Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01759/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03133/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3133 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Oceania Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B303F2C412, rappresentata e difesa dall'avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Parrocchia di San Giovanni Battista Ente Ecclesiastico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Rc Restauro Conservativo S.r.l., Tecnoconsul S.r.l., non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento B303F2C412, comunicato via pec in data 21.10.2024, recante l’esclusione della Oceania Restauri s.r.l. dalla procedura negoziata senza bando mediante avviso esplorativo pubblicato sulla Piattaforma di DigitalIPA GARASPOT, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d del D.lgs. n. 36/2023 - “Interventi di sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista a Motta Visconti (MI)” finanziati con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”, CUP F96J22000300006, CIG B303F2C412.;
nonché, per quanto occorrer possa, nella misura in cui dovesse essere ritenuta lesiva della posizione della ricorrente:
- della richiesta di integrazioni/chiarimenti inserita dal RUP sul portale di gara;
- della comunicazione trasmessa via pec dal RUP in data 23.10.2024;
- della proposta di aggiudicazione, medio tempore adottata;
- di tutti i verbali delle operazioni di gara, ancorché non conosciuti;
- dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione medio tempore adottato, ancorché non conosciuto;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento comunque connesso, conseguente e/o presupposto.
Nonché per la DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA del contratto, ove stipulato e contestuale subentro nel rapporto negoziale in corso di esecuzione, qualora ancora possibile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e PER LA CONDANNA al risarcimento del danno a disporre il rinnovo parziale o integrale della procedura, con eventuale subentro della ricorrente nell''affidamento e nel contratto, ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a. da quantificarsi in corso di giudizio;
-per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OCEANIA RESTAURI S.R.L. il 21\1\2025 :
PER L’ANNULLAMENTO E/O LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
- della determina di affidamento lavori n. 7 “corretta” del 19.12.2024 avente ad oggetto affidamento lavori per “Interventi di sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista a Motta Visconti (MI)” finanziati con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”, CUP F96J22000300006, CIG B303F2C412.;
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo,
nonché, per quanto occorrer possa, nella misura in cui dovessero essere ritenuti lesivi della posizione della ricorrente:
- della determina di affidamento lavori n. 6 del 19.12.2024 avente ad oggetto affidamento lavori per “Interventi di sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista a Motta Visconti (MI)” finanziati con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”, CUP F96J22000300006, CIG B303F2C412.;
- del verbale di gara e della proposta di aggiudicazione del 21.10.2024;
- della determina a contrarre ancorché non conosciuta;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento comunque connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché allo stato non conosciuto,
nonché per la DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA del contratto, ove stipulato e contestuale subentro nel rapporto negoziale in corso di esecuzione, qualora ancora possibile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e PER LA CONDANNA al risarcimento del danno a disporre il rinnovo parziale o integrale della procedura, con eventuale subentro della ricorrente nell'affidamento e nel contratto, ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a. da quantificarsi in corso di giudizio.
Visto il ricorso, con i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Cultura e Parrocchia di San Giovanni Battista Ente Ecclesiastico;
Preso atto che, nella udienza pubblica del 15.4.2026 – ruolo aggiunto di verifica interesse, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che non vi è più interesse alla decisione della causa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 15 aprile 2026 il pres. Marco UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato:
FATTO e DIRITTO
che, nella udienza pubblica del 15.4.2026 – ruolo aggiunto di verifica interesse, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che non vi è più interesse alla decisione della causa, e che al Collegio non rimane che prendere atto di tale dichiarazione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco UR |
IL SEGRETARIO