Art. 27.
Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279 , e successive modificazioni e integrazioni. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279 , e successive modificazioni e integrazioni. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".