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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4284/2023 R.G. sul ricorso depositato il 13/09/2023proposto da (difeso dall' avv. Michele Parte_1
Malavenda) nei confronti di (difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Bavasso )
e nei confronti di (difeso Controparte_2 dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio),
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : le parti resistenti ,
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3
liquida complessivamente in 1250,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
09420239003219938000.
2. Conseguentemente, annullare i seguenti avvisi di addebito 39420160000011259000 n.
39420170000519813000 dichiarandone la prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli 1 stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.
Parte ricorrente deduceva che:
In data 04.07.2023, l' notificava al ricorrente l'intimazione di Controparte_4
pagamento n. 09420239003219938000 con la quale richiedeva il versamento, entro 5 giorni, della somma complessiva pari ad € 54.701,80, in relazione all'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria.
- il presente ricorso è spiegato nei confronti dell'intimazione sopra indicata limitatamente ed esclusivamente ai seguenti atti, relativi a crediti di natura contributiva:
1) avviso di addebito n. 39420160000011259000 asseritamente notificato in data 05.03.2016, per contributi previdenziali MODELLO per l'anno 2015, dell'importo di € Controparte_5
812,00;
2) avviso di addebito n. 39420170000519813000 asseritamente notificato in data 11.08.2017, per contributi previdenziali MODELLO per l'anno 2015, dell'importo di € Controparte_5
577,59 .
Si costituiva l' la quale contestava la domanda del ricorrente. Controparte_1
Si costituiva altresì l' , contestando la domanda e precisando che CP_2
gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
1. 39420160000011259000 – periodo 7/2015(dm insoluto) – avviso notificato il 05.03.2016
– credito non ceduto
2. 39420170000519813000 – periodi 10-11-1272015 (recupero ctb. virtuale in edilizia) – avviso notificato il 11.08.2017 – credito non ceduto.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
OMESSA NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO
IL motivo come riferito al vizio formale del procedimento dell'intimazione è tardivo ex art 617 cpc
2 In ogni caso legittimato passivo è l' il quale ha prodotto ricevuta consegna di posta CP_2
elettronica del 5.3. 2006
Quanto all' avviso di addebito n. 39420170000519813000 la notifica è documentata dall'avviso di ricevimento del 11.8. 2027.
Parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione alla predetta documentazione e pertanto devono ritenersi notificati Essi, in mancanza di contestazione , è dunque pure infondato.
PRESCRIZIONE
CP_ Legittimato passivo è l quale ente creditore ( Cass S. U. n. 7514/2022).
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Quanto alla notifica degli avvisi essa è avvenuta il 5.3.2016 e per il secondo il 11.8.2017
In ogni caso ove non notificati , parte ricorrente non ha contestato nei 40 giorni successivi all'intimazione notificata il 20.6.2022 in funzione recuperatoria per cui l'accertamento è irretrattabile. infatti in ogni caso prova intimazione di pagamento notificata il 20.6.2022. CP_3
3 Il PFA del 2018 non risulta con ricevuta di consegna ma risulta poi attestazione L'atto n.
09480201800002676000, oggetto della richiesta di attestazione, è stato depositato telematicamente, in data 07/06/2018 nell'area riservata del sito internet della scrivente società
InfoCamere Scpa ed il relativo avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato nel medesimo sito dal giorno 09/06/2018 al giorno 24/06/2018.> nonché attestazione che è stata inviata la notifica il
9.6.2018
La pretesa contributiva non è dunque prescritta perché il quinquennio + 311 giorni per sospensione covid 19, non è maturato.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 22.5.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4284/2023 R.G. sul ricorso depositato il 13/09/2023proposto da (difeso dall' avv. Michele Parte_1
Malavenda) nei confronti di (difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Bavasso )
e nei confronti di (difeso Controparte_2 dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio),
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : le parti resistenti ,
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3
liquida complessivamente in 1250,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
09420239003219938000.
2. Conseguentemente, annullare i seguenti avvisi di addebito 39420160000011259000 n.
39420170000519813000 dichiarandone la prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli 1 stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.
Parte ricorrente deduceva che:
In data 04.07.2023, l' notificava al ricorrente l'intimazione di Controparte_4
pagamento n. 09420239003219938000 con la quale richiedeva il versamento, entro 5 giorni, della somma complessiva pari ad € 54.701,80, in relazione all'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria.
- il presente ricorso è spiegato nei confronti dell'intimazione sopra indicata limitatamente ed esclusivamente ai seguenti atti, relativi a crediti di natura contributiva:
1) avviso di addebito n. 39420160000011259000 asseritamente notificato in data 05.03.2016, per contributi previdenziali MODELLO per l'anno 2015, dell'importo di € Controparte_5
812,00;
2) avviso di addebito n. 39420170000519813000 asseritamente notificato in data 11.08.2017, per contributi previdenziali MODELLO per l'anno 2015, dell'importo di € Controparte_5
577,59 .
Si costituiva l' la quale contestava la domanda del ricorrente. Controparte_1
Si costituiva altresì l' , contestando la domanda e precisando che CP_2
gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
1. 39420160000011259000 – periodo 7/2015(dm insoluto) – avviso notificato il 05.03.2016
– credito non ceduto
2. 39420170000519813000 – periodi 10-11-1272015 (recupero ctb. virtuale in edilizia) – avviso notificato il 11.08.2017 – credito non ceduto.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
OMESSA NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO
IL motivo come riferito al vizio formale del procedimento dell'intimazione è tardivo ex art 617 cpc
2 In ogni caso legittimato passivo è l' il quale ha prodotto ricevuta consegna di posta CP_2
elettronica del 5.3. 2006
Quanto all' avviso di addebito n. 39420170000519813000 la notifica è documentata dall'avviso di ricevimento del 11.8. 2027.
Parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione alla predetta documentazione e pertanto devono ritenersi notificati Essi, in mancanza di contestazione , è dunque pure infondato.
PRESCRIZIONE
CP_ Legittimato passivo è l quale ente creditore ( Cass S. U. n. 7514/2022).
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Quanto alla notifica degli avvisi essa è avvenuta il 5.3.2016 e per il secondo il 11.8.2017
In ogni caso ove non notificati , parte ricorrente non ha contestato nei 40 giorni successivi all'intimazione notificata il 20.6.2022 in funzione recuperatoria per cui l'accertamento è irretrattabile. infatti in ogni caso prova intimazione di pagamento notificata il 20.6.2022. CP_3
3 Il PFA del 2018 non risulta con ricevuta di consegna ma risulta poi attestazione L'atto n.
09480201800002676000, oggetto della richiesta di attestazione, è stato depositato telematicamente, in data 07/06/2018 nell'area riservata del sito internet della scrivente società
InfoCamere Scpa ed il relativo avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato nel medesimo sito dal giorno 09/06/2018 al giorno 24/06/2018.> nonché attestazione che è stata inviata la notifica il
9.6.2018
La pretesa contributiva non è dunque prescritta perché il quinquennio + 311 giorni per sospensione covid 19, non è maturato.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 22.5.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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