TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina
Terza Sezione Civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del gop Dott.ssa
Francesca Starvaggi, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 102 del registro generale 2024
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 28.11.1975, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Lo Schiavo del Foro di Messina e presso il Suo studio elettivamente domiciliato, ricorrente
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina e presso i Suoi uffici domiciliato ope legis, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.01.2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, adiva l'intestato Tribunale, convenendo in giudizio il
, al fine di ottenere l'annullamento del decreto emesso Controparte_1
dal Prefetto di Messina in data 15.12.2023, avente n. prot. A11/23 Alcom
419332-01, con cui è stato disposto l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 27, direttiva 2004/38/CE e dell'art. 20, comma 7, D.lgs. n. 30/2007, a mente dei quali lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio, se non per gravi motivi di ordine pubblico o motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Con il secondo motivo di impugnazione, il sig. Parte_1 deduceva l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento di allontanamento, rilevando la mancanza di attualità e concretezza della pericolosità sociale, il difetto di proporzionalità e l'omessa valutazione della sua situazione sociale e culturale in Italia.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'odierno istante contestava l'insussistenza dei motivi di pubblica sicurezza, rammentando come, secondo la giurisprudenza eurounitaria, tale nozione richieda che il soggetto rappresenti una minaccia effettiva e grave per lo Stato e per la sua popolazione.
Il si costituiva in giudizio per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina e chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo infondati i motivi posti a fondamento dello stesso.
Il convenuto eccepiva, nello specifico, che l'adozione del CP_1
provvedimento di allontanamento da parte del Prefetto di Messina fosse giustificata dai numerosi precedenti penali del ricorrente e dalla sua abituale dedizione alla commissione di reati, quali indici di una mancata integrazione all'interno del tessuto sociale;
parte resistente precisava, altresì, che, la presenza di legami familiari sul territorio nazionale non fosse comunque sufficiente a giustificare un divieto di emissione di un provvedimento di allontanamento.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. autorizzate in sostituzione dell'udienza del 07.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia oggetto del presente ricorso è disciplinata dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Per quanto qui di interesse, l'art. 20, rubricato “limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno”, individua i presupposti necessari per disporre l'allontanamento di un cittadino dell'Unione europea dal territorio dello Stato italiano.
In particolare, il summenzionato art. 20, al primo comma, stabilisce che “salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
Individuate le ragioni che giustificano l'adozione di un provvedimento di allontanamento, il quarto comma precisa che “i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza”, precisando ulteriormente che “l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”.
Contribuisce ad elencare gli elementi che l'autorità amministrativa deve valutare nell'adottare un provvedimento di allontanamento il quinto comma della medesima disposizione di legge, che impone di prendere in considerazione dati quali la durata del soggiorno in Italia dell'interessato, l'età dello stesso, la sua situazione familiare ed economica, lo stato di salute, la sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
Inoltre, con specifico riferimento ai beneficiari del diritto di soggiorno che, come il richiedente, abbiano soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni, il settimo comma stabilisce che possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
La legge si preoccupa, altresì, di fornire una definizione dei concetti di
“motivi di sicurezza dello Stato” e “motivi imperativi di pubblica sicurezza”,
statuendo, al secondo comma, che “i motivi di sicurezza dello Stato sussistono
quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni,
ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività
terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un
giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro
secondo, titolo primo del codice penale” e, al terzo comma, che “i motivi
imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare
abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene
conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente
comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o
straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita
o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più
delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22
aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i
medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento
disposti da autorità straniere”.
La giurisprudenza, tanto nazionale quanto europea, è stata più volte chiamata a chiarire i contorni della disciplina appena richiamata e a precisare le nozioni fornite dal dato normativo in discorso.
Innanzitutto, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, in molteplici occasioni, ha ribadito la necessità di interpretare le norme di cui alla direttiva
38/2004/CE in materia di allontanamento in senso assolutamente restrittivo, considerato che “se è vero che gli Stati membri restano sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali — che possono variare da uno Stato membro all'altro e da un'epoca all'altra — le esigenze dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, resta il fatto che, nel contesto comunitario, specie in quanto autorizzino una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, tali esigenze devono essere intese in senso restrittivo, di guisa che la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni della Comunità europea” (v., tra le altre, CGUE, sentenza 10 luglio 2008, C-33/07); sicché, costituendo la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea un principio cardine dell'intero sistema comunitario, le disposizioni che vi derogano occorre che vengano interpretate in senso riduttivo.
Sulla scorta di tale superiore premessa, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito la portata dei principi il cui rispetto è d'obbligo garantire nel valutare la possibilità di emettere un provvedimento di allontanamento dal territorio di un Paese membro nei confronti di un cittadino europeo.
Quanto al canone della proporzionalità di cui al quarto comma dell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007, al fine di valutare se l'allontanamento risulta proporzionato all'obiettivo perseguito, ossia alla tutela della sicurezza pubblica o della sicurezza dello Stato o dell'ordine pubblico, occorre considerare la natura e la gravità del reato commesso dall'interessato, la durata del suo soggiorno nello Stato membro ospitante, il periodo trascorso da quando l'azione illecita è stata commessa, la situazione familiare dell'interessato e la gravità delle difficoltà in cui l'interessato rischia di incorrere nel Paese d'origine (v. CGUE, sentenza del 29 aprile 2004, C-482/01
e C-493/01; CGUE, sentenza 22 giugno 2021, causa C-718/19); il giudizio di proporzionalità costituisce, dunque, lo strumento per mezzo del quale ciascuno Stato membro riesce a garantire un'efficace attuazione della politica di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari e ad evitare di pregiudicare gravemente quei cittadini europei che, essendosi avvalsi dei diritti e delle libertà loro conferite dai Trattati dell'Unione europea, si siano effettivamente integrati nello Stato membro ospitante.
In ordine alla sussistenza di condanne penali, queste possono giustificare l'allontanamento solo nella misura in cui le circostanze che hanno portato alla commissione di tali infrazioni costituiscano prova di un comportamento personale costituente una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o la pubblica sicurezza. È la stessa normativa nazionale (art. 20, comma 4, d.lgs. n. 6 febbraio 2007, n. 30) ed europea (art. 27, par. 2, direttiva 2004/38/CE), infatti, ad escludere la sussistenza di qualsivoglia automatismo tra la presenza di precedenti penali e l'allontanamento dello Stato membro ospitante, stabilendo che la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento. Questo principio, condiviso anche dalla giurisprudenza, oltre a costituire anche espressione del canone di proporzionalità, impone l'adozione di una decisione di allontanamento del cittadino europeo solo quando questo rappresenti una minaccia reale, attuale, sufficientemente grave e, dunque, tale da pregiudicare un interesse fondamentale dello Stato. I principi di personalità, attualità e gravità del pericolo garantiscono che le limitazioni poste alla libera circolazione dei cittadini non vengano giustificate con motivazioni estranee alla condotta individuale del soggetto o attraverso generiche istanze di prevenzione generale.
In quest'ottica, il concetto di pubblica sicurezza “comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua sicurezza esterna, e che, pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché la sopravvivenza della popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza” (CGUE, sentenza del 2 luglio 2020, C-18/19).
Orbene, alla luce delle superiori considerazioni e dei richiamati orientamenti, le censure mosse da parte ricorrente appaiono infondate, risultando il provvedimento prefettizio in questa sede impugnato pienamente conforme alla normativa nazionale ed eurounitaria e del tutto aderente alla giurisprudenza sopracitata.
Infatti, l'analisi globale delle condizioni di vita e personali del ricorrente, valutate alla luce del citato principio di proporzionalità e dei canoni dell'attualità e gravità del pericolo, consente di affermare che l'allontanamento del sig. appare giustificato da compiute e concrete ragioni di Parte_1
pubblica sicurezza.
Innanzitutto, l'Autorità governativa non ha errato nel porre a fondamento del proprio provvedimento i numerosi precedenti penali e di polizia dell'odierno istante e i diversi procedimenti penali che lo vedono imputato in quanto, sebbene da soli non sufficienti a dare luogo all'allontanamento e a giustificarlo, risultano, ad ogni modo, indicativi della mancata integrazione dello stesso all'interno del territorio nazionale.
Sul punto, occorre rilevare che dalla documentazione versata in atti emerge che il richiedente, fin dai primi anni di permanenza nel territorio italiano, ha posto in essere numerose condotte penalmente rilevanti, rispetto alle quali si riscontra anche una continuità nella commissione, chiaramente indicativa di una abitualità a delinquere che non può non considerarsi tale da ledere la sicurezza della comunità di appartenenza;
infatti, le numerose e varie condotte antigiuridiche poste in essere dal sig. possono Pt_1
ragionevolmente ritenersi sintomatiche di una generale noncuranza, da parte di quest'ultimo, verso il rispetto delle regole che vigono nello Stato, com'è dimostrato anche dagli svariati deferimenti all'Autorità giudiziaria che, con cadenza regolare, lo hanno interessato.
In tal senso, i molteplici beni giuridici lesi dalle condotte del Pt_1
(libertà personale e morale della persona, libertà sessuale, tutela della salute e dell'integrità psicofisica di familiari e conviventi, patrimonio, ecc.) valgono ad integrare il requisito della gravità della minaccia, laddove, il ripetersi nel tempo di tali condotte criminose, anche in epoca più recente, costituisce prova dell'attualità del pericolo.
La mancata integrazione del ricorrente all'interno del Paese può, ancora, dedursi dall'assoluta discontinuità con cui lo stesso ha condotto, in questi anni, l'attività di bracciante agricolo, nonostante si trovi nel Paese da più di dieci anni;
dall'estratto conto previdenziale dallo stesso prodotto
(allegato n. 4 al ricorso) risulta, infatti, che lo stesso abbia lavorato solo alcuni periodi dell'anno, percependo per la restante parte del tempo l'indennità di disoccupazione agricola.
Non solo. Non v'è prova in atti nemmeno dello svolgimento di attività di carattere sociale e culturale (ad esempio, frequenza di corsi linguistici volti all'apprendimento della lingua italiana) da parte del sig. che possano Pt_1
dirsi indicative di un inserimento – anche ridotto – dello stesso all'interno della comunità italiana in cui, in questi anni, ha vissuto. Né, a parere di questo decidente, può considerarsi prova sufficiente in tal senso la sottoscrizione della c.d. ID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).
Ancora, quanto alla presenza di legami familiari nel territorio, è
d'obbligo evidenziare che l'istante è stato destinatario di un divieto di avvicinamento alle figlie, che costituiscono i soli familiari presenti nel territorio. Suddetta circostanza, allegata dal resistente all'interno CP_1 dell'atto di costituzione in giudizio e non contestata dal ricorrente, non consente di accogliere la censura fondata sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, vantando il ricorrente, peraltro, legami di parentela anche nel Paese di origine.
In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, sussistono sufficienti elementi per ritenere che la permanenza dell'odierno ricorrente sul territorio dello Stato italiano costituirebbe un grave turbamento per la tranquillità e per la sicurezza della popolazione dello Stato.
La minaccia grave ed effettiva cui sarebbero sottoposti gli interessi della società laddove il sig. continuasse a soggiornare nel territorio Pt_1
dello Stato giustifica, pertanto, tale limitazione alla sua libertà di circolazione e di soggiorno, non arrecando, peraltro, alcun vulnus al suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, mancando anche una sufficiente integrazione sociale.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio avuto riguardo alla particolarità e novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso e conferma il provvedimento del Prefetto di Messina avente n. prot. A11/23 Alcom 419332-01; compensa le spese del giudizio.
Messina, 25 febbraio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Giorgia Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la
Prima e la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Terza Sezione Civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del gop Dott.ssa
Francesca Starvaggi, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 102 del registro generale 2024
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 28.11.1975, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Lo Schiavo del Foro di Messina e presso il Suo studio elettivamente domiciliato, ricorrente
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina e presso i Suoi uffici domiciliato ope legis, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.01.2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, adiva l'intestato Tribunale, convenendo in giudizio il
, al fine di ottenere l'annullamento del decreto emesso Controparte_1
dal Prefetto di Messina in data 15.12.2023, avente n. prot. A11/23 Alcom
419332-01, con cui è stato disposto l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 27, direttiva 2004/38/CE e dell'art. 20, comma 7, D.lgs. n. 30/2007, a mente dei quali lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio, se non per gravi motivi di ordine pubblico o motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Con il secondo motivo di impugnazione, il sig. Parte_1 deduceva l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento di allontanamento, rilevando la mancanza di attualità e concretezza della pericolosità sociale, il difetto di proporzionalità e l'omessa valutazione della sua situazione sociale e culturale in Italia.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'odierno istante contestava l'insussistenza dei motivi di pubblica sicurezza, rammentando come, secondo la giurisprudenza eurounitaria, tale nozione richieda che il soggetto rappresenti una minaccia effettiva e grave per lo Stato e per la sua popolazione.
Il si costituiva in giudizio per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina e chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo infondati i motivi posti a fondamento dello stesso.
Il convenuto eccepiva, nello specifico, che l'adozione del CP_1
provvedimento di allontanamento da parte del Prefetto di Messina fosse giustificata dai numerosi precedenti penali del ricorrente e dalla sua abituale dedizione alla commissione di reati, quali indici di una mancata integrazione all'interno del tessuto sociale;
parte resistente precisava, altresì, che, la presenza di legami familiari sul territorio nazionale non fosse comunque sufficiente a giustificare un divieto di emissione di un provvedimento di allontanamento.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. autorizzate in sostituzione dell'udienza del 07.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia oggetto del presente ricorso è disciplinata dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Per quanto qui di interesse, l'art. 20, rubricato “limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno”, individua i presupposti necessari per disporre l'allontanamento di un cittadino dell'Unione europea dal territorio dello Stato italiano.
In particolare, il summenzionato art. 20, al primo comma, stabilisce che “salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
Individuate le ragioni che giustificano l'adozione di un provvedimento di allontanamento, il quarto comma precisa che “i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza”, precisando ulteriormente che “l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”.
Contribuisce ad elencare gli elementi che l'autorità amministrativa deve valutare nell'adottare un provvedimento di allontanamento il quinto comma della medesima disposizione di legge, che impone di prendere in considerazione dati quali la durata del soggiorno in Italia dell'interessato, l'età dello stesso, la sua situazione familiare ed economica, lo stato di salute, la sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
Inoltre, con specifico riferimento ai beneficiari del diritto di soggiorno che, come il richiedente, abbiano soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni, il settimo comma stabilisce che possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
La legge si preoccupa, altresì, di fornire una definizione dei concetti di
“motivi di sicurezza dello Stato” e “motivi imperativi di pubblica sicurezza”,
statuendo, al secondo comma, che “i motivi di sicurezza dello Stato sussistono
quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni,
ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività
terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un
giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro
secondo, titolo primo del codice penale” e, al terzo comma, che “i motivi
imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare
abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene
conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente
comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o
straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita
o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più
delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22
aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i
medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento
disposti da autorità straniere”.
La giurisprudenza, tanto nazionale quanto europea, è stata più volte chiamata a chiarire i contorni della disciplina appena richiamata e a precisare le nozioni fornite dal dato normativo in discorso.
Innanzitutto, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, in molteplici occasioni, ha ribadito la necessità di interpretare le norme di cui alla direttiva
38/2004/CE in materia di allontanamento in senso assolutamente restrittivo, considerato che “se è vero che gli Stati membri restano sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali — che possono variare da uno Stato membro all'altro e da un'epoca all'altra — le esigenze dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, resta il fatto che, nel contesto comunitario, specie in quanto autorizzino una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, tali esigenze devono essere intese in senso restrittivo, di guisa che la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni della Comunità europea” (v., tra le altre, CGUE, sentenza 10 luglio 2008, C-33/07); sicché, costituendo la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea un principio cardine dell'intero sistema comunitario, le disposizioni che vi derogano occorre che vengano interpretate in senso riduttivo.
Sulla scorta di tale superiore premessa, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito la portata dei principi il cui rispetto è d'obbligo garantire nel valutare la possibilità di emettere un provvedimento di allontanamento dal territorio di un Paese membro nei confronti di un cittadino europeo.
Quanto al canone della proporzionalità di cui al quarto comma dell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007, al fine di valutare se l'allontanamento risulta proporzionato all'obiettivo perseguito, ossia alla tutela della sicurezza pubblica o della sicurezza dello Stato o dell'ordine pubblico, occorre considerare la natura e la gravità del reato commesso dall'interessato, la durata del suo soggiorno nello Stato membro ospitante, il periodo trascorso da quando l'azione illecita è stata commessa, la situazione familiare dell'interessato e la gravità delle difficoltà in cui l'interessato rischia di incorrere nel Paese d'origine (v. CGUE, sentenza del 29 aprile 2004, C-482/01
e C-493/01; CGUE, sentenza 22 giugno 2021, causa C-718/19); il giudizio di proporzionalità costituisce, dunque, lo strumento per mezzo del quale ciascuno Stato membro riesce a garantire un'efficace attuazione della politica di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari e ad evitare di pregiudicare gravemente quei cittadini europei che, essendosi avvalsi dei diritti e delle libertà loro conferite dai Trattati dell'Unione europea, si siano effettivamente integrati nello Stato membro ospitante.
In ordine alla sussistenza di condanne penali, queste possono giustificare l'allontanamento solo nella misura in cui le circostanze che hanno portato alla commissione di tali infrazioni costituiscano prova di un comportamento personale costituente una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o la pubblica sicurezza. È la stessa normativa nazionale (art. 20, comma 4, d.lgs. n. 6 febbraio 2007, n. 30) ed europea (art. 27, par. 2, direttiva 2004/38/CE), infatti, ad escludere la sussistenza di qualsivoglia automatismo tra la presenza di precedenti penali e l'allontanamento dello Stato membro ospitante, stabilendo che la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento. Questo principio, condiviso anche dalla giurisprudenza, oltre a costituire anche espressione del canone di proporzionalità, impone l'adozione di una decisione di allontanamento del cittadino europeo solo quando questo rappresenti una minaccia reale, attuale, sufficientemente grave e, dunque, tale da pregiudicare un interesse fondamentale dello Stato. I principi di personalità, attualità e gravità del pericolo garantiscono che le limitazioni poste alla libera circolazione dei cittadini non vengano giustificate con motivazioni estranee alla condotta individuale del soggetto o attraverso generiche istanze di prevenzione generale.
In quest'ottica, il concetto di pubblica sicurezza “comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua sicurezza esterna, e che, pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché la sopravvivenza della popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza” (CGUE, sentenza del 2 luglio 2020, C-18/19).
Orbene, alla luce delle superiori considerazioni e dei richiamati orientamenti, le censure mosse da parte ricorrente appaiono infondate, risultando il provvedimento prefettizio in questa sede impugnato pienamente conforme alla normativa nazionale ed eurounitaria e del tutto aderente alla giurisprudenza sopracitata.
Infatti, l'analisi globale delle condizioni di vita e personali del ricorrente, valutate alla luce del citato principio di proporzionalità e dei canoni dell'attualità e gravità del pericolo, consente di affermare che l'allontanamento del sig. appare giustificato da compiute e concrete ragioni di Parte_1
pubblica sicurezza.
Innanzitutto, l'Autorità governativa non ha errato nel porre a fondamento del proprio provvedimento i numerosi precedenti penali e di polizia dell'odierno istante e i diversi procedimenti penali che lo vedono imputato in quanto, sebbene da soli non sufficienti a dare luogo all'allontanamento e a giustificarlo, risultano, ad ogni modo, indicativi della mancata integrazione dello stesso all'interno del territorio nazionale.
Sul punto, occorre rilevare che dalla documentazione versata in atti emerge che il richiedente, fin dai primi anni di permanenza nel territorio italiano, ha posto in essere numerose condotte penalmente rilevanti, rispetto alle quali si riscontra anche una continuità nella commissione, chiaramente indicativa di una abitualità a delinquere che non può non considerarsi tale da ledere la sicurezza della comunità di appartenenza;
infatti, le numerose e varie condotte antigiuridiche poste in essere dal sig. possono Pt_1
ragionevolmente ritenersi sintomatiche di una generale noncuranza, da parte di quest'ultimo, verso il rispetto delle regole che vigono nello Stato, com'è dimostrato anche dagli svariati deferimenti all'Autorità giudiziaria che, con cadenza regolare, lo hanno interessato.
In tal senso, i molteplici beni giuridici lesi dalle condotte del Pt_1
(libertà personale e morale della persona, libertà sessuale, tutela della salute e dell'integrità psicofisica di familiari e conviventi, patrimonio, ecc.) valgono ad integrare il requisito della gravità della minaccia, laddove, il ripetersi nel tempo di tali condotte criminose, anche in epoca più recente, costituisce prova dell'attualità del pericolo.
La mancata integrazione del ricorrente all'interno del Paese può, ancora, dedursi dall'assoluta discontinuità con cui lo stesso ha condotto, in questi anni, l'attività di bracciante agricolo, nonostante si trovi nel Paese da più di dieci anni;
dall'estratto conto previdenziale dallo stesso prodotto
(allegato n. 4 al ricorso) risulta, infatti, che lo stesso abbia lavorato solo alcuni periodi dell'anno, percependo per la restante parte del tempo l'indennità di disoccupazione agricola.
Non solo. Non v'è prova in atti nemmeno dello svolgimento di attività di carattere sociale e culturale (ad esempio, frequenza di corsi linguistici volti all'apprendimento della lingua italiana) da parte del sig. che possano Pt_1
dirsi indicative di un inserimento – anche ridotto – dello stesso all'interno della comunità italiana in cui, in questi anni, ha vissuto. Né, a parere di questo decidente, può considerarsi prova sufficiente in tal senso la sottoscrizione della c.d. ID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).
Ancora, quanto alla presenza di legami familiari nel territorio, è
d'obbligo evidenziare che l'istante è stato destinatario di un divieto di avvicinamento alle figlie, che costituiscono i soli familiari presenti nel territorio. Suddetta circostanza, allegata dal resistente all'interno CP_1 dell'atto di costituzione in giudizio e non contestata dal ricorrente, non consente di accogliere la censura fondata sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, vantando il ricorrente, peraltro, legami di parentela anche nel Paese di origine.
In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, sussistono sufficienti elementi per ritenere che la permanenza dell'odierno ricorrente sul territorio dello Stato italiano costituirebbe un grave turbamento per la tranquillità e per la sicurezza della popolazione dello Stato.
La minaccia grave ed effettiva cui sarebbero sottoposti gli interessi della società laddove il sig. continuasse a soggiornare nel territorio Pt_1
dello Stato giustifica, pertanto, tale limitazione alla sua libertà di circolazione e di soggiorno, non arrecando, peraltro, alcun vulnus al suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, mancando anche una sufficiente integrazione sociale.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio avuto riguardo alla particolarità e novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso e conferma il provvedimento del Prefetto di Messina avente n. prot. A11/23 Alcom 419332-01; compensa le spese del giudizio.
Messina, 25 febbraio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Giorgia Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la
Prima e la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.