Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8996/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Guendalina Sozzi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 6 dicembre 2024, come richiamate e parzialmente integrate con le note scritte depositate il 16 gennaio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Modena il 12 aprile 2014, di essere separati in virtù della sentenza n. 1789/2023, emessa da questo Tribunale il 23 dicembre 2023, e di non essersi riconciliati nel tempo a seguire.
Fornendo indicazioni sulle rispettive condizioni lavorative e manifestando volontà di non riconciliarsi, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle concordate condizioni (attinenti prettamente a questioni economiche o, comunque, patrimoniali).
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La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale, specie alla luce della loro reiterata manifestazione di volontà di non riconciliarsi.
Si deve prendere atto, per altro verso, delle condizioni concordate dai ricorrenti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e integralmente riguardanti diritti disponibili.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_2 Parte_1
Modena, il 12 aprile 2014, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 81, parte 2, serie C, anno 2014, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come illustrate nel ricorso depositato il 6 dicembre 2024 e in seguito parzialmente integrate con le note scritte depositate il 16 gennaio 2025;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Parma, 14 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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