Sentenza 23 marzo 1974
Massime • 6
Il decreto emesso dal pretore a norma dell'art 28, primo comma, legge 20 maggio 1970, n 300 (statuto dei lavoratori), non contiene una decisione di merito nel senso di cui all'art 41, primo comma, cod proc civ, e non preclude quindi la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.*
La funzione di controllo attribuita al Presidente del tribunale sulla regolarita dei documenti presentati per le iscrizioni e le annotazioni nel registro della stampa, a sensi degli artt 5 e 6 legge 8 febbraio 1948 n 47, non ha natura giurisdizionale, ed e diretta ad accertare se sussistono i presupposti necessari per dette formalita, al fine di ordinarne l'esecuzione in caso positivo e negarla in caso negativo. Pertanto, nel caso in cui il pretore, dichiarando illegittima, ai sensi dell'art 28 legge 20 maggio 1970, n 300 (statuto dei lavoratori) la revoca del direttore responsabile di un giornale da parte dell'editore, abbia disposto (con statuizione diretta alle parti e non al Presidente del tribunale) l'annotazione del provvedimento nel registro della stampa, ed il Presidente del tribunale abbia disposto non farsi luogo a tale adempimento per difetto di presupposti di legge, non e configurabile una questione di giurisdizione ne sotto il profilo di un conflitto fra piu organi giurisdizionali ne sotto il profilo della sussistenza o meno di un potere del giudice ordinario.*
Appartengono alla Competenza giurisdizionale dell' AGO, ai sensi dell'art 28 legge 20 maggio 1970, n 300 (statuto dei lavoratori), le controversie concernenti la lesione della liberta sindacale che si assuma derivante dalla revoca del direttore responsabile di un giornale da parte del proprietario o editore, mentre rientra nel merito accertare se la tutela apprestata dalla disposizione citata si estenda alla particolare fattispecie dedotta in causa.*
La sospensione del giudizio di merito che si verifica (automaticamente ed ancor prima che venga emessa la relativa ordinanza) con la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, impedisce ogni valida attivita del giudice e delle parti nel giudizio stesso, e percio anche l'intervento di altri soggetti fin quando perdura lo stato di sospensione. ( V 3632'72, mass n 361650).*
La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non produce effetto se non sia ritualmente accettata da tutte le altre parti.*
Nel procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione non e ammesso l'intervento di altri soggetti che non abbiano gia assunto la qualita di parte nel giudizio a quo prima della proposizione del ricorso alle Sezioni Unite. ( contra 1472'67, mass n 328149).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/1974, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1974 |
Testo completo
Nel procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione non e ammesso l'intervento di altri soggetti che non abbiano gia assunto la qualita di parte nel giudizio a quo prima della proposizione del ricorso alle Sezioni Unite. ( contra 1472'67, mass n 328149).*