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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1988/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1988 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: risarcimento del danno
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. LAURA IMPERIALE (c.f. ), da C.F._2
ritenersi elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo PEC
Email_1
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DANIELE LUSSANA (c.f.
; indirizzo PEC fax 0113716932) e C.F._4 Email_2 dall'Avv. PIERO JEMINA (c.f. ; indirizzo PEC C.F._5
; fax 0174551923), presso il quale ha eletto Email_3
domicilio in Mondovì (CN), via Manassero n. 27;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 3.4.2025. In particolare:
1 - Per l'attrice, reiterate le istanze istruttorie:
“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinte:
In via preliminare/pregiudiziale:
- Respingere le eccezioni tutte sollevate da parte convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto.
...
Nel merito
- accertare e dichiarare che il sig. è Controparte_1
amministratore di fatto della Ditta Individuale e per Parte_1
l'effetto
- dichiarare che lo stesso è tenuto e condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice che si quantificano nell'importo di Euro 466.930,57
e/o veriore misura accertanda in corso di causa.
...
In ogni caso: con il favore di tutte le spese e competenze professionali, oltre agli oneri di legge, oltre il rimborso degli oneri di legge. Si chiede, sin d'ora, la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.”;
- per il convenuto, reiterate le istanze istruttorie e le eccezioni svolte in ordine alle prove dedotte dalla controparte:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare e/o pregiudiziale
Previa declaratoria della sussistenza di un giudicato, ex art. 654 c.p.p., derivante dalla sentenza n. 348/2020, del 10.07.2020, pronunciata nel procedimento RG 1841/2016 Trib. RG 5182/2014 PM (argomento di cui al capitolo #1 della comparsa) previa declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 c.p.c., per genericità dello stesso (#2 della comparsa) previa declaratoria dell'insussistenza dell'interesse di ad Parte_1
agire in giudizio per danni non attuali, poiché non ancora verificatisi (#2 della comparsa)
2 previa declaratoria dell'incompetenza funzionale del Giudice adito, in favore del Giudice del Lavoro o del Tribunale delle Imprese (#2 della comparsa)
o, comunque, previa declaratoria della prescrizione dell'azione e/o del credito azionato da (#3 della comparsa) Parte_1
Rigettare la domanda, per non potersi pronunciare sul merito della pretesa
Nel merito
Rigettare la domanda in quanto infondata, in fatto e in diritto, o comunque non provata né in punto an, né in punto quantum.
In punto spese
Condannare controparte al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, maggiorate di r.f. 15%, cpa e IVA e successive occorrende tutte”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo, Controparte_1
asseritamente amministratore di fatto dell'impresa individuale di cui l'attrice è
(formalmente) titolare, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale gestione, quantificati in complessivi Euro 466.930,57 (in particolare, “per fatture false emesse e per imposte non pagate”), il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del proprio difensore. A sostegno della domanda, parte attrice ha esposto che:
- direttore generale della società nel corso Controparte_1 CP_2 dell'anno 2009 aveva affidato a dipendente della , Persona_1 CP_2
l'incarico di effettuare un'analisi comparativa sui costi sostenuti dalla società e quelli che avrebbe sostenuto esternalizzando il lavoro;
- da tale analisi era emersa la netta convenienza di quest'ultima soluzione rispetto al mantenimento della lavorazione all'interno della azienda stessa e, a tal fine, aveva messo in contatto con all'epoca Per_1 CP_1 Parte_1 disoccupata e nell'urgente necessità di reperire una occupazione lavorativa;
3 - in particolare, il lavoro da esternalizzare consisteva nello scaricare dal porto di
Genova i container contenenti lamierati auto di provenienza estera, suddividerli per tipologia, togliere imballaggio ed etichettatura estera ed apporvi l'etichetta della CP_2
- il convenuto aveva spiegato dettagliatamente alla il lavoro da effettuarsi, Pt_1
specificando altresì il compenso mensile spettante alla stessa;
- e si erano recati presso lo studio Controparte_1 Persona_1
professionale del Dott. commercialista di fiducia di per Per_2 CP_1
illustrargli i dettagli della costituenda ditta individuale da aprirsi a nome dell'odierna attrice (non presente all'incontro), la quale sarebbe stata una semplice “prestanome”;
- si era recata in un secondo momento dal Dott. Parte_1 Per_2 accompagnata dal per l'apposizione delle firme necessarie all'avvio delle Per_1 pratiche e, in seguito, presso la banca CREDEM S.p.a. di Mondovì per l'apertura del conto corrente aziendale;
- in nessuna occasione le era stato spiegato che tali adempimenti fossero necessari per l'apertura di una ditta individuale a suo nome, né le erano state illustrate le ragioni per le quali le veniva richiesto di sottoscrivere la documentazione che, nelle circostanze sopra specificate, le era stata presentata;
- effettuati tali adempimenti, nel mese di novembre 2009 l'odierna attrice aveva iniziato a svolgere l'attività lavorativa sulla base delle direttive ricevute da
; Controparte_1
- nel mese di febbraio 2010 aveva rappresentato al la volontà di CP_1 Per_1
amministrare e gestire direttamente loro la ditta individuale Parte_1 considerando quest'ultima in tutto e per tutto una semplice dipendente;
- per tutta la durata del rapporto lavorativo, l'attrice aveva seguito integralmente le direttive impartitele da senza prendere alcuna iniziativa e Controparte_1
senza alcun potere decisionale vista la necessità di lavorare;
- il convenuto aveva inizialmente previsto quale compenso per l'attrice la somma mensile di Euro 1.100,00 portata successivamente ad Euro 1.300,00 e, nel corso dell'anno 2013, ad Euro 1.600,00;
4 - le operazioni bancarie della ditta individuale erano effettuate da Persona_1
sotto le direttive di , il quale gli aveva altresì impartito
[...] Controparte_1
l'ordine di prelevare la somma mensile di Euro 2.000,00 da dividersi tra loro in parti eque ed in nero;
- tuttavia, visto il rapporto con l'odierna attrice e considerate le difficoltà Per_1 economiche di quest'ultima, le aveva restituito la propria quota di Euro 1.000,00;
- oltre alla gestione ed amministrazione della ditta individuale, l'odierno convenuto si occupava di selezionare i nominativi delle persone da assumere, provvedendo altresì personalmente al licenziamento dei dipendenti (le lettere di licenziamento venivano infatti firmate dallo stesso;
CP_1
- anche i pagamenti delle imposte relative alla ditta individuale Parte_1
erano gestiti dal il quale, dopo aver ricevuto i modelli F24 dal proprio CP_1 commercialista, provvedeva ad inoltrare detti modelli all'odierna attrice, impartendo istruzioni per i pagamenti;
- lo stesso si occupava dell'emissione delle fatture relative alla ditta CP_1
individuale e della contabilità generale;
- nel corso dell'anno 2014 la Guardia di Finanza di Mondovì aveva avviato una verifica fiscale sull'impresa individuale dell'odierna attrice e durante le indagini era emerso che la suddetta impresa era amministrata da;
Controparte_1
- l'amministrazione di fatto di quest'ultimo ha causato, danni patrimoniali per complessivi Euro 466.930,57 così riassunti: “euro 158.000,00 per fatture false emesse per conto della ditta individuale;
euro 75.342,54 quale danno giacente presso EQUITALIA Spa;
euro 40.449,19 quale danno giacente presso l'Agenzia delle Entrate;
euro 342,40 quale danno presso l' euro 42.736,44 per CP_3
l'assunzione del sig. di cui euro 32.231,77 come conto ditta ovvero Per_3
registrato in contabilità come costo ed euro 8.504,67 come conto dipendente ovvero versati agli istituti dal datore di lavoro in funzione di sostituto di imposta;
euro 18.000,00 oltre IVA (euro 21.960,00) copertura tetto del capannone di proprietà della euro 5.000,00 oltre IVA (euro 6.100,00) portone del CP_2
capannone di proprietà della compensazione fatture inesistenti per CP_2
euro 42.000,00; acquisto furgone per euro 20.000,00 ancora da pagare;
euro
5 40.000,00 quale debito presso istituti di credito a titolo di mutuo ed euro
20.000,00 a titolo di affidamento” (v. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione);
- nel corso delle indagini sono stati sentiti i soggetti emittenti le fatture oggetto di indagine, i quali hanno dichiarato di aver emesso le fatture a carico dell'impresa individuale sulla base delle direttive impartite dal Parte_1 CP_1
- a seguito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, è stato rinviato giudizio con decreto del 21.4.2016 Controparte_1
emesso dal G.U.P. presso il Tribunale di Cuneo;
- il suddetto procedimento si è concluso con sentenza di assoluzione n. 348/2020 del 10.7.2020 perché il fatto non sussiste.
Con comparsa tempestivamente depositata il 20.12.2022 si è costituito in giudizio eccependo (in via preliminare di rito) l'esistenza di un Controparte_1
giudicato penale (di assoluzione) ostativo all'accoglimento della domanda proposta in sede civile dall'odierna attrice, la nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso (non essendo sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi),
l'insussistenza dell'interesse di ad agire in giudizio per danni non Parte_1
attuali, perché non ancora verificatisi e l'incompetenza funzionale del Giudice adito, in favore del Giudice del Lavoro o del Tribunale delle Imprese, nonché (in via preliminare di merito) la prescrizione dell'azione e/o del credito azionato da Pt_1
contestando altresì nel merito la fondatezza della domanda formulata da parte
[...] attrice in quanto non provata nell'an e nel quantum e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale ammessa (circoscritta all'interrogatorio formale delle parti, cfr. verbali del 6.2.2024 e del 4.7.2024), all'udienza del 3.4.2025, la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. – interesse ad agire
1. In via logicamente preliminare dev'essere affrontata l'eccezione di nullità della citazione.
1.1. Al riguardo è noto che nullità della citazione comminata dall'art. 164, co. 4,
c.p.c. si verifica solo quando “la determinazione della cosa oggetto della domanda”
6 prescritta dal numero 3) dell'art. 163 c.p.c. sia stata omessa o sia assolutamente incerta ovvero quando manchi “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritte dal numero 4) del medesimo art. 163 c.p.c., con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. civ. n. 11751/2013).
1.2. Nel caso di specie, dal contenuto dell'atto notificato e dal suo petitum
(condanna al risarcimento di danni, espressamente quantificati, nel corpo della citazione, in “complessivi Euro 466.930,57 per fatture false emesse e per imposte non pagate”: v. pag. 13 e cfr. con pagg. 4-5) emergono sufficientemente gli elementi che sorreggono la causa petendi (diritto al risarcimento dei predetti danni in quanto asseritamente imputabili alla condotta del convenuto nella gestione ed amministrazione della ditta individuale formalmente intestata all'attrice), sicché non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa del convenuto, le cui puntuali difese ed eccezioni, fin dalla comparsa di costituzione, dimostrano anzi che ha ben inteso il contenuto dell'avversa domanda.
2. L'individuazione del petitum, sulla base del tenore complessivo dell'atto di citazione, nel senso anzidetto (peraltro confermato dalla stessa attrice in sede di prima memoria istruttoria: v. pag. 6), vale a rendere priva di fondamento anche la correlata eccezione di carenza di interesse all'azione ex art. 100 c.p.c., fondata dal convenuto sul riferimento, nelle rassegnate conclusioni, a “danni patendi”.
Competenza
3. Sempre preliminarmente va affrontata l'eccezione, formulata dal convenuto
(sempre sulla base dell'asserita indeterminatezza della domanda), di incompetenza funzionale del giudice adito per essere competenti il “giudice del lavoro” ovvero il
“Tribunale delle Imprese”.
3.1. Neppure tale eccezione si reputa fondata.
7 3.2. Com'è noto la competenza si determina in base alla domanda (art. 5 c.p.c.).
Nella specie, alla luce del tenore complessivo dell'azione, come sopra ricostruito sub specie di petitum e causa petendi, la domanda attorea certamente non è volta ad instaurare una controversia di lavoro individuale (non potendo d'altronde, essere sufficiente a tal fine l'affermazione, svolta dall'attrice nell'esposizione dei fatti a fondamento della pretesa fatta valere, di essere stata “in tutto e per tutto una dipendente” del convenuto), essendo piuttosto diretta ad ottenere il risarcimento di asseriti danni (patrimoniali) subiti per effetto della gestione di fatto, da parte del convenuto, dell'impresa individuale formalmente intestata all'attrice.
3.3. Sotto tale profilo è opportuno evidenziare come, in astratto, il gestore “di fatto” di un'attività commerciale ben possa essere chiamato a rispondere (oltre che in sede penale, per bancarotta fraudolenta, frode fiscale o altre irregolarità commesse durante la gestione aziendale) anche di danni patrimoniali derivanti da una cattiva gestione dell'impresa stessa. Ciò non vale tuttavia, a radicare la competenza in capo alle sezioni specializzate in materia di imprese, le quali sono chiamate a decidere unicamente sulle controversie specificamente indicate dall' art. 3 n. 168/2003, le quali ricomprendono (v. comma 2) quelle relative a rapporti societari riconducibili a società di capitali e cooperative, con esclusione delle società di persone (fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative: ex multis, Cass. civ. n.
6054/2023; Cass. civ. n. 33024/2023) e, quindi, tanto più di rapporti involgenti imprese individuali (come quello in specie), che pertanto debbono ritenersi rientrare nella competenza del Tribunale ordinario.
Eccezione di giudicato
4. Il convenuto ha, altresì, eccepito l'esistenza di un giudicato penale ostativo all'accoglimento della domanda attorea, evidenziando come lo stesso sia stato assolto dall'accusa di “estorsione” ai danni dell'attrice e come, nella sentenza penale (citata dalla stessa attrice a supporto dell'azione) è affermato che “non si è Parte_1 limitata a liberamente intraprendere un'attività imprenditoriale” ma l'ha proseguita anche quando avrebbe subito le condotte del (v. pag. 6 comparsa di CP_1
costituzione).
8 4.1. Anche tale eccezione non coglie nel segno, specie nella parte in cui risulta espressamente diretta “a definire il Giudizio prima della disamina del merito” (v. pag. 6 comparsa di costituzione).
4.2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 654 c.p.p. “ Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
4.3. In particolare, la sentenza di assoluzione irrevocabile, anche se pronunziata ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p. (Cass. civ. n. 49580/2014) e la sentenza di condanna, fanno stato nei giudizi civili ed amministrativi con riferimento ai diritti ed agli interessi legittimi che derivino da fatti che la sentenza penale abbia accertato in determinante connessione con la statuizione penale. Qualora, invece, i fatti siano accertati del tutto incidentalmente o comunque la decisione penale sia indifferente a tali circostanze, non si produce efficacia di giudicato.
4.4. Nella specie, la sentenza penale assolutoria resa dal giudice penale di Cuneo in data 21.8.2020 (passata in giudicata a far data dal 24.10.2020: v. doc. 4 produzione convenuto), risulta fondata sulla non riconducibilità delle condotte accertate a carico del nel paradigma normativo del reato di estorsione contestato nei capi di CP_1 imputazione, talché è evidente l' irrilevanza della pronuncia assolutoria in commento nel presente giudizio, fondato su una pretesa risarcitoria per danni asseritamente riconducibili alle condotte del le quali peraltro trovano parziale conforto in CP_1
obiter dictum contenuto nella citata pronuncia, ove si legge che “i fatti in questione...avrebbero meritato un ben diverso approfondimento anche dal punto di vista fiscale e tributario, essendo evidente che almeno l'azienda della
..abbiano svolto per un trascurabile periodo attività direttamente Pt_1
9 riconducibile o a o alla azienda di cui egli era direttore generale” (v. pagg. CP_1
22-23).
Merito
5. Tanto premesso in rito, nel merito, l'azione risulta infondata e dev'essere rigettata – senza, pertanto, esaminare le ulteriori questioni preliminari prospettate (tra cui l'eccezione di prescrizione) – in ossequio al generale principio della cd. “ragione più liquida”, a mente del quale il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base a una questione che, pur sé logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile, con la conseguenza che lo stesso può e deve trovare la soluzione che gli permetta la più agevole soluzione del processo, affrontando subito, per decidere la causa, in deroga all'art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., quelle questioni il cui esame è più agevole per risolvere la materia del contendere, anche se sarebbe logicamente successivo rispetto ad altre (cfr. Cass. civ. n. 12002/2014; Cass. civ. Sez. Un. n.
9936/2014).
5.1. In particolare, non risulta aver assolto al proprio onere Parte_1 probatorio circa l'asserito danno subito per effetto delle condotte gestorie del convenuto.
5.2. L'attrice, in sintesi, ha fondato la propria pretesa sull'avvenuta gestione, da parte del convenuto, dell'impresa individuale di cui la stessa era formalmente titolare, comprovata dalla sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'amministrazione di fatto tipizzati dalla prassi giurisprudenziale (v. ex multis, Cass. civ. n. 4045/2016) evidenziati dall'Amministrazione finanziaria in sede di verifiche ispettive (a pag. 21 del verbale redatto dalla Guardia di finanzia si legge infatti che l'autore degli illeciti fiscali accertati è , “persona che ha esercitato in via esclusiva il Controparte_1
potere decisionale sulle metodologie contabili e tecniche che hanno determinato le irregolarità evidenziate nel presente processo verbale, nonché esecutore materiale e beneficiario di fatto dei beni descritti nelle fatture in questione”), ove è dato particolare risalto alle dichiarazioni rese dai soggetti emittenti le fatture oggetto delle indagini (cfr. pagg.
8-10 del verbale già citato), i quali, in sintesi, hanno confermato
10 di aver emesso le predette fatture nei confronti della “ditta individuale Pt_1
su indicazione del il quale provvedeva alla scelta dei materiali da
[...] CP_1
acquistare nonché ad effettuare i relativi pagamenti tramite bonifico bancario.
5.3. Sebbene in seguito alle suddette verifiche ispettive siano emerse plurime irregolarità, ascritte alla responsabilità di , ciò non vale, ex se, a Controparte_1
ritenere dimostrato il danno allegato da parte attrice.
5.4. Com'è noto, infatti, alla stregua del principio consacrato nella norma di cui all'art. 2697 c.c., onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, è onere del soggetto che si assume leso allegare e provare, anche mediante presunzioni,
l'esistenza e l'entità del danno asseritamente subito, oltre alla sua riconducibilità causale alla controparte. In particolare, sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che laddove si invochi una responsabilità di tipo “aquiliano”, anche il raggiungimento della prova in ordine all'an della pretesa risarcitoria non solleva l'attore dall'onere di provare il danno conseguente, nei termini indicati dall'art. 1223 c.c., quale perdita effettivamente subita (rectius: danno emergente) ed altresì in termini di mancato guadagno (cfr. Cass. civ. n. 23512/2022). È, difatti, principio risalente e consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità tanto contrattuale quanto extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore/danneggiante (cfr. ex multis,
Cass. civ. n. 5960/2005; Cass. civ. n. 21140/2007).
5.5. Ebbene, nel caso di specie, la prova del danno non risulta raggiunta, posto che le allegazioni di parte attrice risultano del tutto generiche e sfornite di adeguato supporto probatorio. Difatti, si è limitata ad affermare che l'esistenza Parte_1
e l'entità del danno asseritamente subito emergerebbe dalle verifiche ispettive condotte dalla Guardia di Finanza (doc. 2 produzione attorea), le quali tuttavia, risultano del tutto inidonee a dimostrare l'eventuale effettiva deminutio patrimonii subita dalla parte attrice per effetto delle condotte del convenuto.
5.5.1. In primo luogo, nonostante il richiamo agli esiti di tali verifiche, non è dato sapere come parte attrice sia arrivata a quantificare il danno che afferma aver patito nell'importo di Euro 466.930,57 “per fatture false e per imposte non pagate”: sul punto, anche i successivi scritti difensivi richiamano il par. 21 dell'atto di citazione
11 (v. pag. 6 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. nonché pag. 8 della comparsa conclusionale e pag. 4 della memoria di replica), il quale, tuttavia, riassume sinteticamente le diverse voci di danno sempre in termini puramente generici ed astratti, senza precisare come lo stesso sia stato quantificato.
5.5.2. D'altronde, non può sottacersi come nel verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di finanza “nei confronti della ”, Parte_2
richiamato per relationem ai fini della determinazione del pregiudizio patrimoniale asseritamente subito, è lo stesso ad essere individuato quale Controparte_1
“autore delle violazioni formali e sostanziali ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle Attività Produttive” e “beneficiario di fatto dei beni descritti nelle fatture in questione”, precisandosi pertanto che “allo stesso [ dovrà essere ricondotto il recupero a tassazione degli importi CP_1 oggetto di rilievo” (v. pag. 21 relazione della Guardia di Finanza): dunque, dallo stesso verbale non è ravvisabile alcun danno diretto ed attuale in capo all'attrice, la quale – neppure a fronte delle contestazioni svolte sul punto dal convenuto fin dalla comparsa costitutiva – ha dimostrato di essere stata chiamata a corrispondere imposte evase o di aver pagato alcunché che sia eziologicamente riconducibile alle condotte ascrivibili al convenuto (quali, ad esempio, rate di finanziamenti contratti a nome dell'impresa individuale).
5.5.3. La suddetta carenza di allegazione e prova del danno, preclude, a monte, il ricorso alla quantificazione equitativa, alla quale, infatti, il giudice può procedere, ex art. 1226 c.c., solo a condizione che l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare dipenda da lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo, non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato (ex multis, cfr. Cass. civ. n. 5997/2007; Cass. civ. n. 3794/2008).
5.6. La ritenuta assenza di prova in relazione alle conseguenze pregiudizievoli lamentate dalla società attrice esonera, quindi, dallo scrutinio degli ulteriori elementi costitutivi della domanda, alla luce del sopra richiamato principio della “ragione più liquida”.
Spese
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
12 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato in base al petitum (come sopra ricostruito e meglio precisato dalla difesa attorea in sede di prima memoria istruttoria), tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1
favore di delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. Controparte_1
55/2014 in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 20/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1988 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: risarcimento del danno
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. LAURA IMPERIALE (c.f. ), da C.F._2
ritenersi elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo PEC
Email_1
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DANIELE LUSSANA (c.f.
; indirizzo PEC fax 0113716932) e C.F._4 Email_2 dall'Avv. PIERO JEMINA (c.f. ; indirizzo PEC C.F._5
; fax 0174551923), presso il quale ha eletto Email_3
domicilio in Mondovì (CN), via Manassero n. 27;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 3.4.2025. In particolare:
1 - Per l'attrice, reiterate le istanze istruttorie:
“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinte:
In via preliminare/pregiudiziale:
- Respingere le eccezioni tutte sollevate da parte convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto.
...
Nel merito
- accertare e dichiarare che il sig. è Controparte_1
amministratore di fatto della Ditta Individuale e per Parte_1
l'effetto
- dichiarare che lo stesso è tenuto e condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice che si quantificano nell'importo di Euro 466.930,57
e/o veriore misura accertanda in corso di causa.
...
In ogni caso: con il favore di tutte le spese e competenze professionali, oltre agli oneri di legge, oltre il rimborso degli oneri di legge. Si chiede, sin d'ora, la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.”;
- per il convenuto, reiterate le istanze istruttorie e le eccezioni svolte in ordine alle prove dedotte dalla controparte:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare e/o pregiudiziale
Previa declaratoria della sussistenza di un giudicato, ex art. 654 c.p.p., derivante dalla sentenza n. 348/2020, del 10.07.2020, pronunciata nel procedimento RG 1841/2016 Trib. RG 5182/2014 PM (argomento di cui al capitolo #1 della comparsa) previa declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 c.p.c., per genericità dello stesso (#2 della comparsa) previa declaratoria dell'insussistenza dell'interesse di ad Parte_1
agire in giudizio per danni non attuali, poiché non ancora verificatisi (#2 della comparsa)
2 previa declaratoria dell'incompetenza funzionale del Giudice adito, in favore del Giudice del Lavoro o del Tribunale delle Imprese (#2 della comparsa)
o, comunque, previa declaratoria della prescrizione dell'azione e/o del credito azionato da (#3 della comparsa) Parte_1
Rigettare la domanda, per non potersi pronunciare sul merito della pretesa
Nel merito
Rigettare la domanda in quanto infondata, in fatto e in diritto, o comunque non provata né in punto an, né in punto quantum.
In punto spese
Condannare controparte al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, maggiorate di r.f. 15%, cpa e IVA e successive occorrende tutte”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo, Controparte_1
asseritamente amministratore di fatto dell'impresa individuale di cui l'attrice è
(formalmente) titolare, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale gestione, quantificati in complessivi Euro 466.930,57 (in particolare, “per fatture false emesse e per imposte non pagate”), il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del proprio difensore. A sostegno della domanda, parte attrice ha esposto che:
- direttore generale della società nel corso Controparte_1 CP_2 dell'anno 2009 aveva affidato a dipendente della , Persona_1 CP_2
l'incarico di effettuare un'analisi comparativa sui costi sostenuti dalla società e quelli che avrebbe sostenuto esternalizzando il lavoro;
- da tale analisi era emersa la netta convenienza di quest'ultima soluzione rispetto al mantenimento della lavorazione all'interno della azienda stessa e, a tal fine, aveva messo in contatto con all'epoca Per_1 CP_1 Parte_1 disoccupata e nell'urgente necessità di reperire una occupazione lavorativa;
3 - in particolare, il lavoro da esternalizzare consisteva nello scaricare dal porto di
Genova i container contenenti lamierati auto di provenienza estera, suddividerli per tipologia, togliere imballaggio ed etichettatura estera ed apporvi l'etichetta della CP_2
- il convenuto aveva spiegato dettagliatamente alla il lavoro da effettuarsi, Pt_1
specificando altresì il compenso mensile spettante alla stessa;
- e si erano recati presso lo studio Controparte_1 Persona_1
professionale del Dott. commercialista di fiducia di per Per_2 CP_1
illustrargli i dettagli della costituenda ditta individuale da aprirsi a nome dell'odierna attrice (non presente all'incontro), la quale sarebbe stata una semplice “prestanome”;
- si era recata in un secondo momento dal Dott. Parte_1 Per_2 accompagnata dal per l'apposizione delle firme necessarie all'avvio delle Per_1 pratiche e, in seguito, presso la banca CREDEM S.p.a. di Mondovì per l'apertura del conto corrente aziendale;
- in nessuna occasione le era stato spiegato che tali adempimenti fossero necessari per l'apertura di una ditta individuale a suo nome, né le erano state illustrate le ragioni per le quali le veniva richiesto di sottoscrivere la documentazione che, nelle circostanze sopra specificate, le era stata presentata;
- effettuati tali adempimenti, nel mese di novembre 2009 l'odierna attrice aveva iniziato a svolgere l'attività lavorativa sulla base delle direttive ricevute da
; Controparte_1
- nel mese di febbraio 2010 aveva rappresentato al la volontà di CP_1 Per_1
amministrare e gestire direttamente loro la ditta individuale Parte_1 considerando quest'ultima in tutto e per tutto una semplice dipendente;
- per tutta la durata del rapporto lavorativo, l'attrice aveva seguito integralmente le direttive impartitele da senza prendere alcuna iniziativa e Controparte_1
senza alcun potere decisionale vista la necessità di lavorare;
- il convenuto aveva inizialmente previsto quale compenso per l'attrice la somma mensile di Euro 1.100,00 portata successivamente ad Euro 1.300,00 e, nel corso dell'anno 2013, ad Euro 1.600,00;
4 - le operazioni bancarie della ditta individuale erano effettuate da Persona_1
sotto le direttive di , il quale gli aveva altresì impartito
[...] Controparte_1
l'ordine di prelevare la somma mensile di Euro 2.000,00 da dividersi tra loro in parti eque ed in nero;
- tuttavia, visto il rapporto con l'odierna attrice e considerate le difficoltà Per_1 economiche di quest'ultima, le aveva restituito la propria quota di Euro 1.000,00;
- oltre alla gestione ed amministrazione della ditta individuale, l'odierno convenuto si occupava di selezionare i nominativi delle persone da assumere, provvedendo altresì personalmente al licenziamento dei dipendenti (le lettere di licenziamento venivano infatti firmate dallo stesso;
CP_1
- anche i pagamenti delle imposte relative alla ditta individuale Parte_1
erano gestiti dal il quale, dopo aver ricevuto i modelli F24 dal proprio CP_1 commercialista, provvedeva ad inoltrare detti modelli all'odierna attrice, impartendo istruzioni per i pagamenti;
- lo stesso si occupava dell'emissione delle fatture relative alla ditta CP_1
individuale e della contabilità generale;
- nel corso dell'anno 2014 la Guardia di Finanza di Mondovì aveva avviato una verifica fiscale sull'impresa individuale dell'odierna attrice e durante le indagini era emerso che la suddetta impresa era amministrata da;
Controparte_1
- l'amministrazione di fatto di quest'ultimo ha causato, danni patrimoniali per complessivi Euro 466.930,57 così riassunti: “euro 158.000,00 per fatture false emesse per conto della ditta individuale;
euro 75.342,54 quale danno giacente presso EQUITALIA Spa;
euro 40.449,19 quale danno giacente presso l'Agenzia delle Entrate;
euro 342,40 quale danno presso l' euro 42.736,44 per CP_3
l'assunzione del sig. di cui euro 32.231,77 come conto ditta ovvero Per_3
registrato in contabilità come costo ed euro 8.504,67 come conto dipendente ovvero versati agli istituti dal datore di lavoro in funzione di sostituto di imposta;
euro 18.000,00 oltre IVA (euro 21.960,00) copertura tetto del capannone di proprietà della euro 5.000,00 oltre IVA (euro 6.100,00) portone del CP_2
capannone di proprietà della compensazione fatture inesistenti per CP_2
euro 42.000,00; acquisto furgone per euro 20.000,00 ancora da pagare;
euro
5 40.000,00 quale debito presso istituti di credito a titolo di mutuo ed euro
20.000,00 a titolo di affidamento” (v. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione);
- nel corso delle indagini sono stati sentiti i soggetti emittenti le fatture oggetto di indagine, i quali hanno dichiarato di aver emesso le fatture a carico dell'impresa individuale sulla base delle direttive impartite dal Parte_1 CP_1
- a seguito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, è stato rinviato giudizio con decreto del 21.4.2016 Controparte_1
emesso dal G.U.P. presso il Tribunale di Cuneo;
- il suddetto procedimento si è concluso con sentenza di assoluzione n. 348/2020 del 10.7.2020 perché il fatto non sussiste.
Con comparsa tempestivamente depositata il 20.12.2022 si è costituito in giudizio eccependo (in via preliminare di rito) l'esistenza di un Controparte_1
giudicato penale (di assoluzione) ostativo all'accoglimento della domanda proposta in sede civile dall'odierna attrice, la nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso (non essendo sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi),
l'insussistenza dell'interesse di ad agire in giudizio per danni non Parte_1
attuali, perché non ancora verificatisi e l'incompetenza funzionale del Giudice adito, in favore del Giudice del Lavoro o del Tribunale delle Imprese, nonché (in via preliminare di merito) la prescrizione dell'azione e/o del credito azionato da Pt_1
contestando altresì nel merito la fondatezza della domanda formulata da parte
[...] attrice in quanto non provata nell'an e nel quantum e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale ammessa (circoscritta all'interrogatorio formale delle parti, cfr. verbali del 6.2.2024 e del 4.7.2024), all'udienza del 3.4.2025, la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. – interesse ad agire
1. In via logicamente preliminare dev'essere affrontata l'eccezione di nullità della citazione.
1.1. Al riguardo è noto che nullità della citazione comminata dall'art. 164, co. 4,
c.p.c. si verifica solo quando “la determinazione della cosa oggetto della domanda”
6 prescritta dal numero 3) dell'art. 163 c.p.c. sia stata omessa o sia assolutamente incerta ovvero quando manchi “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritte dal numero 4) del medesimo art. 163 c.p.c., con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. civ. n. 11751/2013).
1.2. Nel caso di specie, dal contenuto dell'atto notificato e dal suo petitum
(condanna al risarcimento di danni, espressamente quantificati, nel corpo della citazione, in “complessivi Euro 466.930,57 per fatture false emesse e per imposte non pagate”: v. pag. 13 e cfr. con pagg. 4-5) emergono sufficientemente gli elementi che sorreggono la causa petendi (diritto al risarcimento dei predetti danni in quanto asseritamente imputabili alla condotta del convenuto nella gestione ed amministrazione della ditta individuale formalmente intestata all'attrice), sicché non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa del convenuto, le cui puntuali difese ed eccezioni, fin dalla comparsa di costituzione, dimostrano anzi che ha ben inteso il contenuto dell'avversa domanda.
2. L'individuazione del petitum, sulla base del tenore complessivo dell'atto di citazione, nel senso anzidetto (peraltro confermato dalla stessa attrice in sede di prima memoria istruttoria: v. pag. 6), vale a rendere priva di fondamento anche la correlata eccezione di carenza di interesse all'azione ex art. 100 c.p.c., fondata dal convenuto sul riferimento, nelle rassegnate conclusioni, a “danni patendi”.
Competenza
3. Sempre preliminarmente va affrontata l'eccezione, formulata dal convenuto
(sempre sulla base dell'asserita indeterminatezza della domanda), di incompetenza funzionale del giudice adito per essere competenti il “giudice del lavoro” ovvero il
“Tribunale delle Imprese”.
3.1. Neppure tale eccezione si reputa fondata.
7 3.2. Com'è noto la competenza si determina in base alla domanda (art. 5 c.p.c.).
Nella specie, alla luce del tenore complessivo dell'azione, come sopra ricostruito sub specie di petitum e causa petendi, la domanda attorea certamente non è volta ad instaurare una controversia di lavoro individuale (non potendo d'altronde, essere sufficiente a tal fine l'affermazione, svolta dall'attrice nell'esposizione dei fatti a fondamento della pretesa fatta valere, di essere stata “in tutto e per tutto una dipendente” del convenuto), essendo piuttosto diretta ad ottenere il risarcimento di asseriti danni (patrimoniali) subiti per effetto della gestione di fatto, da parte del convenuto, dell'impresa individuale formalmente intestata all'attrice.
3.3. Sotto tale profilo è opportuno evidenziare come, in astratto, il gestore “di fatto” di un'attività commerciale ben possa essere chiamato a rispondere (oltre che in sede penale, per bancarotta fraudolenta, frode fiscale o altre irregolarità commesse durante la gestione aziendale) anche di danni patrimoniali derivanti da una cattiva gestione dell'impresa stessa. Ciò non vale tuttavia, a radicare la competenza in capo alle sezioni specializzate in materia di imprese, le quali sono chiamate a decidere unicamente sulle controversie specificamente indicate dall' art. 3 n. 168/2003, le quali ricomprendono (v. comma 2) quelle relative a rapporti societari riconducibili a società di capitali e cooperative, con esclusione delle società di persone (fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative: ex multis, Cass. civ. n.
6054/2023; Cass. civ. n. 33024/2023) e, quindi, tanto più di rapporti involgenti imprese individuali (come quello in specie), che pertanto debbono ritenersi rientrare nella competenza del Tribunale ordinario.
Eccezione di giudicato
4. Il convenuto ha, altresì, eccepito l'esistenza di un giudicato penale ostativo all'accoglimento della domanda attorea, evidenziando come lo stesso sia stato assolto dall'accusa di “estorsione” ai danni dell'attrice e come, nella sentenza penale (citata dalla stessa attrice a supporto dell'azione) è affermato che “non si è Parte_1 limitata a liberamente intraprendere un'attività imprenditoriale” ma l'ha proseguita anche quando avrebbe subito le condotte del (v. pag. 6 comparsa di CP_1
costituzione).
8 4.1. Anche tale eccezione non coglie nel segno, specie nella parte in cui risulta espressamente diretta “a definire il Giudizio prima della disamina del merito” (v. pag. 6 comparsa di costituzione).
4.2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 654 c.p.p. “ Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
4.3. In particolare, la sentenza di assoluzione irrevocabile, anche se pronunziata ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p. (Cass. civ. n. 49580/2014) e la sentenza di condanna, fanno stato nei giudizi civili ed amministrativi con riferimento ai diritti ed agli interessi legittimi che derivino da fatti che la sentenza penale abbia accertato in determinante connessione con la statuizione penale. Qualora, invece, i fatti siano accertati del tutto incidentalmente o comunque la decisione penale sia indifferente a tali circostanze, non si produce efficacia di giudicato.
4.4. Nella specie, la sentenza penale assolutoria resa dal giudice penale di Cuneo in data 21.8.2020 (passata in giudicata a far data dal 24.10.2020: v. doc. 4 produzione convenuto), risulta fondata sulla non riconducibilità delle condotte accertate a carico del nel paradigma normativo del reato di estorsione contestato nei capi di CP_1 imputazione, talché è evidente l' irrilevanza della pronuncia assolutoria in commento nel presente giudizio, fondato su una pretesa risarcitoria per danni asseritamente riconducibili alle condotte del le quali peraltro trovano parziale conforto in CP_1
obiter dictum contenuto nella citata pronuncia, ove si legge che “i fatti in questione...avrebbero meritato un ben diverso approfondimento anche dal punto di vista fiscale e tributario, essendo evidente che almeno l'azienda della
..abbiano svolto per un trascurabile periodo attività direttamente Pt_1
9 riconducibile o a o alla azienda di cui egli era direttore generale” (v. pagg. CP_1
22-23).
Merito
5. Tanto premesso in rito, nel merito, l'azione risulta infondata e dev'essere rigettata – senza, pertanto, esaminare le ulteriori questioni preliminari prospettate (tra cui l'eccezione di prescrizione) – in ossequio al generale principio della cd. “ragione più liquida”, a mente del quale il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base a una questione che, pur sé logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile, con la conseguenza che lo stesso può e deve trovare la soluzione che gli permetta la più agevole soluzione del processo, affrontando subito, per decidere la causa, in deroga all'art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., quelle questioni il cui esame è più agevole per risolvere la materia del contendere, anche se sarebbe logicamente successivo rispetto ad altre (cfr. Cass. civ. n. 12002/2014; Cass. civ. Sez. Un. n.
9936/2014).
5.1. In particolare, non risulta aver assolto al proprio onere Parte_1 probatorio circa l'asserito danno subito per effetto delle condotte gestorie del convenuto.
5.2. L'attrice, in sintesi, ha fondato la propria pretesa sull'avvenuta gestione, da parte del convenuto, dell'impresa individuale di cui la stessa era formalmente titolare, comprovata dalla sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'amministrazione di fatto tipizzati dalla prassi giurisprudenziale (v. ex multis, Cass. civ. n. 4045/2016) evidenziati dall'Amministrazione finanziaria in sede di verifiche ispettive (a pag. 21 del verbale redatto dalla Guardia di finanzia si legge infatti che l'autore degli illeciti fiscali accertati è , “persona che ha esercitato in via esclusiva il Controparte_1
potere decisionale sulle metodologie contabili e tecniche che hanno determinato le irregolarità evidenziate nel presente processo verbale, nonché esecutore materiale e beneficiario di fatto dei beni descritti nelle fatture in questione”), ove è dato particolare risalto alle dichiarazioni rese dai soggetti emittenti le fatture oggetto delle indagini (cfr. pagg.
8-10 del verbale già citato), i quali, in sintesi, hanno confermato
10 di aver emesso le predette fatture nei confronti della “ditta individuale Pt_1
su indicazione del il quale provvedeva alla scelta dei materiali da
[...] CP_1
acquistare nonché ad effettuare i relativi pagamenti tramite bonifico bancario.
5.3. Sebbene in seguito alle suddette verifiche ispettive siano emerse plurime irregolarità, ascritte alla responsabilità di , ciò non vale, ex se, a Controparte_1
ritenere dimostrato il danno allegato da parte attrice.
5.4. Com'è noto, infatti, alla stregua del principio consacrato nella norma di cui all'art. 2697 c.c., onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, è onere del soggetto che si assume leso allegare e provare, anche mediante presunzioni,
l'esistenza e l'entità del danno asseritamente subito, oltre alla sua riconducibilità causale alla controparte. In particolare, sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che laddove si invochi una responsabilità di tipo “aquiliano”, anche il raggiungimento della prova in ordine all'an della pretesa risarcitoria non solleva l'attore dall'onere di provare il danno conseguente, nei termini indicati dall'art. 1223 c.c., quale perdita effettivamente subita (rectius: danno emergente) ed altresì in termini di mancato guadagno (cfr. Cass. civ. n. 23512/2022). È, difatti, principio risalente e consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità tanto contrattuale quanto extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore/danneggiante (cfr. ex multis,
Cass. civ. n. 5960/2005; Cass. civ. n. 21140/2007).
5.5. Ebbene, nel caso di specie, la prova del danno non risulta raggiunta, posto che le allegazioni di parte attrice risultano del tutto generiche e sfornite di adeguato supporto probatorio. Difatti, si è limitata ad affermare che l'esistenza Parte_1
e l'entità del danno asseritamente subito emergerebbe dalle verifiche ispettive condotte dalla Guardia di Finanza (doc. 2 produzione attorea), le quali tuttavia, risultano del tutto inidonee a dimostrare l'eventuale effettiva deminutio patrimonii subita dalla parte attrice per effetto delle condotte del convenuto.
5.5.1. In primo luogo, nonostante il richiamo agli esiti di tali verifiche, non è dato sapere come parte attrice sia arrivata a quantificare il danno che afferma aver patito nell'importo di Euro 466.930,57 “per fatture false e per imposte non pagate”: sul punto, anche i successivi scritti difensivi richiamano il par. 21 dell'atto di citazione
11 (v. pag. 6 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. nonché pag. 8 della comparsa conclusionale e pag. 4 della memoria di replica), il quale, tuttavia, riassume sinteticamente le diverse voci di danno sempre in termini puramente generici ed astratti, senza precisare come lo stesso sia stato quantificato.
5.5.2. D'altronde, non può sottacersi come nel verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di finanza “nei confronti della ”, Parte_2
richiamato per relationem ai fini della determinazione del pregiudizio patrimoniale asseritamente subito, è lo stesso ad essere individuato quale Controparte_1
“autore delle violazioni formali e sostanziali ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle Attività Produttive” e “beneficiario di fatto dei beni descritti nelle fatture in questione”, precisandosi pertanto che “allo stesso [ dovrà essere ricondotto il recupero a tassazione degli importi CP_1 oggetto di rilievo” (v. pag. 21 relazione della Guardia di Finanza): dunque, dallo stesso verbale non è ravvisabile alcun danno diretto ed attuale in capo all'attrice, la quale – neppure a fronte delle contestazioni svolte sul punto dal convenuto fin dalla comparsa costitutiva – ha dimostrato di essere stata chiamata a corrispondere imposte evase o di aver pagato alcunché che sia eziologicamente riconducibile alle condotte ascrivibili al convenuto (quali, ad esempio, rate di finanziamenti contratti a nome dell'impresa individuale).
5.5.3. La suddetta carenza di allegazione e prova del danno, preclude, a monte, il ricorso alla quantificazione equitativa, alla quale, infatti, il giudice può procedere, ex art. 1226 c.c., solo a condizione che l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare dipenda da lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo, non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato (ex multis, cfr. Cass. civ. n. 5997/2007; Cass. civ. n. 3794/2008).
5.6. La ritenuta assenza di prova in relazione alle conseguenze pregiudizievoli lamentate dalla società attrice esonera, quindi, dallo scrutinio degli ulteriori elementi costitutivi della domanda, alla luce del sopra richiamato principio della “ragione più liquida”.
Spese
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
12 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato in base al petitum (come sopra ricostruito e meglio precisato dalla difesa attorea in sede di prima memoria istruttoria), tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1
favore di delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. Controparte_1
55/2014 in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 20/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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