TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 25746/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25746 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Annalisa Castiello, elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli al V.le Gramsci n.18, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - Codice Fiscale CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CASTAGNARO presso il cui studio in Crosia (CS), Via
Mameli n. 2, è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la pronuncia della separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2023 , deduceva che aveva contratto matrimonio Parte_1
con in Napoli il 25.06.2010; che dalla predetta unione non erano nati figli;
che egli CP_1
svolgeva attività di consulente bancario e finanziario;
che la resistente, in palese violazione dei doveri coniugali, aveva compromesso la fiducia del marito riposta in lei le ledendo la sua dignità personale e provocando un irreversibile crisi coniugale;
che in particolare durante l'estate 2023, a seguito di segnalazioni di amici e parenti, non essendo egli un frequentatore di siti web e social network, veniva a conoscenza di innumerevoli immagini e video postati da sua moglie sui social network, in cui la stessa era ritratta in pose sexy, ovvero in abbigliamento succinto, in atteggiamenti tesi a mettere in mostra il proprio corpo;
che tanti erano i commenti pubblicati da parte di followers o visitatori casuali a corredo delle immagini postate dalla che egli deluso e affranto per questa amara scoperta, colto da un profondo CP_1
senso di umiliazione e vergogna, visto che diversi amici, parenti colleghi di lavoro clienti avevano visionato tali immagini, chiedeva alla moglie di non proseguire con tali pubblicazioni manifestandole la sua ferma volontà di separarsi;
che nonostante ciò la moglie nel mese di luglio 2023 continuava a pubblicare post;
che solo nel mese di ottobre, dopo che egli si era rivolto a un legale, la moglie iniziava a cancellare le prove dei suoi comportamenti, salvo poco dopo ricominciare a postare video e foto;
che inoltre in seguito alla pubblicazione di un video in data 2/05/2023 vi erano stati dei commenti che alludevano ad un incontro extraconiugale (“Sei Stupenda amica mia” seguono faccine a cuoricino e la che gli risponde: “Siiii! Allo studio è stato bellissimo”); che già nel corso dell'anno 2022 egli CP_1
aveva scoperto un tradimento della moglie leggendo una chat sul cellulare della stessa e a tale situazione i coniugi avevano posto rimedio riappacificandosi e programmando una vacanza in Grecia per il mese di giugno 2023. Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla chiedeva altresì, decorso il termine previsto dall'art. 3 CP_1
della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione della udienza di comparizione delle parti o se del caso autorizzazione del deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 25 giugno 2023, con vittoria delle spese di lite. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Si costituiva la quale, non si opponeva alla separazione, chiedeva però il rigetto CP_1
della domanda di addebito;
chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale in Napoli al Parco
Carelli 36 con obbligo a carico del ricorrente del pagamento del canone di locazione e delle utenze, porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento nella misura di euro 2000,00, in subordine nel caso di mancata assegnazione della casa, da quantificare in € 3.500,00, condannare il ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria;
aderiva altresì alla pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno divorzile in suo favore dell'importo di € 3.500,00. La resistente contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed in particolare eccepiva che il ricorrente era da sempre pienamente e coscientemente consapevole della presenza attiva della moglie sui social, tanto che in molte occasioni, oltre ad essere lui stesso protagonista di video e immagini postate pubblicamente, era stato egli stesso a scattare foto e a fare video ritraenti la moglie;
che ella era solita pubblicare sui social le cose più svariate;
che le sue pubblicazioni sui social non erano mai state tenute nascoste al marito;
che alcune delle immagini che il ricorrente aveva definito hot in realtà non erano le sue ma di altre e diverse influencer ed artiste;
che alcuna infedeltà coniugale era stata posta in essere dalla stessa, nè era rintracciabile alcuno scambio di messaggi dal chiaro tenore sentimentale;
che certamente ella era una donna avvenente, procace, sexy, espansiva molto socievole, vanitosa, attenta alla sua immagine ed al suo aspetto fisico, ma anche propositiva e intraprendente tutte caratteristiche queste che da sempre erano state conosciute dal marito e che da sempre erano anche molto apprezzate e condivise dallo stesso;
che quando nel 2004/2005 si incontrarono ella era una donna indipendente e autonoma;
che egli era un impiegato di banca mentre ella era un intermediario commerciale nel campo dell'abbigliamento per una importante ditta di CC (dove all'epoca la viveva) con ottimi guadagni;
che già nel 2005, decisero di andare a convivere ciascuno CP_1 continuando a svolgere la propria attività (all'epoca svolgeva un'attività che le garantiva Parte_2 ottimi guadagni tanto da riuscire sia a mantenere una abitazione a CC sia a pagare l'affitto del monolocale in Napoli dove andarono a vivere insieme); che nel 2008, il , anche su sua Pt_1 sollecitazione, cominciò a desiderare di “fare un salto di qualità” lavorativo;
che nella consapevolezza che questa scelta avrebbe comportato una serie di step (superare l'esame da promotore finanziario, lasciare il lavoro in banca, entrare in relazione con un gruppo bancario con cui fidelizzarsi e soprattutto fidelizzare più clienti possibili e di qualità), fu ella stessa a sostenerlo e spingerlo a intraprendere questa strada, tanto che, nel 2009, dopo che i primi passi erano stati intrapresi, ella (che per il suo lavoro doveva spesso viaggiare e allontanarsi da Napoli), anche su esplicita richiesta del , smise di lavorare ed iniziò ad occuparsi e dedicarsi totalmente al Pt_1 sostegno del marito, della sua immagine, delle sue relazioni sociali e della cura della casa;
che ella aveva sempre sostenuto e supportato il marito nella sua crescita professionale e nei momenti di forte stress determinati dal tipo di lavoro svolto, lo aveva sempre fatto vivere in ambienti curati puliti e di forte rappresentanza, aveva curato il proprio aspetto fisico così come piaceva fare anche allo stesso
, stando attenta anche alla alimentazione del medesimo (che era sempre stato attento alla sua Pt_1
forma fisica praticando continuatamente allenamenti, sottoponendosi a cure estetiche, rimanendo d'estate anche 10 ore al giorno ogni giorno al sole per garantirsi una abbronzatura eccellente); che ella non gli aveva mai fatto mancare alcunché sotto nessun punto di vista, diventando però, col passare del tempo, sempre più la sua valvola di sfogo e la sua ombra;
che, con il passare degli anni, le pretese di attenzioni del diventavano totalitarie e inglobanti;
che ella poteva e doveva Pt_1
uscire solo con lui, viaggiare solo con lui, recarsi anche dai familiari di lei solo con lui e così via, qualsiasi conoscenza e/o amicizia doveva essere prima vagliata ed approvata dal;
che dopo Pt_1
gli anni della pandemia, il aveva iniziato a mostrarsi sempre più stressato a causa del lavoro Pt_1
svolto, inoltre egli, che era sempre stato molto attento e preoccupato della sua forma fisica e del suo aspetto esteriore, con l'arrivo dei 50 anni aveva cominciato anche a sentirsi meno attraente e/o interessante fisicamente, così ella gli suggerì che sarebbe stato utile pensare di cominciare a dedicarsi alla realizzazione di qualcos'altro per quando lui avesse deciso di lasciare definitamente quel lavoro e che contemporaneamente concretizzasse un sogno da lei sempre avuto;
che allora ella propose al marito di acquistare una casa in Puglia nella zona di Ostuni (terra in cui ella aveva vissuto per tanti anni e dove gli stessi coniugi trascorrevano ogni anno un mese intero di vacanze e dove viveva anche una delle sorelle della da utilizzare temporaneamente, fino ad un CP_1
definitivo trasferimento della coppia, come casa vacanze da fittare durante i periodi in cui i coniugi non l'avessero utilizzata e come loro rifugio durante le vacanze estive e, contestualmente, cercare altre proprietà in zona da prendere in gestione sempre per fitti turistici;
che il si mostrava Pt_1
entusiasta della idea e accondiscendeva alla proposta della moglie e così ella si metteva alla ricerca della predetta casa che veniva acquistata subito dopo l'estate del 2022; che così ella, da novembre
2022, cominciò a dedicarsi a rifinire questa abitazione e alla realizzazione di questo progetto, facendo anche un intero reportage proprio sui social;
che nel marzo 2023, ella, convinta ancora che il marito finalmente le desse la possibilità di dare vita ad una propria iniziativa, realizzando anche un sogno che aveva avuto fin da sempre, propose al marito un sistema più incisivo per cercare di sponsorizzare gratuitamente “Villa Bianca” e trovare potenziali affittuari e, dopo aver studiato il funzionamento dell'algoritmo del social tik tok ed essersi informata su quali fossero i sistemi per acquisire il più presto possibile più follower affinché il medesimo social ritenesse il proprio profilo pubblicizzabile, con il consenso del marito, si iscrisse sul predetto social proprio per arrivare a sponsorizzare “Villa Bianca”; che così cominciò a pubblicare anche su questo social sue immagini, prese anche da quelle già pubblicate in anni precedenti su Instagram e a fare “live” che catturassero l'attenzione degli utenti sempre con il benestare del marito che, in più occasioni, davanti ad amici si trovava a commentare proprio le immagini della moglie e di quanti follower la seguissero e presenziava anche a numerose live che la stessa faceva in diversi luoghi anche per promuovere attività di amici;
che nell'estate 2023, rientrati dalla vacanza in Grecia del mese di giugno, che facevano ogni anno da molto tempo e che non era stata organizzata in virtù di una presunta riappacificazione, gli stessi si fermarono per qualche giorno in Puglia a “Villa Bianca” dove comunque proseguivano ancora i lavori di rifacimento ed ella comunicava al marito che sarebbe dovuta rimanere ancora sul posto per predisporre la casa per l'arrivo di ospiti dalla Norvegia, mentre il , che per suoi impegni lavorativi non poteva prolungare oltre il soggiorno, sarebbe Pt_1
dovuto rientrare a Napoli;
che a questa notizia il iniziò a manifestare la sua insofferenza Pt_1
cercando, con una molteplicità di giustificazioni, di impedire alla moglie di restare lontana da lui lì in Puglia;
che da quel momento e solo al pensiero che la moglie potesse crearsi una indipendenza e lontana da lui e potesse allontanarsi anche solo per brevi periodi tutto era cominciato a precipitare anche se non in maniera totalmente manifesta da parte del Persico;
che al suo rientro a Napoli il marito si mostrò stranamente freddo informandola tra le altre cose di essersi recato presso i suoi familiari a Benevento esponendo una serie di lamentele nei suoi confronti;
che dopo due settimane trascorse insieme a Napoli entrambi tornarono ad Ostuni con alcuni amici dove poi ella rimase per continuare a seguire i lavori alla casa mentre il marito rientrò a Napoli per lavorare;
che il Pt_1
cominciò definitivamente ad assumere atteggiamenti strani ossessivi nei confronti della moglie chiedendole di cancellare foto e video sui social, rifiutandosi di mandarle del denaro tanto che ella può costretta a chiedere un prestito per tornare a Napoli;
che a quel punto qualsiasi tentativo per cercare di capire cosa stesse accadendo rimase vano.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c..
In particolare con la memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis 17 co. 2 c.p.c. parte resistente chiedeva, in alternativa all'assegnazione della casa coniugale in Napoli alla via Parco Carelli 36,
l'assegnazione dell'abitazione in Ostuni;
domanda di cui parte ricorrente nella successiva memoria eccepiva l'inammissibilità.
All'udienza del 19.03.2024 all'esito della comparizione personale delle parti, sentite le stesse e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione del procedimento si riservava.
Sciogliendo la riserva, le parti venivano autorizzate a vivere separatamente e in via provvisoria e urgente veniva posto a carico di un assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento del coniuge;
rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., raccolte le conclusioni del PM la causa era rimessa in decisione al collegio.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto co- niugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da ottobre
2023, come dichiarato dalle parti in udienza, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Il ricorrente ha formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità delle circostanze di fatto nuove dedotte dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 473 bis 17 co. 1 c.p.c. - con particolare riferimento, tra gli altri, al fatto che nel corso del 2005 quando i coniugi si conobbero la aveva raccontato al che era laureata in medicina e che CP_1 Pt_1
successivamente si era specializzata diventando anatomopatologa e che aveva molte conoscenze nel campo, che nel corso degli anni la stessa aveva sempre ribadito tale suo status di laureata in medicina, dispensando anche consigli medici;
che la stessa aveva raccontato il padre era uno stimato notaio a , ma sfortunatamente era venuto a mancare troppo presto, lasciando però alle Per_1
figlie una cospicua eredità da sempre amministrata in Svizzera da un cugino -circostanze introdotte in giudizio al fine di argomentare i motivi per cui giorno dopo giorno la fiducia del nei Pt_1
confronti della moglie era stata minata fino ad arrivare alla scoperta avvenuta a fine maggio 2023 dell'atteggiamento social della moglie definito quest'ultimo quale goccia che ha fatto traboccare il vaso di Pandora, ormai scoperchiato, scatenando in maniera irreversibile la crisi coniugale, sebbene le bugie ed i misfatti venuti a galla sembravano non finire mai.” Ebbene nel ricorso introduttivo a quelle circostanze non vi è riferimento, riconducendosi la crisi coniugale alla scoperta avvenuta nell'estate del 2023. Con la memoria ex articolo 473 bis 17 primo comma c.p.c. l'attore può prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché a pena di decadenza modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Dunque attraverso tale memoria non possono essere introdotti in giudizio fatti nuovi.
Fatta tale premessa, occorre osservare che nel ricorso il ha dedotto a fondamento della Pt_1
richiesta di addebito che gli inappropriati comportamenti della Sig.ra in palese violazione CP_1
dei doveri coniugali, di seguito meglio descritti, hanno gravemente compromesso la fiducia del marito riposta in lei, ledendo altresì la sua dignità personale ed onore, provocando una irreversibile crisi coniugale. Proseguendo nella lettura del ricorso tali inappropriati comportamenti vengono individuati nella pubblicazione di immagini e video sui social network da parte della moglie in cui la stessa era ritratta in pose sexy, ovvero in abbigliamento succinto, in costume da bagno o lingerie e in atteggiamenti tesi a mettere in mostra parti del proprio corpo e che il ricorrente avrebbe scoperto durante l'estate del 2023 a seguito della segnalazione di amici e parenti. Il Pt_1
ha aggiunto che tra l'altro questi video erano spesso accompagnati da commenti da parte di followers o visitatori casuali cui spesso la rispondeva con emoticon. Ha aggiunto che CP_1 leggendo questi commenti, in particolare quello di un tal 903 che scriveva: “sei Persona_2 stupenda amica mia” al quale la moglie rispondeva: ”siiii allo studio è stato bellissimo”, egli aveva compreso di essere stato anche tradito.
A sostegno dei propri assunti il ricorrente ha prodotto una relazione informatica tecnica redatta dal
CT di parte sui profili social e pubblicazioni web della un report di immagini e commenti ai CP_1
video indicati in ricorso, un report delle immagini profili social di Il ricorrente ha CP_1
altresì articolato interrogatorio formale e prova testimoniale non ammessi dal giudice delegato con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio per i motivi espressi nel provvedimento del
18/04/2024 da intendersi in questa sede interamente richiamati.
La resistente ha assolutamente negato di aver avuto una relazione extraconiugale, precisando che quella frase individuata dal ricorrente: “Ieri allo studio è stato bellissimo” era frutto di un mero errore di scrittura, determinato dal correttore automatico per cui invece di “stadio” era risultato scritto “studio”, infatti il commento era del 05/05/2023, giorno successivo a quello della vittoria del terzo scudetto del Napoli avvenuta il 4/05/2023, allorquando ella con il marito erano stati insieme allo stadio. In ordine alle pubblicazioni di foto e video la resistente ha eccepito di non aver mai violato alcun obbligo derivante dal matrimonio dal momento che il ricorrente era assolutamente consapevole della sua presenza attiva sui social essendo ella iscritta su Instagram da ben 10 anni;
aggiungeva che in alcune pubblicazioni sotto la scritta: “my husband” vi erano proprio immagini del marito al quale mai erano state tenute nascoste le pubblicazioni.
Orbene, alla luce delle reciproche deduzioni ed eccezioni e del materiale istruttorio prodotto certamente non può ritenersi raggiunta la prova di una relazione adulterina della restando CP_1
assolutamente priva di rilievo quella frase rintracciata dal ricorrente tra i commenti dalla moglie pubblicati sul web, alla luce anche della diversa prospettazione fornita dalla resistente e in ogni caso del contenuto equivoco della stessa. Dunque alcun riscontro è stato fornito dell'instaurazione di una relazione sentimentale da parte della moglie.
Quanto in generale all'utilizzo dei social network da parte della senza entrare nel merito CP_1
della valutazione circa la portata offensiva delle foto e dei video pubblicati dalla resistente nei confronti della dignità del ricorrente né circa la concreta incidenza di tali pubblicazioni sul rapporto di fiducia che deve necessariamente presidiare l'unione coniugale, ciò che è dirimente ai fini della valutazione in esame è la mancanza di prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente ad una reiterata e costante violazione dell'obbligo di lealtà nei confronti del coniuge scoperta dal ricorrente nell'estate del 2023.
In particolare il ha dedotto che, durante appunto l'estate 2023, a seguito della segnalazione Pt_1
da parte di amici e parenti, non essendo un frequentatore di siti web e/o social network, egli veniva a conoscenza di innumerevoli immagini e video, nonché live presenti in rete con migliaia di visualizzazioni, postati da sua moglie sui social network. Sul punto parte ricorrente ha articolato una prova testimoniale che non è stata ammessa dal giudice delegato, con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio in quanto avente ad oggetto una circostanza generica (“capo f)
In particolare, a partire dall'estate 2023, il Sig. , a seguito di segnalazioni di amici e Pt_1
parenti veniva a conoscenza di innumerevoli immagini e video, nonché live presenti in rete con migliaia di visualizzazioni, postati da sua moglie sui social network (instagram, tik tok, ecc..), in cui la stessa era ritratta ripetutamente in pose sexy, ovvero in abbigliamento succinto, spesso in costume da bagno o lingerie, in atteggiamenti tesi a mettere in mostra specifiche parti del proprio corpo, del tutto incompatibili con il rapporto di coniugio”).
Di contro, parte resistente, nel contestare tale allegazione, ha prodotto una consulenza tecnica di parte dalla quale emerge che l'iscrizione del profilo Instagram risale a gennaio 2013 (vedi CTP allegata alla comparsa di costituzione) e che tra le immagini pubblicate negli anni vi sono anche immagini del marito, da solo o con la moglie, e in alcune di esse sull'immagine è espressamente indicato che fosse il marito (“My Husband”) proprio a dimostrare che con quelle pubblicazioni ella non intendeva offrire un'immagine diversa della propria vita, nascondendo la circostanza che fosse coniugata.
Alla luce di tali controdeduzioni, riscontrate attraverso la visione delle immagini allegate, ritiene il
Collegio che la vicenda in esame vada complessivamente esaminata tenuto conto che essa si inserisce nel contesto di una relazione di non breve durata - considerato che le parti si sono conosciute tra il 2004 e il 2005, iniziando poco dopo una convivenza e poi sposandosi nel 2010, mentre la crisi si è verificata nell'estate 2023 – nell'ambito di una coppia consolidata, che, come pacificamente emerso dalla lettura degli atti di parte, ha condiviso una fetta importante della vita, compiendo scelte altrettanto importanti sia professionali che personali, come quella di non avere figli. In tale contesto è evidente che la mancanza di prova dell'asserita scoperta nell'estate del 2023 dell'esistenza e della portata delle pubblicazioni fatte dalla moglie porta di per sé solo ad escludere la sussistenza del nesso causale tra il comportamento della resistente e l'irreversibilità della crisi coniugale. In un quadro siffatto, la separazione va resa ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
senza declaratoria di addebito.
Passando alle ulteriori domande formulate da parte resistente, premesso che la domanda di assegnazione della casa in Ostuni è inammissibile perché formulata tardivamente, ma in ogni caso sarebbe stata inammissibile non rappresentando essa la casa coniugale, va rilevato che la domanda di assegnazione della casa coniugale non può che essere rigettata avendo tale provvedimento la finalità di preservare l'habitat domestico per i figli e mancando nel caso di specie tale condizione giacché le parti non hanno avuto prole. ha formulato poi domanda diretta ad ottenere un contributo al proprio CP_1
mantenimento.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass.
4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013). In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento si afferma che: “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Orbene, nel caso di specie è pacifico che in costanza di matrimonio l'unica fonte di reddito della famiglia fosse il ricorrente, in quanto la resistente, che quando conobbe il ricorrente svolgeva una proficua attività lavorativa nel settore dell'abbigliamento, lasciò tale attività, circostanza questa riportata dallo stesso marito, che ha aggiunto di averla sempre sostenuta economicamente, anche nel progetto avviato, in costanza di matrimonio, per realizzare gioelli e borse artigianali registrando il marchio OO (ma non è dato conoscere l'esito di tali iniziative), né la stessa risulta essere intestataria di beni immobili.
Dalla documentazione in atti, in particolare, emerge che il , come dallo stesso correttamente Pt_1 evidenziato, nell'anno di imposta 2020 ha percepito un reddito netto di euro 40.312,00 (reddito imponibile, vale a dire detratti gli oneri deducibili, euro 62.032,00, al quale vanno detratte le imposte), nell'anno 2021 un reddito netto di euro 44.503,00 (reddito imponibile euro 69.474,00), nell'anno di imposta 2023 un reddito netto di euro 48.583,00 (reddito imponibile euro 77.548,00), con un'entrata mensile per tale ultimo periodo per dodici mesi l'anno di euro 4.048,58 ( sulla necessità di avere riguardo al reddito netto cfr Cass. n. 27771\2022; Cass. n. 13954\2018). Egli può inoltre contare su un discreto patrimonio mobiliare, sebbene vincolato, e sulla proprietà in Ostuni.
Sempre al fine di esaminare il tenore di vita delle parti in costanza di convivenza, deve poi considerarsi che gli stessi vivevano in un appartamento in locazione con un canone mensile di €
1.200,00. Alla stregua di tali elementi certamente deve ritenersi provato il divario economico sussistente tra le situazioni patrimoniali delle parti che ha già portato in via provvisoria ed urgente a riconoscere sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della CP_1
Elementi di valutazione che non sono cambiati all'esito del giudizio, benchè la negli scritti CP_1
conclusionali abbia riconosciuto di aver lavorato da luglio a novembre 2024 come cassiera presso un locale ad Ostuni per diciotto ore settimanali con una paga lorda di € 8,81 all'ora, circostanza che se certamente dimostra in concreto la capacità della stessa di inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro, non prova la disponibilità all'attualità di adeguati redditi propri, nell'accezione sopra esaminata.
Pertanto, tenuto conto di tutti gli elementi sopra riportati, della durata della convivenza coniugale e anche della concreta capacità dimostrata dalla moglie di attivarsi per inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro, va previsto a carico del marito un assegno mensile di mantenimento per la moglie che si ritiene di confermare nell'importo di euro 700,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, come quantificato in via provvisoria e confermato anche in sede di reclamo proposto dalla tale somma va corrisposta entro il 5 di ogni mese. CP_1
Attesa la domanda di divorzio la causa va rimessa sul ruolo per provvedere in ordine alla stessa decorsi i termini di legge ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovata manifestazione di volontà delle parti.
Spese alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Controparte_2
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto n.134, parte II, Parte_1 CP_1
S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) Rigetta la domanda di addebito proposta da;
Parte_1
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da CP_1
d) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento di la somma di Parte_1 CP_1
Euro 700,00 da corrisponderle entro il giorno 5 di ciascun mese. Tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2025;
e) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
f) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
g) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25746 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Annalisa Castiello, elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli al V.le Gramsci n.18, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - Codice Fiscale CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CASTAGNARO presso il cui studio in Crosia (CS), Via
Mameli n. 2, è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la pronuncia della separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2023 , deduceva che aveva contratto matrimonio Parte_1
con in Napoli il 25.06.2010; che dalla predetta unione non erano nati figli;
che egli CP_1
svolgeva attività di consulente bancario e finanziario;
che la resistente, in palese violazione dei doveri coniugali, aveva compromesso la fiducia del marito riposta in lei le ledendo la sua dignità personale e provocando un irreversibile crisi coniugale;
che in particolare durante l'estate 2023, a seguito di segnalazioni di amici e parenti, non essendo egli un frequentatore di siti web e social network, veniva a conoscenza di innumerevoli immagini e video postati da sua moglie sui social network, in cui la stessa era ritratta in pose sexy, ovvero in abbigliamento succinto, in atteggiamenti tesi a mettere in mostra il proprio corpo;
che tanti erano i commenti pubblicati da parte di followers o visitatori casuali a corredo delle immagini postate dalla che egli deluso e affranto per questa amara scoperta, colto da un profondo CP_1
senso di umiliazione e vergogna, visto che diversi amici, parenti colleghi di lavoro clienti avevano visionato tali immagini, chiedeva alla moglie di non proseguire con tali pubblicazioni manifestandole la sua ferma volontà di separarsi;
che nonostante ciò la moglie nel mese di luglio 2023 continuava a pubblicare post;
che solo nel mese di ottobre, dopo che egli si era rivolto a un legale, la moglie iniziava a cancellare le prove dei suoi comportamenti, salvo poco dopo ricominciare a postare video e foto;
che inoltre in seguito alla pubblicazione di un video in data 2/05/2023 vi erano stati dei commenti che alludevano ad un incontro extraconiugale (“Sei Stupenda amica mia” seguono faccine a cuoricino e la che gli risponde: “Siiii! Allo studio è stato bellissimo”); che già nel corso dell'anno 2022 egli CP_1
aveva scoperto un tradimento della moglie leggendo una chat sul cellulare della stessa e a tale situazione i coniugi avevano posto rimedio riappacificandosi e programmando una vacanza in Grecia per il mese di giugno 2023. Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla chiedeva altresì, decorso il termine previsto dall'art. 3 CP_1
della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione della udienza di comparizione delle parti o se del caso autorizzazione del deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 25 giugno 2023, con vittoria delle spese di lite. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Si costituiva la quale, non si opponeva alla separazione, chiedeva però il rigetto CP_1
della domanda di addebito;
chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale in Napoli al Parco
Carelli 36 con obbligo a carico del ricorrente del pagamento del canone di locazione e delle utenze, porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento nella misura di euro 2000,00, in subordine nel caso di mancata assegnazione della casa, da quantificare in € 3.500,00, condannare il ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria;
aderiva altresì alla pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno divorzile in suo favore dell'importo di € 3.500,00. La resistente contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed in particolare eccepiva che il ricorrente era da sempre pienamente e coscientemente consapevole della presenza attiva della moglie sui social, tanto che in molte occasioni, oltre ad essere lui stesso protagonista di video e immagini postate pubblicamente, era stato egli stesso a scattare foto e a fare video ritraenti la moglie;
che ella era solita pubblicare sui social le cose più svariate;
che le sue pubblicazioni sui social non erano mai state tenute nascoste al marito;
che alcune delle immagini che il ricorrente aveva definito hot in realtà non erano le sue ma di altre e diverse influencer ed artiste;
che alcuna infedeltà coniugale era stata posta in essere dalla stessa, nè era rintracciabile alcuno scambio di messaggi dal chiaro tenore sentimentale;
che certamente ella era una donna avvenente, procace, sexy, espansiva molto socievole, vanitosa, attenta alla sua immagine ed al suo aspetto fisico, ma anche propositiva e intraprendente tutte caratteristiche queste che da sempre erano state conosciute dal marito e che da sempre erano anche molto apprezzate e condivise dallo stesso;
che quando nel 2004/2005 si incontrarono ella era una donna indipendente e autonoma;
che egli era un impiegato di banca mentre ella era un intermediario commerciale nel campo dell'abbigliamento per una importante ditta di CC (dove all'epoca la viveva) con ottimi guadagni;
che già nel 2005, decisero di andare a convivere ciascuno CP_1 continuando a svolgere la propria attività (all'epoca svolgeva un'attività che le garantiva Parte_2 ottimi guadagni tanto da riuscire sia a mantenere una abitazione a CC sia a pagare l'affitto del monolocale in Napoli dove andarono a vivere insieme); che nel 2008, il , anche su sua Pt_1 sollecitazione, cominciò a desiderare di “fare un salto di qualità” lavorativo;
che nella consapevolezza che questa scelta avrebbe comportato una serie di step (superare l'esame da promotore finanziario, lasciare il lavoro in banca, entrare in relazione con un gruppo bancario con cui fidelizzarsi e soprattutto fidelizzare più clienti possibili e di qualità), fu ella stessa a sostenerlo e spingerlo a intraprendere questa strada, tanto che, nel 2009, dopo che i primi passi erano stati intrapresi, ella (che per il suo lavoro doveva spesso viaggiare e allontanarsi da Napoli), anche su esplicita richiesta del , smise di lavorare ed iniziò ad occuparsi e dedicarsi totalmente al Pt_1 sostegno del marito, della sua immagine, delle sue relazioni sociali e della cura della casa;
che ella aveva sempre sostenuto e supportato il marito nella sua crescita professionale e nei momenti di forte stress determinati dal tipo di lavoro svolto, lo aveva sempre fatto vivere in ambienti curati puliti e di forte rappresentanza, aveva curato il proprio aspetto fisico così come piaceva fare anche allo stesso
, stando attenta anche alla alimentazione del medesimo (che era sempre stato attento alla sua Pt_1
forma fisica praticando continuatamente allenamenti, sottoponendosi a cure estetiche, rimanendo d'estate anche 10 ore al giorno ogni giorno al sole per garantirsi una abbronzatura eccellente); che ella non gli aveva mai fatto mancare alcunché sotto nessun punto di vista, diventando però, col passare del tempo, sempre più la sua valvola di sfogo e la sua ombra;
che, con il passare degli anni, le pretese di attenzioni del diventavano totalitarie e inglobanti;
che ella poteva e doveva Pt_1
uscire solo con lui, viaggiare solo con lui, recarsi anche dai familiari di lei solo con lui e così via, qualsiasi conoscenza e/o amicizia doveva essere prima vagliata ed approvata dal;
che dopo Pt_1
gli anni della pandemia, il aveva iniziato a mostrarsi sempre più stressato a causa del lavoro Pt_1
svolto, inoltre egli, che era sempre stato molto attento e preoccupato della sua forma fisica e del suo aspetto esteriore, con l'arrivo dei 50 anni aveva cominciato anche a sentirsi meno attraente e/o interessante fisicamente, così ella gli suggerì che sarebbe stato utile pensare di cominciare a dedicarsi alla realizzazione di qualcos'altro per quando lui avesse deciso di lasciare definitamente quel lavoro e che contemporaneamente concretizzasse un sogno da lei sempre avuto;
che allora ella propose al marito di acquistare una casa in Puglia nella zona di Ostuni (terra in cui ella aveva vissuto per tanti anni e dove gli stessi coniugi trascorrevano ogni anno un mese intero di vacanze e dove viveva anche una delle sorelle della da utilizzare temporaneamente, fino ad un CP_1
definitivo trasferimento della coppia, come casa vacanze da fittare durante i periodi in cui i coniugi non l'avessero utilizzata e come loro rifugio durante le vacanze estive e, contestualmente, cercare altre proprietà in zona da prendere in gestione sempre per fitti turistici;
che il si mostrava Pt_1
entusiasta della idea e accondiscendeva alla proposta della moglie e così ella si metteva alla ricerca della predetta casa che veniva acquistata subito dopo l'estate del 2022; che così ella, da novembre
2022, cominciò a dedicarsi a rifinire questa abitazione e alla realizzazione di questo progetto, facendo anche un intero reportage proprio sui social;
che nel marzo 2023, ella, convinta ancora che il marito finalmente le desse la possibilità di dare vita ad una propria iniziativa, realizzando anche un sogno che aveva avuto fin da sempre, propose al marito un sistema più incisivo per cercare di sponsorizzare gratuitamente “Villa Bianca” e trovare potenziali affittuari e, dopo aver studiato il funzionamento dell'algoritmo del social tik tok ed essersi informata su quali fossero i sistemi per acquisire il più presto possibile più follower affinché il medesimo social ritenesse il proprio profilo pubblicizzabile, con il consenso del marito, si iscrisse sul predetto social proprio per arrivare a sponsorizzare “Villa Bianca”; che così cominciò a pubblicare anche su questo social sue immagini, prese anche da quelle già pubblicate in anni precedenti su Instagram e a fare “live” che catturassero l'attenzione degli utenti sempre con il benestare del marito che, in più occasioni, davanti ad amici si trovava a commentare proprio le immagini della moglie e di quanti follower la seguissero e presenziava anche a numerose live che la stessa faceva in diversi luoghi anche per promuovere attività di amici;
che nell'estate 2023, rientrati dalla vacanza in Grecia del mese di giugno, che facevano ogni anno da molto tempo e che non era stata organizzata in virtù di una presunta riappacificazione, gli stessi si fermarono per qualche giorno in Puglia a “Villa Bianca” dove comunque proseguivano ancora i lavori di rifacimento ed ella comunicava al marito che sarebbe dovuta rimanere ancora sul posto per predisporre la casa per l'arrivo di ospiti dalla Norvegia, mentre il , che per suoi impegni lavorativi non poteva prolungare oltre il soggiorno, sarebbe Pt_1
dovuto rientrare a Napoli;
che a questa notizia il iniziò a manifestare la sua insofferenza Pt_1
cercando, con una molteplicità di giustificazioni, di impedire alla moglie di restare lontana da lui lì in Puglia;
che da quel momento e solo al pensiero che la moglie potesse crearsi una indipendenza e lontana da lui e potesse allontanarsi anche solo per brevi periodi tutto era cominciato a precipitare anche se non in maniera totalmente manifesta da parte del Persico;
che al suo rientro a Napoli il marito si mostrò stranamente freddo informandola tra le altre cose di essersi recato presso i suoi familiari a Benevento esponendo una serie di lamentele nei suoi confronti;
che dopo due settimane trascorse insieme a Napoli entrambi tornarono ad Ostuni con alcuni amici dove poi ella rimase per continuare a seguire i lavori alla casa mentre il marito rientrò a Napoli per lavorare;
che il Pt_1
cominciò definitivamente ad assumere atteggiamenti strani ossessivi nei confronti della moglie chiedendole di cancellare foto e video sui social, rifiutandosi di mandarle del denaro tanto che ella può costretta a chiedere un prestito per tornare a Napoli;
che a quel punto qualsiasi tentativo per cercare di capire cosa stesse accadendo rimase vano.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c..
In particolare con la memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis 17 co. 2 c.p.c. parte resistente chiedeva, in alternativa all'assegnazione della casa coniugale in Napoli alla via Parco Carelli 36,
l'assegnazione dell'abitazione in Ostuni;
domanda di cui parte ricorrente nella successiva memoria eccepiva l'inammissibilità.
All'udienza del 19.03.2024 all'esito della comparizione personale delle parti, sentite le stesse e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione del procedimento si riservava.
Sciogliendo la riserva, le parti venivano autorizzate a vivere separatamente e in via provvisoria e urgente veniva posto a carico di un assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento del coniuge;
rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., raccolte le conclusioni del PM la causa era rimessa in decisione al collegio.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto co- niugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da ottobre
2023, come dichiarato dalle parti in udienza, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Il ricorrente ha formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità delle circostanze di fatto nuove dedotte dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 473 bis 17 co. 1 c.p.c. - con particolare riferimento, tra gli altri, al fatto che nel corso del 2005 quando i coniugi si conobbero la aveva raccontato al che era laureata in medicina e che CP_1 Pt_1
successivamente si era specializzata diventando anatomopatologa e che aveva molte conoscenze nel campo, che nel corso degli anni la stessa aveva sempre ribadito tale suo status di laureata in medicina, dispensando anche consigli medici;
che la stessa aveva raccontato il padre era uno stimato notaio a , ma sfortunatamente era venuto a mancare troppo presto, lasciando però alle Per_1
figlie una cospicua eredità da sempre amministrata in Svizzera da un cugino -circostanze introdotte in giudizio al fine di argomentare i motivi per cui giorno dopo giorno la fiducia del nei Pt_1
confronti della moglie era stata minata fino ad arrivare alla scoperta avvenuta a fine maggio 2023 dell'atteggiamento social della moglie definito quest'ultimo quale goccia che ha fatto traboccare il vaso di Pandora, ormai scoperchiato, scatenando in maniera irreversibile la crisi coniugale, sebbene le bugie ed i misfatti venuti a galla sembravano non finire mai.” Ebbene nel ricorso introduttivo a quelle circostanze non vi è riferimento, riconducendosi la crisi coniugale alla scoperta avvenuta nell'estate del 2023. Con la memoria ex articolo 473 bis 17 primo comma c.p.c. l'attore può prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché a pena di decadenza modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Dunque attraverso tale memoria non possono essere introdotti in giudizio fatti nuovi.
Fatta tale premessa, occorre osservare che nel ricorso il ha dedotto a fondamento della Pt_1
richiesta di addebito che gli inappropriati comportamenti della Sig.ra in palese violazione CP_1
dei doveri coniugali, di seguito meglio descritti, hanno gravemente compromesso la fiducia del marito riposta in lei, ledendo altresì la sua dignità personale ed onore, provocando una irreversibile crisi coniugale. Proseguendo nella lettura del ricorso tali inappropriati comportamenti vengono individuati nella pubblicazione di immagini e video sui social network da parte della moglie in cui la stessa era ritratta in pose sexy, ovvero in abbigliamento succinto, in costume da bagno o lingerie e in atteggiamenti tesi a mettere in mostra parti del proprio corpo e che il ricorrente avrebbe scoperto durante l'estate del 2023 a seguito della segnalazione di amici e parenti. Il Pt_1
ha aggiunto che tra l'altro questi video erano spesso accompagnati da commenti da parte di followers o visitatori casuali cui spesso la rispondeva con emoticon. Ha aggiunto che CP_1 leggendo questi commenti, in particolare quello di un tal 903 che scriveva: “sei Persona_2 stupenda amica mia” al quale la moglie rispondeva: ”siiii allo studio è stato bellissimo”, egli aveva compreso di essere stato anche tradito.
A sostegno dei propri assunti il ricorrente ha prodotto una relazione informatica tecnica redatta dal
CT di parte sui profili social e pubblicazioni web della un report di immagini e commenti ai CP_1
video indicati in ricorso, un report delle immagini profili social di Il ricorrente ha CP_1
altresì articolato interrogatorio formale e prova testimoniale non ammessi dal giudice delegato con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio per i motivi espressi nel provvedimento del
18/04/2024 da intendersi in questa sede interamente richiamati.
La resistente ha assolutamente negato di aver avuto una relazione extraconiugale, precisando che quella frase individuata dal ricorrente: “Ieri allo studio è stato bellissimo” era frutto di un mero errore di scrittura, determinato dal correttore automatico per cui invece di “stadio” era risultato scritto “studio”, infatti il commento era del 05/05/2023, giorno successivo a quello della vittoria del terzo scudetto del Napoli avvenuta il 4/05/2023, allorquando ella con il marito erano stati insieme allo stadio. In ordine alle pubblicazioni di foto e video la resistente ha eccepito di non aver mai violato alcun obbligo derivante dal matrimonio dal momento che il ricorrente era assolutamente consapevole della sua presenza attiva sui social essendo ella iscritta su Instagram da ben 10 anni;
aggiungeva che in alcune pubblicazioni sotto la scritta: “my husband” vi erano proprio immagini del marito al quale mai erano state tenute nascoste le pubblicazioni.
Orbene, alla luce delle reciproche deduzioni ed eccezioni e del materiale istruttorio prodotto certamente non può ritenersi raggiunta la prova di una relazione adulterina della restando CP_1
assolutamente priva di rilievo quella frase rintracciata dal ricorrente tra i commenti dalla moglie pubblicati sul web, alla luce anche della diversa prospettazione fornita dalla resistente e in ogni caso del contenuto equivoco della stessa. Dunque alcun riscontro è stato fornito dell'instaurazione di una relazione sentimentale da parte della moglie.
Quanto in generale all'utilizzo dei social network da parte della senza entrare nel merito CP_1
della valutazione circa la portata offensiva delle foto e dei video pubblicati dalla resistente nei confronti della dignità del ricorrente né circa la concreta incidenza di tali pubblicazioni sul rapporto di fiducia che deve necessariamente presidiare l'unione coniugale, ciò che è dirimente ai fini della valutazione in esame è la mancanza di prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente ad una reiterata e costante violazione dell'obbligo di lealtà nei confronti del coniuge scoperta dal ricorrente nell'estate del 2023.
In particolare il ha dedotto che, durante appunto l'estate 2023, a seguito della segnalazione Pt_1
da parte di amici e parenti, non essendo un frequentatore di siti web e/o social network, egli veniva a conoscenza di innumerevoli immagini e video, nonché live presenti in rete con migliaia di visualizzazioni, postati da sua moglie sui social network. Sul punto parte ricorrente ha articolato una prova testimoniale che non è stata ammessa dal giudice delegato, con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio in quanto avente ad oggetto una circostanza generica (“capo f)
In particolare, a partire dall'estate 2023, il Sig. , a seguito di segnalazioni di amici e Pt_1
parenti veniva a conoscenza di innumerevoli immagini e video, nonché live presenti in rete con migliaia di visualizzazioni, postati da sua moglie sui social network (instagram, tik tok, ecc..), in cui la stessa era ritratta ripetutamente in pose sexy, ovvero in abbigliamento succinto, spesso in costume da bagno o lingerie, in atteggiamenti tesi a mettere in mostra specifiche parti del proprio corpo, del tutto incompatibili con il rapporto di coniugio”).
Di contro, parte resistente, nel contestare tale allegazione, ha prodotto una consulenza tecnica di parte dalla quale emerge che l'iscrizione del profilo Instagram risale a gennaio 2013 (vedi CTP allegata alla comparsa di costituzione) e che tra le immagini pubblicate negli anni vi sono anche immagini del marito, da solo o con la moglie, e in alcune di esse sull'immagine è espressamente indicato che fosse il marito (“My Husband”) proprio a dimostrare che con quelle pubblicazioni ella non intendeva offrire un'immagine diversa della propria vita, nascondendo la circostanza che fosse coniugata.
Alla luce di tali controdeduzioni, riscontrate attraverso la visione delle immagini allegate, ritiene il
Collegio che la vicenda in esame vada complessivamente esaminata tenuto conto che essa si inserisce nel contesto di una relazione di non breve durata - considerato che le parti si sono conosciute tra il 2004 e il 2005, iniziando poco dopo una convivenza e poi sposandosi nel 2010, mentre la crisi si è verificata nell'estate 2023 – nell'ambito di una coppia consolidata, che, come pacificamente emerso dalla lettura degli atti di parte, ha condiviso una fetta importante della vita, compiendo scelte altrettanto importanti sia professionali che personali, come quella di non avere figli. In tale contesto è evidente che la mancanza di prova dell'asserita scoperta nell'estate del 2023 dell'esistenza e della portata delle pubblicazioni fatte dalla moglie porta di per sé solo ad escludere la sussistenza del nesso causale tra il comportamento della resistente e l'irreversibilità della crisi coniugale. In un quadro siffatto, la separazione va resa ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
senza declaratoria di addebito.
Passando alle ulteriori domande formulate da parte resistente, premesso che la domanda di assegnazione della casa in Ostuni è inammissibile perché formulata tardivamente, ma in ogni caso sarebbe stata inammissibile non rappresentando essa la casa coniugale, va rilevato che la domanda di assegnazione della casa coniugale non può che essere rigettata avendo tale provvedimento la finalità di preservare l'habitat domestico per i figli e mancando nel caso di specie tale condizione giacché le parti non hanno avuto prole. ha formulato poi domanda diretta ad ottenere un contributo al proprio CP_1
mantenimento.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass.
4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013). In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento si afferma che: “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Orbene, nel caso di specie è pacifico che in costanza di matrimonio l'unica fonte di reddito della famiglia fosse il ricorrente, in quanto la resistente, che quando conobbe il ricorrente svolgeva una proficua attività lavorativa nel settore dell'abbigliamento, lasciò tale attività, circostanza questa riportata dallo stesso marito, che ha aggiunto di averla sempre sostenuta economicamente, anche nel progetto avviato, in costanza di matrimonio, per realizzare gioelli e borse artigianali registrando il marchio OO (ma non è dato conoscere l'esito di tali iniziative), né la stessa risulta essere intestataria di beni immobili.
Dalla documentazione in atti, in particolare, emerge che il , come dallo stesso correttamente Pt_1 evidenziato, nell'anno di imposta 2020 ha percepito un reddito netto di euro 40.312,00 (reddito imponibile, vale a dire detratti gli oneri deducibili, euro 62.032,00, al quale vanno detratte le imposte), nell'anno 2021 un reddito netto di euro 44.503,00 (reddito imponibile euro 69.474,00), nell'anno di imposta 2023 un reddito netto di euro 48.583,00 (reddito imponibile euro 77.548,00), con un'entrata mensile per tale ultimo periodo per dodici mesi l'anno di euro 4.048,58 ( sulla necessità di avere riguardo al reddito netto cfr Cass. n. 27771\2022; Cass. n. 13954\2018). Egli può inoltre contare su un discreto patrimonio mobiliare, sebbene vincolato, e sulla proprietà in Ostuni.
Sempre al fine di esaminare il tenore di vita delle parti in costanza di convivenza, deve poi considerarsi che gli stessi vivevano in un appartamento in locazione con un canone mensile di €
1.200,00. Alla stregua di tali elementi certamente deve ritenersi provato il divario economico sussistente tra le situazioni patrimoniali delle parti che ha già portato in via provvisoria ed urgente a riconoscere sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della CP_1
Elementi di valutazione che non sono cambiati all'esito del giudizio, benchè la negli scritti CP_1
conclusionali abbia riconosciuto di aver lavorato da luglio a novembre 2024 come cassiera presso un locale ad Ostuni per diciotto ore settimanali con una paga lorda di € 8,81 all'ora, circostanza che se certamente dimostra in concreto la capacità della stessa di inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro, non prova la disponibilità all'attualità di adeguati redditi propri, nell'accezione sopra esaminata.
Pertanto, tenuto conto di tutti gli elementi sopra riportati, della durata della convivenza coniugale e anche della concreta capacità dimostrata dalla moglie di attivarsi per inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro, va previsto a carico del marito un assegno mensile di mantenimento per la moglie che si ritiene di confermare nell'importo di euro 700,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, come quantificato in via provvisoria e confermato anche in sede di reclamo proposto dalla tale somma va corrisposta entro il 5 di ogni mese. CP_1
Attesa la domanda di divorzio la causa va rimessa sul ruolo per provvedere in ordine alla stessa decorsi i termini di legge ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovata manifestazione di volontà delle parti.
Spese alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Controparte_2
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto n.134, parte II, Parte_1 CP_1
S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) Rigetta la domanda di addebito proposta da;
Parte_1
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da CP_1
d) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento di la somma di Parte_1 CP_1
Euro 700,00 da corrisponderle entro il giorno 5 di ciascun mese. Tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2025;
e) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
f) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
g) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino