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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/06/2024, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott. Silvia MOSSI Consigliere
Dott. Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 27.09.2023 iscritta al n. 280/2023 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
14.03.2024
d a
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Roberto Romei del foro di Roma, domiciliatario
OGGETTO: giusta delega in atti.
lavoro interinale
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Angelo Pandolfo del foro di Roma, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
c o n t r o - 2 -
, Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza n. 73 del 2023 del Tribunale di Mantova.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 73 del 29 marzo 2023, il Tribunale di
Mantova ha condannato in solido tra loro l'utilizzatrice Controparte_1
e la datrice di lavoro agenzia di
[...] Parte_1
somministrazione di lavoro, a corrispondere varie somme in favore dei lavoratori , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e a titolo di premio di produzione, premio CP_4 Controparte_5
pacificamente corrisposto ai dipendenti diretti dell'utilizzatrice. A
sostegno dell'accoglimento, il primo giudice ha richiamato l'art. 35
del D. Lgs. n. 81 del 2015, a norma del quale i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei - 3 -
dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, e l'art. 30 del CCNL per
Agenzie di Somministrazione, secondo cui i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo le modalità
e i tempi previsti dagli accordi stessi. Il Tribunale ha, invece, rigettato la domanda di manleva svolta da nei confronti di Parte_1
perché ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 81 del Controparte_1
2015 gli obblighi retributivi fanno capo al somministratore e, solo a maggior garanzia del lavoratore, detta norma prevede un obbligo solidale dell'utilizzatore. Inoltre, il Tribunale ha osservato che l'obbligo di pagamento del premio di risultato è previsto espressamente da una norma del CCNL applicato dall'agenzia di somministrazione ai propri dipendenti. Il primo giudice ha, poi,
rigettato la domanda dei lavoratori e Controparte_2 [...]
di accertamento dell'illegittimità dei contratti di CP_4
somministrazione e di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con l'utilizzatrice Controparte_1
Infine, il Tribunale ha rigettato anche la domanda di
[...]
di condanna della datrice di lavoro in solido con CP_2
l'utilizzatrice al pagamento in suo favore dell'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2020 e di anticipazione sui miglioramenti contrattuali.
Con ricorso depositato il 27 settembre 2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo di
[...] - 4 -
condannare a manlevarla, tenerla indenne e Controparte_1
rimborsarle quanto corrisposto a , Controparte_2 [...]
, e a titolo di premio di CP_3 Controparte_4 Controparte_5
risultato.
Con memoria del 20 novembre 2023, si è costituita
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza gravata.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso, i lavoratori non si sono costituiti e ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
***
All'udienza del 22 febbraio 2024, la difesa di su Pt_1
richiesta della Corte, ha dichiarato di non essere in grado di documentare il pagamento delle somme oggetto di causa. La difesa di ha replicato che agli atti non risultava alcun pagamento. La CP_1
difesa di ha osservato, quindi, che la domanda era Pt_1
subordinata all'effettivo pagamento e che all'evidenza nessun diritto di rimborso sussisteva nel caso il pagamento non fosse stato effettuato. La difesa di ha rilevato infine che non aveva CP_1 Pt_1
mia spiegato alcuna domanda di rimborso, avendo al contrario agito per la manleva e che si trattava di due istituti aventi natura giuridica diversa. All'esito, la Corte ha invitato parte appellante a documentare il pagamento delle somme oggetto della sentenza di primo grado,
mediante deposito dei relativi documenti entro il 5 marzo 2024.
Il 29 febbraio 2024, ha depositato prova del Pt_1
pagamento, in data 11 maggio 2023, delle somme oggetto di - 5 -
condanna in favore dei lavoratori.
All'odierna udienza di discussione, la difesa di ha CP_1
eccepito la tardività della produzione di mentre la difesa di Pt_1
ha contestato l'eccezione rilevando che la produzione era Pt_1
stata disposta dalla Corte.
La causa è stata quindi discussa e, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha dato lettura del dispositivo.
***
L'appello è fondato e va accolto.
ha impugnato il rigetto della domanda svolta in Parte_1
primo grado nei confronti di , evidenziando che, ai sensi CP_1
dell'art. 33 comma 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015, l'utilizzatore ha l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Tale obbligo di rimborso era, peraltro, stato assunto da anche al punto CP_1
19 del contratto commerciale di somministrazione. Secondo
l'appellante, l'art. 35 del D. Lgs. n. 81 del 2015 richiamato nella sentenza gravata, a norma del quale l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore, si applica solo quando, sebbene l'utilizzatrice abbia regolarmente rimborsato gli oneri retributivi e - 6 -
contributivi all'agenzia, quest'ultima abbia ciononostante omesso di retribuire i lavoratori. Nel caso di specie, invece, non aveva Pt_1
corrisposto le somme richieste dai lavoratori non perché le avesse trattenute presso di sé, ma perché non erano mai state versate da
[...]
. CP_1
ha resistito, osservando che non è dubitabile CP_1
che il primo obbligato al pagamento del premio di risultato in favore del lavoratore somministrato sia l'agenzia di somministrazione, la quale ha, unicamente, nei confronti dell'utilizzatore un diritto ad essere rimborsata di quanto pagato ai lavoratori e, quindi di rivalersi nei confronti di quest'ultimo per vedersi pagato quanto erogato in forza del contratto di somministrazione. Al contrario, le norme applicabili non prevedono nessuna manleva, diversamente da quanto richiesto da In altri termini, avrebbe dovuto, se del Pt_1 Pt_1
caso, pagare il dovuto ed avanzare una diversa domanda diretta ad ottenere il rimborso da parte di di quanto effettivamente erogato CP_1
ai propri dipendenti somministrati.
Preliminarmente, deve osservarsi che la domanda di rimborso svolta da non può essere considerata una domanda nuova. Ed Pt_1
infatti, già nel ricorso di primo grado, pur avendo concluso nel senso di condannare “a manlevare o tenere comunque indenne CP_1
delle somme cui eventualmente sia condannata a versare al Pt_1
ricorrente per i titoli di cui al ricorso”, la società aveva richiamato a sostegno della domanda l'obbligo di rimborso previsto dall'art. 33 del
D.lgs. n. 81/2015, evidenziando che l'utilizzatore era obbligato a - 7 -
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori e che, nella specie, non le aveva mai versato le somme dovute ai lavoratori CP_1
a titolo di premio di produzione. Il titolo e l'oggetto della domanda spiegata in primo grado ed in grado di appello sono pertanto i medesimi, e ciò a prescindere dall'utilizzo del termine “manleva”
nelle conclusioni, in quanto del tutto scollegato dalle premesse in fatto e diritto dell'atto come sopra riportate e perché è pacifico che l'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spetti comunque al giudice.
Sempre in via preliminare, è ammissibile l'acquisizione da parte della Corte della documentazione inerente l'avvenuto pagamento da parte di delle somme dovute ai lavoratori. Pt_1
Dispone, invero, l'art. 437 co. 2 c.p.c. che il Collegio può, anche d'ufficio, ammettere nuovi mezzi di prova che ritenga indispensabili per la decisione della causa. Inoltre, è pacifico che la fondatezza della domanda vada valutata al momento della decisione e non al momento dell'introduzione del giudizio. Di conseguenza, nella fattispecie è
apparso necessario acquisire la prova del pagamento, seppure sopravvenuto in corso di causa.
Venendo al merito, neppure ha contestato il diritto CP_1
dell'agenzia di somministrazione al rimborso delle somme effettivamente erogate ai lavoratori a titolo di premio di produzione.
In effetti, l'art. 33 comma 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015 dispone che
“Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume - 8 -
l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico
e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le
medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare
al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo
effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Altrettanto dispone il contratto sottoscritto dalle parti, che al punto 19 prevede che CP_1
“si obbliga a rimborsare ad gli oneri retributivi e Pt_1
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del
lavoratore, oltre alla maggiorazione per il servizio prestato da
”. La ratio di tali disposizioni è di evitare che chi Pt_1
concretamente beneficia delle prestazioni lavorative possa farlo senza sostenerne i relativi costi retributivi e contributivi e di favorire la parità retributiva assicurando che il compenso complessivamente erogato all'agenzia di somministrazione non sia comunque inferiore a quanto dovuto ai lavoratori. Nel caso di specie l'obbligo di rimborso si applica, essendo pacifico che non avesse comunicato CP_1
all'agenzia, com'era invece suo obbligo, la necessità di corrispondere ai lavoratori il premio di produzione, al fine di garantirne la parità di trattamento con i dipendenti di pari mansioni. Non rileva in senso contrario l'art. 30 comma 8 del CCNL per le società di somministrazione citato dal primo giudice, a norma del quale i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo le modalità e i tempi previsti dagli accordi stessi. Ed - 9 -
infatti, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 81 del 2015, era comunque a dover comunicare all'agenzia i premi di produzione applicati CP_1
a propri dipendenti sulla base del CCNL applicato. Il citato art. 33
non appare, poi, in contrasto con il successivo art. 35 comma 2
richiamato dalla sentenza appellata, secondo il quale “L'utilizzatore è
obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi
previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.” Ciò
in quanto tale disposizione si applica quando l'utilizzatore abbia già
versato all'agenzia le retribuzioni dovute ai lavoratori somministrati e, ciononostante, abbia poi dovuto pagare anche i lavoratori in virtù
della solidarietà prevista dalla legge a tutela degli stessi e per avere l'agenzia omesso di retribuirli.
In definitiva, l'appello va accolto e va Controparte_1
condannata a rimborsare ad le somme lorde Parte_1
versate in favore dei lavoratori come indicate nella sentenza gravata.
***
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto della novità della questione e della produzione di prova del pagamento solo in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 73/2023 del Tribunale di - 10 -
Mantova,
1) Condanna a rimborsare ad Controparte_1 Parte_1
le somme lorde versate in favore dei lavoratori come indicate nella sentenza gravata;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio e del grado d'appello.
Brescia, 14 marzo 2024.
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Laura Corazza)
La Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott. Silvia MOSSI Consigliere
Dott. Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 27.09.2023 iscritta al n. 280/2023 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
14.03.2024
d a
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Roberto Romei del foro di Roma, domiciliatario
OGGETTO: giusta delega in atti.
lavoro interinale
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Angelo Pandolfo del foro di Roma, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
c o n t r o - 2 -
, Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza n. 73 del 2023 del Tribunale di Mantova.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 73 del 29 marzo 2023, il Tribunale di
Mantova ha condannato in solido tra loro l'utilizzatrice Controparte_1
e la datrice di lavoro agenzia di
[...] Parte_1
somministrazione di lavoro, a corrispondere varie somme in favore dei lavoratori , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e a titolo di premio di produzione, premio CP_4 Controparte_5
pacificamente corrisposto ai dipendenti diretti dell'utilizzatrice. A
sostegno dell'accoglimento, il primo giudice ha richiamato l'art. 35
del D. Lgs. n. 81 del 2015, a norma del quale i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei - 3 -
dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, e l'art. 30 del CCNL per
Agenzie di Somministrazione, secondo cui i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo le modalità
e i tempi previsti dagli accordi stessi. Il Tribunale ha, invece, rigettato la domanda di manleva svolta da nei confronti di Parte_1
perché ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 81 del Controparte_1
2015 gli obblighi retributivi fanno capo al somministratore e, solo a maggior garanzia del lavoratore, detta norma prevede un obbligo solidale dell'utilizzatore. Inoltre, il Tribunale ha osservato che l'obbligo di pagamento del premio di risultato è previsto espressamente da una norma del CCNL applicato dall'agenzia di somministrazione ai propri dipendenti. Il primo giudice ha, poi,
rigettato la domanda dei lavoratori e Controparte_2 [...]
di accertamento dell'illegittimità dei contratti di CP_4
somministrazione e di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con l'utilizzatrice Controparte_1
Infine, il Tribunale ha rigettato anche la domanda di
[...]
di condanna della datrice di lavoro in solido con CP_2
l'utilizzatrice al pagamento in suo favore dell'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2020 e di anticipazione sui miglioramenti contrattuali.
Con ricorso depositato il 27 settembre 2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo di
[...] - 4 -
condannare a manlevarla, tenerla indenne e Controparte_1
rimborsarle quanto corrisposto a , Controparte_2 [...]
, e a titolo di premio di CP_3 Controparte_4 Controparte_5
risultato.
Con memoria del 20 novembre 2023, si è costituita
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza gravata.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso, i lavoratori non si sono costituiti e ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
***
All'udienza del 22 febbraio 2024, la difesa di su Pt_1
richiesta della Corte, ha dichiarato di non essere in grado di documentare il pagamento delle somme oggetto di causa. La difesa di ha replicato che agli atti non risultava alcun pagamento. La CP_1
difesa di ha osservato, quindi, che la domanda era Pt_1
subordinata all'effettivo pagamento e che all'evidenza nessun diritto di rimborso sussisteva nel caso il pagamento non fosse stato effettuato. La difesa di ha rilevato infine che non aveva CP_1 Pt_1
mia spiegato alcuna domanda di rimborso, avendo al contrario agito per la manleva e che si trattava di due istituti aventi natura giuridica diversa. All'esito, la Corte ha invitato parte appellante a documentare il pagamento delle somme oggetto della sentenza di primo grado,
mediante deposito dei relativi documenti entro il 5 marzo 2024.
Il 29 febbraio 2024, ha depositato prova del Pt_1
pagamento, in data 11 maggio 2023, delle somme oggetto di - 5 -
condanna in favore dei lavoratori.
All'odierna udienza di discussione, la difesa di ha CP_1
eccepito la tardività della produzione di mentre la difesa di Pt_1
ha contestato l'eccezione rilevando che la produzione era Pt_1
stata disposta dalla Corte.
La causa è stata quindi discussa e, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha dato lettura del dispositivo.
***
L'appello è fondato e va accolto.
ha impugnato il rigetto della domanda svolta in Parte_1
primo grado nei confronti di , evidenziando che, ai sensi CP_1
dell'art. 33 comma 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015, l'utilizzatore ha l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Tale obbligo di rimborso era, peraltro, stato assunto da anche al punto CP_1
19 del contratto commerciale di somministrazione. Secondo
l'appellante, l'art. 35 del D. Lgs. n. 81 del 2015 richiamato nella sentenza gravata, a norma del quale l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore, si applica solo quando, sebbene l'utilizzatrice abbia regolarmente rimborsato gli oneri retributivi e - 6 -
contributivi all'agenzia, quest'ultima abbia ciononostante omesso di retribuire i lavoratori. Nel caso di specie, invece, non aveva Pt_1
corrisposto le somme richieste dai lavoratori non perché le avesse trattenute presso di sé, ma perché non erano mai state versate da
[...]
. CP_1
ha resistito, osservando che non è dubitabile CP_1
che il primo obbligato al pagamento del premio di risultato in favore del lavoratore somministrato sia l'agenzia di somministrazione, la quale ha, unicamente, nei confronti dell'utilizzatore un diritto ad essere rimborsata di quanto pagato ai lavoratori e, quindi di rivalersi nei confronti di quest'ultimo per vedersi pagato quanto erogato in forza del contratto di somministrazione. Al contrario, le norme applicabili non prevedono nessuna manleva, diversamente da quanto richiesto da In altri termini, avrebbe dovuto, se del Pt_1 Pt_1
caso, pagare il dovuto ed avanzare una diversa domanda diretta ad ottenere il rimborso da parte di di quanto effettivamente erogato CP_1
ai propri dipendenti somministrati.
Preliminarmente, deve osservarsi che la domanda di rimborso svolta da non può essere considerata una domanda nuova. Ed Pt_1
infatti, già nel ricorso di primo grado, pur avendo concluso nel senso di condannare “a manlevare o tenere comunque indenne CP_1
delle somme cui eventualmente sia condannata a versare al Pt_1
ricorrente per i titoli di cui al ricorso”, la società aveva richiamato a sostegno della domanda l'obbligo di rimborso previsto dall'art. 33 del
D.lgs. n. 81/2015, evidenziando che l'utilizzatore era obbligato a - 7 -
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori e che, nella specie, non le aveva mai versato le somme dovute ai lavoratori CP_1
a titolo di premio di produzione. Il titolo e l'oggetto della domanda spiegata in primo grado ed in grado di appello sono pertanto i medesimi, e ciò a prescindere dall'utilizzo del termine “manleva”
nelle conclusioni, in quanto del tutto scollegato dalle premesse in fatto e diritto dell'atto come sopra riportate e perché è pacifico che l'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spetti comunque al giudice.
Sempre in via preliminare, è ammissibile l'acquisizione da parte della Corte della documentazione inerente l'avvenuto pagamento da parte di delle somme dovute ai lavoratori. Pt_1
Dispone, invero, l'art. 437 co. 2 c.p.c. che il Collegio può, anche d'ufficio, ammettere nuovi mezzi di prova che ritenga indispensabili per la decisione della causa. Inoltre, è pacifico che la fondatezza della domanda vada valutata al momento della decisione e non al momento dell'introduzione del giudizio. Di conseguenza, nella fattispecie è
apparso necessario acquisire la prova del pagamento, seppure sopravvenuto in corso di causa.
Venendo al merito, neppure ha contestato il diritto CP_1
dell'agenzia di somministrazione al rimborso delle somme effettivamente erogate ai lavoratori a titolo di premio di produzione.
In effetti, l'art. 33 comma 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015 dispone che
“Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume - 8 -
l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico
e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le
medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare
al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo
effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Altrettanto dispone il contratto sottoscritto dalle parti, che al punto 19 prevede che CP_1
“si obbliga a rimborsare ad gli oneri retributivi e Pt_1
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del
lavoratore, oltre alla maggiorazione per il servizio prestato da
”. La ratio di tali disposizioni è di evitare che chi Pt_1
concretamente beneficia delle prestazioni lavorative possa farlo senza sostenerne i relativi costi retributivi e contributivi e di favorire la parità retributiva assicurando che il compenso complessivamente erogato all'agenzia di somministrazione non sia comunque inferiore a quanto dovuto ai lavoratori. Nel caso di specie l'obbligo di rimborso si applica, essendo pacifico che non avesse comunicato CP_1
all'agenzia, com'era invece suo obbligo, la necessità di corrispondere ai lavoratori il premio di produzione, al fine di garantirne la parità di trattamento con i dipendenti di pari mansioni. Non rileva in senso contrario l'art. 30 comma 8 del CCNL per le società di somministrazione citato dal primo giudice, a norma del quale i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo le modalità e i tempi previsti dagli accordi stessi. Ed - 9 -
infatti, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 81 del 2015, era comunque a dover comunicare all'agenzia i premi di produzione applicati CP_1
a propri dipendenti sulla base del CCNL applicato. Il citato art. 33
non appare, poi, in contrasto con il successivo art. 35 comma 2
richiamato dalla sentenza appellata, secondo il quale “L'utilizzatore è
obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi
previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.” Ciò
in quanto tale disposizione si applica quando l'utilizzatore abbia già
versato all'agenzia le retribuzioni dovute ai lavoratori somministrati e, ciononostante, abbia poi dovuto pagare anche i lavoratori in virtù
della solidarietà prevista dalla legge a tutela degli stessi e per avere l'agenzia omesso di retribuirli.
In definitiva, l'appello va accolto e va Controparte_1
condannata a rimborsare ad le somme lorde Parte_1
versate in favore dei lavoratori come indicate nella sentenza gravata.
***
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto della novità della questione e della produzione di prova del pagamento solo in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 73/2023 del Tribunale di - 10 -
Mantova,
1) Condanna a rimborsare ad Controparte_1 Parte_1
le somme lorde versate in favore dei lavoratori come indicate nella sentenza gravata;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio e del grado d'appello.
Brescia, 14 marzo 2024.
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Laura Corazza)
La Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)