Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 08/04/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. TE CA EL RI Presidente dr. Federico RE Consigliere relatore dr. Gianpiero Madeo Primo Referendario ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24047 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 51254, reso per l’esercizio finanziario 2021 da AN PA, in qualità di “consegnatario di beni mobili” in servizio presso il Comune di Lapedona (FM);
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 18 marzo 2026, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Francesca Storari, il relatore dott. Federico RE, il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Cirillo, ed il sig. AN PA.
FATTO
1. Il presente giudizio concerne il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito dell’esame della documentazione depositata da PA SENTENZA - 93/2026 AN, in qualità di consegnatario di beni mobili del Comune di Lapedona.
2. Con la relazione d’irregolarità n. 782/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il conto in oggetto è stato depositato presso questa Sezione, tramite l’applicativo SIRECO, in data 16/9/2022, in ritardo rispetto al termine di legge.
Il conto risulta firmato dal consegnatario PA e reca il visto di regolarità, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.
3. Dopo aver delineato il quadro normativo relativo all’obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con “debito di custodia”, il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne gli Enti locali, l’art. 93 del T.U.E.L. sancisce il dovere di resa del conto giudiziale per il “tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che s’ingeriscano negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti”.
La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla
“gestione” (non solo alla “custodia” o “consegna”) e, dall'altro lato, ai
“beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.
Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez.
Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).
Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che “non sussiste per i beni immobili degli enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (sent. n. 17/2014 della Sez. FriuliVenezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).
4. Esaminando il conto, dopo aver rilevato che esso è stato redatto su modello non conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n.
194/1996), il magistrato istruttore ha evidenziato la mancanza dei relativi presupposti di ammissibilità, considerato che il consegnatario PA s’è limitato ad elencare 33 beni (arredi, attrezzature, veicoli vari) ordinariamente in uso al Settore di pertinenza, rimasti sostanzialmente invariati durante l’anno.
Pertanto, il magistrato istruttore ha affermato che: “Non si ravvisano gli elementi correlati all’avvenuta gestione di un magazzino e di tutte le operazioni di carico/scarico ad esso connesse, ossia dei presupposti che obbligano alla resa del conto il consegnatario di beni con debito di custodia”,
come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza (sentenze: n. 313/2020 della Sez. Calabria, n. 217/2018 della Sez. Veneto, n. 102/2015 della Sez.
Abruzzo e molte altre).
5. All’odierna udienza, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d’improcedibilità del giudizio di conto; il PA ha dichiarato di prendere atto di quanto segnalato nella relazione d’irregolarità.
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il conto reso da PA AN, in qualità di “consegnatario di beni mobili“ del Comune di Lapedona
(FM) per l’esercizio finanziario 2021.
2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.
In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, “non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”.
Inoltre, l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che: “I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale”, che, invece, ai sensi degli artt. 11 e 23, va reso dai consegnatari con “debito di custodia”.
Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia”
comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.
Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l’ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).
In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza, quindi, con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso
“obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.
3. Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati nell’elenco (lista- inventario) fossero in uso continuativo all’Ufficio e non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.
Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.
Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sul consegnatario PA un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia“, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v’è luogo a pronunzia sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto riguardante PA AN, consegnatario di beni mobili in servizio presso il Comune di Lapedona (FM) nell’esercizio finanziario 2021.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente Federico RE TE CA EL RI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria il 08/04/2026 Il funzionario amministrativo Dott.ssa Francesca Storari (f.to digitalmente)