Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01175/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2025, proposto da
IS AN, LA CE, RA DE, LE GR e IL ZZ, rappresentate e difese dall’avvocato Sergio Acquilino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 13.5.2025, n. 149, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, la dott.ssa IA LL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- le ricorrenti, insegnanti non di ruolo con contratti a tempo determinato, hanno agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 13 maggio 2025, n. 149, passata in giudicato;
- la pronunzia ottemperanda ha accertato il diritto delle esponenti di usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, con riferimento:
i) per IS AN agli a.s. 2023/24 e 2024/25;
ii) per LA CE agli a.s. 2023/24 e 2024/25;
iii) per RA DE all’a.s. 2024/25 (oltre all’importo residuo non speso per blocco della carta nell’a.s. 2023/24, che, tuttavia, la ricorrente non ha chiesto nel presente giudizio, domandando l’accredito di una sola annualità);
iv) per LE GR all’a.s. 2024/25;
v) per IL ZZ all’a.s. 2023/24;
condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad emettere la predetta carta e ad erogare l’importo dovuto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo, nonché a rifondere le spese di lite, liquidate in € 49,00 per esborsi ed in € 1.200,00 per onorari oltre accessori di legge;
Verificato l’avvenuto decorso del termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo la parte ricorrente notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione in data 14 maggio 2025;
Considerato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione, onde non ha assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.;
Ritenuto, pertanto, che l’ actio iudicati sia fondata e che, quindi, debba ordinarsi all’Amministrazione scolastica il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, rilasciando a ciascuna ricorrente la carta del docente ed accreditando sulla stessa le somme, rispettivamente, di € 1.000,00 in favore di IS AN, di € 1.000,00 in favore di LA CE, di € 500,00 in favore di RA DE, di € 500,00 in favore di LE GR e di € 500,00 in favore di IL ZZ, con i relativi accessori, nonché versando le spese di lite di € 49,00 per esborsi e di € 1.200,00 per onorari oltre accessori di legge, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
Ritenuto, per il caso di perdurante inadempienza, di nominare commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire, come di regola, la soccombenza, determinandone l’importo in considerazione della natura e del carattere seriale della controversia, nonché della riconosciuta assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 13 maggio 2025, n. 149, rilasciando alle ricorrenti la carta del docente con accredito delle somme di € 1.000,00 (mille//00) in favore di IS AN, di € 1.000,00 (mille//00) in favore di LA CE, di € 500,00 (cinquecento//00) in favore di RA DE, di € 500,00 (cinquecento//00) in favore di LE GR e di € 500,00 (cinquecento//00) in favore di IL ZZ, con i relativi accessori, nonché versando gli importi di € 49,00 per esborsi e di € 1.200,00 per onorari oltre accessori di legge, liquidati a titolo di spese di lite dalla predetta decisione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronunzia;
- per il caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LU EL, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
IA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LL | LU EL |
IL SEGRETARIO