Art. 12.
Il personale in servizio presso l'ufficio stralcio alla data della sua soppressione viene assegnato alle strutture pubbliche, secondo le norme e le procedure di cui all' articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Il personale in servizio presso l'ufficio stralcio alla data della sua soppressione viene assegnato alle strutture pubbliche, secondo le norme e le procedure di cui all' articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .