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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 01/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1086/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Presidente del Tribunale
Lorena Mussoni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di opposizione promosso con ricorso ex articolo 170 del D.P.R. n. 115/2002 e articolo 15 D.lgs. n. 115/2011 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. MATTEO GIULIANI
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
Con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- RESISTENTE
Controparte_2
[...]
Con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo - ricorso presentato dal Sig. in Parte_1 opposizione al provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(art. 170 del D.P.R. 115/2002 e art. 15 D.lgs. n. 115/2011).
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 29/01/2025, in sostituzione dell'udienza del 04/02/2025, riportandosi al ricorso introduttivo ed alle conclusioni ivi esposte, insistendo per l'annullamento del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per non aver l'istante superato i limiti reddituali individuati ai sensi di legge per l'anno di imposta di riferimento.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per i resistenti, e Controparte_1
, Controparte_2 con comparsa di risposta depositata il 16/01/2025, e ha depositato successive note di trattazione scritta in data 31/01/2025, in sostituzione dell'udienza del 04/02/2025, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità o l'irricevibilità del ricorso in quanto tardivo, ed in subordine, dichiararsi la cessata materia del contendere in considerazione della nota della stessa di riesame della posizione reddituale del sig. . Controparte_2 Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 170 D.P.R. n. 115/2002, il sig. presentava impugnazione Parte_1
avverso il provvedimento del 23/04/2024 (notificato all'interessato il 09/05/2024) emesso dal
Tribunale di Pesaro in composizione monocratica con cui era stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, precedentemente concesso, in via anticipata e provvisoria, a favore dello stesso ricorrente.
Parte ricorrente contesta la legittimità del decreto di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in quanto basato su una errata valutazione dei redditi rilevanti ai fini dell'ammissione al suddetto beneficio, così come poi successivamente rettificato dalla stessa . Controparte_2
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Va innanzitutto premesso in fatto e in relazione all'iter processuale, come ricostruito documentalmente, che con istanza datata 01/03/2024, il ricorrente presentava apposita domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento iscritto al n. R.G.
419/2024 avente ad oggetto “ricorso avverso determina di risoluzione del contratto di locazione e decadenza dall'assegnazione di alloggio di ERP ex art. 20 undecies L.R. Marche 36/2005”, dichiarando che il suo reddito rilevante percepito nell'anno precedente il deposito dell'istanza di ammissione al beneficio di cui è causa non risultava superiore ai limiti disposti ai sensi di legge per l'anno di imposta di riferimento.
In particolare, il ricorrente precisava di aver percepito, nell'anno di imposta di riferimento, un reddito rilevante di complessivi € 8.580,00 a titolo di assegno di invalidità , in quanto tale CP_3
inferiore al limite individuato ai sensi di legge per poter usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione all'anno di imposta di riferimento.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di , nella seduta del 12/04/2024, ritenendo sussistenti CP_2
le condizioni generali e di reddito di ammissione al beneficio in questione ex artt. 76 e 90 e ss. del
D.P.R. 115/2002, deliberava l'ammissione del il sig. al patrocinio a spese dello Stato in Pt_1 relazione alla causa (al tempo ancora da iniziare) avente ad oggetto “opposizione a determina
[...]
di risoluzione contratto locazione di ERP per morosità in presenza di morosità incolpevole Pt_2 ex art. 20 undecies c. 4 36/2005”. Parte_3
Tuttavia, all'esito di controlli fiscali, con successiva comunicazione del 22/04/2024, l' CP_2
di , chiedeva la revoca del decreto di ammissione al
[...] Controparte_2 Controparte_2
patrocinio a spese dello Stato precedentemente emesso a favore del ricorrente in quanto, lo stesso, nell'anno di imposta di riferimento, era risultato titolare di redditi superiori rispetto alla soglia prevista ex lege per godere del beneficio (nel caso di specie di € 12.838,01 ex art. 76 del D.P.R. n.
115/2002), avendo percepito un reddito imponibile e rilevante pari a € 16.672,25.
Con successivo decreto del 23/04/2024 – notificato all'interessato in data 09/05/2024 –, il
Tribunale, in composizione monocratica, revocava pertanto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato precedentemente concesso nei confronti del ricorrente in relazione al procedimento R.G. n. 419/2024 sul presupposto della nota dell' riportante il Controparte_2
superamento della soglia reddituale individuata ai sensi dalla legge di riferimento.
Avverso il provvedimento di revoca, parte ricorrente depositava quindi l'odierno ricorso in opposizione, sostenendo l'illegittimità della revoca, in quanto era stata erroneamente considerata rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche una somma CP_ erogata dall' a titolo di indennità accompagnamento, importo questo che non avrebbe dovuto essere conteggiato stante anche quanto statuito a riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso di parte ricorrente la sola fonte di reddito percepito per l'anno di imposta di riferimento rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio in questione era costituita dall'importo percepito a titolo di assegno di pensione per invalidità civile pari a € 8.590,14, mentre il restante importo pari a € 6.303,36 percepito dall'istante a titolo di indennità di accompagnamento non avrebbe dovuto essere computato ai fini dei limiti reddituali rilevanti per l'anno di imposta di riferimento.
Nelle more del procedimento, l' , parte resistente nel presente procedimento, Controparte_2
provvedeva ad un riesame della posizione reddituale del ricorrente, rettificando i redditi percepiti dallo stesso nell'anno di imposta di riferimento considerati rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'uopo comunicando, con nota del 18/12/2024, che il sig. Pt_1 versava nelle condizioni di reddito previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 per poter usufruire del suddetto beneficio.
In particolare, l'Ufficio finanziario rappresentava che l'interessato, nell'anno di imposta di riferimento, aveva percepito € 8.590,14 a titolo di assegno di pensione per invalidità civile (reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato reddito di cittadinanza come mai contestato dal ricorrente), dovendosi, per contro, escludere, l'importo di € 6.303,36 percepito a titolo di indennità di accompagnamento.
Le Amministrazioni resistenti, il e l Controparte_1 [...]
, costituitesi nel presente giudizio con Controparte_2 comparsa del 16/1/2025, davano atto dell'istanza di rettifica della precedente richiesta di revoca, rilevando la sussistenza delle condizioni reddituali necessarie ai fini dell'ammissione al beneficio al patrocinio a spese dello Stato in capo al richiedente, e quindi chiedevano la cessazione della materia del contendere.
Sul punto, parti resistenti precisavano tuttavia che l'Ufficio finanziario aveva potuto procedere a una completa istruttoria e consequenziale rettifica dei redditi ritenuti rilevanti ai fini del godimento del beneficio di cui è causa soltanto a seguito dell'apposita e chiara specificazione dei redditi percepiti rappresentata dal sig. in sede del presente ricorso in opposizione. Pt_1
In via preliminare, riguardo all'eccezione di tardività del ricorso avanzata dalle resistenti, si rileva che lo stesso, come documentato in atti, è stato depositato presso la Cancelleria di Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di Pesaro in data 10/06/2024, termine ultimo per l'opposizione, essendo stato il decreto di revoca al beneficio impugnato notificato al ricorrente il 09/05/2024; sul punto si ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale “il deposito telematico del ricorso per opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto”, principio applicabile certamente anche al caso di specie (Corte Suprema di
Cassazione, sez. VI-II^, 18/01/2023, n. 1369).
Il ricorso è quindi tempestivo.
In questo contesto, preso atto dell'istanza dell' di rettifica dei redditi ritenuti Controparte_2 rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenuta nelle more del presente giudizio, non può che accogliersi il ricorso, attesa la sussistenza, confermata dallo stesso Ufficio finanziario, delle condizioni reddituali in capo alla parte interessata ai fini del godimento del suddetto beneficio in relazione al procedimento R.G. n. 419/2024.
Ne consegue l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del sig. in Parte_1
relazione al procedimento iscritto al R.G. n. 419/2024, con decorrenza dal 01/03/2024, data di presentazione della relativa istanza all'Ordine degli Avvocati.
Ciò posto, occorrere provvedere in ordine alle spese di lite dell'odierno procedimento.
Al riguardo, deve rilevarsi che il ricorrente in sede di domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato indicava di aver percepito redditi rilevanti per un importo di € 8.580,00 a titolo di assegno di invalidità , rappresentando solo genericamente, nella parte relativa al procedimento CP_3
– al tempo ancora non iniziato – sotteso alla richiesta di ammissione al beneficio, di essere
“invalido al 100⁒, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ed avendo quale unica fonte di reddito l'assegno di invalidità Lo stesso percepisce inoltre indennità di CP_3 accompagnamento …”, senza null'altro specificare sul punto, contribuendo così a creare la situazione di equivoco all'origine del provvedimento impugnato.
Pertanto, è solo in sede di ricorso in opposizione, che parte ricorrente ha compiutamente ed adeguatamente specificato quali e la natura dei redditi effettivamente percepiti dallo stesso nell'anno di imposta di riferimento, ponendo l'Ufficio finanziario nelle condizioni di procedere ad una idonea istruttoria soltanto in un momento successivo all'intervenuta revoca all'ammissione al suddetto beneficio.
Per contro, l' , che pur avrebbe dovuto accertare la natura dei redditi percepiti Controparte_2
dal ricorrente, con le opportune verifiche fiscali, prima di presentare la richiesta di revoca dell'ammissione, tuttavia, ricevuta la notifica del ricorso ed alla luce di quanto rappresentato nell'atto, ha compiuto ulteriori accertamenti fiscali e ha presentato istanza di rettifica al Tribunale, mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c..
Ne deriva, tenuto conto della peculiarità della situazione in fatto emersa nel corso del giudizio, nonché delle condotte tenute dalle parti, la sussistenza di giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
• In accoglimento del ricorso e in riforma del decreto opposto del 23/04/2024 del Tribunale di
Pesaro, in composizione monocratica, e comunicato nella successiva data del 09/05/2024, ammette al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dal 01/03/2024, Parte_1
data di presentazione della relativa domanda.
• Spese compensate.
Così deciso in Pesaro in data 28/02/2025
Il Presidente del Tribunale
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Presidente del Tribunale
Lorena Mussoni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di opposizione promosso con ricorso ex articolo 170 del D.P.R. n. 115/2002 e articolo 15 D.lgs. n. 115/2011 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. MATTEO GIULIANI
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
Con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- RESISTENTE
Controparte_2
[...]
Con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo - ricorso presentato dal Sig. in Parte_1 opposizione al provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(art. 170 del D.P.R. 115/2002 e art. 15 D.lgs. n. 115/2011).
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 29/01/2025, in sostituzione dell'udienza del 04/02/2025, riportandosi al ricorso introduttivo ed alle conclusioni ivi esposte, insistendo per l'annullamento del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per non aver l'istante superato i limiti reddituali individuati ai sensi di legge per l'anno di imposta di riferimento.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per i resistenti, e Controparte_1
, Controparte_2 con comparsa di risposta depositata il 16/01/2025, e ha depositato successive note di trattazione scritta in data 31/01/2025, in sostituzione dell'udienza del 04/02/2025, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità o l'irricevibilità del ricorso in quanto tardivo, ed in subordine, dichiararsi la cessata materia del contendere in considerazione della nota della stessa di riesame della posizione reddituale del sig. . Controparte_2 Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 170 D.P.R. n. 115/2002, il sig. presentava impugnazione Parte_1
avverso il provvedimento del 23/04/2024 (notificato all'interessato il 09/05/2024) emesso dal
Tribunale di Pesaro in composizione monocratica con cui era stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, precedentemente concesso, in via anticipata e provvisoria, a favore dello stesso ricorrente.
Parte ricorrente contesta la legittimità del decreto di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in quanto basato su una errata valutazione dei redditi rilevanti ai fini dell'ammissione al suddetto beneficio, così come poi successivamente rettificato dalla stessa . Controparte_2
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Va innanzitutto premesso in fatto e in relazione all'iter processuale, come ricostruito documentalmente, che con istanza datata 01/03/2024, il ricorrente presentava apposita domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento iscritto al n. R.G.
419/2024 avente ad oggetto “ricorso avverso determina di risoluzione del contratto di locazione e decadenza dall'assegnazione di alloggio di ERP ex art. 20 undecies L.R. Marche 36/2005”, dichiarando che il suo reddito rilevante percepito nell'anno precedente il deposito dell'istanza di ammissione al beneficio di cui è causa non risultava superiore ai limiti disposti ai sensi di legge per l'anno di imposta di riferimento.
In particolare, il ricorrente precisava di aver percepito, nell'anno di imposta di riferimento, un reddito rilevante di complessivi € 8.580,00 a titolo di assegno di invalidità , in quanto tale CP_3
inferiore al limite individuato ai sensi di legge per poter usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione all'anno di imposta di riferimento.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di , nella seduta del 12/04/2024, ritenendo sussistenti CP_2
le condizioni generali e di reddito di ammissione al beneficio in questione ex artt. 76 e 90 e ss. del
D.P.R. 115/2002, deliberava l'ammissione del il sig. al patrocinio a spese dello Stato in Pt_1 relazione alla causa (al tempo ancora da iniziare) avente ad oggetto “opposizione a determina
[...]
di risoluzione contratto locazione di ERP per morosità in presenza di morosità incolpevole Pt_2 ex art. 20 undecies c. 4 36/2005”. Parte_3
Tuttavia, all'esito di controlli fiscali, con successiva comunicazione del 22/04/2024, l' CP_2
di , chiedeva la revoca del decreto di ammissione al
[...] Controparte_2 Controparte_2
patrocinio a spese dello Stato precedentemente emesso a favore del ricorrente in quanto, lo stesso, nell'anno di imposta di riferimento, era risultato titolare di redditi superiori rispetto alla soglia prevista ex lege per godere del beneficio (nel caso di specie di € 12.838,01 ex art. 76 del D.P.R. n.
115/2002), avendo percepito un reddito imponibile e rilevante pari a € 16.672,25.
Con successivo decreto del 23/04/2024 – notificato all'interessato in data 09/05/2024 –, il
Tribunale, in composizione monocratica, revocava pertanto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato precedentemente concesso nei confronti del ricorrente in relazione al procedimento R.G. n. 419/2024 sul presupposto della nota dell' riportante il Controparte_2
superamento della soglia reddituale individuata ai sensi dalla legge di riferimento.
Avverso il provvedimento di revoca, parte ricorrente depositava quindi l'odierno ricorso in opposizione, sostenendo l'illegittimità della revoca, in quanto era stata erroneamente considerata rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche una somma CP_ erogata dall' a titolo di indennità accompagnamento, importo questo che non avrebbe dovuto essere conteggiato stante anche quanto statuito a riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso di parte ricorrente la sola fonte di reddito percepito per l'anno di imposta di riferimento rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio in questione era costituita dall'importo percepito a titolo di assegno di pensione per invalidità civile pari a € 8.590,14, mentre il restante importo pari a € 6.303,36 percepito dall'istante a titolo di indennità di accompagnamento non avrebbe dovuto essere computato ai fini dei limiti reddituali rilevanti per l'anno di imposta di riferimento.
Nelle more del procedimento, l' , parte resistente nel presente procedimento, Controparte_2
provvedeva ad un riesame della posizione reddituale del ricorrente, rettificando i redditi percepiti dallo stesso nell'anno di imposta di riferimento considerati rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'uopo comunicando, con nota del 18/12/2024, che il sig. Pt_1 versava nelle condizioni di reddito previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 per poter usufruire del suddetto beneficio.
In particolare, l'Ufficio finanziario rappresentava che l'interessato, nell'anno di imposta di riferimento, aveva percepito € 8.590,14 a titolo di assegno di pensione per invalidità civile (reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato reddito di cittadinanza come mai contestato dal ricorrente), dovendosi, per contro, escludere, l'importo di € 6.303,36 percepito a titolo di indennità di accompagnamento.
Le Amministrazioni resistenti, il e l Controparte_1 [...]
, costituitesi nel presente giudizio con Controparte_2 comparsa del 16/1/2025, davano atto dell'istanza di rettifica della precedente richiesta di revoca, rilevando la sussistenza delle condizioni reddituali necessarie ai fini dell'ammissione al beneficio al patrocinio a spese dello Stato in capo al richiedente, e quindi chiedevano la cessazione della materia del contendere.
Sul punto, parti resistenti precisavano tuttavia che l'Ufficio finanziario aveva potuto procedere a una completa istruttoria e consequenziale rettifica dei redditi ritenuti rilevanti ai fini del godimento del beneficio di cui è causa soltanto a seguito dell'apposita e chiara specificazione dei redditi percepiti rappresentata dal sig. in sede del presente ricorso in opposizione. Pt_1
In via preliminare, riguardo all'eccezione di tardività del ricorso avanzata dalle resistenti, si rileva che lo stesso, come documentato in atti, è stato depositato presso la Cancelleria di Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di Pesaro in data 10/06/2024, termine ultimo per l'opposizione, essendo stato il decreto di revoca al beneficio impugnato notificato al ricorrente il 09/05/2024; sul punto si ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale “il deposito telematico del ricorso per opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto”, principio applicabile certamente anche al caso di specie (Corte Suprema di
Cassazione, sez. VI-II^, 18/01/2023, n. 1369).
Il ricorso è quindi tempestivo.
In questo contesto, preso atto dell'istanza dell' di rettifica dei redditi ritenuti Controparte_2 rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenuta nelle more del presente giudizio, non può che accogliersi il ricorso, attesa la sussistenza, confermata dallo stesso Ufficio finanziario, delle condizioni reddituali in capo alla parte interessata ai fini del godimento del suddetto beneficio in relazione al procedimento R.G. n. 419/2024.
Ne consegue l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del sig. in Parte_1
relazione al procedimento iscritto al R.G. n. 419/2024, con decorrenza dal 01/03/2024, data di presentazione della relativa istanza all'Ordine degli Avvocati.
Ciò posto, occorrere provvedere in ordine alle spese di lite dell'odierno procedimento.
Al riguardo, deve rilevarsi che il ricorrente in sede di domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato indicava di aver percepito redditi rilevanti per un importo di € 8.580,00 a titolo di assegno di invalidità , rappresentando solo genericamente, nella parte relativa al procedimento CP_3
– al tempo ancora non iniziato – sotteso alla richiesta di ammissione al beneficio, di essere
“invalido al 100⁒, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ed avendo quale unica fonte di reddito l'assegno di invalidità Lo stesso percepisce inoltre indennità di CP_3 accompagnamento …”, senza null'altro specificare sul punto, contribuendo così a creare la situazione di equivoco all'origine del provvedimento impugnato.
Pertanto, è solo in sede di ricorso in opposizione, che parte ricorrente ha compiutamente ed adeguatamente specificato quali e la natura dei redditi effettivamente percepiti dallo stesso nell'anno di imposta di riferimento, ponendo l'Ufficio finanziario nelle condizioni di procedere ad una idonea istruttoria soltanto in un momento successivo all'intervenuta revoca all'ammissione al suddetto beneficio.
Per contro, l' , che pur avrebbe dovuto accertare la natura dei redditi percepiti Controparte_2
dal ricorrente, con le opportune verifiche fiscali, prima di presentare la richiesta di revoca dell'ammissione, tuttavia, ricevuta la notifica del ricorso ed alla luce di quanto rappresentato nell'atto, ha compiuto ulteriori accertamenti fiscali e ha presentato istanza di rettifica al Tribunale, mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c..
Ne deriva, tenuto conto della peculiarità della situazione in fatto emersa nel corso del giudizio, nonché delle condotte tenute dalle parti, la sussistenza di giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
• In accoglimento del ricorso e in riforma del decreto opposto del 23/04/2024 del Tribunale di
Pesaro, in composizione monocratica, e comunicato nella successiva data del 09/05/2024, ammette al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dal 01/03/2024, Parte_1
data di presentazione della relativa domanda.
• Spese compensate.
Così deciso in Pesaro in data 28/02/2025
Il Presidente del Tribunale
Lorena Mussoni