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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL AJ nella causa civile iscritta al n° 1620/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...]
[...] Parte_6 Parte_7
Parte_8 Controparte_1 Il Cancelliere
FRANCESCO LA MANTIA, , Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16 Pt_17
e , tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_18
dagli avv.ti Giovanni Lo Bello e Teresa Tornambè.
- ricorrenti -
C O N T R O in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Buscema.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
1 completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.2.2023, i ricorrenti in epigrafe, avendo premesso di essere tutti dipendenti dell' deducevano di avere diritto, dall'1 Controparte_2
gennaio 2016, a 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per ex festività soppresse, mai concesse invece dall'azienda e che quest'ultima non aveva, inoltre, incluso nella retribuzione del periodo feriale una serie di voci e indennità (“STRAORDINARIO
FERIALE FESTIVO E NOTTURNO cod 3510 3512 3516 3518 3520.
PROVVIGIONE VENDITE A DO COD 3121 - 3123 - 3039 FESTIVITA'
COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO INDENNITA DI
PRESENZA INDENNITA' DI GUIDA INDENNITA' DI TURNO IND. EFF.
GUIDA BUS/TRAM 2 TURNI COD 3145 IND. EFF.
[...]
cod 3147 IND.TURNI AVVICENDATI COD 3019 Controparte_3
IND.MANSIONE COD 3001 IND LAVORO DOMENICALE COD 3020
TEMPI ACC.ART1 AA18/10/95 COD 3004”) che invece andavano incluse.
Domandavano, quindi, di accertare e dichiarare il loro diritto alla corresponsione delle dette voci economiche, con condanna della convenuta al pagamento delle stesse.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo la prescrizione delle pretese attoree e contestando nel merito la fondatezza delle stesse, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Risulta, in primo luogo, infondata la pretesa concernente il mancato godimento dei 4 giorni di ex festività soppresse, atteso che i 25 giorni di ferie totali riconosciuti da erano conformi al dettato dell'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980. CP_2
Il citato articolo dispone che: “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo
2 comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°. Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due)”.
Orbene, dalle buste paga allegate al ricorso emerge che l'orario di lavoro dei ricorrenti era distribuito su cinque giornate lavorative;
la detta circostanza, peraltro, risulta pacifica.
Sul punto, si condivide la sentenza n. 13810/2018 RG del Tribunale di
Palermo, sez. lav. che ha rigettato pretese analoghe a quelle oggi azionate affermando che “Infondata è la richiesta di 4 giorni di ferie in quanto il comma 2 dell'art 41 del testo coordinato delle disposizioni contrattuali e normative del rapporto di lavoro degli autotranvieri internavigatori prevede che “Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 giorni lavorativi;
tuttavia in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2, sicchè al mutamento delle giornate lavorative settimanali,
5 e non più 6, al ricorrente spettano 22 giorni di ferie e 4 di festvità soppresse, ossia 26 giorni dei quali - ( come nel caso di specie)- il lavoratore ha pacificatamente usufruito”.
Pertanto, i giorni di ferie effettivamente spettanti ai ricorrenti sono ottenuti dividendo i 25 o 26 giorni feriali (a seconda dell'anzianità di servizio e del livello posseduto) per 1,2, portando così al riconoscimento di 21 o 22 giorni di ferie.
Dal momento che i ricorrenti affermano di aver usufruito di soli 25 giorni di ferie, risulta documentalmente smentita la circostanza affermata in ricorso circa il loro mancato riconoscimento delle “festività soppresse”.
Quanto alla domanda afferente l'inclusione nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, delle indennità indicate in ricorso, va in primo luogo osservato come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che “ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta
3 con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente"” (Cass., sez. lav., sentenza n. 20216 del 23 giugno 2022), per poi affermare, con sentenza n. 19663/2023, che “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”.
Per la Corte, infatti, “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza IN TE del 2006, ha precisato che con l'espressione
"ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7 n. 1 della direttiva 88/2003 si fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C350/06 e C- 520/06, e altri). CP_4
Ebbene, nella specie, i ricorrenti hanno fatto generico riferimento ad una serie di voci “retributive” da cui è praticamente impossibile cogliere la loro effettiva inclusione nella retribuzione “normale”, non essendo stata allegata in modo specifico la ipotetica elargizione delle stesse, in loro favore, da parte della convenuta, difettando sul punto qualsivoglia deduzione circa quali voci siano state in concreto pagate e per quali mesi ed anni.
In ogni caso, dall'esame delle buste paga in atti, emerge come solo alcune delle voci retributive indicate in ricorso siano presenti nei detti prospetti e che comunque le stesse non furono erogate con costanza e continuatività, entrando così a far parte
4 della retribuzione ordinaria, atteso che le stesse furono pagate solo per alcuni mesi, nell'ambito di uno stesso anno, e addirittura non erogate per anni interi.
Neppure, riguardo alle altre indennità che non risultano erogate, sono dimostrati gli elementi costitutivi della pretesa concretamente fatta valere.
E' poi pacifico che in forza dell'accordo nazionale del 10.05.2022, ai ricorrenti spetta una indennità pari ad € 8,00 per ogni giornata di ferie goduta a partire dal luglio 2022; sul punto, è rimasta incontestata la circostanza secondo cui il detto emolumento sia stato corrisposto ai ricorrenti, e peraltro la detta circostanza risulta confermata dalle buste paga in atti, quest'ultime non specificatamente contestate dai ricorrenti.
Il ricorso va dunque respinto, mentre l'esistenza di pronunce difformi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16/12/2025.
IL GIUDICE
EL AJ
5
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL AJ nella causa civile iscritta al n° 1620/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...]
[...] Parte_6 Parte_7
Parte_8 Controparte_1 Il Cancelliere
FRANCESCO LA MANTIA, , Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16 Pt_17
e , tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_18
dagli avv.ti Giovanni Lo Bello e Teresa Tornambè.
- ricorrenti -
C O N T R O in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Buscema.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
1 completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.2.2023, i ricorrenti in epigrafe, avendo premesso di essere tutti dipendenti dell' deducevano di avere diritto, dall'1 Controparte_2
gennaio 2016, a 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per ex festività soppresse, mai concesse invece dall'azienda e che quest'ultima non aveva, inoltre, incluso nella retribuzione del periodo feriale una serie di voci e indennità (“STRAORDINARIO
FERIALE FESTIVO E NOTTURNO cod 3510 3512 3516 3518 3520.
PROVVIGIONE VENDITE A DO COD 3121 - 3123 - 3039 FESTIVITA'
COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO INDENNITA DI
PRESENZA INDENNITA' DI GUIDA INDENNITA' DI TURNO IND. EFF.
GUIDA BUS/TRAM 2 TURNI COD 3145 IND. EFF.
[...]
cod 3147 IND.TURNI AVVICENDATI COD 3019 Controparte_3
IND.MANSIONE COD 3001 IND LAVORO DOMENICALE COD 3020
TEMPI ACC.ART1 AA18/10/95 COD 3004”) che invece andavano incluse.
Domandavano, quindi, di accertare e dichiarare il loro diritto alla corresponsione delle dette voci economiche, con condanna della convenuta al pagamento delle stesse.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo la prescrizione delle pretese attoree e contestando nel merito la fondatezza delle stesse, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Risulta, in primo luogo, infondata la pretesa concernente il mancato godimento dei 4 giorni di ex festività soppresse, atteso che i 25 giorni di ferie totali riconosciuti da erano conformi al dettato dell'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980. CP_2
Il citato articolo dispone che: “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo
2 comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso; - 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°. Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due)”.
Orbene, dalle buste paga allegate al ricorso emerge che l'orario di lavoro dei ricorrenti era distribuito su cinque giornate lavorative;
la detta circostanza, peraltro, risulta pacifica.
Sul punto, si condivide la sentenza n. 13810/2018 RG del Tribunale di
Palermo, sez. lav. che ha rigettato pretese analoghe a quelle oggi azionate affermando che “Infondata è la richiesta di 4 giorni di ferie in quanto il comma 2 dell'art 41 del testo coordinato delle disposizioni contrattuali e normative del rapporto di lavoro degli autotranvieri internavigatori prevede che “Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 giorni lavorativi;
tuttavia in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2, sicchè al mutamento delle giornate lavorative settimanali,
5 e non più 6, al ricorrente spettano 22 giorni di ferie e 4 di festvità soppresse, ossia 26 giorni dei quali - ( come nel caso di specie)- il lavoratore ha pacificatamente usufruito”.
Pertanto, i giorni di ferie effettivamente spettanti ai ricorrenti sono ottenuti dividendo i 25 o 26 giorni feriali (a seconda dell'anzianità di servizio e del livello posseduto) per 1,2, portando così al riconoscimento di 21 o 22 giorni di ferie.
Dal momento che i ricorrenti affermano di aver usufruito di soli 25 giorni di ferie, risulta documentalmente smentita la circostanza affermata in ricorso circa il loro mancato riconoscimento delle “festività soppresse”.
Quanto alla domanda afferente l'inclusione nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, delle indennità indicate in ricorso, va in primo luogo osservato come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che “ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta
3 con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente"” (Cass., sez. lav., sentenza n. 20216 del 23 giugno 2022), per poi affermare, con sentenza n. 19663/2023, che “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”.
Per la Corte, infatti, “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza IN TE del 2006, ha precisato che con l'espressione
"ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7 n. 1 della direttiva 88/2003 si fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C350/06 e C- 520/06, e altri). CP_4
Ebbene, nella specie, i ricorrenti hanno fatto generico riferimento ad una serie di voci “retributive” da cui è praticamente impossibile cogliere la loro effettiva inclusione nella retribuzione “normale”, non essendo stata allegata in modo specifico la ipotetica elargizione delle stesse, in loro favore, da parte della convenuta, difettando sul punto qualsivoglia deduzione circa quali voci siano state in concreto pagate e per quali mesi ed anni.
In ogni caso, dall'esame delle buste paga in atti, emerge come solo alcune delle voci retributive indicate in ricorso siano presenti nei detti prospetti e che comunque le stesse non furono erogate con costanza e continuatività, entrando così a far parte
4 della retribuzione ordinaria, atteso che le stesse furono pagate solo per alcuni mesi, nell'ambito di uno stesso anno, e addirittura non erogate per anni interi.
Neppure, riguardo alle altre indennità che non risultano erogate, sono dimostrati gli elementi costitutivi della pretesa concretamente fatta valere.
E' poi pacifico che in forza dell'accordo nazionale del 10.05.2022, ai ricorrenti spetta una indennità pari ad € 8,00 per ogni giornata di ferie goduta a partire dal luglio 2022; sul punto, è rimasta incontestata la circostanza secondo cui il detto emolumento sia stato corrisposto ai ricorrenti, e peraltro la detta circostanza risulta confermata dalle buste paga in atti, quest'ultime non specificatamente contestate dai ricorrenti.
Il ricorso va dunque respinto, mentre l'esistenza di pronunce difformi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16/12/2025.
IL GIUDICE
EL AJ
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