Sentenza 2 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 02/11/2023, n. 5923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5923 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2023
N. 05923/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03142/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3142 del 2019, proposto da
EL RN, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gramegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
A) dell’ordinanza n° 14 del 26/03/2019 a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive - Servizio Antiabusivismo dal Comune di Giugliano, recante intimazione di demolizione delle opere realizzate presso l'immobile distinto al catasto terreni al Foglio 32 p.lla 1447;
B) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali verbale di sopralluogo eseguito in data 18/12/18 e relazione tecnica prot.n.6834 del 21/02/19;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 ottobre 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 26 giugno 2019 e depositato il successivo 25 luglio, il sig. RN EL, proprietario di un lotto di terreno ubicato nel Comune di Giugliano in Campania in via Casacelle n. 304, su cui insistono manufatti abusivamente realizzati, ha impugnato l’ordinanza di demolizione in epigrafe indicata, affidando il gravame a due motivi a mezzo dei quali ha censurato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento nonché la carenza motivazionale dell’atto gravato.
2. Si è costituito in resistenza il Comune di Giugliano, deducendo l’infondatezza del ricorso.
4. All’udienza di smaltimento del 26 ottobre 2023 la causa è stata introitata in decisione.
5. Il gravame è infondato.
6. Deve innanzitutto rilevarsi, a confutazione del primo motivo, che sulla scorta di consolidata giurisprudenza, in presenza di abuso edilizio, l'ordinanza di demolizione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio, costituendo una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata ( ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 8 febbraio 2023, n. 920).
7. Del pari insussistente è il difetto di motivazione censurato con il secondo motivo. L'attività sanzionatoria della P.A. concernente l'attività edilizia abusiva è, come supra rappresentato, connotata dal carattere vincolato e non discrezionale: il giudizio di difformità dell'intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, che costituisce il presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, integra un mero accertamento di fatto e, pertanto, l'ordine di demolizione di opere abusive non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione “ non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare ” (Consiglio di Stato sez. VI, 6 settembre 2017, n. 4243).
In altri termini, nel modello legale di riferimento non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l'esercizio del potere repressivo mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto.
Nel caso di specie pertanto l'atto può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell'abuso accertato (“ un manufatto a forma di “L”, avente una superficie di 110,00 mq ed un’altezza di circa 3,20 mt… container adibito a deposito di circa 7,80 x 2,70 mt, per una superficie totale di 20,00 mq ed un’altezza di 2,10 mt…container adibito ad ufficio di circa 4,00 x 4,00 mt, per una superficie totale di 16,00 mq ed altezza di 2,40..tali interventi e sistemazioni risultano eseguiti in assenza di titoli abilitativi ed hanno comportato la realizzazione di un organismo edilizio con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile ”), presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare l’adozione della misura sanzionatoria.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
Anna Saporito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO