TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Stefania Rignanese Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto modifica condizioni di affido e mantenimento figli naturali, iscritto al n. R.g.v.g. 55/2024, promossa da:
) elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, presso lo studio dell'Avv. DEL MISTO CARLO, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/01/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e premettendo che tra le parti in causa, non unite in matrimonio, vi era stata una relazione CP_1
sentimentale da cui sono nati i figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...], ne ha domandato l'affido esclusivo, Persona_2 rappresentando di prendersene cura senza la partecipazione della madre naturale, per il persistente disinteresse manifestato da quest'ultima nei confronti dei minori.
In data 1 agosto 2024 si è costituita in giudizio, in qualità di curatrice speciale dei piccoli
[...]
e l'avv. la quale ha rappresentato che Persona_1 Persona_2 Controparte_2
i bambini, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 15.06.2023, erano stati affidati ai Servizi Sociali di Foggia e collocati presso l'abitazione paterna, in seguito alle dimissioni dalla Comunità Il Villaggio degli eori. Da quel giorno, e precisamente dal 21.06.2023, ER
e , vivrebbero stabilmente a casa del papà e della di lui compagna, mentre la madre, ER1
[...]
, soggetto molto fragile e senza una rete familiare di supporto, vivrebbe senza fissa dimora. CP_1
Rappresentando la condizione di fragilità e le esigenze di entrambi i minori, la curatrice speciale ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, Parte_1
con delega ai servizi sociali di monitorare il nucleo.
[...]
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
1. Affidamento e collocamento dei minori.
Ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, dell'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilendo a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e, solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore, opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Tale regime si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore.
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre
Cass., n. 26587/2009 e Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010).
Orbene, appare evidente nel caso di specie come l'affido super esclusivo costituisca l'unica via percorribile al fine di evitare che la macchina rappresentativa dei minori sia definitivamente paralizzata dal disinteresse della madre e dalla sua irreperibilità, trattandosi, per quanto allegato dal ricorrente e confermato dalla curatrice speciale dei minori, di soggetto senza fissa dimora, incapace di mantenere un rapporto costante e proficuo con i figli, dei quali, dunque, è soltanto l'altro genitore, odierno ricorrente, a prendersi cura.
Merita, pertanto, accoglimento la domanda di affido esclusivo, rectius super esclusivo al padre, con collocamento dei figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...];
[...]
2. Diritto di visita materno.
La condizione di irreperibilità della genitrice non consente, allo stato, la calendarizzazione del diritto di visita materno. Devono tuttavia essere delegati i Servizi Sociali e il Consultorio di Foggia per la durata di un anno al monitoraggio e sostegno al nucleo famigliare e, in particolare, ai minori, anche e soprattutto per il caso che la madre faccia richiesta di vederli, in tal caso onerando le Agenzie, sociale e sanitaria, citate di predisporre incontri protetti nella misura di due a settimana.
3. Mantenimento
Relativamente al mantenimento dei figli, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie la resistente è del tutto priva di risorse economiche, vivendo senza fissa dimora.
Pertanto, ritiene il Collegio di porre a suo carico per il mantenimento dei figli la somma di € 100,00 per ciascuno, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto. Il padre va altresì autorizzato alla percezione integrale dell'AUU.
4. Spese di lite
Compensa le spese di lite, stante la contumacia della resistente che non costituendosi non ha contrastato la domanda ed ha consentito una soluzione rapida della controversia.
Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso dei procuratori delle parti ex art. 83
D.P.R. 115/2002, essendo state quest'ultime ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., così provvede:
- affida i minori nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a Foggia il [...], in [...] esclusiva al padre, con collocamento Parte_1 prevalente presso lo stesso;
- delega i Servizi Sociali e il Consultorio di Foggia al monitoraggio e sostegno del nucleo famigliare, nonché ad organizzare eventuali incontri protetti con la madre, secondo le modalità meglio specificate in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dal giorno della domanda e CP_1 successivamente il giorno 28 di ogni mese, a a titolo di contribuzione al Parte_1 mantenimento dei figli e , la somma di euro 200,00 (€ 100,00 cadauno), Persona_1 Persona_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- autorizza a fare richiesta dell'AUU al 100% dal giorno della domanda;
Parte_1
- spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Stefania Rignanese Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto modifica condizioni di affido e mantenimento figli naturali, iscritto al n. R.g.v.g. 55/2024, promossa da:
) elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, presso lo studio dell'Avv. DEL MISTO CARLO, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/01/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e premettendo che tra le parti in causa, non unite in matrimonio, vi era stata una relazione CP_1
sentimentale da cui sono nati i figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...], ne ha domandato l'affido esclusivo, Persona_2 rappresentando di prendersene cura senza la partecipazione della madre naturale, per il persistente disinteresse manifestato da quest'ultima nei confronti dei minori.
In data 1 agosto 2024 si è costituita in giudizio, in qualità di curatrice speciale dei piccoli
[...]
e l'avv. la quale ha rappresentato che Persona_1 Persona_2 Controparte_2
i bambini, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 15.06.2023, erano stati affidati ai Servizi Sociali di Foggia e collocati presso l'abitazione paterna, in seguito alle dimissioni dalla Comunità Il Villaggio degli eori. Da quel giorno, e precisamente dal 21.06.2023, ER
e , vivrebbero stabilmente a casa del papà e della di lui compagna, mentre la madre, ER1
[...]
, soggetto molto fragile e senza una rete familiare di supporto, vivrebbe senza fissa dimora. CP_1
Rappresentando la condizione di fragilità e le esigenze di entrambi i minori, la curatrice speciale ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, Parte_1
con delega ai servizi sociali di monitorare il nucleo.
[...]
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
1. Affidamento e collocamento dei minori.
Ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, dell'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilendo a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e, solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore, opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Tale regime si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore.
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre
Cass., n. 26587/2009 e Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010).
Orbene, appare evidente nel caso di specie come l'affido super esclusivo costituisca l'unica via percorribile al fine di evitare che la macchina rappresentativa dei minori sia definitivamente paralizzata dal disinteresse della madre e dalla sua irreperibilità, trattandosi, per quanto allegato dal ricorrente e confermato dalla curatrice speciale dei minori, di soggetto senza fissa dimora, incapace di mantenere un rapporto costante e proficuo con i figli, dei quali, dunque, è soltanto l'altro genitore, odierno ricorrente, a prendersi cura.
Merita, pertanto, accoglimento la domanda di affido esclusivo, rectius super esclusivo al padre, con collocamento dei figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...];
[...]
2. Diritto di visita materno.
La condizione di irreperibilità della genitrice non consente, allo stato, la calendarizzazione del diritto di visita materno. Devono tuttavia essere delegati i Servizi Sociali e il Consultorio di Foggia per la durata di un anno al monitoraggio e sostegno al nucleo famigliare e, in particolare, ai minori, anche e soprattutto per il caso che la madre faccia richiesta di vederli, in tal caso onerando le Agenzie, sociale e sanitaria, citate di predisporre incontri protetti nella misura di due a settimana.
3. Mantenimento
Relativamente al mantenimento dei figli, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie la resistente è del tutto priva di risorse economiche, vivendo senza fissa dimora.
Pertanto, ritiene il Collegio di porre a suo carico per il mantenimento dei figli la somma di € 100,00 per ciascuno, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto. Il padre va altresì autorizzato alla percezione integrale dell'AUU.
4. Spese di lite
Compensa le spese di lite, stante la contumacia della resistente che non costituendosi non ha contrastato la domanda ed ha consentito una soluzione rapida della controversia.
Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso dei procuratori delle parti ex art. 83
D.P.R. 115/2002, essendo state quest'ultime ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., così provvede:
- affida i minori nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a Foggia il [...], in [...] esclusiva al padre, con collocamento Parte_1 prevalente presso lo stesso;
- delega i Servizi Sociali e il Consultorio di Foggia al monitoraggio e sostegno del nucleo famigliare, nonché ad organizzare eventuali incontri protetti con la madre, secondo le modalità meglio specificate in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dal giorno della domanda e CP_1 successivamente il giorno 28 di ogni mese, a a titolo di contribuzione al Parte_1 mantenimento dei figli e , la somma di euro 200,00 (€ 100,00 cadauno), Persona_1 Persona_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- autorizza a fare richiesta dell'AUU al 100% dal giorno della domanda;
Parte_1
- spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro