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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 891/2020, pubblicata il 16.6.2020, iscritto al n. 4252/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in Milano, alla Via San Prospero n° 4, in persona Parte_1 P.IVA_1
del Legale rappresentante pro tempore, dott. , e (p. iva Parte_2 Parte_3
), con sede in Bologna alla Via Guido Reni n° 2/2, in persona dell'Amministratore P.IVA_2
Unico e legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentate e difese Parte_4 dall'avv. Luigi Raia (c.f. ), giusta procure allegate all'atto di appello;
nonché CodiceFiscale_1
la sola rappresentata e difesa anche dagli avv.ti Filippo Pingue (c.f. Parte_1 [...]
) e Massimino Lo Conte (c.f. ), giusta procura notarile C.F._2 CodiceFiscale_3
allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, appellanti nei confronti di
(p. iva ), non costituita, Controparte_1 P.IVA_3
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 30.11.2020, la e la hanno Parte_1 Parte_3
impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 891/2020, pubblicata il 16.6.2020, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto l'opposizione proposta dalla al Parte_5 decreto ingiuntivo n. 59/2019 emesso in favore della dell'importo di Controparte_2
1.332.291,87 € oltre interessi e spese, per prestazioni sanitarie effettuate dalla cedente nei Parte_6
mesi di maggio-ottobre 2012, maggio-ottobre 2013 e luglio-agosto 2016, revocato il decreto
Parte ingiuntivo e condannata l' al pagamento del minor importo di 240.344,29 €.
Il Tribunale, esaminate le singole fatture di cui era richiesto il pagamento, aveva affermato che:
1. Per la fattura 14574/ARAD del mese di maggio 2012 l'importo contestato di 8.225,06 € non era dovuto per mancata produzione del contratto di riferimento (essendo stato prodotto il contratto per prestazioni di radiodiagnostica relativo al solo anno 2013);
2. Per le fatture 5535/ALAB del 31.5.2013 e 6693/ALAB del 30.6.2013 l'importo residuo richiesto non era dovuto in quanto le prestazioni erano state rese in assenza di decreto autorizzativo, come contestato al Centro e non oggetto di alcuna controdeduzione;
3. Per la fatture 22405 ARAD 2 del 31.08.2012 (importo non liquidato corrispondente a 27.162,25
€), la fattura 25656 ARAD 2 del 31.10.2013 (importo di 48.026,57 €) e la fattura n. 29153b
ARAD 2 del 31.10.2013 (importo non liquidato di 59.602,65 €), gli importi richiesti non erano Parte dovuti in quanto relativi a prestazioni estranee alla convenzione di branca in essere con l' come ritualmente comunicato al centro e non contestato né in sede stragiudiziale né Parte_6
giudiziale;
4. Per la fattura 3112/NUC del 31.10.2012 di 492.034,62 €, l'importo non era dovuto in quanto relativo a prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto di spesa di branca dell'8.7.2012
(come da nota n. e relativa notifica, non oggetto di alcuna controdeduzione). Il contratto Pt_7 prevedeva che qualora l'esaurimento del tetto di spesa si fosse verificato a consuntivo prima della Parte data prevista nell'ultima comunicazione inviata dall' si sarebbe applicato il meccanismo della regressione tariffaria a tutte le prestazioni erogate dopo quella data, mentre non avrebbero ricevuto alcuna remunerazione le prestazioni rese dopo l'esaurimento del tetto di spesa;
5. Per la fattura n. 54/E ARAD del 31.07.2016 (di importo complessivo di 412.495,41 €, con un residuo credito di 214.368,24 €, al netto dei pagamenti parziali intervenuti) nulla poteva riconoscersi, per avvenuto storno dell'importo di 173.116,71 € come da determina dirigenziale n. 118 dell'11.11.2016 e recupero del residuo per effetto della determina dirigenziale n. 462 del
4.8.2015 relativa al recupero degli importi di radiodiagnostica per l'anno 2009 per la quale era stata emessa anche la nota di debito n. 469 del 6.3.2017; 6. Per la fattura n. 62/E ARAD del 31.08.2016 (importo di 313.463,53 €), andava recuperato l'importo di 73.116,71 € come da delibera aziendale n. 462 del 4.8.2015 e relativa nota di debito, per cui poteva riconoscersi come dovuto il solo residuo importo di 240.344,29 €.
La domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata veniva poi respinta per essere stata posta a base della domanda in contratto di cessione di credito intervenuto con la
[...]
Pt_6
Avverso detta sentenza proponevano appello, come detto, la e la Parte_1 [...]
limitatamente a quanto statuito in ordine alle fatture n° 14574/ARAD del 31.05.2012 Parte_3
(punto 1), n° 5535/ALAB del 31.05.2013 e n° 6693/ALAB del 30.06.2013 (punto 2), n°
22405/ARAD/2 del 31.08.2013, n° 25656/ARAD/2 del 30.09.2013 e n° 29153/ARAD/2 del
31.10.2013 (punto 3), n° 3112/NUC del 31.10.2012 (punto 4) e n° 54E/ARAD del 31.07.2016 (punto
5), per un totale di 1.091.947,58 €.
Deducevano che:
1. in relazione alla fattura 14574/ARAD del mese di maggio 2012 per l'importo contestato di Parte 8.225,06 €, l' aveva sollevato eccezioni contrastanti ed era stato prodotto il contratto per la branca di radiodiagnostica stipulato il 9.7.2012; Parte
2. in relazione alla fattura 3112/NUC non era stato assolto l'onere probatorio gravante sull' questa non avendo mai notificato alcuna comunicazione relativa al superamento del tetto di spesa
(come disposto dall'art. 5 del contratto) né alcuna nota di debito;
3. in relazione alle fatture n° 5535/ALAB del 31.05.2013 e n° 6693/ALAB del 30.06.2013 era stato prodotto nel giudizio di primo grado il decreto di accreditamento istituzionale n. 102 del
17.9.2014, a conclusione dell'iter ventennale di provvisorio accreditamento;
4. in relazione alle fatture n° 22405/ARAD/2 del 31.08.2013, n° 25656/ARAD/2 del 30.09.2013 e n° 29153/ARAD/2 del 31.10.2013, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, in sede
Parte di comparsa conclusionale era stato contestato che l' non aveva provato di aver stornato le fatture né di aver comunicato le contestazioni;
nessuna prova era poi agli atti della presunta mancanza di convenzione di branca laddove invece erano stati prodotti i contratti per la branca di radiodiagnostica in data 9.7.2012 e in data 9.8.2013, Parte
5. in relazione alla fattura n. 54/E ARAD, l' non aveva assolto al proprio onere probatorio non avendo prodotto alcuna comunicazione relativa alle contestazioni effettuate né al superamento del tetto di spesa né richiesta alcuna emissione di nota di debito;
6. erroneamente era stata respinta la domanda di ingiustificato arricchimento, essendo stati ceduti oltre al credito anche gli accessori e le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui anche l'indebito arricchimento. Concludevano quindi per la condanna della controparte al pagamento in loro favore, quali società cessionarie, dell'importo di 1.091.947,58 € oltre interessi moratori, e anatocistici, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Non si costituiva in giudizio l'appellata, pur nella rituale notifica dell'atto di appello.
Con comparsa depositata in data 23 gennaio 2024 si costituivano per gli avv.ti Parte_1
Filippo Pingue e Massimino Lo Conte, giusta procura per notar in Milano del 7.10.2021 con Per_1
cui era stata nominata mandataria la e procura da questa rilasciata per notar Parte_8
del 4.11.2021. Persona_2
Disposta la surroga del consigliere relatore ed una anticipazione di udienza, all'udienza collegiale del 16.4.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 per il deposito di comparsa conclusionale, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, per come formulato, è inammissibile. Hanno agito in giudizio la Parte_1
e la entrambe dichiaratesi cessionarie del credito della originaria creditrice Parte_3 [...]
instando per la riforma della sentenza di primo grado e la condanna in loro favore Controparte_2 dell'intero importo di 1.332.291,87 € oltre accessori, senza allegare in atto di appello né le vicende che le avevano legittimate quali successori della originaria creditrice né le fatture che erano state loro cedute, quindi senza indicare il credito contestato ceduto ad ognuna di esse e svolgendo una inammissibile domanda di condanna al pagamento cumulativo in loro favore dell'intero importo di cui era pretesa creditrice la società cedente.
Il difetto di allegazione e la impossibilità di accogliere le conclusioni rese, ovvero la condanna cumulativa in favore di entrambe dell'intero importo richiesto, rende l'appello inammissibile.
L'appello è peraltro da considerarsi inammissibile anche in relazione alla carenza di specificità dei singoli motivi dedotti.
Esaminando le singole censure mosse alla motivazione resa dal primo giudice, in relazione alle fatture in contestazione, e riprendendo la elencazione di cui in parte motiva, si rileva quanto segue:
1. Per la fattura 14574/ARAD del mese di maggio 2012 l'importo contestato di 8.225,06 € non è stato riconosciuto per mancata produzione del contratto di riferimento (essendo stato prodotto il contratto per prestazioni di radiodiagnostica relativo al solo anno 2013). Sostiene l'appellante essere stato prodotto anche il contratto relativo all'anno 2012, richiamando genericamente la documentazione depositata in primo grado. Il motivo di appello è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato indicato con precisione il documento prodotto e il file con il quale
è stato prodotto, impedendo pertanto alla Corte di individuarlo e prenderlo in esame. Va al riguardo evidenziato che i documenti devono essere prodotti singolarmente e con apposito indice nominativo, mentre nella fattispecie si è provveduto alla produzione di una molteplicità di documenti (varie centinaia) tutti racchiusi in n. 4 files onnicomprensivi e senza indicazione specifica e nominativa di ogni singolo documento prodotto. Detta formulazione del motivo di appello, con il generico rinvio ad un documento inserito in un file di centinaia di pagine, in cui figurano inseriti atti e documenti senza specifico indice, appare inammissibile per difetto di specificità (cfr. anche Cass. n. 3022/2018, secondo cui “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto
(inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”).
2. Per le fatture 5535/ALAB del 31.5.2013 e 6693/ALAB del 30.6.2013 l'importo residuo non è stato riconosciuto in quanto prestazioni rese in assenza di decreto autorizzativo, come affermato essere stato contestato al Centro e non oggetto di alcuna controdeduzione. Sostiene l'appellante essere stato prodotto nel giudizio di primo grado il decreto di accreditamento istituzionale n. 102 del 17.9.2014, ma tale laconica affermazione, senza specifica indicazione del file contenente il documento, incontra il limite di ammissibilità di cui sopra (oltre che non consente di superare il motivo di diniego espresso dal primo giudice, nulla essendo stato dedotto in ordine ad una eventuale retroattività del detto decreto, da ritenersi, in mancanza di ciò non retroattivo).
3. Per le fatture 22405 ARAD 2 del 31.08.2012, n. 25656 ARAD 2 del 31.10.2013 e n. 29153b
ARAD 2 del 31.10.2013 gli importi non sono stati riconosciuti in quanto relativi a prestazioni
Parte estranee alla convenzione di branca in essere con l' come ritualmente comunicato al centro
CMO e non contestato né in sede stragiudiziale né giudiziale. Sostiene l'appellante che in Pt_1
Parte sede di comparsa conclusionale era stato contestato che l' non aveva provato di aver stornato le fatture né di aver comunicato le contestazioni;
che nessuna prova era poi agli atti della presunta mancanza di convenzione di branca laddove invece erano stati prodotti i contratti per la branca di radiodiagnostica in data 9.7.2012 e in data 9.8.2013. Il motivo di appello è inammissibile in quanto eccentrico alla motivazione resa dal tribunale: il Tribunale ha affermato che le prestazioni
Parte erano estranee alla convenzione di branca in essere con l' e a fronte di ciò l'appellante si Parte limita a dedurre di aver contestato (peraltro tardivamente) l'eccezione dell' e di non avere questa dato prova della mancanza della convenzione, laddove sarebbe stato invece onere dell'appellante provare che le prestazioni rese rientravano nella convenzione di branca in essere.
4. Per la fattura 3112/NUC del 31.10.2012 di 492.034,62 €, si è affermato non dovuto l'importo in quanto relativo a prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto di spesa branca dell'8.7.2012 (come da nota n. e relativa notifica, non oggetto di alcuna Pt_7
Parte controdeduzione). L'appellante sostiene l'erroneità della statuizione in quanto l' non aveva mai notificato alcuna comunicazione relativa al superamento del tetto di spesa (come disposto dall'art. 5 del contratto) né alcuna nota di debito. Il motivo è inammissibile in quanto eccentrico rispetto alla motivazione resa dal Tribunale. Era stato ritenuto superato il tetto di spesa ma il motivo di appello non si incentra sulla contestazione di ciò ma sulla contestazione della sua comunicazione, che non assurge a circostanza impeditiva del rispetto dei limiti di spesa. Come infatti affermato dalla Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, le deliberazioni Parte dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale e, dunque, paritetica…..”; in conseguenza di ciò “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta
e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”. Non vi è dubbio infatti che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e che le remunerazioni delle prestazioni, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento. Appaiono pertanto prive di rilievo tutte quelle censure relative ad es. alla tardiva sottoscrizione dei contratti, come anche quelle relative alle Parte tardive informazioni rese dalle in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
5. Per la fattura n. 54/E ARAD del 31.07.2016 si è detto che nulla poteva riconoscersi, per avvenuto storno dell'importo di 173.116,71 € come da determina dirigenziale n. 118 dell'11.11.2016 e recupero del residuo per effetto della determina dirigenziale n. 462 del 4.8.2015 relativa al recupero degli importi di radiodiagnostica per l'anno 2009 per la quale era stata emessa anche la Parte nota di debito n. 469 del 6.3.2017. Si è censurata la statuizione deducendosi che l' non aveva assolto al proprio onere probatorio non avendo prodotto alcuna comunicazione relativa alle contestazioni effettuate né al superamento del tetto di spesa né richiesta alcuna emissione di nota di debito. L'assunto è inammissibile oltre che infondato per quanto già detto sopra con riferimento al punto 4, in relazione alla irrilevanza delle avvenute o meno comunicazioni ai fini del rispetto dei limiti imposti dai tetti di spesa.
6. Infondato è infine anche il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento. Non si può sostenere che l'azione de qua rientri tra “gli altri accessori” che si trasferiscono con la cessione del credito, menzionati dall'art. 1263 c.c. unitamente ai privilegi ed alle garanzie personali. Non vi è dubbio, infatti, che con la cessione del credito passano al cessionario anche tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, tuttavia si tratta delle azioni poste a tutela del credito oggetto di cessione che, nel caso di specie,
è quello di natura contrattuale, mentre l'azione di indebito arricchimento ha ad oggetto un credito differente, di natura indennitaria, che non può ritenersi trasferito unitamente a quello contrattuale.
Appare quindi inammissibile una azione di ingiustificato arricchimento proposta dal cessionario del credito. Inoltre, come da giurisprudenza ormai consolidata, la domanda di ingiustificato arricchimento, se accolta, comporta la condanna della p.a. al pagamento di un indennizzo da liquidarsi tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, al netto della sua percentuale di guadagno (cfr. Cass. n. 7178/2024); diminuzione patrimoniale che dall'appellante non è stata minimamente allegata nella sua entità e che non può che corrispondere (non certo all'impoverimento della cedente il credito, ma) al suo personale impoverimento, ovvero da ragguagliarsi all'importo corrisposto quale corrispettivo della cessione del credito. Ma l'entità di detto corrispettivo non è stata allegata e non emerge dagli atti, non risultando dai contratti di cessione, che richiamano un accordo quadro di factoring non prodotto. L'appello va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, attesa la contumacia dell'appellata.
Sono sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla e dalla avverso la sentenza n. 891/2020 del Tribunale di Torre Parte_1 Parte_3
Annunziata, in contraddittorio con la , così provvede: Parte_5
1) Dichiara la contumacia dell'appellata.
2) Dichiara inammissibile l'appello, nulla per le spese.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della loro impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 28.5.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo