Versione
9 marzo 1971
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9 marzo 1972
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Art. 27.
Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279 , e successive modificazioni e integrazioni. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279 , e successive modificazioni e integrazioni. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/1981, n. 6642Provvedimento: L'equiparazione, ai contratti di affitto di fondi rustici, dei rapporti agrari derivanti da provvedimenti amministrativi di concessione di terre incolte (art. 27 della legge 11 febbraio 1971 n. 11) comporta la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti a tali rapporti, comprese quelle promosse per conseguirne la risoluzione per inadempimento del conduttore. ( V 2828/63; ( V 4120/57).*Leggi di più...
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