Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1490 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 26.3.2024
PROMOSSA DA con l'Avv. FRANCESCA GATTI ed elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
VENEZIA, 6 - FIRENZE
-Appellante-
CONTRO
, E (gli ultimi due quali eredi della madre CP_1 CP_2 CP_3
con l'Avv. MARINA GHIRETTI ed elettivamente domiciliati in VIA SAN Persona_1
LEONARDO, 17 - PARMA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Parma n. 739/2022, depositata il 08/06/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Decreto ingiuntivo per € 11.576,10 oltre accessori, a titolo di rimborso spese legali conseguenti ad un'annosa vicenda giudiziaria finalmente conclusasi.
La società proponeva formale opposizione, chiedendo la revoca del D.I. Parte_1
opposto in quanto trattavasi di somme non dovute agli ingiungenti.
Si costituivano in giudizio gli opposti, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Fallito il tentativo di conciliazione fra le parti e trattandosi di controversia meramente documentale, la causa, in assenza di istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, infine, trattenuta in decisione.
Per meglio comprendere l'esito dell'impugnata Sentenza occorre riepilogare brevemente i fatti che hanno portato al presente giudizio, che costituisce lo strascico di una trentennale controversia avente ad oggetto un incidente marittimo avvenuto in data 7.10.1985 a Sarzana (SP), all'interno della darsena di Fonte Magra, in cui rimanevano coinvolti, da un lato, e Persona_1
e, dall'altro, e . CP_1 CP_4 CP_5
Più specificamente, il 10/11/1986, aveva citato in giudizio CP_4 Persona_1
(proprietaria imbarcazione), (conducente imbarcazione) e CP_1 Controparte_6
(Compagnia assicuratrice del motoscafo) per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incendio verificatosi sul natante in data 7/10/1985.
e avevano chiamato in causa , indicandolo come Per_1 CP_1 CP_5
corresponsabile dell'incendio e quale committente di , ai sensi Parte_2 CP_5 dell'art. 2049 c.c.
All'esito della causa, il Tribunale di Parma, con Sentenza n. 10082/2000, condannava e quali corresponsabili del sinistro, quale proprietaria del natante e CP_1 CP_5 Per_1 [...]
quale impresa designata dal FGVS, in solido con Ambra in liquidazione, mentre rigettava la CP_7
domanda di risarcimento spiegata da e nei confronti di Persona_1 CP_1 Parte_2
condannandoli, in solido, al pagamento delle spese sostenute da che
[...] Parte_2
liquidava in complessive Lire 10.450,000, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
In esecuzione di quanto disposto dal predetto provvedimento (ritualmente impugnato),
e , con assegno n. 0095173888–04 di Lire 11.670.000 (pari ad € Persona_1 CP_1
6.027,05), datato 10.07.2000 e inviato all'Avv. Gianatonio Massari (doc. 2 fascicolo monitorio) provvedevano al pagamento di quanto dovuto alla Parte_2
In sede di appello - grado in cui rimaneva contumace - questa stessa Corte Parte_2 riformava l'impugnata Sentenza. Tale decisione veniva impugnata in Cassazione, che cassava con rinvio, sempre alla Corte di
Appello di Bologna (doc. 4 fascicolo monitorio), la quale, all'esito, comunque compensava le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti.
Alla luce del predetto decisum, mentre e ritenevano di aver diritto alla Per_1 CP_1
ripetizione delle somme versate all'esito della Sentenza di primo grado, reputava che - Parte_2
non essendo mai stato oggetto di impugnazione il capo della sentenza che mandava esente da responsabilità la predetta società nella causazione del sinistro oggetto di causa - nulla era dovuto dalla medesima a titolo di rimborso spese legali a e in quanto il Parte_2 CP_1 Per_1
relativo capo che non era mai stato oggetto di alcuna impugnazione.
Con la gravata Sentenza il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo che il provvedimento di questa Corte non potesse lasciare spazio a dubbi, circa la compensazione delle spese fra tutte le parti in causa, che aveva scelto volutamente di rimanere contumace per Parte_2
tutto il resto del procedimento, compreso il giudizio di rinvio dalla Cassazione, senza nulla lamentare né chiedere, limitandosi a disinteressarsi del giudizio e delle sue sorti processuali, così rinunciando a far valere le proprie difese e ad ottenere una sentenza a sé favorevole.
Del resto, argomenta il primo Giudice, se effettivamente la Corte avesse voluto legare la soccombenza delle spese alle domande proposte nel giudizio, avrebbe deciso diversamente in merito alla compensazione delle spese e competenze di lite, ma così non è stato.
Avverso tale pronuncia proponeva appello insistendo per la revoca Parte_1
del Decreto ingiuntivo opposto.
Si costituivano in giudizio , E , CP_1 CP_2 CP_3 concludendo per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta l'errata interpretazione della Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 735/2014, in violazione del principio di giudicato e di soccombenza.
La Corte, infatti, sostiene l'appellante, avrebbe espressamente motivato le ragioni della compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio esclusivamente fra gli appellanti in riassunzione e la compagnia assicurativa, ovvero fra e e non Controparte_8 Controparte_6
nei confronti di Parte_2
Sostenere il contrario violerebbe sia il principio dell'intangibilità del giudicato, formatosi venti anni addietro, sul capo della sentenza del Tribunale di Parma n. 10082/2000 che riguarda Pt_2
mai impugnato o contestato da alcuno, che escludeva la responsabilità di e
[...] Parte_2
condannava al rimborso delle spese legali;
sia il principio della soccombenza, Controparte_8 visto che mai, in 4 gradi di giudizio, ha subito la benchè minima soccombenza, e Parte_2
sarebbe quindi priva di motivazione la compensazione a suo danno delle spese del primo grado.
Infatti, se la Corte avesse voluto includere fra i destinatari della condanna, Parte_2
avrebbe dovuto specificarlo e motivare nei suoi confronti, come per le altre parti ed ancor più, in assenza di motivi che giustificassero la compensazione delle spese.
Se il Tribunale avesse fatto applicazione dei canoni ermeneutici indicati dalla Cassazione, il significato del dispositivo doveva essere ricavato dall'intero contesto motivazionale e comunque, in caso di dubbio, in modo da essere conforme ai principi dell'ordinamento giuridico e secondo diritto: principio devolutivo, giudicato, soccombenza, dipendenza della condanna alle spese.
Con il secondo motivo si lamenta: errata qualificazione di quale 'parte Parte_2 processuale'. Errata sovrapposizione fra 'vocatio in ius' e 'denuntiatio litis'. Travisamento delle difese di primo grado: eccezione di giudicato.
Il primo Giudice avrebbe errato nel qualificare come 'parte' del giudizio, per il Parte_2
solo fatto di essere stata evocata in giudizio, senza in alcun modo tenere in considerazione che la notificazione delle impugnazioni era doverosa ai sensi dell'art. 331 e 332 c.p.c.
Invero, la notifica dell'impugnazione vale quale vocatio in ius laddove si avanzi una domanda, mentre rappresenta una mera denuntiatio litis laddove il procedimento si sia svolto fra una pluralità di soggetti che, ex lege, devono essere notiziati della pendenza della impugnazione.
è stata - doverosamente - notiziata della pendenza delle impugnazioni, ma Parte_2
nessuna domanda è stata avanzata nei suoi confronti da chicchessia, fin dalla sentenza del Tribunale di Parma del 2000.
Pertanto è erronea la qualificazione di 'parte' attribuita a dal momento che da Parte_2
tale qualifica si fa derivare la possibilità di revisione del regolamento delle spese processuali, irreversibilmente precluso dal passaggio in giudicato del relativo capo della sentenza, in violazione del principio devolutivo dell'appello, per cui tutto ciò che non viene devoluto alla cognizione del giudice della impugnazione, diviene definitivo. aveva scelto di non partecipare ai gradi successivi al primo non tanto perché non Parte_2
era soccombente in primo grado, ma soprattutto perché nessuna domanda di riforma era stata avanzata contro di lei, determinandosi quindi il definitivo passaggio in giudicato della sentenza
Trib. Parma n. 10082/2000 nei suoi confronti.
Con il terzo motivo si lamenta errata invocazione della necessità di richiedere la estromissione di Parte_2
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non ha mai detto di essere Parte_2 stata 'coinvolta ingiustamente' nei successivi gradi di giudizio, consapevole della necessità che le varie impugnazioni le venissero notificate ai sensi degli art. 331-332 c.p.c., avendo semplicemente evidenziato che nessuna domanda era stata avanzata contro di lei, dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Parma n. 10082/2000 e che pertanto non esisteva alcun contenzioso ai suoi danni che potesse giustificare una compensazione delle spese legali, ormai definitivamente cristallizzate.
Inoltre, l'istituto della estromissione (art. 108 c.p.c.) è stato impropriamente invocato, atteso che non ricorreva alcuno dei casi di estromissione.
L'appello è fondato.
In disparte il terzo motivo - del tutto inconferente ed avente mera finalità polemica nei confronti del primo Giudice, che l'appellante ossessivamente indica come “onorario”, come se ciò potesse, in qualche modo, fondare l'impugnazione – la vera ragione (peraltro mai espressamente richiamata dall'appellante) per cui la statuizione di questa Corte, pronunciata a seguito del procedimento di riassunzione, non può avere efficacia nei confronti della riposa Parte_2 sull'acquiescenza dell'autonoma questione relativa alla dedotta responsabilità della predetta società nel sinistro oggetto di causa, in quanto datrice di lavoro del , responsabilità CP_5
espressamente esclusa dal Tribunale di Parma e mai fatta oggetto di impugnazione.
In proposito vale riepilogare - anche al fine di dare ordine alle lacunose e frammentarie deduzioni delle parti – alcuni passaggi fondamentali dei precedenti gradi di giudizio, quantomeno nelle parti strettamente connesse al presente procedimento. citava in giudizio, avanti al Tribunale di Parma, Parte_3 Persona_1 CP_1
e nelle rispettive qualità di proprietaria, conducente e Compagnia assicuratrice Controparte_9
del natante soggetto ad assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in data 7.10.1985, quando, trovandosi a bordo del motoscafo ormeggiato in località Foce Magra, era stato investito dalle fiamme sprigionatesi dall'imbarcazione, riportando gravi ustioni e lesioni personali.
Costituitisi in giudizio, e sostenevano di non avere alcuna responsabilità Per_1 CP_1
dell'accaduto, di cui dovevano rispondere e la società della quale il CP_5 Parte_2
era dipendente, come risultava dagli atti del procedimento penale già archiviato dal GIP CP_5
presso il Tribunale di La Spezia, su conforme richiesta del P.M. in sede.
Su tali presupposti chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa sia il che CP_5 Pt_2
i quali, costituitisi in giudizio, a loro volta contestavano qualsiasi colpa riguardo al sinistro
[...]
oggetto di causa, negando, entrambe, che fra di loro vi fosse un rapporto di dipendenza lavorativa. All'esito dell'istruttoria il Tribunale riconosceva la corresponsabilità del nel CP_5
determinismo causale del sinistro, ma escludeva espressamente qualsiasi coinvolgimento della
[...]
nello stesso. Parte_2
Infatti, non solo i chiamanti non producevano alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni, ma anzi, dai verbali del procedimento penale era emerso che era CP_5
dipendente della ditta , corrente in Fiumaretta di Ameglia (SP), la quale lavorava CP_10
soltanto presso Parte_2
Ed infatti, non era mai stata coinvolta nell'inchiesta Pretorile dalla Direzione Parte_2
Provinciale del Lavoro, in quanto non risultava essere il datore di lavoro dell'infortunato.
Inoltre, agendo quale immobiliare (con un solo dipendente amministrativo, Parte_2
come risultante dal libro matricola), aveva affittato il territorio in cui si era verificato il sinistro ad un circolo nautico denominato Yachting Club Foce Magra ed un'altra parte ai singoli soci del predetto circolo per la collocazione terrestre delle imbarcazioni.
La circostanza era stata confermata dai periti incaricati nel corso del procedimento penale, i quali avevano accertato che il sinistro si era verificato all'interno del circolo nautico Yachting Club
Foce Magra.
Di conseguenza, il Tribunale, vista la totale estraneità ai fatti della società Parte_2 affermava che “la domanda nei suoi confronti va rigettata, con addebito delle spese di causa sui chiamanti” (pagg. 17-20 Sentenza n. 10082/2000 Trib. di Parma).
Infatti, all'esito del giudizio, il Tribunale di Parma affermava la responsabilità concorrente di e nella determinazione dell'evento e per l'effetto condannava gli stessi, in solido con CP_1 CP_5
la e , quale impresa designata dal FGVS - chiamata in giudizio a Per_1 Controparte_11
seguito della liquidazione coatta amministrativa di - nei limiti del Controparte_12
massimale di polizza, al risarcimento dei danni in favore di pari a Lire 436.221.068, Parte_3
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
dichiarava tenuto e condannava al pagamento in favore di e a titolo CP_5 CP_1 Persona_1
di risarcimento danni, nella misura del 50% dei danni subiti, rispettivamente di Lire 179.178.288 e di Lire 8.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannava , CP_1 Parte_4
, quale impresa designata per conto di in l.c.a. e
[...] CP_13 Controparte_9 CP_5
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute da nonchè i
[...] Parte_3
soli e (quali chiamanti in causa) al pagamento delle spese sostenute da CP_1 Per_1 Parte_2
liquidate in Lire 10.450.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
[...]
Avverso la predetta pronuncia proponevano appello, in via principale: - lamentando l'affermazione di responsabilità dell'impresa designata entro i Parte_5
limiti dei massimali di polizza e non nei minimi di legge stabili dal DPR 517//84 in caso di liquidazione coatta amministrativa;
- la quale contestava ogni responsabilità in via principale non vertendosi in Controparte_11
ipotesi coperta da responsabilità civile obbligatoria per circolazione di veicoli, contestava l'omesso riconoscimento della corresponsabilità del nella causazione del sinistro ed, in via Pt_3
subordinata, lamentava la mancata condanna dell'impresa in LCA, chiedendo, in ogni caso, la condanna entro i limiti dei massimali di legge.
Si costituivano in giudizio, proponendo appello incidentale:
- , che chiedeva escludersi ogni sua responsabilità anche concorrente, nella CP_5
determinazione dell'evento lesivo ed il riconoscimento in via riconvenzionale del risarcimento di tutti i danni subiti;
- il quale, oltre a chiedere la conferma dell'impugnata Sentenza, chiedeva, in via Parte_3
incidentale, che venisse indicato il massimale di polizza costituente il limite della condanna;
- e , i quali si limitavano a chiedere, con il proprio appello incidentale, CP_1 Persona_1
la condanna di e oltre il massimale di polizza per mala gestio. CP_9 CP_14
Ai fini del presente giudizio, il riepilogo delle vicende processuali potrebbe interrompersi qui, tuttavia, ai fini di una completa ricostruzione della vicenda, si riportano gli ulteriori sviluppi del procedimento in esame.
Questa Corte di Appello, con Sentenza n 1201/2002 del 16.7.2002 accoglieva l'impugnazione della escludendo che l'incendio sviluppatosi a bordo del motoscafo CP_14
fosse coperto dalla garanzia assicurativa di cui alla L. 990/69, stabilita anche a favore dei terzi trasportati, rilevando che l'incendio, per le sue caratteristiche, non poteva ricondursi alla circolazione del mezzo.
Di conseguenza, rigettava tutte le domande proposte contro la condannando CP_14
e al pagamento delle spese di entrambe i gradi in favore della predetta Compagnia. CP_1 Per_1
La Corte rigettava, altresì, le domande del stabilendo che, pur essendo intervenuto a CP_5
titolo di cortesia nel tentativo di mettere in moto l'imbarcazione, aveva comunque contribuito alla causazione dell'incendio.
Compensava le spese di lite fra le altre parti in causa e condannava il a restituire alla Pt_3 quanto dalla stessa versatogli in esecuzione dell'impugnata Sentenza. CP_7
Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per Cassazione, in via principale , deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sua concorrente CP_5
responsabilità nel provocare l'incendio a bordo del natante e la violazione degli art. 115, 116, 244 c.p.c. e 55. e dell'art. 2697 c.c., avendo, la Corte territoriale, basato la propria decisione sulla testimonianza resa da al di fuori del processo e dopo che il teste medesimo era già Testimone_1
stato sentito nel corso dell'istruttoria.
Impugnavano, invece, in via incidentale, , e CP_1 Persona_1 [...]
i primi due affinché venisse statuita la solidale responsabilità della Compagnia di CP_11
assicurazioni dell'imbarcazione, in quanto erroneamente la Corte aveva escluso l'applicabilità della
CP_1 legge 990/69 in materia di RCA, mentre la per questioni riguardanti il limite del massimale.
La Corte di Cassazione, con Sentenza n 13239 depositata il 22.5.2008, rigettava il ricorso principale proposto dal dichiarava inammissibile il ricorso incidentale proposto da CP_5 [...]
in quanto relativo a questioni concernenti il limite di massimale assicurato non CP_11
esaminate dalla Corte di Appello nel precedente grado di giudizio (in quanto assorbite dalla ritenuta inoperatività della garanzia assicurativa, il cui esame veniva rimesso al giudice di rinvio, individuato nella stessa Corte di Appello di Bologna), ed accoglieva quello incidentale proposto da e stabilendo che il sinistro oggetto di causa rientrava nella previsione di cui alla L. CP_1 Per_1
n 990/69 in quanto trattavasi di danno conseguente alla circolazione stradale, applicabile anche ai natanti, pure in ipotesi di veicolo in sosta, con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell' assicurazione del veicolo, a meno che l'incendio fosse stato appiccato con azione dolosa da parte dei terzi, ipotesi esclusa nel caso in esame essendo stato determinato dalla condotta imprudente e colposa del e del CP_5 CP_1
All'esito del giudizio di rinvio, questa Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Parma in data 12.1.2000, condannava
[...]
quale impresa designata dal FGVS in luogo di in LCA, al CP_13 Controparte_12
risarcimento dei danni in favore di in solido con e nella CP_4 CP_1 Per_1 CP_5
misura già determinata in primo grado, nei limiti del massimale di legge di cui all' art 21 L. 990/69
e relativa tabella in vigore al momento in cui il danno si era verificato, pari ad € 51.645,69, maggiorato di interessi legali e maggior danno ex art 1224 cc., ritenuta la mala gestio impropria, per la complessiva somma di € 123.135,97, già interamente pagata dall'impresa designata, per cui null'altro era dalla stessa dovuto, rimanendo a carico delle altre parti condannate in solido con la Compagnia di assicurazioni gli ulteriori importi dovuti, il tutto oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute da per tutti i gradi di giudizio, mentre dichiarava Parte_3
interamente compensate tra le altre parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Orbene, come si diceva poc'anzi, ai fini del presente giudizio gli unici dati di rilievo sono: la statuizione del Tribunale di Parma, circa l'assoluta estraneità della società Parte_2
rispetto ai fatti di causa e la mancata impugnazione di tale capo della Sentenza in sede di gravame. La Suprema Corte ha più volte chiarito che la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché
l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso consequenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18713 del 23/09/2016; Sez. 2 -, Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020).
Si è pure specificato che, mentre il giudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, sono privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 17935 del 23/08/2007; Sez. L -, Sentenza n. 24358 del 04/10/2018; Sez. 3 -, Ordinanza
n. 2379 del 31/01/2018).
Di conseguenza è stato enunciato il seguente principio di diritto: in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione;
(Cassazione ordinanza n. 23334 depositata il
26 luglio 2022; Conf. Cass. Sez. I – Sentenza n. 21566 del 18/09/2017).
Nel caso di specie nessun dubbio può residuare circa l'assoluta autonomia della posizione di e del relativo capo della Sentenza, con cui ne è stata esclusa qualsiasi responsabilità: Parte_2
la società è stata chiamata in causa da e in quanto Parte_2 CP_1 Persona_1 asserita datrice di lavoro dell'altro chiamato in causa, , indicato quale responsabile del CP_5
sinistro.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale osservava che, non solo i chiamanti non avevano assolto l'onere probatorio su di essi gravante, al fine di dimostrare la dedotta responsabilità della società terza chiamata, ma anzi, era stato accertato che non era dipendente della CP_5 Pt_2
(chiamata in causa solo in quanto asserito datore di lavoro del corresponsabile), ma di altra
[...]
società rimasta estranea al giudizio.
Inoltre, il Giudice di prime cure aveva accertato che la società immobiliare che Parte_2
aveva un solo dipendente amministrativo, aveva affittato il territorio in cui si era verificato il sinistro oggetto di causa al circolo nautico Yachting Club Foce Magra. Da ciò derivava il rigetto della domanda formulata da e nei CP_1 Persona_1
confronti della con conseguente condanna alle spese di causa dei chiamanti. Parte_2
Tale capo della Sentenza non è mai stato impugnato, da nessuna delle parti, e la posizione della non ha mai formato ulteriore materia di controversia nei successivi gradi di Parte_2
giudizio, con conseguente acquiescenza delle parti stesse al relativo capo della Sentenza, del tutto autonomo, avendo risolto una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente e determinante ai fini dell'accertamento del diritto, capo che risulta, quindi, coperto da giudicato interno, ivi compresa la condanna alle spese dei chiamanti.
L'ovvio precipitato logico è che le statuizioni successive a quella del Tribunale di Parma non riguardano e non possono riguardare la società la cui posizione processuale si Parte_2
è esaurita con la mancata impugnazione della questione a lei relativa.
L'accoglimento del gravame comporta la condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della Sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di entrambe i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , E (gli ultimi due quali eredi della CP_1 CP_2 CP_3
madre , avverso la Sentenza del Tribunale di Parma n. 739/2022, così dispone: Persona_1
A) In accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, dichiara fondata l'opposizione di e revoca il Decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
B) Condanna E (quali eredi della madre CP_2 CP_3 Persona_1
e , in solido fra loro, a restituire a quanto da questa pagato in CP_1 Parte_2 esecuzione dell'impugnata Sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento fino al saldo.
C) Condanna E (quali eredi della madre CP_2 CP_3 Persona_1
e al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado in CP_1
€ 3.000 e, quanto al presente grado, in € 2.500, il tutto oltre rimorso contributi unificati, marche iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Bologna il 2.2.2025
Il Presidente
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Dott.ssa Anna Maria Rossi