Sentenza 19 febbraio 1998
Massime • 1
Il procedimento per la restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p. non deve svolgersi secondo il rito camerale previsto dall'art. 127 c.p.p., ed il relativo provvedimento deve essere adottato "de plano". Infatti il rito camerale previsto dall'art. 127 c.p.p. costituisce uno schema generale a cui è consentito fare riferimento in quei procedimenti camerali che ad esso si richiamano, anche implicitamente, sicché in difetto di tale richiamo il provvedimento del giudice deve essere adottato "de plano". Conseguentemente nel procedimento di restituzione nel termine di cui all'art.175 c.p.p., che non ha alcun richiamo alle forme dell'art.127 c.p.p., il provvedimento deve essere adottato "de plano".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/1998, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. GIAMMANCO Pietro Presidente del 19.2.1998
1. Dott. PIOLETTI Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " TA NI " N. 703
3. " TT LI " REGISTRO GENERALE
4. " AL AL " N. 39961/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LI AR RI n. ad Addis Abeba il 6.10.1940
avverso le ordinanze della Corte d'Appello di Napoli del 26 marzo 1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere G. Pioletti;
Lette le requisitorie del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per intempestività. Osserva
La Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza del 26 marzo 1997 ha rigettato la richiesta di restituzione in termini di LI AR RI e, di conseguenza, dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del 25 settembre 1996 del Pretore di Avellino con la quale è stata condannata alla pena di gg. 30 di reclusione e L.
1.000.000 di multa per il reato di cui all'art.2 L. 638/83 per omesso versamento all'Inps della somma di L.
15.624.126 quali ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle restituzioni corrisposti ai lavoratori dipendenti dall'1.7.88 al 31.3.90; acc. in Avellino il 23.3.1990.
Avverso tale ordinanze la LI propone ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell'art. 175 c.p.p., la mancanza e illogicità della motivazione.
Deve preliminarmente notarsi che è stata fissata udienza camerale, ma all'istante è stata omessa la notifica, e tuttavia è stata messa sulla stessa udienza ordinanza di inammissibilità dell'appello per tardività, previo rigetto della richiesta di restituzione in termini.
Per quanto concerne le forme di questo procedimento, sul vigente codice la dottrina ha riproposto le sue perplessità sulla possibilità di emettere de plano la decisione sulla richiesta di restituzione nel termine, già risolta in questo senso nel vigore del corrispondente art. 183 bis del codice del 1930 dalla giurisprudenza prevalente di questa Suprema Corte (cfr., tra le ultime, Sez. U. 14 marzo 1985, n. 511 c.c., Mammo, 168.52 3). L'applicabilità delle forme del rito camerale di cui all'art. 127 nell'incidente qui considerato, si vuole inferire dalla previsione specifica dettata per l'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale (2^ co. dell'art. 157) che si prospetta come necessariamente partecipata. E tale orientamento è stato in parte condiviso da una decisione di questa Corte (Sez. V, 19 marzo 1996, n. 1332 c.c., Losano, 205.05 6) secondo la quale l'art. 175 disciplina diverse ipotesi di restituzione in termine, sicché il rito da adottare (de plano o camerale) dipende dalla natura del termine nel quale si chiede di essere restituiti, e dalla fase del procedimento principale in cui si apre il procedimento incidentale previsto dalla norma indicata. Anche se tale decisione, che si occupa di tardività dell'impugnazione (proprio avverso sentenza contumaciale), nota che la tardività è una delle ipotesi tassative di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 che indiscutibilmente deve essere adottata del plano, e ritiene che pure la previa decisione sulla richiesta di restituzione in termine diverso essere presa de plano (id., 205.05 7). Sembra però a questa Corte che tali perplessità possono essere superate considerando che il rito camerale previsto dall'art. 127 costituisce uno schema generale a cui è consentito fare riferimento in quei procedimenti camerali che ad esso si richiamano, anche implicitamente, sicché in difetto di tale richiamo il provvedimento del giudice verrà adottato del plano. Pertanto, poiché il procedimento di restituzione sul termine non fa alcun richiamo alle forme dell'art. 127, il relativo provvedimento deve essere adottato de plano, salvo la ipotizzabilità di tale procedimento come incidente in una fase già di per sè partecipata.
Esaminando ora il ricorso, ammissibile perché tempestivo (le ordinanze sono state notificate il 26 agosto 1997 e il ricorso, tenuto conto della sospensione per il periodo feriale, sottoscritto da difensore già nominato, peraltro con pedissequo nomina e sottoscrizione autenticata, è stato spedito a mezzo del servizio postale alla Corte d'Appello di Napoli con raccomandata del 30 settembre 1997, e quindi nei termini di cui all'art. 581, co. 1 lett. a) c.p.p.) rileva la Corte che esso deve essere rigettato perché
rifondato.
La Corte di Napoli ha infatti correttamente escluso che la malattia addotta (bronchite cronica) fosse affezione tale da rendere impossibile l'impugnazione e il suo inoltro con la osta ovvero il conferimento di procura, in coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la malattia per costituire forza maggiore deve essere di una gravità tale da rendere vano ogni sforzo dell'uomo per autogovernarsi (cfr. tra le altre, Cass. Sez. I, 27.12.95, n. 5645, 203. 177). Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998