Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/03/2026, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04532/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07648/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7648 del 2025, proposto da D&G Edilizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuliano Gruner, Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Marinella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta del Comune di Santa Marinella n. 115 del 22 maggio 2025, pubblicata, in pari data, per 15 giorni, sull’albo pretorio online del sito web comunale, recante in oggetto “ progetto esecutivo per lavori di messa in sicurezza da rischio idraulico del Fosso Valle Semplice approvato con d.g.c. n. 47 del 1° marzo 2023 - Approvazione nuovi tipi progettuali senza variazione di spesa - CUP D54H20000560001 ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Marinella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Dott. AN RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 1.7.2025, D&G Edilizia S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Santa Marinella, nonché del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di sentir annullare la deliberazione della Giunta del Comune di Santa Marinella n. 115 del 22 maggio 2025, pubblicata, in pari data, per 15 giorni, sull’albo pretorio online del sito web comunale, recante in oggetto “ progetto esecutivo per lavori di messa in sicurezza da rischio idraulico del Fosso Valle Semplice approvato con d.g.c. n. 47 del 1° marzo 2023 - Approvazione nuovi tipi progettuali senza variazione di spesa - CUP D54H20000560001 ”.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha articolato i motivi meglio dedotti di cui si dirà infra .
2. In data 26.8.2025, il Comune di Santa Marinella si è costituito in giudizio con un atto di stile e, con memoria del 23.1.2026, ha eccepito, in via pregiudiziale di rito, l’irricevibilità del ricorso perché tardivamente notificato e depositato rispetto ai termini di cui all’art. 119 c.p.a., nonché l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente e per genericità dei motivi ivi esposti. Nel merito, parte resistente ha insistito nel rigetto del ricorso, stante l’infondatezza dello stesso.
3. Benchè ritualmente intimati, il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze non si sono costituiti in giudizio.
4. All’udienza pubblica del 24.2.2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Tanto premesso, appare utile ricostruire i termini fattuali della vicenda che in questa sede ci occupa.
La ricorrente è divenuta proprietaria del fondo che confina, su due lati, con il Fosso di Valle Semplice, nonché del muro di perimetrazione e contenimento collocato tra il fondo e il predetto Fosso. Tale muro, ancor prima che divenisse di proprietà della ricorrente, è crollato in parte qua , ponendo altresì problemi di pubblica sicurezza.
Pertanto, con delibera di Giunta n. 193 dell’11 novembre 2021, il Comune di Santa Marinella ha approvato un progetto preliminare, avente a oggetto l’intervento di messa in sicurezza dal rischio idraulico derivante dal Fosso di Valle Semplice, i cui lavori sono stati aggiudicati a Va.Cri.Da. S.r.l., con determinazione dirigenziale n. 189 del 1.8.2022.
In data 2.12.22, il Comune ha sottoscritto il contratto d’appalto con l’impresa aggiudicatrice e con l’operatore economico incaricato della progettazione e, in data 15.03.23, è stata effettuata la consegna parziale delle aree interessate.
Con ordinanza del responsabile del procedimento n. 35 del 30.8.2023, è stata disposta l’occupazione temporanea, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 327 del 2001, delle aree strumentali ai descritti lavori di messa in sicurezza, tra le quali vi rientrava, per intero, quella di proprietà della ricorrente.
Sennonchè, sia per vicende estranee alla volontà delle parti del giudizio (per la presenza dei residui del muro, nonché per la richiesta di sospensione dei lavori presentata tramite verbale di accertamento del Corpo Forestale dei Carabinieri), sia a seguito del contenzioso sorto, tra esse, dinanzi al giudice civile (la ricorrente ha promosso nei confronti di parte resistente l’azione possessoria e risarcitoria), i lavori non sono ancora stati iniziati.
Siffatte ragioni hanno indotto il Comune a ritenere che non fosse più possibile svolgere le opere appaltate sulla base dell’originario progetto già aggiudicato all’impresa appaltatrice e oggetto del relativo contratto d’appalto, dovendosi piuttosto approvare, come in effetti è stato approvato tramite il provvedimento in questa sede impugnato, una variante tecnica della sistemazione idraulica del Fosso di Valle Semplice, senza aumento di spesa (denominato “ intervento di sistemazione idraulica del Fosso Valle Semplice – CUP: D54H20000560001 ”). Per tal via, la società appaltatrice potrebbe iniziare i lavori in una zona diversa rispetto a quella stabilita nel progetto iniziale.
6. Con l’unico motivo posto alla base del presente gravame, la ricorrente ha inteso censurare l’operato del Comune nella parte in cui quest’ultimo le addosserebbe i costi della nuova descritta variante tecnica, non essendosi D&G Edilizia S.r.l. opposta alla precedente. Di qui l’irragionevolezza del provvedimento gravato.
7. Ciò posto, per il principio della ragione più liquida, il Collegio ritiene di esaminare, con priorità logica, assorbendo l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio, la diversa eccezione di inammissibilità dello stesso per originaria carenza di interesse in capo alla ricorrente.
L’eccezione è fondata.
Parte ricorrente ha inteso, in questa sede, impugnare la determina dirigenziale che ha apportato la variante all’originario progetto, già aggiudicato, riconducendo l’interesse ad agire al presupposto per il quale l’Amministrazione le avrebbe addossato i costi relativi a tale variante.
Sennonchè, dalla disamina della richiamata delibera, non si evince la circostanza di tal fatta.
Di contro, l’atto gravato dà atto delle modalità tramite le quali il Comune ha reperito le somme per la realizzazione dell’opera cui è causa, specificando di aver acceduto alla finanza di scopo di cui all’allegato 3 del decreto interministeriale 23 febbraio 2021 per € 719.304,31. Cosicchè, l’Amministrazione non ha paventato di porre a carico del ricorrente i costi dell’opera pubblica che in questa sede ci occupa.
Quanto appena detto, risulta altresì confermato da parte resistente, a p. 9 della memoria ex art. 73 c.p.a., in cui si legge: “ i lavori previsti dall’appalto per l’intervento di sistemazione idraulica del Fosso Valle Semplice – CUP: D54H20000560001, sono lavori necessari, di interesse per la collettività e la sicurezza pubblica, che non vanno ad incidere in alcun modo sulla sfera giuridica della Ricorrente ”.
8. Alla luce di quanto precede, difettando originariamente in capo alla ricorrente l’interesse ad agire, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. La chiusura in rito del processo consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA RA, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
AN RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RB | LA RA |
IL SEGRETARIO