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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3499/2020
Tribunale Ordinario di Trani
Verbale di udienza del 11.11.2025
Alle ore 9.50, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Funzionario Upp dott. Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per l'avv. Giovanni Battista Sembronio;
Parte_1
per Credit Managmet s.r.l., l'avv. Pasquale De Pinto in sostituzione dell'avv. Fabrizio Panza;
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Sembronio, per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed insiste per l'ammissione di ctu tecnico-contabile.
L' avv. De Pinto, per parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive in atti;
ed opponendosi all'ammissione di ctu tecnico-contabile. Insiste per il rigetto dell'opposizione.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 11.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, udita la discussione orale dei procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3499 2020 r.g.a.c.c. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 553/2020 emesso da questo Tribunale ( 1525/2020 r.g.a.c.c.), promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni battista Sembronio, come da Parte_1 procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale
-attore/ opponente-
CONTRO per mezzo della mandataria CERVED Controparte_1
CREDIT MANAGMENT S.P.A., in persona procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Fabrizio panza, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata;
-opposta/ convenuta.-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da Parte_1
, avverso il D.I. n. 553/2020 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a parte opponente,
[...] in qualità di fideiussore della fallita Cabling srl, il pagamento in favore di Controparte_2 della somma di €. 182.278,06 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento
[...] monitorio, rinveniente dall'insoluto di conto corrente ordinario n. 040/01006013 e dall'inadempimento di un contratto di finanziamento.
L'opponente ha contestato la debenza della somma per i seguenti motivi:
1. l'intervenuta ammissione al passivo del fallimento della società debitrice in via principale;
2. la carenza di prova scritta ex art. 117 TUB;
3. l'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocismo nel corso del rapporto, l'applicazione della commissione di massimo scoperto e la variazione peggiorativa delle condizioni contrattuali;
4. Nullità ex art. 117 TUB in quanto il TAEG previsto nel contratto di finanziamento è diverso da quello effettivamente applicato;
5. Nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c..
La cessionaria opposta si è costituita contestando la prospettazione avversaria e in particolare la genericità delle contestazioni formulate dagli opponenti.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, espletato il tentativo di mediazione e assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12.3.2025, dopo il deposito di note scritte, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. non accettata da parte opponente all'udienza del
14.10.2025, celebrata in presenza;
la causa è stata così rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note riepilogative conclusive.
Le parti hanno depositato le note finali, riportandosi ciascuna ai propri scritti difensivi.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa nei modi di legge.
*****
L'opposizione non è fondata.
Con riferimento la necessità di sospensione dell'azione proposta nei confronti del fideiussore per essere stato il credito ammesso al fallimento della debitrice principale deve rilevarsi che a norma dell' art. 1944 secondo comma c.c., le parti possono escludere la solidarietà, tra debitore principale e fideiussore, pattuendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ma -in assenza di tale pattuizione- l' obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all' inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest' ultimo e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale. Stante la natura solidale dell'obbligazione il creditore può agire in giudizio contemporaneamente contro ciascuno dei coobbligati, sia in sede di cognizione che in sede esecutiva, chiedendo a ognuno il pagamento dell'intera obbligazione (art. 1292 c.c.). Tale principio trova una disciplina speciale in sede fallimentare. Ai sensi dell'art. 61 L.F.
i creditori che non hanno ricevuto alcun pagamento concorrono nel fallimento del debitore solidale per l'importo totale del proprio credito, capitale e accessori, e mantengono tale diritto fino al pagamento integrale del credito. I creditori che hanno ricevuto parte del proprio credito, nel periodo precedente il fallimento, da un soggetto coobbligato in solito con il debitore o in alternativa da un fideiussore, concorrono nella procedura per la sola parte di credito non riscosso.
Nell'ipotesi in cui i creditori siano stati pagati parzialmente durante la procedura possono invece concorrere per l'intero credito fino al suo totale soddisfacimento. L'art. 61, comma 2 L.F. preclude inoltre al fideiussore la possibilità di esercitare l' azione di regresso in sede fallimentare ove il pagamento da lui eseguito successivamente alla dichiarazione di fallimento, pur estinguendo l' obbligazione di garanzia, non risulti interamente satisfattivo dei diritti del creditore. Tale previsione mira ad evitare che l' esercizio dell' azione di regresso pregiudichi il diritto del creditore di vedere soddisfatto sul ricavato della liquidazione della massa attiva il credito che residua all'esito del pagamento effettuato dal coobbligato, conformemente al principio secondo cui nelle obbligazioni solidali il creditore può agire nei confronti dei condebitori fino alla completa soddisfazione del proprio credito. L' apertura del concorso cristallizza la posizione del creditore. A meno che non sia integralmente soddisfatto il credito resta quindi fissato nell'ammontare che esso presenta al momento dell'apertura del concorso. La ratio della norma è quella di favorire il maggior soddisfacimento possibile del creditore nell'ambito del fallimento che abbia colpito uno o più degli obbligati solidali.
Infatti, poiché in sede di riparto dell'attivo fallimentare i crediti ammessi al passivo di norma subiscono la falcidia concorsuale, si è voluto temperare tale effetto stabilendo che questa venga applicata con riferimento all'intero credito esistente al momento della dichiarazione di fallimento e non alla sola parte che residua dopo il pagamento parziale eventualmente effettuato da altro condebitore durante la procedura: in tal modo dovrebbe evitarsi un'artificiosa riduzione della pretesa del creditore, il quale ha titolo per ottenere anche dal coobbligato fallito il pagamento integrale del suo credito, sia pur senza poter mai superare il limite della complessiva entità dell'obbligazione solidale. Inoltre, la disciplina mira ad evitare che si creino, per effetto dei pagamenti da parte dei coobbligati e dell'esercizio dell'azione di regresso conto il fallito, duplicazioni di accantonamenti in sede fallimentare a favore di una stessa pretesa creditoria, tali da comportare una diminuzione della massa ripartibile fra i creditori.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si deve concludere che l'insinuazione al passivo per l'intero ammontare del credito non ha alcun effetto sull'esistenza e validità della garanzia fideiussoria in quanto tale effetto non è previsto da alcuna norma e contrasta con la natura solidale dell'obbligazione assunta.
Peraltro l'ammissione al passivo ha efficacia meramente endoprocedimentale con la conseguenza che non spiega i propri effetti nei confronti del fideiussore che non è parte di tale procedimento e che ha coltivato il presente giudizio di opposizione.
Con riferimento, poi, alla lamentata violazione dell'art. 1956 c.c. mette conto osservare che la norma in oggetto non è applicabile al caso di specie, posto che, secondo consolidato principio della Suprema
Corte, in tema di estinzione della garanzia ai sensi del suddetto articolo vi possono essere dei casi in cui la prevista richiesta di autorizzazione non è necessaria poiché può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore nei casi in cui questi abbia perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito (per tutte, Cass., 2.3.2016 n. 4112). In particolare, la Corte di
Cassazione ha evidenziato che i presupposti di applicabilità dell' art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di organo della società debitrice principale, giacché tale ipotesi comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (in tal senso, Cass., ord., 29.11.2019, n. 31227; nonché Cass., ord., 23.3.2017, n. 7444).
Infatti, la ratio dell' art. 1956 c.c. è quella di tutelare il fideiussore inconsapevole, mentre il garante che è anche l' organo amministrativo, in quanto tale, non può ritenersi inconsapevole in quanto deve essere sempre informato delle condizioni economiche della società e deve attivarsi per impedire la negativa gestione sella società stessa. Peraltro, la Suprema Corte osserva, con un recente e significativo arresto (Cass. n. 26947/2021), che non è solo il creditore ad essere soggetto al rispetto del canone fondamentale della buona fede oggettiva, ma lo è pure - e, si ritiene, in termini del tutto speculari - il fideiussore. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (all n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) risulta che il garante ha ricoperto la carica di Parte_1 amministratore unico della società, con la conseguenza che è escluso che si possa ipotizzare la liberazione ex art.1956 c.c. del garante il qualr, in quanto amministratore ben ne conosceva le condizioni economiche ed il cui eventuale peggioramento erano in grado di percepire ben prima che se ne potesse rendere conto l'opposta. Nel merito, poi, non è stata adeguatamente provata la circostanza che abbia concesso il mutuo alla Controparte_3 Controparte_4 pur nella consapevolezza della sussistenza di uno stato di insolvenza di quest' ultima e che abbia,
[...] quindi, azionato il diritto alla garanzia nei confronti del garante in violazione del canone generale di buona fede.
Con riferimento alle ulteriori contestazioni mosse, non appare superfluo rammentare che principio cardine del nostro ordinamento è quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell' art. 115 c.p.c..
Dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con gli artt. 163 e 167 c.p.c. si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. di acquisizione probatoria - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.
L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, é un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), ex art. 115 c.p.c. di cui si è già detto. Detto regime di allegazione é inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non é di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Tale principio non viene meno per il solo fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Se da un lato integra principio consolidato in seno alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito il fatto che, in tal caso, spetta preliminarmente al convenuto opposto, in quanto attore sostanziale del giudizio, provare la fondatezza della propria pretesa creditoria, dall' altro va evidenziato come, qualora l'opposto abbia assolto il proprio onere della prova, l'opponente non é esonerato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della proprio opposizione: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all' assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione.
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di un credito di fonte contrattuale (contratto di conto corrente e contratto di finanziamento ) nei confronti dell'opponente- convenuto in senso sostanziale- e si duole dell'inadempimento di quest' ultimo.
Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Orbene, parte opposta ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo all'uopo (sin dalla fase monitoria) tutti i contratti in oggetto, prodotti, peraltro, in forma scritta e ne ha allegato l'inadempimento.
Va poi soggiunto, con riferimento al contratto di finanziamento, che l'effettiva corresponsione della somma prestata costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (cfr. Cass., 05/03/2009, n. 5356).
A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte della creditrice dei fatti costitutivi del credito azionato, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dall'opposta (convenuta in senso sostanziale) sono parzialmente inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti.
L'opponente ha contestato l'asserita applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto,
l'applicazione di interessi anatocistici e la applicazione di commissioni di massimo scoperto non pattuite. Le contestazioni, oltre a connotarsi per la estrema genericità e per l'assenza di qualsiasi riferimento al rapporto oggetto di contestazione. È del tutto priva di qualsivoglia allegazione la contestazione relativa all' usurarietà dei tassi nel corso del rapporto, atteso che sul punto l'opponente si limita a richiamare le norme di legge, senza nulla specificare con riferimento al rapporto contrattuale in contestazione, alle clausole che si presumono illegittime, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche contestazioni, supportate da idonee allegazioni, deve ritenersi preclusa qualsiasi disamina sulla pretesa usurarietà.
Del pari infondata è la contestazione relativa all'anatocismo attesa l'estrema genericità e come la stessa sia priva di supporti documentali, limitandosi l'opponente a un diffuso richiamo della giurisprudenza di legittimità sul punto. La genericità della contestazione, anche in questo caso, induce a concludere per la infondatezza della contestazione.
Stesso a dirsi per quanto concerne la contestazione relativa all' applicazione della commissione di massimo scoperto, la quale risulta peraltro pattuita e specificamente determinata.
Anche la contestazione inerente la non coincidenza fra il tasso di interesse effettivamente applicato e quello pattuito nel contratto di finanziamento, si rivela del tutto generica e indeterminata, atteso che non è dato comprendere di quali voci di costo, e per quale rispettivo ammontare, non si sarebbe tenuto conto nel calcolo del TAEG.
L'assoluta genericità delle contestazioni nei termini innanzi rilevati hanno reso inammissibile le richieste istruttorie dell'opponente, segnatamente la richiesta CTU, che in mancanza di allegazioni di parte deve essere ritenuta palesemente esplorativa. L'opposizione è pertanto infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi dettati dalla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n 553/2020 (RG n.
1525/2020);
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
13.395,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e c.p.a. se dovuti.
Così deciso in Trani, 11 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Tribunale Ordinario di Trani
Verbale di udienza del 11.11.2025
Alle ore 9.50, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Funzionario Upp dott. Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per l'avv. Giovanni Battista Sembronio;
Parte_1
per Credit Managmet s.r.l., l'avv. Pasquale De Pinto in sostituzione dell'avv. Fabrizio Panza;
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Sembronio, per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed insiste per l'ammissione di ctu tecnico-contabile.
L' avv. De Pinto, per parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive in atti;
ed opponendosi all'ammissione di ctu tecnico-contabile. Insiste per il rigetto dell'opposizione.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 11.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, udita la discussione orale dei procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3499 2020 r.g.a.c.c. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 553/2020 emesso da questo Tribunale ( 1525/2020 r.g.a.c.c.), promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni battista Sembronio, come da Parte_1 procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale
-attore/ opponente-
CONTRO per mezzo della mandataria CERVED Controparte_1
CREDIT MANAGMENT S.P.A., in persona procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Fabrizio panza, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata;
-opposta/ convenuta.-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da Parte_1
, avverso il D.I. n. 553/2020 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a parte opponente,
[...] in qualità di fideiussore della fallita Cabling srl, il pagamento in favore di Controparte_2 della somma di €. 182.278,06 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento
[...] monitorio, rinveniente dall'insoluto di conto corrente ordinario n. 040/01006013 e dall'inadempimento di un contratto di finanziamento.
L'opponente ha contestato la debenza della somma per i seguenti motivi:
1. l'intervenuta ammissione al passivo del fallimento della società debitrice in via principale;
2. la carenza di prova scritta ex art. 117 TUB;
3. l'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocismo nel corso del rapporto, l'applicazione della commissione di massimo scoperto e la variazione peggiorativa delle condizioni contrattuali;
4. Nullità ex art. 117 TUB in quanto il TAEG previsto nel contratto di finanziamento è diverso da quello effettivamente applicato;
5. Nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c..
La cessionaria opposta si è costituita contestando la prospettazione avversaria e in particolare la genericità delle contestazioni formulate dagli opponenti.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, espletato il tentativo di mediazione e assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12.3.2025, dopo il deposito di note scritte, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. non accettata da parte opponente all'udienza del
14.10.2025, celebrata in presenza;
la causa è stata così rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note riepilogative conclusive.
Le parti hanno depositato le note finali, riportandosi ciascuna ai propri scritti difensivi.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa nei modi di legge.
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L'opposizione non è fondata.
Con riferimento la necessità di sospensione dell'azione proposta nei confronti del fideiussore per essere stato il credito ammesso al fallimento della debitrice principale deve rilevarsi che a norma dell' art. 1944 secondo comma c.c., le parti possono escludere la solidarietà, tra debitore principale e fideiussore, pattuendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ma -in assenza di tale pattuizione- l' obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all' inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest' ultimo e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale. Stante la natura solidale dell'obbligazione il creditore può agire in giudizio contemporaneamente contro ciascuno dei coobbligati, sia in sede di cognizione che in sede esecutiva, chiedendo a ognuno il pagamento dell'intera obbligazione (art. 1292 c.c.). Tale principio trova una disciplina speciale in sede fallimentare. Ai sensi dell'art. 61 L.F.
i creditori che non hanno ricevuto alcun pagamento concorrono nel fallimento del debitore solidale per l'importo totale del proprio credito, capitale e accessori, e mantengono tale diritto fino al pagamento integrale del credito. I creditori che hanno ricevuto parte del proprio credito, nel periodo precedente il fallimento, da un soggetto coobbligato in solito con il debitore o in alternativa da un fideiussore, concorrono nella procedura per la sola parte di credito non riscosso.
Nell'ipotesi in cui i creditori siano stati pagati parzialmente durante la procedura possono invece concorrere per l'intero credito fino al suo totale soddisfacimento. L'art. 61, comma 2 L.F. preclude inoltre al fideiussore la possibilità di esercitare l' azione di regresso in sede fallimentare ove il pagamento da lui eseguito successivamente alla dichiarazione di fallimento, pur estinguendo l' obbligazione di garanzia, non risulti interamente satisfattivo dei diritti del creditore. Tale previsione mira ad evitare che l' esercizio dell' azione di regresso pregiudichi il diritto del creditore di vedere soddisfatto sul ricavato della liquidazione della massa attiva il credito che residua all'esito del pagamento effettuato dal coobbligato, conformemente al principio secondo cui nelle obbligazioni solidali il creditore può agire nei confronti dei condebitori fino alla completa soddisfazione del proprio credito. L' apertura del concorso cristallizza la posizione del creditore. A meno che non sia integralmente soddisfatto il credito resta quindi fissato nell'ammontare che esso presenta al momento dell'apertura del concorso. La ratio della norma è quella di favorire il maggior soddisfacimento possibile del creditore nell'ambito del fallimento che abbia colpito uno o più degli obbligati solidali.
Infatti, poiché in sede di riparto dell'attivo fallimentare i crediti ammessi al passivo di norma subiscono la falcidia concorsuale, si è voluto temperare tale effetto stabilendo che questa venga applicata con riferimento all'intero credito esistente al momento della dichiarazione di fallimento e non alla sola parte che residua dopo il pagamento parziale eventualmente effettuato da altro condebitore durante la procedura: in tal modo dovrebbe evitarsi un'artificiosa riduzione della pretesa del creditore, il quale ha titolo per ottenere anche dal coobbligato fallito il pagamento integrale del suo credito, sia pur senza poter mai superare il limite della complessiva entità dell'obbligazione solidale. Inoltre, la disciplina mira ad evitare che si creino, per effetto dei pagamenti da parte dei coobbligati e dell'esercizio dell'azione di regresso conto il fallito, duplicazioni di accantonamenti in sede fallimentare a favore di una stessa pretesa creditoria, tali da comportare una diminuzione della massa ripartibile fra i creditori.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si deve concludere che l'insinuazione al passivo per l'intero ammontare del credito non ha alcun effetto sull'esistenza e validità della garanzia fideiussoria in quanto tale effetto non è previsto da alcuna norma e contrasta con la natura solidale dell'obbligazione assunta.
Peraltro l'ammissione al passivo ha efficacia meramente endoprocedimentale con la conseguenza che non spiega i propri effetti nei confronti del fideiussore che non è parte di tale procedimento e che ha coltivato il presente giudizio di opposizione.
Con riferimento, poi, alla lamentata violazione dell'art. 1956 c.c. mette conto osservare che la norma in oggetto non è applicabile al caso di specie, posto che, secondo consolidato principio della Suprema
Corte, in tema di estinzione della garanzia ai sensi del suddetto articolo vi possono essere dei casi in cui la prevista richiesta di autorizzazione non è necessaria poiché può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore nei casi in cui questi abbia perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito (per tutte, Cass., 2.3.2016 n. 4112). In particolare, la Corte di
Cassazione ha evidenziato che i presupposti di applicabilità dell' art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di organo della società debitrice principale, giacché tale ipotesi comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (in tal senso, Cass., ord., 29.11.2019, n. 31227; nonché Cass., ord., 23.3.2017, n. 7444).
Infatti, la ratio dell' art. 1956 c.c. è quella di tutelare il fideiussore inconsapevole, mentre il garante che è anche l' organo amministrativo, in quanto tale, non può ritenersi inconsapevole in quanto deve essere sempre informato delle condizioni economiche della società e deve attivarsi per impedire la negativa gestione sella società stessa. Peraltro, la Suprema Corte osserva, con un recente e significativo arresto (Cass. n. 26947/2021), che non è solo il creditore ad essere soggetto al rispetto del canone fondamentale della buona fede oggettiva, ma lo è pure - e, si ritiene, in termini del tutto speculari - il fideiussore. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (all n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) risulta che il garante ha ricoperto la carica di Parte_1 amministratore unico della società, con la conseguenza che è escluso che si possa ipotizzare la liberazione ex art.1956 c.c. del garante il qualr, in quanto amministratore ben ne conosceva le condizioni economiche ed il cui eventuale peggioramento erano in grado di percepire ben prima che se ne potesse rendere conto l'opposta. Nel merito, poi, non è stata adeguatamente provata la circostanza che abbia concesso il mutuo alla Controparte_3 Controparte_4 pur nella consapevolezza della sussistenza di uno stato di insolvenza di quest' ultima e che abbia,
[...] quindi, azionato il diritto alla garanzia nei confronti del garante in violazione del canone generale di buona fede.
Con riferimento alle ulteriori contestazioni mosse, non appare superfluo rammentare che principio cardine del nostro ordinamento è quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell' art. 115 c.p.c..
Dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con gli artt. 163 e 167 c.p.c. si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. di acquisizione probatoria - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.
L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, é un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), ex art. 115 c.p.c. di cui si è già detto. Detto regime di allegazione é inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non é di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Tale principio non viene meno per il solo fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Se da un lato integra principio consolidato in seno alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito il fatto che, in tal caso, spetta preliminarmente al convenuto opposto, in quanto attore sostanziale del giudizio, provare la fondatezza della propria pretesa creditoria, dall' altro va evidenziato come, qualora l'opposto abbia assolto il proprio onere della prova, l'opponente non é esonerato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della proprio opposizione: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all' assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione.
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di un credito di fonte contrattuale (contratto di conto corrente e contratto di finanziamento ) nei confronti dell'opponente- convenuto in senso sostanziale- e si duole dell'inadempimento di quest' ultimo.
Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Orbene, parte opposta ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo all'uopo (sin dalla fase monitoria) tutti i contratti in oggetto, prodotti, peraltro, in forma scritta e ne ha allegato l'inadempimento.
Va poi soggiunto, con riferimento al contratto di finanziamento, che l'effettiva corresponsione della somma prestata costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (cfr. Cass., 05/03/2009, n. 5356).
A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte della creditrice dei fatti costitutivi del credito azionato, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dall'opposta (convenuta in senso sostanziale) sono parzialmente inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti.
L'opponente ha contestato l'asserita applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto,
l'applicazione di interessi anatocistici e la applicazione di commissioni di massimo scoperto non pattuite. Le contestazioni, oltre a connotarsi per la estrema genericità e per l'assenza di qualsiasi riferimento al rapporto oggetto di contestazione. È del tutto priva di qualsivoglia allegazione la contestazione relativa all' usurarietà dei tassi nel corso del rapporto, atteso che sul punto l'opponente si limita a richiamare le norme di legge, senza nulla specificare con riferimento al rapporto contrattuale in contestazione, alle clausole che si presumono illegittime, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche contestazioni, supportate da idonee allegazioni, deve ritenersi preclusa qualsiasi disamina sulla pretesa usurarietà.
Del pari infondata è la contestazione relativa all'anatocismo attesa l'estrema genericità e come la stessa sia priva di supporti documentali, limitandosi l'opponente a un diffuso richiamo della giurisprudenza di legittimità sul punto. La genericità della contestazione, anche in questo caso, induce a concludere per la infondatezza della contestazione.
Stesso a dirsi per quanto concerne la contestazione relativa all' applicazione della commissione di massimo scoperto, la quale risulta peraltro pattuita e specificamente determinata.
Anche la contestazione inerente la non coincidenza fra il tasso di interesse effettivamente applicato e quello pattuito nel contratto di finanziamento, si rivela del tutto generica e indeterminata, atteso che non è dato comprendere di quali voci di costo, e per quale rispettivo ammontare, non si sarebbe tenuto conto nel calcolo del TAEG.
L'assoluta genericità delle contestazioni nei termini innanzi rilevati hanno reso inammissibile le richieste istruttorie dell'opponente, segnatamente la richiesta CTU, che in mancanza di allegazioni di parte deve essere ritenuta palesemente esplorativa. L'opposizione è pertanto infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi dettati dalla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n 553/2020 (RG n.
1525/2020);
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
13.395,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e c.p.a. se dovuti.
Così deciso in Trani, 11 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra