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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9511/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9511/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CORATELLA MICHELE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CORATELLA MICHELE ROSA COTA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORATELLA MICHELE, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA FLAVIO GIUGNO 17 76123 ANDRIA presso il difensore avv.
CORATELLA MICHELE MICHELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORATELLA Parte_1 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA FLAVIO GIUGNO 17 76123 ANDRIA presso il difensore avv. CORATELLA MICHELE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LANDI VALENTINA, elettivamente domiciliato in CORSO CAIROLI N.25 71121 FOGGIA presso il difensore avv. LANDI VALENTINA
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. PANINI ALBERIGO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI ANTONIO PLANA 4 00197 ROMA presso il difensore avv. PANINI ALBERIGO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale 1639/2023 del 13 giugno 2023 veniva così statuito:”
- accoglie per quanto di ragione la domanda, in relazione al contratto di mutuo dovendo escludersi gli interessi di mora previsti in contratto.
- Rimette la causa sul ruolo, quanto al contratto di conto corrente, limitatamente agli interessi moratori oltre soglia.
- Rigetta nel resto la domanda.” pagina 1 di 5 Il vaglio, dunque, dovrà incentrarsi sul solo contratto di conto corrente – fatta eccezione per lo ius variandi , questione decisa con la menzionata sentenza- essendo state già decise le questioni afferenti al contratto di mutuo nella sentenza citata.
Con riguardo al contratto di conto corrente il consulente aveva ritenuto il superamento del tasso soglia nei seguenti periodi:
I TRIMESTRE 2013, II TRIMESTRE 2013, III TRIMESTRE 2013 E QUARTO TRIMESTRE 2013.
La consulenza dava conto che, essendosi verificato lo sconfinamento, dovesse applicarsi il saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. in sostituzione di tutti gli addebiti che avevano formato la base della verifica del tasso di usura sulla base dei quesiti affidati.
Il consulente nella relazione integrativa- calcolo della c.m.s. alla stregua dei principi enunciati dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16303/2018- aveva affermato che dal 2010 non esiste la CMS soglia, quindi per il conto corrente in esame era impossibile applicare i principi suddetti, perché questo comprende il periodo che va dal 2010 al 2013 ma considerando tra gli oneri che formano la base del TEG, il corrispettivo sull'accordato - che ha sostituito la c.m.s.- aveva ritenuto di applicare indirettamente, il principio che nel calcolo del TEG bisognasse tenere conto anche della c.m.s. o delle altre commissioni che l'avevano sostituita. Nella sentenza parziale si osservava che la consulenza disposta aveva sostituito erroneamente, anche avuto riguardo al contratto di conto corrente, gli interessi legali con quelli superiori al tasso soglia e, pertanto, la causa in relazione al contratto di conto corrente, tenuto conto dell'esiguità della somma richiesta da parte attrice pari ad euro 2.689,83, andava rimessa sul ruolo per la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc e, in caso di mancata accettazione della stessa, per l'accertamento tecnico contabile di tale voce. Parte attrice accettava la proposta conciliativa ma la banca, anche in considerazione della cessione del credito ad non l'accettava. CP_2
Non veniva disposta l'integrazione di perizia stante l'esiguità già evidenziata della somma richiesta da parte attrice.
Vale rilevare che le Sezioni Unite con la sentenza del 20 giugno 2018, n.16303 hanno chiarito che la nozione di commissione di massimo scoperto da prendere in esame è quella enucleata da Banca d'Italia nelle Istruzioni, secondo le quali si tratta del “corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso (…) viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”. La Corte ha anche evidenziato che:
- l'art. 2 bis d.l. n. 185/2008 non può essere qualificato come norma di interpretazione autentica dell'art. 644, quarto comma, c.p. Infatti, il suo testo non contiene nessuna espressione che evochi tale natura e, anzi, pare propendere per il contrario, atteso che prevede una disciplina transitoria e la possibilità di adeguamento dei contratti già in essere.
- In ogni caso è innegabile che la c.m.s. debba effettivamente rientrare tra le “commissioni” menzionate dall'art. 644 c.p. Da tale circostanza discende che “la mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo;
essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreto e di disapplicarli”.
- Dunque, il fatto che la c.m.s. non sia inclusa nel calcolo della soglia usura di cui ai decreti ministeriali non ne esclude la rilevanza, ma casomai dovrebbe comportare l'irregolarità dei decreti medesimi.
- Tuttavia, l'ipotesi di illegittimità dei decreti sotto tale profilo non avrebbe fondamento, perché non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008.
pagina 2 di 5 - Dell'ammontare medio delle c.m.s., espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte, seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle più volte richiamate Istruzioni (…)” secondo le quali “essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali (…). La presenza di tale dato nei decreti ministeriali è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perché consente la piena comparazione tra i corrispettivi delle prestazioni creditizie praticate nelle fattispecie concrete e il tasso soglia”. In sostanza le Sezioni Unite evidenziano che è vero che l'art. 644 c.p. prevede che anche la c.m.s. venga presa in considerazione nella verifica del rispetto dei tassi soglia, ma sino al 2009 il confronto deve essere fatto separatamente, atteso che tale onere all'epoca era rilevato a parte e non entrava nel calcolo del Taeg.
“La circostanza che tale entità sia riportata a parte è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto. (…) La comparazione di cui trattasi si rivela soltanto più complessa”. Da qui il principio di diritto, per il quale – sino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, recepito nella legge n. 2/2009 – il tasso effettivo globale praticato in concreto e la commissione di massimo scoperto eventualmente applicata vanno comparati separatamente con il tasso soglia e con la commissione soglia, compensandosi poi l'importo della eventuale eccedenza della c.m.s. in concreto praticata, rispetto a quello della c.m.s. rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Con riferimento ai rapporti svoltisi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. In altri termini, è necessario svolgere una doppia comparazione, la prima tra il TEG e il tasso soglia e la seconda tra la commissione di massimo scoperto concretamente applicata e quella “soglia”. Svolta questa operazione, occorre compensare l'importo dell'eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato, da calcolarsi sottraendo il TEG alla soglia di legge: sussisterà usura qualora a seguito di detta compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale. Il Consulente aveva accertato nella prima consulenza rispondendo al seguente quesito: (”CMS E COMMISSIONI 'SOSTITUTIVE': applichi la c.m.s. come segue: - in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di
c.m.s.; -in presenza di pattuizione solo sul tasso, con periodicità annuale e tasso adottato dalla banca (del trimestre di massimo scoperto); - in presenza di pattuizione sia sul tasso che sulla periodicità di addebito, con il tasso e periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;
quanto alle commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la c.m.s. (per la 'messa a disposizione di fondi', per 'istruttoria veloce', per 'lo sconfinamento extra fido' o simili), le stesse vanno applicate nella
pagina 3 di 5 misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo) e purché conformi a quanto previsto dall'art.
2-bis del D.l. 185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal 28.12.2011, dall'art. 117-bis del D.Lgs 385/1993); in difetto vanno escluse.) che:
- Le condizioni contrattuali (all. G) prevedono la commissione per istruttoria urgente (C.I.U:), a fronte di conti non affidanti, calcolata nel modo seguente:
- Euro zero fino a 100,00;
- Euro 50 da € 100 a € 3.000,00
- Euro 100 per importi superiori a € 3.000,00
- Risultano da pattuizione scritta, di conseguenza sono da considerarsi dovuti gli importi addebitati a tale titolo nel II e nel III trimestre 2012, entrambi di € 50,00
- Nessuna Commissione di Istruttoria veloce (c.i.v.)è stata contrattualmente prevista, di conseguenza i due importi di € 160,00 addebitato nel IV trimestre 2012 e di € 472,90 addebitato nel I trimestre 2013 vanno esclusi e non dovuti .
- Nessun importo è stato addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto.
- In conclusione nei conteggi finali erano esclusi gli importi addebitati a titolo di C.I.V e precisamente quelli di € 160,00 e di € 472.90. I predetti importi erano stati già considerati da escludere perché avevano formato la base per la verifica del tasso di usura.
Il Consulente rispondendo ai quesiti del consulente di parte della banca ha specificato che: ”si ritiene di tener conto dei risultati dell'elaborato peritale e, a causa del superamento del tasso soglia nei quattro trimestri dell'anno 2013, della liceità dell'applicazione dei tassi legali in sostituzione di quelli applicati dalla banca, il saldo del conto corrente ricalcolato è pari a € 629,18 a favore della società . Parte_1
Sulla completezza della documentazione allegata in atti, il consulente ha riferito che:
- il conto corrente n. 9827 è stato aperto in data 12/02/2010 e chiuso il 06/12/2013;
- risultano depositati gli estratti conto del periodo che va dal 12/02/2010 (data in cui è stato aperto) al 31/12/2013, ad eccezione del secondo trimestre 2011 . Del predetto periodo non sono stati depositati sia l'estratto conto che il riassunto scalare. Presumibilmente dopo il 31/12/2013 il conto corrente non è stato movimentato.
- Sono stati depositati anche degli estratti conto relativi ad un conto anticipi. Il conto non è mai stato movimentato, ad eccezione di operazioni di addebito di alcuni oneri bancari, trimestralmente stornati a debito del conto corrente principale n. 9827. Il conto anticipi non è stato oggetto di recriminazioni;
per tale motivo non è stato esaminato nei lavori peritali
- Sono stati depositati DM relativi alla "Rilevazione dei tassi d'interesse globali medi ai fini della legge sull'usura " di tutti i trimestri solari del periodo che va dal 01/04/1997 al 30/06/2016.
La mancanza del secondo trimestre del 2011 non ha impedito al consulente di ricostruire la situazione contabile afferente al conto corrente e, pertanto, l'analisi effettuata può ritenersi utile ai fini del ricalcolo del dovuto.
Il consulente nel quesito integrativo ha dato conto che dal 2010 non esiste la CMS soglia, quindi per il conto corrente oggetto di vaglio non è possibile applicare i principi suddetti, perché questo comprende il periodo che va dal 2010 al 2013 e che in ogni caso è stato considerato tra gli oneri che formano la base del TEG il corrispettivo sull'accordato, che ha sostituito la C.M.S così
pagina 4 di 5 applicando indirettamente il principio che nel calcolo del TEG bisogna tenere conto anche della c.m.s. o delle altre commissioni che l'hanno sostituita.
Ad una più attenta lettura della consulenza e delle argomentazioni svolte dalle parti può ritenersi che il calcolo effettuato dal Ctu sia corretto e pertanto la somma dovuta alla società attrice da parte della banca possa quantificarsi in euro 629,18 a cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.
Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, stante l'esito del giudizio e l'utilità della stessa per entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice relativa al conto corrente e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 629,18, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Compensa per intero le spese di lite.
Pone le spese di consulenza d'ufficio a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
Così deciso in Foggia il 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9511/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CORATELLA MICHELE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CORATELLA MICHELE ROSA COTA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORATELLA MICHELE, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA FLAVIO GIUGNO 17 76123 ANDRIA presso il difensore avv.
CORATELLA MICHELE MICHELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORATELLA Parte_1 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA FLAVIO GIUGNO 17 76123 ANDRIA presso il difensore avv. CORATELLA MICHELE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LANDI VALENTINA, elettivamente domiciliato in CORSO CAIROLI N.25 71121 FOGGIA presso il difensore avv. LANDI VALENTINA
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. PANINI ALBERIGO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI ANTONIO PLANA 4 00197 ROMA presso il difensore avv. PANINI ALBERIGO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale 1639/2023 del 13 giugno 2023 veniva così statuito:”
- accoglie per quanto di ragione la domanda, in relazione al contratto di mutuo dovendo escludersi gli interessi di mora previsti in contratto.
- Rimette la causa sul ruolo, quanto al contratto di conto corrente, limitatamente agli interessi moratori oltre soglia.
- Rigetta nel resto la domanda.” pagina 1 di 5 Il vaglio, dunque, dovrà incentrarsi sul solo contratto di conto corrente – fatta eccezione per lo ius variandi , questione decisa con la menzionata sentenza- essendo state già decise le questioni afferenti al contratto di mutuo nella sentenza citata.
Con riguardo al contratto di conto corrente il consulente aveva ritenuto il superamento del tasso soglia nei seguenti periodi:
I TRIMESTRE 2013, II TRIMESTRE 2013, III TRIMESTRE 2013 E QUARTO TRIMESTRE 2013.
La consulenza dava conto che, essendosi verificato lo sconfinamento, dovesse applicarsi il saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. in sostituzione di tutti gli addebiti che avevano formato la base della verifica del tasso di usura sulla base dei quesiti affidati.
Il consulente nella relazione integrativa- calcolo della c.m.s. alla stregua dei principi enunciati dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16303/2018- aveva affermato che dal 2010 non esiste la CMS soglia, quindi per il conto corrente in esame era impossibile applicare i principi suddetti, perché questo comprende il periodo che va dal 2010 al 2013 ma considerando tra gli oneri che formano la base del TEG, il corrispettivo sull'accordato - che ha sostituito la c.m.s.- aveva ritenuto di applicare indirettamente, il principio che nel calcolo del TEG bisognasse tenere conto anche della c.m.s. o delle altre commissioni che l'avevano sostituita. Nella sentenza parziale si osservava che la consulenza disposta aveva sostituito erroneamente, anche avuto riguardo al contratto di conto corrente, gli interessi legali con quelli superiori al tasso soglia e, pertanto, la causa in relazione al contratto di conto corrente, tenuto conto dell'esiguità della somma richiesta da parte attrice pari ad euro 2.689,83, andava rimessa sul ruolo per la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc e, in caso di mancata accettazione della stessa, per l'accertamento tecnico contabile di tale voce. Parte attrice accettava la proposta conciliativa ma la banca, anche in considerazione della cessione del credito ad non l'accettava. CP_2
Non veniva disposta l'integrazione di perizia stante l'esiguità già evidenziata della somma richiesta da parte attrice.
Vale rilevare che le Sezioni Unite con la sentenza del 20 giugno 2018, n.16303 hanno chiarito che la nozione di commissione di massimo scoperto da prendere in esame è quella enucleata da Banca d'Italia nelle Istruzioni, secondo le quali si tratta del “corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso (…) viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”. La Corte ha anche evidenziato che:
- l'art. 2 bis d.l. n. 185/2008 non può essere qualificato come norma di interpretazione autentica dell'art. 644, quarto comma, c.p. Infatti, il suo testo non contiene nessuna espressione che evochi tale natura e, anzi, pare propendere per il contrario, atteso che prevede una disciplina transitoria e la possibilità di adeguamento dei contratti già in essere.
- In ogni caso è innegabile che la c.m.s. debba effettivamente rientrare tra le “commissioni” menzionate dall'art. 644 c.p. Da tale circostanza discende che “la mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo;
essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreto e di disapplicarli”.
- Dunque, il fatto che la c.m.s. non sia inclusa nel calcolo della soglia usura di cui ai decreti ministeriali non ne esclude la rilevanza, ma casomai dovrebbe comportare l'irregolarità dei decreti medesimi.
- Tuttavia, l'ipotesi di illegittimità dei decreti sotto tale profilo non avrebbe fondamento, perché non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008.
pagina 2 di 5 - Dell'ammontare medio delle c.m.s., espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte, seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle più volte richiamate Istruzioni (…)” secondo le quali “essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali (…). La presenza di tale dato nei decreti ministeriali è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perché consente la piena comparazione tra i corrispettivi delle prestazioni creditizie praticate nelle fattispecie concrete e il tasso soglia”. In sostanza le Sezioni Unite evidenziano che è vero che l'art. 644 c.p. prevede che anche la c.m.s. venga presa in considerazione nella verifica del rispetto dei tassi soglia, ma sino al 2009 il confronto deve essere fatto separatamente, atteso che tale onere all'epoca era rilevato a parte e non entrava nel calcolo del Taeg.
“La circostanza che tale entità sia riportata a parte è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto. (…) La comparazione di cui trattasi si rivela soltanto più complessa”. Da qui il principio di diritto, per il quale – sino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, recepito nella legge n. 2/2009 – il tasso effettivo globale praticato in concreto e la commissione di massimo scoperto eventualmente applicata vanno comparati separatamente con il tasso soglia e con la commissione soglia, compensandosi poi l'importo della eventuale eccedenza della c.m.s. in concreto praticata, rispetto a quello della c.m.s. rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Con riferimento ai rapporti svoltisi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. In altri termini, è necessario svolgere una doppia comparazione, la prima tra il TEG e il tasso soglia e la seconda tra la commissione di massimo scoperto concretamente applicata e quella “soglia”. Svolta questa operazione, occorre compensare l'importo dell'eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato, da calcolarsi sottraendo il TEG alla soglia di legge: sussisterà usura qualora a seguito di detta compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale. Il Consulente aveva accertato nella prima consulenza rispondendo al seguente quesito: (”CMS E COMMISSIONI 'SOSTITUTIVE': applichi la c.m.s. come segue: - in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di
c.m.s.; -in presenza di pattuizione solo sul tasso, con periodicità annuale e tasso adottato dalla banca (del trimestre di massimo scoperto); - in presenza di pattuizione sia sul tasso che sulla periodicità di addebito, con il tasso e periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;
quanto alle commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la c.m.s. (per la 'messa a disposizione di fondi', per 'istruttoria veloce', per 'lo sconfinamento extra fido' o simili), le stesse vanno applicate nella
pagina 3 di 5 misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo) e purché conformi a quanto previsto dall'art.
2-bis del D.l. 185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal 28.12.2011, dall'art. 117-bis del D.Lgs 385/1993); in difetto vanno escluse.) che:
- Le condizioni contrattuali (all. G) prevedono la commissione per istruttoria urgente (C.I.U:), a fronte di conti non affidanti, calcolata nel modo seguente:
- Euro zero fino a 100,00;
- Euro 50 da € 100 a € 3.000,00
- Euro 100 per importi superiori a € 3.000,00
- Risultano da pattuizione scritta, di conseguenza sono da considerarsi dovuti gli importi addebitati a tale titolo nel II e nel III trimestre 2012, entrambi di € 50,00
- Nessuna Commissione di Istruttoria veloce (c.i.v.)è stata contrattualmente prevista, di conseguenza i due importi di € 160,00 addebitato nel IV trimestre 2012 e di € 472,90 addebitato nel I trimestre 2013 vanno esclusi e non dovuti .
- Nessun importo è stato addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto.
- In conclusione nei conteggi finali erano esclusi gli importi addebitati a titolo di C.I.V e precisamente quelli di € 160,00 e di € 472.90. I predetti importi erano stati già considerati da escludere perché avevano formato la base per la verifica del tasso di usura.
Il Consulente rispondendo ai quesiti del consulente di parte della banca ha specificato che: ”si ritiene di tener conto dei risultati dell'elaborato peritale e, a causa del superamento del tasso soglia nei quattro trimestri dell'anno 2013, della liceità dell'applicazione dei tassi legali in sostituzione di quelli applicati dalla banca, il saldo del conto corrente ricalcolato è pari a € 629,18 a favore della società . Parte_1
Sulla completezza della documentazione allegata in atti, il consulente ha riferito che:
- il conto corrente n. 9827 è stato aperto in data 12/02/2010 e chiuso il 06/12/2013;
- risultano depositati gli estratti conto del periodo che va dal 12/02/2010 (data in cui è stato aperto) al 31/12/2013, ad eccezione del secondo trimestre 2011 . Del predetto periodo non sono stati depositati sia l'estratto conto che il riassunto scalare. Presumibilmente dopo il 31/12/2013 il conto corrente non è stato movimentato.
- Sono stati depositati anche degli estratti conto relativi ad un conto anticipi. Il conto non è mai stato movimentato, ad eccezione di operazioni di addebito di alcuni oneri bancari, trimestralmente stornati a debito del conto corrente principale n. 9827. Il conto anticipi non è stato oggetto di recriminazioni;
per tale motivo non è stato esaminato nei lavori peritali
- Sono stati depositati DM relativi alla "Rilevazione dei tassi d'interesse globali medi ai fini della legge sull'usura " di tutti i trimestri solari del periodo che va dal 01/04/1997 al 30/06/2016.
La mancanza del secondo trimestre del 2011 non ha impedito al consulente di ricostruire la situazione contabile afferente al conto corrente e, pertanto, l'analisi effettuata può ritenersi utile ai fini del ricalcolo del dovuto.
Il consulente nel quesito integrativo ha dato conto che dal 2010 non esiste la CMS soglia, quindi per il conto corrente oggetto di vaglio non è possibile applicare i principi suddetti, perché questo comprende il periodo che va dal 2010 al 2013 e che in ogni caso è stato considerato tra gli oneri che formano la base del TEG il corrispettivo sull'accordato, che ha sostituito la C.M.S così
pagina 4 di 5 applicando indirettamente il principio che nel calcolo del TEG bisogna tenere conto anche della c.m.s. o delle altre commissioni che l'hanno sostituita.
Ad una più attenta lettura della consulenza e delle argomentazioni svolte dalle parti può ritenersi che il calcolo effettuato dal Ctu sia corretto e pertanto la somma dovuta alla società attrice da parte della banca possa quantificarsi in euro 629,18 a cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.
Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, stante l'esito del giudizio e l'utilità della stessa per entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice relativa al conto corrente e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 629,18, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Compensa per intero le spese di lite.
Pone le spese di consulenza d'ufficio a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
Così deciso in Foggia il 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
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