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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2051/2024 R.G. promossa da
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocatessa Claudia Macrì
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocatessa Giuseppina Longhitano
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone che, in data 18.6.2021, gli è stata notificata, da parte di l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
03020249005051337000, relativa, per quel che in questa sede rileva, a n. 3 avvisi
Pag. 1 a 3 di addebito emessi dall' (ed analiticamente indicati a pag. 1 del ricorso) per CP_2
contributi IVS dovuti per gli anni dal 2019 al 2022.
1.1. Eccepisce la nullità della notifica via pec dell'intimazione opposta, l'omessa notificazione degli atti presupposti e la decadenza dall'azione esecutiva.
2. Si costituisce eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. I motivi di doglianza prospettati dalla parte ricorrente, attenendo a vizi formali del procedimento di riscossione, qualificano la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
3.2. Le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), infatti, non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
3.3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'intimazione opposta in data 18.6.2024 ed ha proposto il ricorso in data 29.7.2024, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
4. Conclusivamente, dalle considerazioni su esposte, discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 11.473,85), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi
Pag. 2 a 3 tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'opposizione inammissibile;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2051/2024 R.G. promossa da
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocatessa Claudia Macrì
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocatessa Giuseppina Longhitano
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone che, in data 18.6.2021, gli è stata notificata, da parte di l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
03020249005051337000, relativa, per quel che in questa sede rileva, a n. 3 avvisi
Pag. 1 a 3 di addebito emessi dall' (ed analiticamente indicati a pag. 1 del ricorso) per CP_2
contributi IVS dovuti per gli anni dal 2019 al 2022.
1.1. Eccepisce la nullità della notifica via pec dell'intimazione opposta, l'omessa notificazione degli atti presupposti e la decadenza dall'azione esecutiva.
2. Si costituisce eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. I motivi di doglianza prospettati dalla parte ricorrente, attenendo a vizi formali del procedimento di riscossione, qualificano la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
3.2. Le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), infatti, non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
3.3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'intimazione opposta in data 18.6.2024 ed ha proposto il ricorso in data 29.7.2024, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
4. Conclusivamente, dalle considerazioni su esposte, discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 11.473,85), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi
Pag. 2 a 3 tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'opposizione inammissibile;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 3 a 3