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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/12/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De UC Presidente Relatore
GI TO IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5332/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MARI CAROLINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare la relativa sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
b) La casa coniugale sita in Ceresara (MN), via Cornelio dr. Francesco n. 14, in comproprietà fra i coniugi per pari quote, viene assegnata alla sig.ra con Pt_1 quanto in essa contenuto;
il sig. ha reperito un alloggio alternativo nel Pt_2 quale si è già trasferito.
Per_ c) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i Per_2 genitori ed avranno collocamento e residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti le minori dovranno essere assunte dai coniugi di comune accordo mentre le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione potranno essere assunte autonomamente dal genitore con cui le figlie si trovano in quel momento.
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal sabato mattina quando le verrà a prendere presso l'abitazione della madre (occupandosi quindi anche di portarle a scuola) sino al lunedì mattina, quando le accompagnerà nuovamente a scuola (o a casa della madre in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche). Durante la settimana, il padre potrà tenere con sé le figlie un giorno, pernotto incluso, da concordarsi con la sig.ra Pt_1 prelevandole presso l'abitazione della madre al pomeriggio e riportandole a scuola la mattina successiva (o a casa della madre in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche). Inoltre, durante le festività natalizie il padre potrà trascorrere con le figlie: la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando il periodo di anno in anno con la madre;
due giorni durante le vacanze pasquali comprensivi di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, alternando il periodo di anno in anno con la madre;
ulteriori festività, ivi inclusi eventuali ponti, secondo il principio dell'alternanza con la madre. Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive scolastiche, concordando con l'altro genitore il periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
e) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie mediante versamento Pt_2 mensile alla Signora entro il giorno 20 di ciascun mese, di un importo Pt_1 pari ad euro 400,00 a figlia, per complessivi euro 800,00, importo rivalutabile annualmente in base agli Indici Istat, da versarsi sino a che le figlie non saranno economicamente autosufficienti. Le parti precisano che la quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole nella misura sopra indicata tiene conto del fatto che la sig.ra percepirà l'integralità dell'assegno unico Pt_1 universale.
f) L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
g) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, definite secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
h) I coniugi rinunciano a reciproche richieste di mantenimento dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti.
i) I coniugi, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, stabiliscono che il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra che accetta, la quota pari Pt_2 Pt_1 ad 1/2 della piena proprietà dell'immobile sito Ceresara (MN), via Cornelio dr. Francesco n. 14, costituente la casa coniugale. Situazione Catastale - Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ceresara (MN) al Foglio 10, mapp. 703/1, Cat. A/2, Cl. 3, vani 8, RCE 516,46; Foglio 10, mapp. 703/2, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 26, RCE 55,05. Provenienza Quanto in oggetto è pervenuto in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio dott. in data 25.11.2011, n. 75654 Persona_3 di repertorio, n. 20808 di raccolta, registrato a Mantova il 30.11.2011 al n. 8779, Serie 1T. La cessione è fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di 2 fatto in cui l'immobile si trova con ogni accessorio e pertinenza, senza previsione di corrispettivo. Le spese notarili del trasferimento immobiliare saranno integralmente a carico della sig.ra Le parti si danno atto che i sopra Pt_1 riportati accordi economici, indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nella separazione e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune. Pertanto, i trasferimenti immobiliari di cui sopra sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, nonché dalla tassa d'archivio, quali agevolazioni fiscali previste in caso di divorzio (art. 19 della Legge, 6 marzo 1987, n. 74), come confermato dall'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili con nota del 12 aprile 2006; richiamato in proposito quanto ribadito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
l) La sig.ra continuerà a farsi carico in via esclusiva, sino alla loro Pt_1 estinzione, dei mutui/finanziamenti a lei intestati contratti con INPDAP e Fiditalia spa, meglio descritti in premesse.
m) Il conto corrente cointestato n. 00001006700183740 presso Fideuram, sul quale poggiano il mutuo INPDAP ed il finanziamento Fiditalia, rimarrà aperto sino a completa estinzione delle due esposizioni, dopo di che verrà chiuso e l'eventuale residuo saldo attivo rimarrà di competenza della sig.ra Il Pt_1 conto corrente cointestato n. 00001006600383067 presso Fideuram, sul quale sono domiciliate le utenze domestiche della casa coniugale verrà chiuso appenda le domiciliazioni collegate alle utenze saranno trasferite su altro conto;
il saldo attivo residuo rimarrà di competenza della sig.ra Pt_1
n) L'autovettura Nissan X-Trail targata FG005CJ intestata alla sig.ra Pt_1 rimarrà di proprietà esclusiva di quest'ultima e nella sua disponibilità.
o) I coniugi si prestano sin d'ora il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
p) Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver compiutamente regolato ogni reciproca questione patrimoniale ed economica e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in BO (BS) in data 20/06/2011 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2011, Ufficio 1) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo
3 atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 04/12/2025.
Il Presidente
IM De UC
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De UC Presidente Relatore
GI TO IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5332/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MARI CAROLINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare la relativa sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
b) La casa coniugale sita in Ceresara (MN), via Cornelio dr. Francesco n. 14, in comproprietà fra i coniugi per pari quote, viene assegnata alla sig.ra con Pt_1 quanto in essa contenuto;
il sig. ha reperito un alloggio alternativo nel Pt_2 quale si è già trasferito.
Per_ c) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i Per_2 genitori ed avranno collocamento e residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti le minori dovranno essere assunte dai coniugi di comune accordo mentre le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione potranno essere assunte autonomamente dal genitore con cui le figlie si trovano in quel momento.
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal sabato mattina quando le verrà a prendere presso l'abitazione della madre (occupandosi quindi anche di portarle a scuola) sino al lunedì mattina, quando le accompagnerà nuovamente a scuola (o a casa della madre in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche). Durante la settimana, il padre potrà tenere con sé le figlie un giorno, pernotto incluso, da concordarsi con la sig.ra Pt_1 prelevandole presso l'abitazione della madre al pomeriggio e riportandole a scuola la mattina successiva (o a casa della madre in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche). Inoltre, durante le festività natalizie il padre potrà trascorrere con le figlie: la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando il periodo di anno in anno con la madre;
due giorni durante le vacanze pasquali comprensivi di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, alternando il periodo di anno in anno con la madre;
ulteriori festività, ivi inclusi eventuali ponti, secondo il principio dell'alternanza con la madre. Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive scolastiche, concordando con l'altro genitore il periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
e) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie mediante versamento Pt_2 mensile alla Signora entro il giorno 20 di ciascun mese, di un importo Pt_1 pari ad euro 400,00 a figlia, per complessivi euro 800,00, importo rivalutabile annualmente in base agli Indici Istat, da versarsi sino a che le figlie non saranno economicamente autosufficienti. Le parti precisano che la quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole nella misura sopra indicata tiene conto del fatto che la sig.ra percepirà l'integralità dell'assegno unico Pt_1 universale.
f) L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
g) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, definite secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
h) I coniugi rinunciano a reciproche richieste di mantenimento dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti.
i) I coniugi, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, stabiliscono che il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra che accetta, la quota pari Pt_2 Pt_1 ad 1/2 della piena proprietà dell'immobile sito Ceresara (MN), via Cornelio dr. Francesco n. 14, costituente la casa coniugale. Situazione Catastale - Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ceresara (MN) al Foglio 10, mapp. 703/1, Cat. A/2, Cl. 3, vani 8, RCE 516,46; Foglio 10, mapp. 703/2, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 26, RCE 55,05. Provenienza Quanto in oggetto è pervenuto in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio dott. in data 25.11.2011, n. 75654 Persona_3 di repertorio, n. 20808 di raccolta, registrato a Mantova il 30.11.2011 al n. 8779, Serie 1T. La cessione è fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di 2 fatto in cui l'immobile si trova con ogni accessorio e pertinenza, senza previsione di corrispettivo. Le spese notarili del trasferimento immobiliare saranno integralmente a carico della sig.ra Le parti si danno atto che i sopra Pt_1 riportati accordi economici, indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nella separazione e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune. Pertanto, i trasferimenti immobiliari di cui sopra sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, nonché dalla tassa d'archivio, quali agevolazioni fiscali previste in caso di divorzio (art. 19 della Legge, 6 marzo 1987, n. 74), come confermato dall'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili con nota del 12 aprile 2006; richiamato in proposito quanto ribadito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
l) La sig.ra continuerà a farsi carico in via esclusiva, sino alla loro Pt_1 estinzione, dei mutui/finanziamenti a lei intestati contratti con INPDAP e Fiditalia spa, meglio descritti in premesse.
m) Il conto corrente cointestato n. 00001006700183740 presso Fideuram, sul quale poggiano il mutuo INPDAP ed il finanziamento Fiditalia, rimarrà aperto sino a completa estinzione delle due esposizioni, dopo di che verrà chiuso e l'eventuale residuo saldo attivo rimarrà di competenza della sig.ra Il Pt_1 conto corrente cointestato n. 00001006600383067 presso Fideuram, sul quale sono domiciliate le utenze domestiche della casa coniugale verrà chiuso appenda le domiciliazioni collegate alle utenze saranno trasferite su altro conto;
il saldo attivo residuo rimarrà di competenza della sig.ra Pt_1
n) L'autovettura Nissan X-Trail targata FG005CJ intestata alla sig.ra Pt_1 rimarrà di proprietà esclusiva di quest'ultima e nella sua disponibilità.
o) I coniugi si prestano sin d'ora il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
p) Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver compiutamente regolato ogni reciproca questione patrimoniale ed economica e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in BO (BS) in data 20/06/2011 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2011, Ufficio 1) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo
3 atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 04/12/2025.
Il Presidente
IM De UC
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