Sentenza 9 luglio 1998
Massime • 1
Al giudice dell'esecuzione, in ossequio al principio di intangibilità del giudicato, è preclusa la rivalutazione dei fatti oggetto del giudizio al fine di modificare il giudizio stesso. In deroga a tale principio egli può solo, a norma dell' art. 669, comma primo, cod.proc.pen., in caso di pluralità di giudicati relativi allo stesso fatto ed alla stessa persona, ordinare l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare i giudicati più afflittivi per il condannato: solo a questo fine limitato egli può valutare i fatti oggetto del giudicato. Ma anche in tal caso i giudicati più gravi sono caducati, non modificati nel loro contenuto. Peraltro il presupposto della medesimezza del fatto non ricorre quando questo è solo parzialmente identico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1998, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 9.7.1998
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere SENTENZA
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N.2188
Dott. OR SALVAGO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere N.18223/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per CO OR, nato a [...] l'8. 5.1942,
avverso l'ordinanza resa il 22.2.1997 dal pretore di Palermo, quale giudice dell'esecuzione.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso, Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con istanza del 13.12.1996 OR AR chiedeva al pretore di Palermo quale giudice dell'esecuzione l'applicazione dell'art. 669 c.p.p., deducendo di essere stato raggiunto da due sentenze relative allo stesso fatto.
2 - Il pretore adito, con ordinanza del 22.2.1997, sulla base di una dettagliata motivazione escludeva la medesimezza del fatto e rigettava l'istanza.
3 - Avverso detta ordinanza il difensore del AR ha presentato ricorso, deducendo violazione di legge penale e processuale.
4 - Il ricorso non merita accoglimento.
Le sentenze relativamente alle quali il AR ha chiesto l'applicazione in sede esecutiva del principio del ne bis in idem sono le seguenti:
A) sentenza del pretore di Palermo resa il 20.9.1993, divenuta irrevocabile il 5.11.1993: con essa il pretore, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., applicava al AR la pena di un mese di arresto e lire 6.000.000 di ammenda, col beneficio della sospensione condizionale, e con l'ordine di demolizione delle opere abusive, in ordine ai reati di cui a) all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, h) agli artt. 2 e 13 legge 1086/1971, c) agli artt. 4 e 14
legge 1086/1971, d) agli artt. 17, 18, 20 e 23 legge 64/1974:
accertati in Palermo il 93.1991;
B) sentenza del pretore di Palermo resa l'11.1.1994, divenuta irrevocabile il 26.3.1994: con essa il pretore, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., applicava al AR la pena di sei mesi di arresto e lire 10.000.000 di ammenda, col beneficio della sospensione condizionale e con l'ordine di demolizione delle opere abusive, in ordine ai reati di cui a) all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, b) agli artt. 2 e 13 legge 1086/1971, c) agli artt. 4
e 14 legge 1086/1971, d) agli artt. 17, 18, 20 e 23 legge 64/1974:
accertati in Palermo il 15.1.1991 e in parte il 13.4.1991, e) all'art. 20 lett. b) legge 47/1985: accertato in Palermo il 13.4.1991.
I lavori edilizi abusivi di cui alla sentenza A) si riferivano alla installazione di un cancello in ferro scorrevole, a 41 box in lamiera installati su piattaforme in cemento, a ulteriori 17 piattaforme in cemento per l'installazione di altrettanto box.
I lavori edilizi abusivi di cui alla sentenza B) si riferivano al livellamento del piano di campagna di un agrumeto con materiale di risulta e con getto di calcestruzzo, alla installazione di un cancello in ferro scorrevole, nonché alla installazione di un pilastro in cemento armato d'appoggio alla barra fissa, alla installazione di 41 box in laniera su altrettante piattaforme in cemento, alla realizzazione di 17 piattaforme in cemento per l'installazione di nuovo box, al piazzamento dei restanti 17 box in laniera, nonostante l'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori emessa in data 11.4.1991 (capi a) b) e) e d) della rubrica). Nel capo e) della rubrica era invece contestata la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordinanza di sospensione emessa dal sindaco. Tali essendo i fatti oggetto dei due giudici legittimamente il giudice dell'esecuzione ha rilevato che essi non risultavano completamente identici. Infatti nella sentenza B) erano compresi anche fatti diversi, e precisamente livellamento del piano di campagna, installazione di un pilastro in cemento armato, piazzamento degli ultimi 17 box sulle piattaforme di cemento.
Inoltre il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori era stata notificato al AR il 13.4.1991, e cioè lo stesso giorno in cui erano stati accertati il piazzamento degli ultimi 17 box e il reato contestato sub e). Ne ha correttamente dedotto che il piazzamento degli ultimi box era avvenuto prima del 13.4.1991 (e quindi poteva anche dedurre che il reato sub e) non era stato commesso): ma ha altrettanto correttamente osservato che all'inesattezza della ricostruzione storica non poteva porsi rimedio in sede di esecuzione. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata non merita censura. Sotto un primo profilo, infatti va osservato che al giudice dell'esecuzione, in ossequio al principio di intangibilità del giudicato, è preclusa la rivalutazione dei fatti oggetto del giudizio al fine di modificare il giudizio stesso. In deroga a detto principio, egli può solo, a norma dell'art. 669, primo comma, c.p.p., in caso di pluralità di giudicati relativi allo stesso fatto e alla stessa persona, ordinare l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare i giudicati più afflittivi per il condannato:
solo a questo fine limitato egli può valutare i fatti oggetto del giudicato. Ma anche in tal caso i giudicati più gravi sono caducati, non modificati nel loro contenuto.
Sotto un secondo profilo, va osservato che il giudice dell'esecuzione può revocare uno dei giudicati concorrenti ai sensi dell'art. 669 c.p.p. solo sul presupposto che i giudicati riguardino lo stesso fatto e la stessa persona. Ma il presupposto della medesimezza del fatto non ricorre quando questo è solo parzialmente identico, cioè quando un primo giudicato abbia per oggetto un fatto materiale e un secondo giudicato abbia per oggetto quello stesso fatto più altri fatti materiali , anche se sussunti sotto lo stesso nomen iuris.
4 - Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna alle spese del processo. Considerato il contenuto dell'impugnazione e tutti gli altri elementi del processo, il collegio non ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 1998