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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2014 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2014 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
A GIORGIA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] con il CP_1 CodiceFiscale_3
SI CH ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 31.03.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rimini dell'anno 2007 al numero Atto N.
8
P. 2 S. A medesimo anno, ordinando al Comune di Roncofreddo (FC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza dove lo riterranno opportuno per motivi lavorativi o personali, previa comunicazione all'altro genitore.
3.La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Rimini alla via Cagni n. 26, resterà assegnata alla OR che continuerà a vivere unitamente alla figlia minore, con collocazione Pt_1
prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici.
4.La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le Per_1
decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
per converso, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. I genitori si impegnano a collaborare e ad agevolare ogni necessità comunicando serenamente tra loro senza coinvolgere la minore nella responsabilità delle decisioni e cercando di prospettare le scelte alla bambina senza mostrare alcun contrasto.
5.I signori e consapevoli della necessità di tutelare l'interesse della figlia ed al fine di Pt_1 CP_1
evitare che gli effetti della separazione si ripercuotano negativamente nei suoi confronti, si impegnano ad occuparsi di con la massima cura e scrupolosità, assicurando e garantendo la sua sicurezza e il Per_1
pagina 2 di 4 benessere psicofisico, compresa una sana e corretta alimentazione, ogni qualvolta ella si troverà in loro compagnia, adottando ogni più consona condotta finalizzata alla tutela dei suoi interessi.
6.Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo della separazione, delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, nonché di quelle lavorative dei genitori, le parti concordano e confermano il seguente calendario di incontri della figlia con il padre:
Martedì e Giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 circa con eventuale cena, compatibilmente con le esigenze di e salvo diverso accordo fra le parti. Per_1
Domenica: dalle ore 16:00 alle ore 21:00 circa con eventuale cena, compatibilmente con le esigenze di e salvo diverso accordo fra le parti. Per_1
La previsione suesposta potrà subire variazioni, con particolare riferimento all'ipotesi di pernottamento da parte di con il padre, qualora vi fossero da parte della minore precise istanze in tal senso o Per_1
esigenze da parte della madre.
La minore, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, potrà trascorre con i genitori i seguenti periodi di vacanza, indicativamente nel rispetto della regola dell'alternanza annuale. quanto alle festività natalizie: 1° periodo: dalla fine della scuola al 31 dicembre;
2° periodo: dal 1° gennaio - alla ripresa della scuola;
quanto alle festività pasquali: 1° periodo: dalla fine della scuola - al giorno di Pasqua;
2° periodo: dal lunedì di Pasqua - alla ripresa della scuola;
durante le vacanze estive ferma restando la calendarizzazione degli incontri sopra richiamata, la minore potrà trascorrere, anche in funzione delle sue richieste, periodi di vacanza con il padre e con la madre.
7.Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche e/o gli aggiustamenti che si renderanno necessari, in ragione delle esigenze di , nonché degli impegni personali/lavorativi di entrambi i Per_1
genitori, avendo questi ultimi cura di far sì che, nel caso in cui non possano occuparsi personalmente della figlia, ella venga affidata all'altro genitore, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti fra la minore ed entrambe le figure genitoriali.
8.Per ciò che riguarda il mantenimento di , le parti concordano che il Sig. corrisponderà Per_1 CP_1
alla moglie un assegno mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
9.I coniugi sosterranno, in ragione della metà ciascuno, le spese straordinarie occorrenti per la figlia, tali da intendersi quelle previste dal Protocollo di Bologna.
10.Gli assegni familiari unici/universali o altri benefici relativi alla minore , per esplicita Per_1
previsione delle parti, verranno percepiti per intero dalla madre, in quanto genitore presso il quale la minore viene prevalentemente collocata. pagina 3 di 4 11.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti dandosi reciprocamente atto di avere definito i loro rapporti economici e patrimoniali intercorsi ed intercorrenti e di non avere più nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi ragione o titolo.
12.Le spese del presente giudizio vengono pagate per intero dalla sig.ra Pt_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 31.03.2007 a Roncofreddo (FC) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roncofreddo (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte II Serie A Anno 2007 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2014 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
A GIORGIA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] con il CP_1 CodiceFiscale_3
SI CH ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 31.03.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rimini dell'anno 2007 al numero Atto N.
8
P. 2 S. A medesimo anno, ordinando al Comune di Roncofreddo (FC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza dove lo riterranno opportuno per motivi lavorativi o personali, previa comunicazione all'altro genitore.
3.La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Rimini alla via Cagni n. 26, resterà assegnata alla OR che continuerà a vivere unitamente alla figlia minore, con collocazione Pt_1
prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici.
4.La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le Per_1
decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
per converso, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. I genitori si impegnano a collaborare e ad agevolare ogni necessità comunicando serenamente tra loro senza coinvolgere la minore nella responsabilità delle decisioni e cercando di prospettare le scelte alla bambina senza mostrare alcun contrasto.
5.I signori e consapevoli della necessità di tutelare l'interesse della figlia ed al fine di Pt_1 CP_1
evitare che gli effetti della separazione si ripercuotano negativamente nei suoi confronti, si impegnano ad occuparsi di con la massima cura e scrupolosità, assicurando e garantendo la sua sicurezza e il Per_1
pagina 2 di 4 benessere psicofisico, compresa una sana e corretta alimentazione, ogni qualvolta ella si troverà in loro compagnia, adottando ogni più consona condotta finalizzata alla tutela dei suoi interessi.
6.Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo della separazione, delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, nonché di quelle lavorative dei genitori, le parti concordano e confermano il seguente calendario di incontri della figlia con il padre:
Martedì e Giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 circa con eventuale cena, compatibilmente con le esigenze di e salvo diverso accordo fra le parti. Per_1
Domenica: dalle ore 16:00 alle ore 21:00 circa con eventuale cena, compatibilmente con le esigenze di e salvo diverso accordo fra le parti. Per_1
La previsione suesposta potrà subire variazioni, con particolare riferimento all'ipotesi di pernottamento da parte di con il padre, qualora vi fossero da parte della minore precise istanze in tal senso o Per_1
esigenze da parte della madre.
La minore, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, potrà trascorre con i genitori i seguenti periodi di vacanza, indicativamente nel rispetto della regola dell'alternanza annuale. quanto alle festività natalizie: 1° periodo: dalla fine della scuola al 31 dicembre;
2° periodo: dal 1° gennaio - alla ripresa della scuola;
quanto alle festività pasquali: 1° periodo: dalla fine della scuola - al giorno di Pasqua;
2° periodo: dal lunedì di Pasqua - alla ripresa della scuola;
durante le vacanze estive ferma restando la calendarizzazione degli incontri sopra richiamata, la minore potrà trascorrere, anche in funzione delle sue richieste, periodi di vacanza con il padre e con la madre.
7.Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche e/o gli aggiustamenti che si renderanno necessari, in ragione delle esigenze di , nonché degli impegni personali/lavorativi di entrambi i Per_1
genitori, avendo questi ultimi cura di far sì che, nel caso in cui non possano occuparsi personalmente della figlia, ella venga affidata all'altro genitore, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti fra la minore ed entrambe le figure genitoriali.
8.Per ciò che riguarda il mantenimento di , le parti concordano che il Sig. corrisponderà Per_1 CP_1
alla moglie un assegno mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
9.I coniugi sosterranno, in ragione della metà ciascuno, le spese straordinarie occorrenti per la figlia, tali da intendersi quelle previste dal Protocollo di Bologna.
10.Gli assegni familiari unici/universali o altri benefici relativi alla minore , per esplicita Per_1
previsione delle parti, verranno percepiti per intero dalla madre, in quanto genitore presso il quale la minore viene prevalentemente collocata. pagina 3 di 4 11.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti dandosi reciprocamente atto di avere definito i loro rapporti economici e patrimoniali intercorsi ed intercorrenti e di non avere più nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi ragione o titolo.
12.Le spese del presente giudizio vengono pagate per intero dalla sig.ra Pt_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 31.03.2007 a Roncofreddo (FC) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roncofreddo (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte II Serie A Anno 2007 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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