200 posta nel giardino p.m. 1 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries di proprietà della sig.ra Parte_1
2) ordinare ai convenuti la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà della sig.ra e ordinare quindi agli stessi di cessare di scaricare le acque impure/fognature Parte_1 provenienti dalle pp.mm. in loro proprietà - rispettivamente p.mm. 3, 4, 7, 8, 11 e 12 della p.ed. 4679 CP_ in P.T. 5436/II C.C. Gries di proprietà del sig. e p.mm. 2, 6, 10 e 13 della p.ed. 4679 in P.T.
5436/II C.C di proprietà del sig. – nella vasca Imhoff tipo 200 posta nel giardino della sig.ra CP_2
identificato tavolarmente come p.m. 1 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Parte_1 CP_3
3) condannare i convenuti al risarcimento del danno nella misura che risulterà equa ex art. 1226 c.c. a far data dal 05.04.2022 fino alla cessazione dello scarico delle acque impure/fognature nella vasca
Imhoff posta nel giardino p.m. 1 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries di proprietà della sig.ra
4) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale Parte_1 di parte convenuta sub A) (acquisto servitù per destinazione del padre di famiglia):
5) subordinare la servitù alla condizione risolutiva dell'allacciamento della fognatura alla rete fognaria comunale;
6) ordinare ai convenuti di adottare tutte le precauzioni e misure necessarie, da determinare in sede di consulenza tecnica d'ufficio, atte ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia;
7) in ogni caso rigettare la domanda accessoria tesa a far accertare e dichiarare “il diritto dei proprietari dei fondi dominanti sopra indicati di accedere al fondo servente in p.m. 1 al fine di controllare le tubazioni, l'impianto Imhoff, compresa la vasca settica in p.m. 1, allo scopo di operare i necessari e periodici spurghi e procedere alle riparazioni ordinarie e straordinarie.”
8) costituire una servitù di scarico e/o conduttura delle acque impure/fognatura ai sensi dell'art. 1062
c.c. a favore delle p.mm. 1, 5 e 9 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries, di proprietà della sig.ra ed a carico delle p.mm. 3, 4, 7, 8, 11 e 12 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries, di Parte_1
CP_ proprietà del sig. nonché delle p.mm. 2, 6, 10 e 13 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C, di proprietà del sig. ed a carico della rampa di proprietà comune alle p.m. da 1 ad 8 della p.ed. CP_2
4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries e della strada di accesso di proprietà comune alle p.m. da 1 a 13 della p.ed. 4679 in PT 5436/II C.C. Gries, tramite le tubazioni già esistenti, da individuare e rappresentare in apposita planimetria da predisporre dal consulente tecnico d'ufficio;
9) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale di parte convenuta sub B) (costituzione servitù coattiva ex art. 1043 c.c.):
10) subordinare la servitù alla condizione risolutiva dell'allacciamento della fognatura alla rete fognaria comunale;
pagina 2 di 11 11) ordinare ai convenuti di adottare tutte le precauzioni e misure necessarie, da determinare in sede di consulenza tecnica d'ufficio, atte ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia;
12) determinare l'indennità ai sensi dell'art. 1038 c.c.;
13) in ogni caso rigettare la domanda accessoria tesa a far accertare e dichiarare “il diritto dei proprietari dei fondi dominanti sopra indicati di accedere al fondo servente in p.m. 1 al fine di controllare le tubazioni, l'impianto Imhoff, compresa la vasca settica in p.m. 1, allo scopo di operare i necessari e periodici spurghi e procedere alle riparazioni ordinarie e straordinarie.”
14)in ogni caso: costituire una servitù di scarico e/o conduttura delle acque impure/fognatura coattivo ai sensi dell'art. 1043 c.c. a favore delle p.mm. 1, 5 e 9 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries, di proprietà della sig.ra ed a carico delle p.mm. 3, 4, 7, 8, 11 e 12 della p.ed. 4679 in P.T. Parte_1
CP_ 5436/II C.C. di proprietà del sig. nonché delle p.mm. 2, 6, 10 e 13 della p.ed. 4679 in P.T. CP_3
5436/II C.C, di proprietà del sig. ed a carico della rampa di proprietà comune alle p.m. da 1 CP_2 ad 8 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. e della strada di accesso di proprietà comune alle p.m. CP_3 da 1 a 13 della p.ed. 4679 in PT 5436/II C.C. Gries, tramite le tubazioni già esistenti, da individuare e rappresentare in apposita planimetria da predisporre dal consulente tecnico d'ufficio;
15)ordinare al competente conservatore del Libro Fondiario di voler procedere all'intavolazione della servitù di cui alla domanda sub precedente punto 8) e punto 14);
16)ordinare al competente conservatore del Libro Fondiario di cancellare l'annotazione della comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali annotata sulla p.ed.4679, C.C. Gries sub G.N. 2401/2023, nonché l'annotazione dell'atto di citazione annotato sulle pp.mm. 1, 5, 9 della p.ed.4679, C.C. Gries sub G.N. 475/2023.
17) con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
In via istruttoria parte attrice si oppone alle istanze probatorie avversarie rinviando sul punto alla propria memoria ex art. 183. co. 6 c.p.c. dd. 23.01.2024 ed insiste sulle proprie istanze istruttorie ed in particolare sull'ispezione ai sensi dell'art. 258 e ss. c.p.c. nonché sull''integrazione della CTU per individuare le precauzioni e misure, la cui adozione è stata richiesta sub conclusioni n. 6 e 11 e per quantificare il danno da essa subito. Con nota di data 12.06.2025, si deposita un attuale estratto dal libro fondiario, da cui sono visibili le annotazioni di lite” per la parte convenuta e : CP_1 Controparte_2
“Il procuratore dei convenuti dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove di parte attrice e precisa le conclusioni come segue:
- rigettare la domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti, perché inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
pagina 3 di 11 - rigettare la domanda proposta dall'attrice in via di reconventio reconventionis al punto 13 delle conclusioni dalla stessa rassegnate all'udienza del 13.04.2023, in quanto inammissibile ed infondata;
- rigettare ogni altra eccezione sollevata dall'attrice in relazione alle deduzioni ed alle domande dei convenuti;
- accertare e dichiarare che l'Impianto Imhoff oggetto di causa, è parte comune, ai sensi dell'art. 1117
c.c. dell'edificio in p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, ordinando al competente Conservatore, al passaggio in giudicato della emananda sentenza, l'inserimento dello stesso tra le parti comuni descritte nel foglio di consistenza A2 della predetta Partita Tavolare;
- In via riconvenzionale condizionata principale, nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale, nonostante la natura condominiale dell'impianto Imhoff, dovesse ritenere lo stato dei luoghi oggetto di causa compatibile, in fatto e in diritto, con la configurazione di una servitù prediale di fatto:
- A) accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. della servitù di scarico e/o conduttura delle acque impure/fognature a favore delle pp.mm. 3, 4, 7 e 8,
11 e 12 p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. di proprietà di , a favore delle pp.mm. 2, 6, 10 CP_3 CP_1
e 13 p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, di proprietà di , e a carico delle pp.mm. 1, 5 e Controparte_2
9 della p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, della rampa di proprietà comune alle p.m. da 1 a 8 della p.ed. 4679 in P.T. 5436 /II C.C. Gries e della strada di accesso di proprietà comune alle p.m. da 1 a 13 della p.ed. 4679 in P.T. 5436 /II C.C. Gries, consistente nel diritto di condurre le acque impure e di fogna, tramite le tubazioni già esistenti e collocate nel giardino in p.m. 1 p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C.
fino alla vasca settica dell'Impianto Imhoff tipo 200 già esistente e posta nel medesimo giardino CP_3 in p.m. 1, e di farle proseguire, da detta vasca, tramite le tubazioni di dispersione già esistenti fino al confine tra la predetta p.m. 1 e la p.m. 2 della stessa p.ed., di proprietà di , con scarico Controparte_2 finale nel pozzo di dispersione sito sulla p.m. 3 di proprietà di , nonché nel diritto dei CP_1 proprietari dei fondo dominanti sopra indicati di accedere al fondo servente in p.m. 1 al fine di controllare le tubazioni, l'impianto Imhoff, compresa la vasca settica in p.m. 1, allo scopo di operare i necessari e periodici spurghi e procedere alle riparazioni ordinarie e straordinarie;
- In via riconvenzionale ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui la domanda riconvenzionale principale ex art. 1062 c.p.c. fosse ritenuta non fondata: B) costituire ex art. 1043 c.c. servitù coattiva di scarico e/o conduttura delle acque impure/fognature a favore delle pp.mm. 3, 4, 7 e 8, 11 e 12 p.ed.
4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, di proprietà di , a favore delle pp.mm. 2, 6, 10 e 13 p.ed. CP_1
4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, di proprietà di , e a carico delle pp.mm. 1, 5 e 9 della Controparte_2
p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. della rampa di proprietà comune alle p.m. da 1 a 8 della p.ed. CP_3
4679 in P.T. 5436 /II C.C. e della strada di accesso di proprietà comune alle p.m. da 1 a 13 della CP_3
p.ed. 4679 in P.T. 5436 /II C.C. consistente nel diritto di condurre e far passare le acque impure CP_3 pagina 4 di 11 e di fogna, tramite le tubazioni già esistenti e collocate nel giardino in p.m. 1 p.ed. 4679 P.T. 5436/II
C.C. fino alla vasca settica dell'Impianto Imhoff tipo 200 già esistente e posta nel medesimo CP_3 giardino in p.m. 1, e di farle proseguire, da detta vasca, tramite le tubazioni di dispersione già esistenti fino al confine tra la predetta p.m. 1 e la p.m. 2 della stessa p.ed., di proprietà di , con Controparte_2 scarico finale nel pozzo di dispersione sito sulla p.m. 3 di proprietà di , nonché nel diritto CP_1 dei proprietari dei fondo dominanti sopra indicati accedere al fondo servente in p.m. 1 al fine di controllare le tubazioni, l'impianto Imhoff, compresa la vasca settica in p.m. 1, allo scopo di operare i necessari e periodici spurghi e procedere alle riparazioni ordinarie e straordinarie;
- ordinare – in relazione domande sub A. e B. – al competente Conservatore, al passaggio in giudicato della emananda sentenza, l'intavolazione delle rispettive servitù accertate e costituite. In via riconvenzionale sempre nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale, nonostante la natura condominiale dell'impianto Imhoff, dovesse ritenere lo stato dei luoghi oggetto di causa compatibile, in fatto e in diritto, con la configurazione di una servitù prediale di fatto: -
- C) - accertare e dichiarare l'inesistenza a carico delle pp.mm. 3, 4, 7 e 8, 11 e 12 p.ed. 4679 P.T.
5436/II C.C. Gries di proprietà di e delle pp.mm. 2, 6, 10 e 13 p.ed. 4679 P.T. 5436/II CP_1
C.C. Gries di Saverio, e a favore delle pp.mm. 1, 5 e 9, stessa p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. CP_2
Gries) di proprietà di , di una servitù di scarico e/o di conduttura delle acque Parte_1 impure/fognature; - ordinare all'attrice la cessazione dell'attività di conduzione e smaltimento delle acque impure/fognature provenienti dalle pp.mm. 1, 5 e 9, stessa p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. CP_3 tramite i predetti fondi dei convenuti.
Con rifusione delle spese processuali (ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali), oltre
Cnpa ed Iva.
In via istruttoria: - per completezza difensiva, benché tutte le domande proposte dai convenuti, in via principale e subordinata, siano state già provate documentalmente e tramite la acquisita c.t.u., il procuratore dei convenuti insiste per l'accoglimento dei mezzi di prova orali offerti con la propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c..”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. La sig.ra è proprietaria delle p.mm. 1, 5 e 9 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Parte_1
Gries, site in Bolzano, Stradella San Maurizio 13. Detta porzione materiale si inserisce in un più ampio complesso immobiliare, costituito da altre tre unità ad essa attigue, di proprietà degli odierni convenuti
(p.mm. 3, 4, 7, 8, 11 e 12 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries) e CP_1 Controparte_2
(p.mm. 2, 6, 10 e 13 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries). pagina 5 di 11 Con atto di citazione dd. 12.12.2022 l'attrice lamentava la presenza “di un pozzo per la Parte_1 fognatura, precisamente una vasca biologica Imhoff - tipo 200” nel sottoterra del proprio giardino, evidenziando che la “predetta vasca raccoglie i liquami provenienti non soltanto dall'abitazione di CP_ parte attrice, ma anche delle abitazioni del sig. e del sig. ”. negava la CP_2 Parte_1 sussistenza di qualsivoglia diritto reale intavolato a beneficio dei convenuti, esperendo così azione
“negatoria servitutis” e domandando altresì il risarcimento del danno in relazione al pregiudizio asseritamente subito derivante dai cattivi odori ed alla conseguente riduzione del valore di mercato dell'immobile.
CP_ Costituitisi con comparsa dd. 16.3.2023 i convenuti e deducevano la natura condominiale CP_2 dell'impianto, formulando comunque domanda di riconoscimento di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. o, in subordine, di costituzione di servitù coattiva ex art. 1043 c.c. (scarico coattivo) sempre in relazione all'impianto de quo. In sede di prima memoria ex art. 183, comma VI,
c.p.c. veniva precisata nelle conclusioni la specifica richiesta rivolta al Giudice di “accertare e dichiarare che l'Impianto Imhoff oggetto di causa, da individuare, occorrendo, tramite apposito disegno planimetrico, è parte comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c. dell'edificio in p.ed. 4679 P.T.
5436/II C.C. Gries, ordinando al competente Conservatore, al passaggio in giudicato della emananda sentenza, l'inserimento dello stesso tra le parti comuni descritte nel foglio di consistenza A2 della predetta Partita Tavolare”.
In sede di memorie autorizzate ex art. 183, comma VI, c.p.c. parte attrice contestava la prospettazione dei convenuti, negando in particolare che potesse essere sostenuta la natura condominiale dell'impianto, in quanto inter alia non risulterebbe titolo contrattuale idoneo, né l'impianto Imhoff, peraltro di natura provvisoria, sarebbe indicato tra le parti comuni nel libro fondiario o nel piano di divisione.
Con ordinanza dd. 26.1.2024 e 29.1.2024 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
In data 10.12.2024 il consulente tecnico d'ufficio depositava la propria relazione Persona_1 definitiva, poi integrata con deposito dd.
3.4.2025 con gli elaborati grafici opportuni per la pubblicità della natura condominiale dell'impianto Imhoff.
All'udienza del 12/6/2025 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
2. Va accolta la domanda formulata in via principale dai convenuti di accertamento della natura comune ex art. 1117 c.c. dell'Impianto Imhoff oggetto di causa in relazione al condominio in p.ed.
4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, il tutto come da allegato 1a (piano di casa materialmente divisa - stato pagina 6 di 11 di raffronto) ed 1b (piano di casa materialmente divisa - stato finale), entrambi depositati dal CTU in data 3/4/2025 a formare parte integrante del presente provvedimento.
2.1. Deve essere innanzitutto dato atto della tempestività della domanda stessa. La natura condominiale dell'impianto è stata infatti prospettata sin dalla comparsa di costituzione dei convenuti (v. pagine 6 e 7 della comparsa di costituzione dei convenuti). La domanda di accertamento veniva poi meramente esplicitata in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., memoria destinata appunto alle
“precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”.
2.2. Il titolo della natura condominiale dell'impianto è di carattere legale e va rinvenuto nell'art. 1117
c.c., laddove è previsto che “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: ... 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come ... gli impianti idrici e fognari”. Tale normativa non incontra deroga in regime tavolare. Invero,
l'elencazione dei beni comuni in sede di foglio A2 non determina alcun effetto costitutivo sugli assetti proprietari, tenuto conto che la natura di bene comune deriva dalla destinazione funzionale individuata dalla legge e risultano comunque di proprietà comune tutti quei beni non specificamente intavolati come facenti parte di proprietà separata.
Come ha poi sottolineato il consulente tecnico nella sua relazione, la mancata rappresentazione dell'impianto nel piano di casa materialmente divisa non deve sorprendere, considerato che impianti della specie di quello oggetto di causa, sebbene condominiali, non vengono di consueto graficamente riprodotti (“Der ASV merkt an dieser Stelle aber, nach reiflicher Überlegung und Zusatzrecherchen an, dass es unüblich ist und de facto nie vorkommt, dass Leitungen bzw. entsprechende Infrastrukturen in der materiellen Teilung dargestellt werden. Es ist selbstredend, dass diese gemeinsame Teil sind. Dies gilt für alle in diesem Verfahren gegenständlichen Infrastrukturen”, pag. 7 della relazione di CTU dd.
05.12.2024).
In tale ottica deve ritenersi inidoneo a corroborare la tesi attorea il richiamo all'art.
4.3. lett. a) del preliminare di vendita concluso tra l'attrice ed il costruttore (doc. 22 di parte attrice), recante delega a quest'ultimo di individuare in sede di piano di divisione le parti comuni. Del resto, va evidenziato ad colorandum che l'art. 3 del contratto definitivo di acquisto tra ed il costruttore (doc. 24 di Parte_1 parte attrice) fa richiamo non soltanto allo stato tavolare, bensì anche alla situazione di fatto, da intendersi in questo caso come destinazione all'uso comune della vasca Imhoff nel giardino Parte_1 pacificamente nota alla contraente.
Né rileva in senso contrario all'accertamento della natura condominiale dell'impianto che la soluzione pagina 7 di 11 tecnica adottata per lo smaltimento dei reflui rivesta natura provvisoria, in quanto destinata ad essere disattivata al momento dell'allacciamento alla rete fognaria comunale. Fintanto infatti che tale allacciamento non sarà possibile e realizzato, il manufatto oggi presente anche nel sottoterra del giardino non potrà essere sottratto all'uso comune. Parte_1
Circa la natura condominiale dell'impianto risulta ulteriormente significativo evidenziare come risulti incontestata (art. 115 c.p.c.):
a) la realizzazione dell'impianto Imhoff entro la data del 30.6.2004, ovvero anteriormente alla costituzione del;
CP_4
b) il fatto che la vasca presente nel sottoterra del giardino raccolga non soltanto i reflui Parte_1 provenienti dagli immobili in proprietà esclusiva dei convenuti, bensì anche quelli prodotti dall'attrice;
c) che l'impianto nel suo complesso attraversi tutte le proprietà separate delle attuali parti, risultando in particolare la vasca settica collocata nel giardino la tubazione in tutti e tre i giardini ed il Parte_1
CP_ pozzo perdente nel giardino
E' inoltre comprovato documentalmente che le spese di spurgo, svuotamento e lavaggio della fossa settica e della vasca pompa sono state già in passato trattate quali spese condominiali (v. doc. da 31 a
34 di parte convenuta, approfondimento contabile - i documenti 32 a-e furono redatti dall'amministratore marito dell'attrice). Si vedano inoltre i verbali di assemblea CP_5 condominiale depositati dai convenuti ai docc.ti 12, 13, 15 e 16, che testimoniano come la gestione dell'impianto stesso sia stata da sempre trattata quale questione condominiale.
Dalle argomentazioni sopra addotte si evince l'uso comune dell'impianto Imhoff, come realizzato, con
“reciproco vantaggio” (Cassazione civile sez. II, 12/02/1988, n.1523) dei condomini. Non potranno essere quindi accolte le richieste di parte attrice di cessare gli scarichi delle acque impure o di vedere costituita differente servitù a carico dei fondi dei convenuti, non ricorrendone in tale contesto i presupposti.
2.3. Occorre a questo punto precisare che il proprietario di ciascuna p.m. del condominio, “come può evincersi dall'art. 843 c.c., comma 1, che si applica anche al condominio di un edificio (Cass. n. 2274 del 1995), può esercitare il diritto di accedere o di passare” nelle proprietà individuali dei vicini (o nelle cose comuni) - a loro volta gravate “da una corrispondente obbligazione propter rem che si risolve in una limitazione legale del loro diritto di proprietà funzionale al soddisfacimento di una utilità occasionale e transeunte del vicino (Cass. n. 10474 del 1998)” quando dovesse rendersi necessario procedere alla riparazione oppure alla manutenzione dell'impianto comune (Cassazione civile sez. II - 19/07/2021, n. 20555). pagina 8 di 11 3. Proseguendo, parte attrice lamenta esalazioni sgradevoli ed invoca il risarcimento del danno.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio non emerge tuttavia una situazione contrastante con la normale tollerabilità (cfr. art. 844 c.c. – “Bei seinen Lokalaugenscheinen und Erhebungen wurde einerseits die „vasca settica Imhoff“ besichtigt und andererseits der Verlauf der Zuleitungen, sowie
Beim Öffnen der Deckel der „vasca settica Imhoff“ war naturgemäß Parte_2 unangenehmer Geruch zu riechen. Zuvor und nach dem Schließen der Deckel konnte der ASV dies nicht mehr verzeichnen”, così pag. 4 della relazione di CTU dd. 5.12.2024, trad. „Durante le ispezioni e i rilievi in loco, è stata ispezionata la "vasca settica Imhoff" e individuato il percorso delle condotte di adduzione e scarico. All'apertura del coperchio della "vasca settica Imhoff", si percepiva naturalmente un odore sgradevole. Il CTU non era più in grado di rilevarlo né prima né dopo la chiusura dei coperchi“ - peraltro la stessa consulenza di parte doc. 21 pag. 13, parrebbe sostenere che Parte_1
l'asserito rilascio di gas si verificherebbe in modo rapido ed occasionale, solo in corrispondenza di specifiche condizioni atmosferiche).
In tal senso depone anche il fatto che parte Plotegher abbia tollerato la situazione esistente dalla data di acquisto dell'immobile nel 2008 sin al 2022 (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
L'incidenza sul valore dell'immobile della presenza della vasca dell'impianto condominiale sul fondo non risulta in ogni caso pregiudizio risarcibile, in quanto trattasi di struttura già nota e Parte_1 presente al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare da parte dell'attrice. L'impianto è destinato in ogni caso ad essere disattivato al momento dell'allacciamento degli immobili all'impianto fognario comunale.
3.2. Al fine di evitare qualsivoglia “pregiudizio o molestia” alla parte attrice sarà pertanto sufficiente la prosecuzione della manutenzione dell'impianto comune, sì che allo stato non risulta necessario ordinare specifiche “precauzioni e misure necessarie...atte ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia”.
La corretta manutenzione pare inoltre idonea a porre ragionevolmente rimedio alla criticità così segnalata: “La prima parte del tubo di dispersione (su proprietà di parte attrice) per esempio è molto CP_ più sporco della parte finale (su proprietà del convenuto ” (v. pag. 31 della comparsa conclusionale di parte attrice).
3.3. Un pronunciamento in merito ad eventuali migliorie dell'impianto deve escludersi, in quanto tale questione non costituisce oggetto del presente giudizio. Il tema non risulta tempestivamente introdotto in atti e resta così rimesso alle decisioni dei condomini.
4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pagina 9 di 11 pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'attrice va Parte_1 condannata a rifondere ai convenuti e le spese del presente giudizio che CP_1 Controparte_2 sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 pubblicato.
Considerato che le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi): Euro
1.701,00 per la fase di studio, Euro 1.204,00 per la fase introduttiva, Euro 1.806,00 per la fase istruttoria e Euro 2.905,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente Euro 7.616,00 per compenso totale avvocato, nonché Euro 518,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
5.1. Per le medesime ragioni, il Giudice pone definitivamente a carico di parte attrice le Parte_1 spese del consulente tecnico d'ufficio nella misura liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita o rigettata, così dispone:
- accerta e dichiara la natura comune ex art. 1117 c.c. dell'Impianto Imhoff oggetto di causa in relazione al condominio in p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, il tutto come da allegato 1a (piano di casa materialmente divisa - stato di raffronto) ed 1b (piano di casa materialmente divisa - stato finale), entrambi depositati dal CTU in data 3/4/2025 e che formano parte integrante del presente provvedimento;
- ordina al competente Conservatore, al passaggio in giudicato della presente sentenza, di procedere agli adempimenti pubblicitari di quanto al punto precedente;
- rigetta le domande tutte formulate da parte attrice Parte_1
- condanna l'attrice a rifondere ai convenuti e le spese Parte_1 CP_1 Controparte_2 pagina 10 di 11 del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 7.616,00 per compenso totale avvocato, nonché Euro 518,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese del consulente tecnico d'ufficio Parte_1 nella misura liquidata.
Così deciso in Bolzano, il 5/9/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4211/2022 promossa da:
(c.f. , nata il [...] a [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. TINKHAUSER ELISABETH ed elettivamente domiciliata in VIA DUCA
D'AOSTA 100 BOLZANO presso il difensore;
- parte attrice - contro
(C.F. ), nato il [...] a [...], e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), nato il [...] a [...], entrambi con il
[...] C.F._3
patrocinio degli avv.ti LUCENTE FABIANO e PUSATERI RAIMONDO, elettivamente domiciliati in
VIALE DUCA D'AOSTA 86 BOLZANO presso i difensori;
- parte convenuta -
in punto: Servitù, comunione, condominio e risarcimento del danno.
causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza a favore delle p.mm. 3, 4, 7, 8, 11 e 12 della CP_ p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. di proprietà del sig. nonché delle p.mm. 2, 6, 10 e 13 della CP_3
p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C, di proprietà del sig. , ed a carico delle p.mm. 1, 5 e 9 della CP_2
p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. di proprietà della sig.ra di una servitù di scarico e/o CP_3 Parte_1
pagina 1 di 11 conduttura delle acque impure/fognature nella vasca Imhoff tipo 200 posta nel giardino p.m. 1 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries di proprietà della sig.ra Parte_1
2) ordinare ai convenuti la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà della sig.ra e ordinare quindi agli stessi di cessare di scaricare le acque impure/fognature Parte_1 provenienti dalle pp.mm. in loro proprietà - rispettivamente p.mm. 3, 4, 7, 8, 11 e 12 della p.ed. 4679 CP_ in P.T. 5436/II C.C. Gries di proprietà del sig. e p.mm. 2, 6, 10 e 13 della p.ed. 4679 in P.T.
5436/II C.C di proprietà del sig. – nella vasca Imhoff tipo 200 posta nel giardino della sig.ra CP_2
identificato tavolarmente come p.m. 1 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Parte_1 CP_3
3) condannare i convenuti al risarcimento del danno nella misura che risulterà equa ex art. 1226 c.c. a far data dal 05.04.2022 fino alla cessazione dello scarico delle acque impure/fognature nella vasca
Imhoff posta nel giardino p.m. 1 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries di proprietà della sig.ra
4) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale Parte_1 di parte convenuta sub A) (acquisto servitù per destinazione del padre di famiglia):
5) subordinare la servitù alla condizione risolutiva dell'allacciamento della fognatura alla rete fognaria comunale;
6) ordinare ai convenuti di adottare tutte le precauzioni e misure necessarie, da determinare in sede di consulenza tecnica d'ufficio, atte ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia;
7) in ogni caso rigettare la domanda accessoria tesa a far accertare e dichiarare “il diritto dei proprietari dei fondi dominanti sopra indicati di accedere al fondo servente in p.m. 1 al fine di controllare le tubazioni, l'impianto Imhoff, compresa la vasca settica in p.m. 1, allo scopo di operare i necessari e periodici spurghi e procedere alle riparazioni ordinarie e straordinarie.”
8) costituire una servitù di scarico e/o conduttura delle acque impure/fognatura ai sensi dell'art. 1062
c.c. a favore delle p.mm. 1, 5 e 9 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries, di proprietà della sig.ra ed a carico delle p.mm. 3, 4, 7, 8, 11 e 12 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries, di Parte_1
CP_ proprietà del sig. nonché delle p.mm. 2, 6, 10 e 13 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C, di proprietà del sig. ed a carico della rampa di proprietà comune alle p.m. da 1 ad 8 della p.ed. CP_2
4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries e della strada di accesso di proprietà comune alle p.m. da 1 a 13 della p.ed. 4679 in PT 5436/II C.C. Gries, tramite le tubazioni già esistenti, da individuare e rappresentare in apposita planimetria da predisporre dal consulente tecnico d'ufficio;
9) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale di parte convenuta sub B) (costituzione servitù coattiva ex art. 1043 c.c.):
10) subordinare la servitù alla condizione risolutiva dell'allacciamento della fognatura alla rete fognaria comunale;
pagina 2 di 11 11) ordinare ai convenuti di adottare tutte le precauzioni e misure necessarie, da determinare in sede di consulenza tecnica d'ufficio, atte ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia;
12) determinare l'indennità ai sensi dell'art. 1038 c.c.;
13) in ogni caso rigettare la domanda accessoria tesa a far accertare e dichiarare “il diritto dei proprietari dei fondi dominanti sopra indicati di accedere al fondo servente in p.m. 1 al fine di controllare le tubazioni, l'impianto Imhoff, compresa la vasca settica in p.m. 1, allo scopo di operare i necessari e periodici spurghi e procedere alle riparazioni ordinarie e straordinarie.”
14)in ogni caso: costituire una servitù di scarico e/o conduttura delle acque impure/fognatura coattivo ai sensi dell'art. 1043 c.c. a favore delle p.mm. 1, 5 e 9 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries, di proprietà della sig.ra ed a carico delle p.mm. 3, 4, 7, 8, 11 e 12 della p.ed. 4679 in P.T. Parte_1
CP_ 5436/II C.C. di proprietà del sig. nonché delle p.mm. 2, 6, 10 e 13 della p.ed. 4679 in P.T. CP_3
5436/II C.C, di proprietà del sig. ed a carico della rampa di proprietà comune alle p.m. da 1 CP_2 ad 8 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. e della strada di accesso di proprietà comune alle p.m. CP_3 da 1 a 13 della p.ed. 4679 in PT 5436/II C.C. Gries, tramite le tubazioni già esistenti, da individuare e rappresentare in apposita planimetria da predisporre dal consulente tecnico d'ufficio;
15)ordinare al competente conservatore del Libro Fondiario di voler procedere all'intavolazione della servitù di cui alla domanda sub precedente punto 8) e punto 14);
16)ordinare al competente conservatore del Libro Fondiario di cancellare l'annotazione della comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali annotata sulla p.ed.4679, C.C. Gries sub G.N. 2401/2023, nonché l'annotazione dell'atto di citazione annotato sulle pp.mm. 1, 5, 9 della p.ed.4679, C.C. Gries sub G.N. 475/2023.
17) con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
In via istruttoria parte attrice si oppone alle istanze probatorie avversarie rinviando sul punto alla propria memoria ex art. 183. co. 6 c.p.c. dd. 23.01.2024 ed insiste sulle proprie istanze istruttorie ed in particolare sull'ispezione ai sensi dell'art. 258 e ss. c.p.c. nonché sull''integrazione della CTU per individuare le precauzioni e misure, la cui adozione è stata richiesta sub conclusioni n. 6 e 11 e per quantificare il danno da essa subito. Con nota di data 12.06.2025, si deposita un attuale estratto dal libro fondiario, da cui sono visibili le annotazioni di lite” per la parte convenuta e : CP_1 Controparte_2
“Il procuratore dei convenuti dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove di parte attrice e precisa le conclusioni come segue:
- rigettare la domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti, perché inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
pagina 3 di 11 - rigettare la domanda proposta dall'attrice in via di reconventio reconventionis al punto 13 delle conclusioni dalla stessa rassegnate all'udienza del 13.04.2023, in quanto inammissibile ed infondata;
- rigettare ogni altra eccezione sollevata dall'attrice in relazione alle deduzioni ed alle domande dei convenuti;
- accertare e dichiarare che l'Impianto Imhoff oggetto di causa, è parte comune, ai sensi dell'art. 1117
c.c. dell'edificio in p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, ordinando al competente Conservatore, al passaggio in giudicato della emananda sentenza, l'inserimento dello stesso tra le parti comuni descritte nel foglio di consistenza A2 della predetta Partita Tavolare;
- In via riconvenzionale condizionata principale, nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale, nonostante la natura condominiale dell'impianto Imhoff, dovesse ritenere lo stato dei luoghi oggetto di causa compatibile, in fatto e in diritto, con la configurazione di una servitù prediale di fatto:
- A) accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. della servitù di scarico e/o conduttura delle acque impure/fognature a favore delle pp.mm. 3, 4, 7 e 8,
11 e 12 p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. di proprietà di , a favore delle pp.mm. 2, 6, 10 CP_3 CP_1
e 13 p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, di proprietà di , e a carico delle pp.mm. 1, 5 e Controparte_2
9 della p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, della rampa di proprietà comune alle p.m. da 1 a 8 della p.ed. 4679 in P.T. 5436 /II C.C. Gries e della strada di accesso di proprietà comune alle p.m. da 1 a 13 della p.ed. 4679 in P.T. 5436 /II C.C. Gries, consistente nel diritto di condurre le acque impure e di fogna, tramite le tubazioni già esistenti e collocate nel giardino in p.m. 1 p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C.
fino alla vasca settica dell'Impianto Imhoff tipo 200 già esistente e posta nel medesimo giardino CP_3 in p.m. 1, e di farle proseguire, da detta vasca, tramite le tubazioni di dispersione già esistenti fino al confine tra la predetta p.m. 1 e la p.m. 2 della stessa p.ed., di proprietà di , con scarico Controparte_2 finale nel pozzo di dispersione sito sulla p.m. 3 di proprietà di , nonché nel diritto dei CP_1 proprietari dei fondo dominanti sopra indicati di accedere al fondo servente in p.m. 1 al fine di controllare le tubazioni, l'impianto Imhoff, compresa la vasca settica in p.m. 1, allo scopo di operare i necessari e periodici spurghi e procedere alle riparazioni ordinarie e straordinarie;
- In via riconvenzionale ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui la domanda riconvenzionale principale ex art. 1062 c.p.c. fosse ritenuta non fondata: B) costituire ex art. 1043 c.c. servitù coattiva di scarico e/o conduttura delle acque impure/fognature a favore delle pp.mm. 3, 4, 7 e 8, 11 e 12 p.ed.
4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, di proprietà di , a favore delle pp.mm. 2, 6, 10 e 13 p.ed. CP_1
4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, di proprietà di , e a carico delle pp.mm. 1, 5 e 9 della Controparte_2
p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. della rampa di proprietà comune alle p.m. da 1 a 8 della p.ed. CP_3
4679 in P.T. 5436 /II C.C. e della strada di accesso di proprietà comune alle p.m. da 1 a 13 della CP_3
p.ed. 4679 in P.T. 5436 /II C.C. consistente nel diritto di condurre e far passare le acque impure CP_3 pagina 4 di 11 e di fogna, tramite le tubazioni già esistenti e collocate nel giardino in p.m. 1 p.ed. 4679 P.T. 5436/II
C.C. fino alla vasca settica dell'Impianto Imhoff tipo 200 già esistente e posta nel medesimo CP_3 giardino in p.m. 1, e di farle proseguire, da detta vasca, tramite le tubazioni di dispersione già esistenti fino al confine tra la predetta p.m. 1 e la p.m. 2 della stessa p.ed., di proprietà di , con Controparte_2 scarico finale nel pozzo di dispersione sito sulla p.m. 3 di proprietà di , nonché nel diritto CP_1 dei proprietari dei fondo dominanti sopra indicati accedere al fondo servente in p.m. 1 al fine di controllare le tubazioni, l'impianto Imhoff, compresa la vasca settica in p.m. 1, allo scopo di operare i necessari e periodici spurghi e procedere alle riparazioni ordinarie e straordinarie;
- ordinare – in relazione domande sub A. e B. – al competente Conservatore, al passaggio in giudicato della emananda sentenza, l'intavolazione delle rispettive servitù accertate e costituite. In via riconvenzionale sempre nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale, nonostante la natura condominiale dell'impianto Imhoff, dovesse ritenere lo stato dei luoghi oggetto di causa compatibile, in fatto e in diritto, con la configurazione di una servitù prediale di fatto: -
- C) - accertare e dichiarare l'inesistenza a carico delle pp.mm. 3, 4, 7 e 8, 11 e 12 p.ed. 4679 P.T.
5436/II C.C. Gries di proprietà di e delle pp.mm. 2, 6, 10 e 13 p.ed. 4679 P.T. 5436/II CP_1
C.C. Gries di Saverio, e a favore delle pp.mm. 1, 5 e 9, stessa p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. CP_2
Gries) di proprietà di , di una servitù di scarico e/o di conduttura delle acque Parte_1 impure/fognature; - ordinare all'attrice la cessazione dell'attività di conduzione e smaltimento delle acque impure/fognature provenienti dalle pp.mm. 1, 5 e 9, stessa p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. CP_3 tramite i predetti fondi dei convenuti.
Con rifusione delle spese processuali (ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali), oltre
Cnpa ed Iva.
In via istruttoria: - per completezza difensiva, benché tutte le domande proposte dai convenuti, in via principale e subordinata, siano state già provate documentalmente e tramite la acquisita c.t.u., il procuratore dei convenuti insiste per l'accoglimento dei mezzi di prova orali offerti con la propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c..”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. La sig.ra è proprietaria delle p.mm. 1, 5 e 9 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Parte_1
Gries, site in Bolzano, Stradella San Maurizio 13. Detta porzione materiale si inserisce in un più ampio complesso immobiliare, costituito da altre tre unità ad essa attigue, di proprietà degli odierni convenuti
(p.mm. 3, 4, 7, 8, 11 e 12 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries) e CP_1 Controparte_2
(p.mm. 2, 6, 10 e 13 della p.ed. 4679 in P.T. 5436/II C.C. Gries). pagina 5 di 11 Con atto di citazione dd. 12.12.2022 l'attrice lamentava la presenza “di un pozzo per la Parte_1 fognatura, precisamente una vasca biologica Imhoff - tipo 200” nel sottoterra del proprio giardino, evidenziando che la “predetta vasca raccoglie i liquami provenienti non soltanto dall'abitazione di CP_ parte attrice, ma anche delle abitazioni del sig. e del sig. ”. negava la CP_2 Parte_1 sussistenza di qualsivoglia diritto reale intavolato a beneficio dei convenuti, esperendo così azione
“negatoria servitutis” e domandando altresì il risarcimento del danno in relazione al pregiudizio asseritamente subito derivante dai cattivi odori ed alla conseguente riduzione del valore di mercato dell'immobile.
CP_ Costituitisi con comparsa dd. 16.3.2023 i convenuti e deducevano la natura condominiale CP_2 dell'impianto, formulando comunque domanda di riconoscimento di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. o, in subordine, di costituzione di servitù coattiva ex art. 1043 c.c. (scarico coattivo) sempre in relazione all'impianto de quo. In sede di prima memoria ex art. 183, comma VI,
c.p.c. veniva precisata nelle conclusioni la specifica richiesta rivolta al Giudice di “accertare e dichiarare che l'Impianto Imhoff oggetto di causa, da individuare, occorrendo, tramite apposito disegno planimetrico, è parte comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c. dell'edificio in p.ed. 4679 P.T.
5436/II C.C. Gries, ordinando al competente Conservatore, al passaggio in giudicato della emananda sentenza, l'inserimento dello stesso tra le parti comuni descritte nel foglio di consistenza A2 della predetta Partita Tavolare”.
In sede di memorie autorizzate ex art. 183, comma VI, c.p.c. parte attrice contestava la prospettazione dei convenuti, negando in particolare che potesse essere sostenuta la natura condominiale dell'impianto, in quanto inter alia non risulterebbe titolo contrattuale idoneo, né l'impianto Imhoff, peraltro di natura provvisoria, sarebbe indicato tra le parti comuni nel libro fondiario o nel piano di divisione.
Con ordinanza dd. 26.1.2024 e 29.1.2024 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
In data 10.12.2024 il consulente tecnico d'ufficio depositava la propria relazione Persona_1 definitiva, poi integrata con deposito dd.
3.4.2025 con gli elaborati grafici opportuni per la pubblicità della natura condominiale dell'impianto Imhoff.
All'udienza del 12/6/2025 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
2. Va accolta la domanda formulata in via principale dai convenuti di accertamento della natura comune ex art. 1117 c.c. dell'Impianto Imhoff oggetto di causa in relazione al condominio in p.ed.
4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, il tutto come da allegato 1a (piano di casa materialmente divisa - stato pagina 6 di 11 di raffronto) ed 1b (piano di casa materialmente divisa - stato finale), entrambi depositati dal CTU in data 3/4/2025 a formare parte integrante del presente provvedimento.
2.1. Deve essere innanzitutto dato atto della tempestività della domanda stessa. La natura condominiale dell'impianto è stata infatti prospettata sin dalla comparsa di costituzione dei convenuti (v. pagine 6 e 7 della comparsa di costituzione dei convenuti). La domanda di accertamento veniva poi meramente esplicitata in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., memoria destinata appunto alle
“precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”.
2.2. Il titolo della natura condominiale dell'impianto è di carattere legale e va rinvenuto nell'art. 1117
c.c., laddove è previsto che “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: ... 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come ... gli impianti idrici e fognari”. Tale normativa non incontra deroga in regime tavolare. Invero,
l'elencazione dei beni comuni in sede di foglio A2 non determina alcun effetto costitutivo sugli assetti proprietari, tenuto conto che la natura di bene comune deriva dalla destinazione funzionale individuata dalla legge e risultano comunque di proprietà comune tutti quei beni non specificamente intavolati come facenti parte di proprietà separata.
Come ha poi sottolineato il consulente tecnico nella sua relazione, la mancata rappresentazione dell'impianto nel piano di casa materialmente divisa non deve sorprendere, considerato che impianti della specie di quello oggetto di causa, sebbene condominiali, non vengono di consueto graficamente riprodotti (“Der ASV merkt an dieser Stelle aber, nach reiflicher Überlegung und Zusatzrecherchen an, dass es unüblich ist und de facto nie vorkommt, dass Leitungen bzw. entsprechende Infrastrukturen in der materiellen Teilung dargestellt werden. Es ist selbstredend, dass diese gemeinsame Teil sind. Dies gilt für alle in diesem Verfahren gegenständlichen Infrastrukturen”, pag. 7 della relazione di CTU dd.
05.12.2024).
In tale ottica deve ritenersi inidoneo a corroborare la tesi attorea il richiamo all'art.
4.3. lett. a) del preliminare di vendita concluso tra l'attrice ed il costruttore (doc. 22 di parte attrice), recante delega a quest'ultimo di individuare in sede di piano di divisione le parti comuni. Del resto, va evidenziato ad colorandum che l'art. 3 del contratto definitivo di acquisto tra ed il costruttore (doc. 24 di Parte_1 parte attrice) fa richiamo non soltanto allo stato tavolare, bensì anche alla situazione di fatto, da intendersi in questo caso come destinazione all'uso comune della vasca Imhoff nel giardino Parte_1 pacificamente nota alla contraente.
Né rileva in senso contrario all'accertamento della natura condominiale dell'impianto che la soluzione pagina 7 di 11 tecnica adottata per lo smaltimento dei reflui rivesta natura provvisoria, in quanto destinata ad essere disattivata al momento dell'allacciamento alla rete fognaria comunale. Fintanto infatti che tale allacciamento non sarà possibile e realizzato, il manufatto oggi presente anche nel sottoterra del giardino non potrà essere sottratto all'uso comune. Parte_1
Circa la natura condominiale dell'impianto risulta ulteriormente significativo evidenziare come risulti incontestata (art. 115 c.p.c.):
a) la realizzazione dell'impianto Imhoff entro la data del 30.6.2004, ovvero anteriormente alla costituzione del;
CP_4
b) il fatto che la vasca presente nel sottoterra del giardino raccolga non soltanto i reflui Parte_1 provenienti dagli immobili in proprietà esclusiva dei convenuti, bensì anche quelli prodotti dall'attrice;
c) che l'impianto nel suo complesso attraversi tutte le proprietà separate delle attuali parti, risultando in particolare la vasca settica collocata nel giardino la tubazione in tutti e tre i giardini ed il Parte_1
CP_ pozzo perdente nel giardino
E' inoltre comprovato documentalmente che le spese di spurgo, svuotamento e lavaggio della fossa settica e della vasca pompa sono state già in passato trattate quali spese condominiali (v. doc. da 31 a
34 di parte convenuta, approfondimento contabile - i documenti 32 a-e furono redatti dall'amministratore marito dell'attrice). Si vedano inoltre i verbali di assemblea CP_5 condominiale depositati dai convenuti ai docc.ti 12, 13, 15 e 16, che testimoniano come la gestione dell'impianto stesso sia stata da sempre trattata quale questione condominiale.
Dalle argomentazioni sopra addotte si evince l'uso comune dell'impianto Imhoff, come realizzato, con
“reciproco vantaggio” (Cassazione civile sez. II, 12/02/1988, n.1523) dei condomini. Non potranno essere quindi accolte le richieste di parte attrice di cessare gli scarichi delle acque impure o di vedere costituita differente servitù a carico dei fondi dei convenuti, non ricorrendone in tale contesto i presupposti.
2.3. Occorre a questo punto precisare che il proprietario di ciascuna p.m. del condominio, “come può evincersi dall'art. 843 c.c., comma 1, che si applica anche al condominio di un edificio (Cass. n. 2274 del 1995), può esercitare il diritto di accedere o di passare” nelle proprietà individuali dei vicini (o nelle cose comuni) - a loro volta gravate “da una corrispondente obbligazione propter rem che si risolve in una limitazione legale del loro diritto di proprietà funzionale al soddisfacimento di una utilità occasionale e transeunte del vicino (Cass. n. 10474 del 1998)” quando dovesse rendersi necessario procedere alla riparazione oppure alla manutenzione dell'impianto comune (Cassazione civile sez. II - 19/07/2021, n. 20555). pagina 8 di 11 3. Proseguendo, parte attrice lamenta esalazioni sgradevoli ed invoca il risarcimento del danno.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio non emerge tuttavia una situazione contrastante con la normale tollerabilità (cfr. art. 844 c.c. – “Bei seinen Lokalaugenscheinen und Erhebungen wurde einerseits die „vasca settica Imhoff“ besichtigt und andererseits der Verlauf der Zuleitungen, sowie
Beim Öffnen der Deckel der „vasca settica Imhoff“ war naturgemäß Parte_2 unangenehmer Geruch zu riechen. Zuvor und nach dem Schließen der Deckel konnte der ASV dies nicht mehr verzeichnen”, così pag. 4 della relazione di CTU dd. 5.12.2024, trad. „Durante le ispezioni e i rilievi in loco, è stata ispezionata la "vasca settica Imhoff" e individuato il percorso delle condotte di adduzione e scarico. All'apertura del coperchio della "vasca settica Imhoff", si percepiva naturalmente un odore sgradevole. Il CTU non era più in grado di rilevarlo né prima né dopo la chiusura dei coperchi“ - peraltro la stessa consulenza di parte doc. 21 pag. 13, parrebbe sostenere che Parte_1
l'asserito rilascio di gas si verificherebbe in modo rapido ed occasionale, solo in corrispondenza di specifiche condizioni atmosferiche).
In tal senso depone anche il fatto che parte Plotegher abbia tollerato la situazione esistente dalla data di acquisto dell'immobile nel 2008 sin al 2022 (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
L'incidenza sul valore dell'immobile della presenza della vasca dell'impianto condominiale sul fondo non risulta in ogni caso pregiudizio risarcibile, in quanto trattasi di struttura già nota e Parte_1 presente al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare da parte dell'attrice. L'impianto è destinato in ogni caso ad essere disattivato al momento dell'allacciamento degli immobili all'impianto fognario comunale.
3.2. Al fine di evitare qualsivoglia “pregiudizio o molestia” alla parte attrice sarà pertanto sufficiente la prosecuzione della manutenzione dell'impianto comune, sì che allo stato non risulta necessario ordinare specifiche “precauzioni e misure necessarie...atte ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia”.
La corretta manutenzione pare inoltre idonea a porre ragionevolmente rimedio alla criticità così segnalata: “La prima parte del tubo di dispersione (su proprietà di parte attrice) per esempio è molto CP_ più sporco della parte finale (su proprietà del convenuto ” (v. pag. 31 della comparsa conclusionale di parte attrice).
3.3. Un pronunciamento in merito ad eventuali migliorie dell'impianto deve escludersi, in quanto tale questione non costituisce oggetto del presente giudizio. Il tema non risulta tempestivamente introdotto in atti e resta così rimesso alle decisioni dei condomini.
4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pagina 9 di 11 pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'attrice va Parte_1 condannata a rifondere ai convenuti e le spese del presente giudizio che CP_1 Controparte_2 sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 pubblicato.
Considerato che le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi): Euro
1.701,00 per la fase di studio, Euro 1.204,00 per la fase introduttiva, Euro 1.806,00 per la fase istruttoria e Euro 2.905,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente Euro 7.616,00 per compenso totale avvocato, nonché Euro 518,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
5.1. Per le medesime ragioni, il Giudice pone definitivamente a carico di parte attrice le Parte_1 spese del consulente tecnico d'ufficio nella misura liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita o rigettata, così dispone:
- accerta e dichiara la natura comune ex art. 1117 c.c. dell'Impianto Imhoff oggetto di causa in relazione al condominio in p.ed. 4679 P.T. 5436/II C.C. Gries, il tutto come da allegato 1a (piano di casa materialmente divisa - stato di raffronto) ed 1b (piano di casa materialmente divisa - stato finale), entrambi depositati dal CTU in data 3/4/2025 e che formano parte integrante del presente provvedimento;
- ordina al competente Conservatore, al passaggio in giudicato della presente sentenza, di procedere agli adempimenti pubblicitari di quanto al punto precedente;
- rigetta le domande tutte formulate da parte attrice Parte_1
- condanna l'attrice a rifondere ai convenuti e le spese Parte_1 CP_1 Controparte_2 pagina 10 di 11 del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 7.616,00 per compenso totale avvocato, nonché Euro 518,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese del consulente tecnico d'ufficio Parte_1 nella misura liquidata.
Così deciso in Bolzano, il 5/9/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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