Art. 3. (Modifiche all'articolo 3 della legge n. 285 del 2000). 1. All' articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalita' di cui all'articolo 14-bis" e, nel secondo periodo, dopo le parole: "indicazioni del" la parola: "medesimo" e' soppressa;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonche' degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia e' assimilata ai soggetti indicati all' articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni";
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, e' competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia puo' delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalita' della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale.
2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalita' delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future.
2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilita' oppure successivamente dalla medesima autorita' che ha riconosciuto la pubblica utilita' delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennita' determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge";
d) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i tempi per la realizzazione delle opere nonche' gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacita' organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresi' le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attivita' connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilita', nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 , e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ".
Note all'art. 3:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 3, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato di regia di cui all'art. 1, comma 1-bis, con le modalita' di cui all'art. 14-bis, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorita' ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresi' conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.
2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonche' degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'art. 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia e' assimilata ai soggetti indicati all' art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 104 , e successive modificazioni.
2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, e' competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'art. 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia puo' delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalita' della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale.
2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalita' delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future.
2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilita' oppure successivamente dalla medesima autorita' che ha riconosciuto la pubblica utilita' delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennita' determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'art. 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i tempi per la realizzazione delle opere nonche' gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacita' organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresi' le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attivita' connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'art. 10, comma 2.
L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilita', nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 , e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 .
4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attivita' inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.
5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario.
6. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.
7. L'Agenzia termina la propria attivita' il 31 dicembre 2006.".
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994, supplemento ordinario, reca "Legge quadro in materia di lavori pubblici".
- Si trascrive il testo dell' art. 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 :
"2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi di diritto pubblico;".
- La direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 , pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L199, reca "Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2000, supplemento ordinario, reca "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell' art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni".
a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalita' di cui all'articolo 14-bis" e, nel secondo periodo, dopo le parole: "indicazioni del" la parola: "medesimo" e' soppressa;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonche' degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia e' assimilata ai soggetti indicati all' articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni";
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, e' competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia puo' delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalita' della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale.
2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalita' delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future.
2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilita' oppure successivamente dalla medesima autorita' che ha riconosciuto la pubblica utilita' delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennita' determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge";
d) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i tempi per la realizzazione delle opere nonche' gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacita' organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresi' le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attivita' connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilita', nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 , e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ".
Note all'art. 3:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 3, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato di regia di cui all'art. 1, comma 1-bis, con le modalita' di cui all'art. 14-bis, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorita' ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresi' conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.
2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonche' degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'art. 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia e' assimilata ai soggetti indicati all' art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 104 , e successive modificazioni.
2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, e' competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'art. 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia puo' delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalita' della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale.
2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalita' delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future.
2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilita' oppure successivamente dalla medesima autorita' che ha riconosciuto la pubblica utilita' delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennita' determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'art. 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i tempi per la realizzazione delle opere nonche' gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacita' organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresi' le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attivita' connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'art. 10, comma 2.
L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilita', nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 , e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 .
4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attivita' inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.
5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario.
6. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.
7. L'Agenzia termina la propria attivita' il 31 dicembre 2006.".
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994, supplemento ordinario, reca "Legge quadro in materia di lavori pubblici".
- Si trascrive il testo dell' art. 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 :
"2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi di diritto pubblico;".
- La direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 , pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L199, reca "Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2000, supplemento ordinario, reca "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell' art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni".