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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/03/2024, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 733/2022 RG. alla udienza del 15/03/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rappresentata e difesa dall' Avv. Simone Parte_1
Giardina
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1
Anna Maria Lojacono
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Gianfranco Vittori
Resistenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 agosto 2022, Parte_1 chiedeva di dichiarare che le cartelle di pagamento indicate ai nn. 1.1,
1.2, 1.3 e 1.4, sottese alla intimazione opposta, non erano state notificate ovvero il loro tentativo di notificazione era da ritenersi invalido;
quindi chiedeva di ritenere l'inesistenza del carico previdenziale iscritto a ruolo relativo a contributi previdenziali, DM/10, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, di cui alle cartelle indicate in punto di fatto al presente ricorso ai nn. 1.1, 1.2, 1.3
e 1.4, e, per l'ulteriore effetto, di annullare la intimazione di pagamento opposta e le cartelle in questione ad essa sottese;
chiedeva altresì di dichiarare la nullità della procedura di riscossione e, per l'ulteriore effetto, di annullare l'intimazione opposta e le cartelle presupposte indicate in punto di fatto al presente ricorso ai nn.
1.1, 1.2, 1.3 e 1.4; domandava, poi, di accogliere il secondo motivo, dichiarando l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, DM/10, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e sanzioni, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006,
a cui si riferiscono le cartelle riportate in punto di fatto al ricorso ai nn. 1.1,
1.2, 1.3 e 1.4, sottese alla intimazione di pagamento opposta – stante l'omessa e/o invalida notifica delle cartelle presupposte - e, per l'effetto, di annullare la intimazione di pagamento e le cartelle in questione;
in via subordinata, laddove l'Esattore dimostrasse l'avvenuta notificazione delle cartelle, nelle date indicate nella intimazione di pagamento opposta, chiedeva di accogliere il terzo motivo e quindi di dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale successiva a detta presunta notifica delle cartelle indicate in punto di fatto ai nn. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 al ricorso e, per l'effetto, di dichiarare estinto il carico contributivo, oltre somme aggiuntive, sanzioni, interessi e accessori e annullare l'intimazione opposta;
2 in via ulteriormente gradata, nell'assurda ipotesi in cui l CP_3 provasse la notifica di atti interruttivi della prescrizione, chiedeva di dichiarare comunque la prescrizione, laddove tra le notifiche di detti atti sia decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3 della legge 335/1995 e, per l'effetto, annullare tutti gli atti impugnati e dichiarare estinto il carico contributivo relativo agli avvisi di addebito di cui ai nn. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e, per l'effetto, l'intimazione opposta.
Osservava la ricorrente:
di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n.
00820219001347569000 in data 25 luglio 2022;
che tale intimazione, limitatamente alle cartelle nn.
00820050001903952501, 00820060001035601501, 00820060022705308501 e
00820070017580478501, doveva essere dichiarata nulla;
che, nello specifico, le cartelle di pagamento non venivano compiutamente notificate nei suoi confronti ovvero che la loro notifica non si era perfezionata in quanto invalida;
che da ciò derivava l'inesistenza dei crediti in oggetto e la nullità della procedura di riscossione;
eccepiva in subordine l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
si costituiva in giudizio, Controparte_4 chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva
3 nonché di dichiarare l'inammissibilità della domanda relativa all'eccepita prescrizione dei crediti opposti. Nel merito, domandava di rigettare integralmente l'impugnazione avanzata, in quanto infondata.
L si costituiva, Controparte_2 altresì, in giudizio, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo. In via subordinata, chiedeva di rigettare la domanda per infondatezza.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato in toto.
La ricorrente lamenta, principalmente l'omessa notificazione delle suddette cartelle, ovvero il mancato perfezionamento di queste, considerando che da ciò ne derivi la nullità.
Tale principale doglianza, invero, non può trovare accoglimento e i crediti sottesi alle cartelle di pagamento in questione, non possono esser dichiarati nulli per omessa o non perfezionata notifica.
La presente questione veniva risolta all'esito della documentazione versata in atti da . Controparte_4
Quest'ultima, diligentemente, documentava l'avvenuta notifica delle suddette cartelle di pagamento.
Sul punto si fa riferimento, nello specifico, all'allegato n. 5 dell resistente, il quale non è stato oggetto di disconoscimento CP_1 da parte della ricorrente, all'udienza del 21 marzo 2023.
Effettivamente dalla relata di notifica c9ontenuta nell'allegato n. 5, da ultimo richiamato, si può constatare che la notifica delle suddette cartelle è stata effettuata in data 9 dicembre 2011, mediante consegna a mani dell'interessata personalmente.
4 Detta notifica è inequivocabilmente riferibile alle cartelle qui impugnate, come si evince dal numero identificativo della documentazione notificata, atteso che i relativi codici (esposti sul lato della notifica) corrispondono perfettamente ai codici delle cartelle oggetto dell'odierna opposizione.
Sulla base di quanto appena sottolineato, la notifica delle cartelle di pagamento in oggetto può dirsi compiutamente realizzata, ben dimostrando, la suddetta documentazione allegata, l'entrata delle suddette, nella sfera di conoscenza della ricorrente.
Con riferimento all'ulteriore doglianza della ricorrente con cui la stessa sostiene, in via subordinata, la prescrizione quinquennale, ex art. 3
Legge n. 335/1995, dei crediti in oggetto, in quanto riferibili agli anni 2003,
2004, 2005 e 2006, anch'essa deve essere ritenuta infondata.
Come già sottolineato dalla giurisprudenza della Cassazione, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva, per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nella fattispecie in questione), questo non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale, ben potendosi prescrivere, in tal caso, soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi, riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.), trova applicazione il temine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c. (Cassazione n.
5060 del 2016).
Di conseguenza, la ricorrente non può far valere ora la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle oggetto di opposizione, non avendo, tempestivamente, impugnato, nel termine di cui all'art. 24 c.5 D.lgs. n.46
5 del 1999, le ivi opposte cartelle esattoriali, in considerazione del fatto che tale termine perentorio è finalizzato a rendere non più contestabile dal debitore o dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (Cassazione nn. 144592/2007, 17978/2008, 2835/2009,
8931/2011).
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida in favore di ciascun resistente nella somma di € 1.500,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ascoli Piceno, il 15/03/2024
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giovanni Iannielli)
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