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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/6939
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 6939/2024 promossa da:
, nata a [...], Brasile, il 16.11.1995, CF: Controparte_1
, nata a [...], Brasile, il 23.11.1969, C.F._1 Controparte_2
CF: nato a [...], Brasile, il 04.09.1978 C.F._2 Parte_1
CF: , , nata a [...], Brasile, il C.F._3 Parte_2
10.05.1981, CF: , tutti rappresentati e difesi dell'avv. Giovanni Bonato del Foro C.F._4
di Roma (C.F. , PEC: FAX 0630361952), C.F._5 Email_1
presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Colleferro n. 15, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2 Parte_1 Parte_2
sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati
[...] dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona Controparte_3 del Ministro pro-tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della
pagina 1 di 7 cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (o Persona_1 Per_1
, nato a [...], in data [...] (cfr. doc. in atti n. 3), il quale emigrato in Brasile
[...]
decedeva senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana come dimostrato dal “certificato negativo di naturalizzazione” rilasciato agli eredi dal Ministero della Giustizia e Sicurezza Pubblica brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento delle Migrazioni, prodotto tradotto e apostillato - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “il Dipartimento delle
Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia CERTIFICA, su richiesta di CP_1 CP_1
, che NON RISULTA, alla data odierna, alcun registro di naturalizzazione a nome di
[...] [...]
o MORO o , figlio di Persona_1 Persona_1 Persona_1 CP_4
, , , e di
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , nato in [...] il [...].” (cfr. doc. in atti n. 4).
[...] CP_7 CP_8
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
All'udienza del 20.03.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito, ad avviso del Tribunale, il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso pagina 2 di 7 femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- in data 15.07.1914 a San Paolo (Brasile) l'avo (o contraeva Persona_1 Per_1 Per_1 matrimonio con (o ) (cfr. doc. in atti n. 5) e dall'unione dei due Persona_2 Persona_3
nasceva a San Paolo (Brasile), in data 28.08.1922, (cfr. doc. in atti n. 6); Controparte_5
- in data 30.11.1940, a San Paolo (Brasile), contraeva matrimonio con Controparte_5 Per_4
cittadino brasiliano, in virtù del matrimonio adottava il nome di
[...] Controparte_5 CP_9
(cfr. doc. in atti n. 7) e da questo matrimonio nasceva a San Paolo (Brasile), in data 21.01.1944,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 8); Persona_5
- in data 08.02.1964 a San Paolo (Brasile) contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6
in virtù del matrimonio adottava il nome di
[...] Persona_6 Persona_7
i coniugi successivamente divorziavano in data 17/01/1979 e la sig.ra
[...] Persona_7
tornava a chiamarsi (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_6
- dal loro matrimonio nasceva la ricorrente: in data 23.11.1969 nella città di Controparte_2
Ourinhos (Brasile) (cfr. doc. in atti n. 11);
- in data 15.12.1994, a San Paolo (Brasile), contraeva matrimonio con Controparte_2 Per_8
, in virtù del matrimonio adottava il nome di
[...] Controparte_2 Controparte_2
(cfr. doc. in atti n. 12) e dal loro matrimonio nasceva a San Paolo (Brasile), in data
[...]
16.11.1995, la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 17), la quale in data Persona_9
05.09.2022 a Santa Cruz do Rio Pardo, Brasile, ha contratto matrimonio con Persona_10
(cfr. doc. in atti n. 18);
[...]
- precedentemente, in data 22.03.1980 a San Paolo (Brasile) aveva contratto nuovo Persona_5
matrimonio con , in virtù del matrimonio adottava Parte_3 Parte_3
il nome di;
i coniugi successivamente divorziavano in data Parte_4
25.05.2007 e la sig.ra tornava a chiamarsi Parte_4 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 10);
- dalla loro unione, prima del matrimonio, era nato il ricorrente , in data Parte_1
04.09.1978 (cfr. doc. in atti n. 13) e, dopo il matrimonio, era nata la ricorrente Parte_2
in data 10.05.1981 (cfr. doc. in atti n. 15);
[...]
- Il ricorrente contraeva matrimonio con in data Parte_1 Persona_11
8/11/2019 nella città di San Josè dos Campos (Brasile), tuttavia i coniugi hanno divorziato nella città di
San Paolo Brasile in data 22.11.2023 ((cfr. doc. in atti n. 14);
pagina 3 di 7 - La ricorrente contraeva matrimonio con in data Parte_2 Controparte_10
28.08.2007 a Londra, in virtù del matrimonio adottava il nome di Parte_2 Pt_2
(cfr. doc. in atti n. 16), i coniugi hanno divorziato a Londra il 15.07.2016
[...] Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 16 bis).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 con la quale la Corte
Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita pagina 4 di 7 dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. in atti Persona_1
n. 3), nonché dal certificato di matrimonio nel quale si legge “nati in Italia” (cfr. doc. in atti 5), oltre che dal certificato di nascita della figlia nel quale si legge “figlia legittima del dichiarante che è impiegato del commercio e della sig.ra , italiani” (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_3 Persona_1
è morto, come detto, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana, come attestato dalla
[...]
competente Autorità locale (cfr. doc. in atti n. 4).
In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla Persona_1
figlia nata a [...], in data [...], (cfr. doc. in atti n. 6), la quale Controparte_5
la trasmetteva ai propri figli e anche ai relativi discendenti.
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di Persona_1 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure sanguinis, Controparte_5
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di pagina 5 di 7 una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Controparte_5
trasmetteva a sua volta alla propria figlia e anche ai relativi discendenti, Persona_1
compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Controparte_1 Controparte_2
, , , determinando i rapporti di
[...] Parte_1 Parte_2
filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura necessaria della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 6 di 7 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Controparte_1
nata a [...], Brasile, il 16.11.1995, nata a [...], Brasile, il Controparte_2
23.11.1969, , nato a [...], Brasile, il 04.09.1978, Parte_1 Parte_2
, nata a [...], Brasile, il 10.05.1981, il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...]
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_11
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21 marzo 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 6939/2024 promossa da:
, nata a [...], Brasile, il 16.11.1995, CF: Controparte_1
, nata a [...], Brasile, il 23.11.1969, C.F._1 Controparte_2
CF: nato a [...], Brasile, il 04.09.1978 C.F._2 Parte_1
CF: , , nata a [...], Brasile, il C.F._3 Parte_2
10.05.1981, CF: , tutti rappresentati e difesi dell'avv. Giovanni Bonato del Foro C.F._4
di Roma (C.F. , PEC: FAX 0630361952), C.F._5 Email_1
presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Colleferro n. 15, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2 Parte_1 Parte_2
sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati
[...] dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona Controparte_3 del Ministro pro-tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della
pagina 1 di 7 cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (o Persona_1 Per_1
, nato a [...], in data [...] (cfr. doc. in atti n. 3), il quale emigrato in Brasile
[...]
decedeva senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana come dimostrato dal “certificato negativo di naturalizzazione” rilasciato agli eredi dal Ministero della Giustizia e Sicurezza Pubblica brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento delle Migrazioni, prodotto tradotto e apostillato - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “il Dipartimento delle
Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia CERTIFICA, su richiesta di CP_1 CP_1
, che NON RISULTA, alla data odierna, alcun registro di naturalizzazione a nome di
[...] [...]
o MORO o , figlio di Persona_1 Persona_1 Persona_1 CP_4
, , , e di
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , nato in [...] il [...].” (cfr. doc. in atti n. 4).
[...] CP_7 CP_8
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
All'udienza del 20.03.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito, ad avviso del Tribunale, il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso pagina 2 di 7 femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- in data 15.07.1914 a San Paolo (Brasile) l'avo (o contraeva Persona_1 Per_1 Per_1 matrimonio con (o ) (cfr. doc. in atti n. 5) e dall'unione dei due Persona_2 Persona_3
nasceva a San Paolo (Brasile), in data 28.08.1922, (cfr. doc. in atti n. 6); Controparte_5
- in data 30.11.1940, a San Paolo (Brasile), contraeva matrimonio con Controparte_5 Per_4
cittadino brasiliano, in virtù del matrimonio adottava il nome di
[...] Controparte_5 CP_9
(cfr. doc. in atti n. 7) e da questo matrimonio nasceva a San Paolo (Brasile), in data 21.01.1944,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 8); Persona_5
- in data 08.02.1964 a San Paolo (Brasile) contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6
in virtù del matrimonio adottava il nome di
[...] Persona_6 Persona_7
i coniugi successivamente divorziavano in data 17/01/1979 e la sig.ra
[...] Persona_7
tornava a chiamarsi (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_6
- dal loro matrimonio nasceva la ricorrente: in data 23.11.1969 nella città di Controparte_2
Ourinhos (Brasile) (cfr. doc. in atti n. 11);
- in data 15.12.1994, a San Paolo (Brasile), contraeva matrimonio con Controparte_2 Per_8
, in virtù del matrimonio adottava il nome di
[...] Controparte_2 Controparte_2
(cfr. doc. in atti n. 12) e dal loro matrimonio nasceva a San Paolo (Brasile), in data
[...]
16.11.1995, la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 17), la quale in data Persona_9
05.09.2022 a Santa Cruz do Rio Pardo, Brasile, ha contratto matrimonio con Persona_10
(cfr. doc. in atti n. 18);
[...]
- precedentemente, in data 22.03.1980 a San Paolo (Brasile) aveva contratto nuovo Persona_5
matrimonio con , in virtù del matrimonio adottava Parte_3 Parte_3
il nome di;
i coniugi successivamente divorziavano in data Parte_4
25.05.2007 e la sig.ra tornava a chiamarsi Parte_4 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 10);
- dalla loro unione, prima del matrimonio, era nato il ricorrente , in data Parte_1
04.09.1978 (cfr. doc. in atti n. 13) e, dopo il matrimonio, era nata la ricorrente Parte_2
in data 10.05.1981 (cfr. doc. in atti n. 15);
[...]
- Il ricorrente contraeva matrimonio con in data Parte_1 Persona_11
8/11/2019 nella città di San Josè dos Campos (Brasile), tuttavia i coniugi hanno divorziato nella città di
San Paolo Brasile in data 22.11.2023 ((cfr. doc. in atti n. 14);
pagina 3 di 7 - La ricorrente contraeva matrimonio con in data Parte_2 Controparte_10
28.08.2007 a Londra, in virtù del matrimonio adottava il nome di Parte_2 Pt_2
(cfr. doc. in atti n. 16), i coniugi hanno divorziato a Londra il 15.07.2016
[...] Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 16 bis).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 con la quale la Corte
Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita pagina 4 di 7 dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. in atti Persona_1
n. 3), nonché dal certificato di matrimonio nel quale si legge “nati in Italia” (cfr. doc. in atti 5), oltre che dal certificato di nascita della figlia nel quale si legge “figlia legittima del dichiarante che è impiegato del commercio e della sig.ra , italiani” (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_3 Persona_1
è morto, come detto, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana, come attestato dalla
[...]
competente Autorità locale (cfr. doc. in atti n. 4).
In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla Persona_1
figlia nata a [...], in data [...], (cfr. doc. in atti n. 6), la quale Controparte_5
la trasmetteva ai propri figli e anche ai relativi discendenti.
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di Persona_1 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure sanguinis, Controparte_5
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di pagina 5 di 7 una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Controparte_5
trasmetteva a sua volta alla propria figlia e anche ai relativi discendenti, Persona_1
compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Controparte_1 Controparte_2
, , , determinando i rapporti di
[...] Parte_1 Parte_2
filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura necessaria della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 6 di 7 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Controparte_1
nata a [...], Brasile, il 16.11.1995, nata a [...], Brasile, il Controparte_2
23.11.1969, , nato a [...], Brasile, il 04.09.1978, Parte_1 Parte_2
, nata a [...], Brasile, il 10.05.1981, il diritto alla cittadinanza italiana stante la
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sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_11
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21 marzo 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
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