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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/12/2024, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3620 /2024 promossa da:
) nato a [...] il [...] , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Rita Bisceglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Coni Zugna n. 5 Milano;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] , con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Stefania Gennaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Caprera n. 37/c Busto
Arsizio;
RESISTENTE e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato presso l'Ufficio di Stato Civile di RN
DU, Anno 2001, Numero 49, Ufficio 1;
2) confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento PE prevalente presso l'abitazione del padre;
3) disporre, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, la revoca del contributo dovuto per PE di €250,00 posto a carico del padre;
4) la sig.ra potrà vedere e frequentare liberamente la figlia che gestirà in via autonoma il Controparte_1 suo rapporto con la madre;
5) disporre a carico della madre un contributo per il mantenimento della figlia nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia da versarsi mensilmente in favore del ricorrente e disporre che le spese straordinarie sino alla completa autonomia della figlia, vengano suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
6) l'assegno unico per la figlia, spetterà ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno ove ancora ne sussistano i presupposti posto che la stessa svolge regolare attività lavorativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. per la resistente:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a RN DU in data 01.09.2001 e trascritto agli atti di detto Comune, Parte 1, al n. 49, Anno 2001;
2) Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'intervenuto scioglimento di matrimonio;
3) Confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
PE
4) Disporre che vista la prossimità della maggiore età, viva con il padre o con la madre, con le PE modalità che la stessa vorrà individuare, con invito alla minore e ai genitori di prevedere un percorso di supporto psicologico in favore della stessa;
5) Disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia;
6) Disporre che il padre provveda, se del caso, a sostenere le spese straordinarie per Aurora nella misura del
100 %;
7) Rigettare ogni altra richiesta del ricorrente.
Con vittoria di spese.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data 01- Parte_1
09-2001 con;
che dalla unione sono nati ( 09/10/2001) e (24.05.2007); che Controparte_1 Per_2 PE le parti si separavano giusta sentenza del 16.2.2023 del Tribunale di Monza, pronunciata su conclusioni congiunte, ovvero: affido condiviso e collocamento di presso la madre, regolamentazione dei tempi PE di permanenza presso il padre, che avrebbe versato a titolo di contributo al mantenimento della ragazza l'importo mensile di euro 250, oltre al 50% delle spese straordinarie;
esponeva che era Per_2 economicamente autosufficiente;
che dopo la separazione si era trasferita a vivere dal padre, aveva PE pagina 2 di 7 terminato gli studi da parrucchiera ed aveva iniziato a lavorare da settembre 2023 con contratto a tempo determinato rinnovabile ogni tre mesi (a tutt'oggi rinnovato) presso il “Pancaffè“ di Cusano Milanino, con reddito mensile di euro 800,00, oltre ad extra fuori busta;
che la ragazza non aveva più rapporti con la madre;
concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso con collocamento di presso di sé, che fosse revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia e che PE fosse posto a carico della madre un contributo nella misura di giustizia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
che l'assegno unico, se ancora dovuto, fosse ripartito al 50% tra i genitori.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva che all'età di 16 anni, iniziava una relazione con un PE uomo di 40, pregiudicato e disoccupato;
che la ragazza perdeva il lavoro a causa di tale frequentazione;
di essersi opposta a tale frequentazione e che la figlia si era dunque trasferita a vivere a casa del padre e della di lui compagna;
che la ragazza percepisce la NASPI;
di lavorare come onicotecnica, senza godere però di un regolare contratto;
concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio;
l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento presso il genitore prescelto dalla figlia, che ciascun PE genitore provvedesse al suo mantenimento ordinario diretto per i tempi di rispettiva permanenza e che il padre versasse il 100% delle spese straordinarie per la minore.
Alla udienza del 14.11.2024 le parti dichiaravano:
: vivo a Limbiate, con la mia compagna, i figli della mia compagna e vive con noi Parte_1 PE PE da 8 mesi. I figli della mia compagna hanno 23, 20 e 11 anni. È una casa del Comune, in locazione, non so quanto paga la mia compagna di canone. Lavoro come magazziniere a Caronno Pertusella, prendo circa 1600 euro al mese, oltre 13ma e
14ma. mia figlia lavora a chiamata, non in modo regolare, non sta prendendo la NASPI, ha preso solo 3 mesi di NASPI.
Io non prendo l'assegno unico per La mia compagna lavora in un'impresa di pulizie, non so quanto guadagna, so che PE prende un contributo al mantenimento per la figlia minore da suo padre, ma non so di quanto è. Gli altri due figli maggiorenni lavorano. si frequenta con questo ragazzo molto più grande, io non so se sia pregiudicato, mi dice di no. Mia PE PE figlia ha colto l'occasione per poter andare via da una discussione che ha avuto con la madre a proposito del suo fidanzato, ma in realtà a me mia figlia ha detto che era stufa delle perquisizioni che facevano in casa della madre al compagno di CP_1
: vivo a RN DU, nella ex casa coniugale, che è il contratto era a nome dello Email_1 CP_2 zio di , ma io non ho mai avuto un contratto regolare con e quindi la mia residenza è in Via Del Comune, Pt_1 CP_2 quindi io non pago canone di locazione allo stato. Vivevo con mia figlia, fino a 7 mesi fa, poi ho un compagno che però non è sempre con me. faccio qualche lavoro di ricostruzione unghie, ma non ho un reddito fisso, il mio compagno non lavora in modo regolare nemmeno lui. prima prendevo l'assegno unico per era di 200 euro, ma poi si è sospeso perché lei ha iniziato a PE lavorare. il fidanzato di è un nostro coetaneo, lo conosciamo, ha 40 anni, e non ha una storia bellissima. Non è vero PE che non voleva stare con il mio fidanzato, con cui andava d'accordo, se ne è andata perché io ho fatto PE PE questioni sul suo fidanzato.
All'udienza del 28.11.2024 dichiarava: vorrei che questo procedimento si chiuda. Ora vivo con PA da maggio. PE
Non aveva più rapporti con mia mamma, stavo male, non mi trovavo più bene. Tornavo dal lavoro, non trovavo mai un piatto pronto, lei non c'era mai, se c'era stava sempre chiusa in camera con il suo compagno che viveva con noi da un anno. il mio rapporto con mia mamma da quando è entrato il suo compagno è cambiato molto, c'erano spesso delle litigate. Se mi mettevo il pantaloncino o una gonna in casa, mia mamma mi diceva di non vestirmi così per non farmi guardare. Non mi pagina 3 di 7 sentivo libera a casa mia. Ho chiesto aiuto a mio PA, ho detto che non ce la facevo più. La sera stessa sono andata da lui e sono rimasta. Mio PA ha una compagna, lei è brava con me, fa cose che mia mamma non ha mai fatto. Questa organizzazione mi va bene. Non vedo e non sento mia mamma da 8 mesi, ha cercato di scrivermi lei, ma litigavamo ogni volta. Quando mi chiama o mi scrive ho ansia e piango. Ho smesso di studiare e ho cominciato a lavorare, ho fatto studi di estetica. Ho smesso perché la scuola non mi piaceva. Ho fatto anche un po' di assenze perché mia mamma non procurava il materiale. Ho trovato lavoro dove lavorava mia cugina. Sono stata li 8 mesi, come barista e mi piaceva. Ho smesso perché mi hanno lasciato a casa e ho preso 3 mesi di NASPI. Adesso sto facendo un lavoretto senza contratto, è da due mesi che sono li.
Non se ne parla di assunzione, sempre come barista, almeno fino a quando compirò 18 anni, tra qualche mese. In questo nuovo posto ho avuto due stipendi. Il primo 300 il secondo 350 euro. Mi chiamano, non vado tutti i giorni. È capitato che mi chiamassero anche quattro volte a settimana e nei weekend. Io spero che in questo periodo natalizio abbiano più bisogno. Il mio fidanzato è più grande di me, sto con lui da sei mesi. Ne abbiamo già parlato io e mia mamma. Quando è iniziata la relazione vivevo ancora da mia mamma. Ci sto bene, non mi ha mai fatto del male, sono contenta e felice. Lei mi diceva che lui non andava bene;
quando ha scoperto che stavo con lui, è venuta con il suo compagno nel baretto che frequentavo a RN
DU, hanno portato 50 amici tunisini del suo compagno e hanno litigato con tutti, e spaccato i vetri. Anche con mio PA sto avendo discussioni riguardo al mio fidanzato. Lui vorrebbe che lo lasciassi, ogni tanto discutiamo, ma spetta a me decidere.
Mia mamma dice che io sono andata via per il mio fidanzato, ma non è così. Una volta lei ha fatto un incidente con il suo ragazzo e io per una settimana sono stata da sola in casa, senza cibo. C'era sempre tanta gente in casa, conoscenti del suo compagno. La questione del mio fidanzato è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ero stanca anche che, nonostante il mantenimento che versava mio PA e nonostante i soldi che io portavo a casa (almeno 150 euro), nonostante il fatto le lasciassi il bancomat non c'era mai la spesa, e mia mamma chiedeva sempre soldi e li spendeva di notte.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-Aurora (24.05.2007) viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori: la formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per l'affido condiviso, nel breve lasso di tempo che la separa dal raggiungimento PE della maggiore età (24.5.2025).
-Il collocamento viene disposto presso il padre, in continuità con la situazione di fatto già in essere da alcuni mesi, e che la ragazza alla udienza del 28.11.2024 ha affermato di non voler modificare.
-La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo liberi accordi assunti con la stessa, in ragione dell'età della ragazza.
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente è lavoratore dipendente e nella CU anno di imposta 2023 emerge un redito complessivo di euro 11. 689 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 577 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Alla udienza del 14.11.2024 ha dichiarato di lavorare con reddito mensile di euro 1600, oltre 13ma e 14ma
(e dunque circa 1900 se suddivisi su 12 mensilità); vive ospite della sua compagna, che lavora e loca immobile comunale;
con la coppia vivono anche i due figli maggiori della donna (che a loro volta PE lavorano) e la figlia minore, per la quale la donna percepisce contributo al mantenimento da parte del padre.
Considerati importi minimi per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative (euro 500 mensili), ne deriva che il ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1400.
La resistente allega di effettuare lavori saltuari di ricostruzione unghie;
vive con il compagno;
non è noto se egli svolga regolare e lecita attività lavorativa;
la coppia occupa abusivamente immobile . CP_2
Per età, condizione personale, pregresse esperienze, appare dotata di piena ed integra capacità CP_1 lavorativa e reddituale che ben potrà consentirle il reperimento di regolare e retribuita attività lavorativa.
Quanto ad la ragazza allo stato lavora in modo non regolare, con redditi modesti (300 euro al PE mese), ma alla udienza del 28.11.2024 ha dichiarato di voler continuare a lavorare, in modo regolare, e che le è stata prospettata regolare assunzione al compimento della maggiore età. Alla luce di quanto precede, anche in relazione alla minore età, non può considerarsi allo stato PE economicamente autosufficiente e l'obbligo di contribuire al soddisfacimento delle sue primarie esigenze di vita grava anche sulla madre;
viene dunque determinato come in dispositivo quanto la resistente verserà al ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda (essendosi la ragazza trasferita da maggio 2024 dal padre) fino al raggiungimento da parte di di indipendenza economica e PE comunque non oltre il 31.12.2025.
-Atteso che è pacifico che da mesi vive con il padre e dunque non vi è motivo per cui quest'ultimo PE debba versare un contributo al suo mantenimento alla madre, viene disposto il relativo esonero, con decorrenza dalla data della domanda.
-L'assegno unico, se dovuto per legge, verrà ripartito tra le parti al 50% ciascuna.
-consegue alla prevalente soccombenza la condanna della resistente a rifondere al ricorrente due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato, individuato in euro
26.000, ed alle diverse fasi (di studio, introduttiva, decisoria) in cui si è articolato il giudizio, oltre al 15% pagina 5 di 7 sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.3620/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
06/05/1982 e nato a [...] il [...] , che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 1.9.2001 a RN DU (atto n. 49 parte 1 registro atti di matrimonio del
Comune di RN DU);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RN DU, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3. in via condivisa ad entrambi i genitori;
CP_3
4. colloca la minore presso il padre;
5. La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo liberi accordi assunti con la stessa, in ragione dell'età della ragazza.
6. revoca a far data da maggio 2024 l'obbligo del ricorrente di versare un contributo al mantenimento di alla resistente;
PE
7. Pone a carico della resistente con decorrenza maggio 2024 l'importo di euro 100,00, da versarsi al ricorrente in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento di fino al raggiungimento da parte della ragazza di autosufficienza economica e PE comunque non oltre il 31.12.2025. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2025 e con riferimento al mese di maggio 2024. Pone inoltre a carico della resistente il
50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola pagina 6 di 7 privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non
è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
8. dispone che l'assegno unico, se dovuto per legge, venga ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9. condanna la resistente a rifondere al ricorrente due terzi delle spese di lite, che in detta misura liquida in euro 2.264,67 per competenze, euro 65,33 per spese, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 28.11.2024
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3620 /2024 promossa da:
) nato a [...] il [...] , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Rita Bisceglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Coni Zugna n. 5 Milano;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] , con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Stefania Gennaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Caprera n. 37/c Busto
Arsizio;
RESISTENTE e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato presso l'Ufficio di Stato Civile di RN
DU, Anno 2001, Numero 49, Ufficio 1;
2) confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento PE prevalente presso l'abitazione del padre;
3) disporre, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, la revoca del contributo dovuto per PE di €250,00 posto a carico del padre;
4) la sig.ra potrà vedere e frequentare liberamente la figlia che gestirà in via autonoma il Controparte_1 suo rapporto con la madre;
5) disporre a carico della madre un contributo per il mantenimento della figlia nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia da versarsi mensilmente in favore del ricorrente e disporre che le spese straordinarie sino alla completa autonomia della figlia, vengano suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
6) l'assegno unico per la figlia, spetterà ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno ove ancora ne sussistano i presupposti posto che la stessa svolge regolare attività lavorativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. per la resistente:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a RN DU in data 01.09.2001 e trascritto agli atti di detto Comune, Parte 1, al n. 49, Anno 2001;
2) Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'intervenuto scioglimento di matrimonio;
3) Confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
PE
4) Disporre che vista la prossimità della maggiore età, viva con il padre o con la madre, con le PE modalità che la stessa vorrà individuare, con invito alla minore e ai genitori di prevedere un percorso di supporto psicologico in favore della stessa;
5) Disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia;
6) Disporre che il padre provveda, se del caso, a sostenere le spese straordinarie per Aurora nella misura del
100 %;
7) Rigettare ogni altra richiesta del ricorrente.
Con vittoria di spese.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data 01- Parte_1
09-2001 con;
che dalla unione sono nati ( 09/10/2001) e (24.05.2007); che Controparte_1 Per_2 PE le parti si separavano giusta sentenza del 16.2.2023 del Tribunale di Monza, pronunciata su conclusioni congiunte, ovvero: affido condiviso e collocamento di presso la madre, regolamentazione dei tempi PE di permanenza presso il padre, che avrebbe versato a titolo di contributo al mantenimento della ragazza l'importo mensile di euro 250, oltre al 50% delle spese straordinarie;
esponeva che era Per_2 economicamente autosufficiente;
che dopo la separazione si era trasferita a vivere dal padre, aveva PE pagina 2 di 7 terminato gli studi da parrucchiera ed aveva iniziato a lavorare da settembre 2023 con contratto a tempo determinato rinnovabile ogni tre mesi (a tutt'oggi rinnovato) presso il “Pancaffè“ di Cusano Milanino, con reddito mensile di euro 800,00, oltre ad extra fuori busta;
che la ragazza non aveva più rapporti con la madre;
concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso con collocamento di presso di sé, che fosse revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia e che PE fosse posto a carico della madre un contributo nella misura di giustizia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
che l'assegno unico, se ancora dovuto, fosse ripartito al 50% tra i genitori.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva che all'età di 16 anni, iniziava una relazione con un PE uomo di 40, pregiudicato e disoccupato;
che la ragazza perdeva il lavoro a causa di tale frequentazione;
di essersi opposta a tale frequentazione e che la figlia si era dunque trasferita a vivere a casa del padre e della di lui compagna;
che la ragazza percepisce la NASPI;
di lavorare come onicotecnica, senza godere però di un regolare contratto;
concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio;
l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento presso il genitore prescelto dalla figlia, che ciascun PE genitore provvedesse al suo mantenimento ordinario diretto per i tempi di rispettiva permanenza e che il padre versasse il 100% delle spese straordinarie per la minore.
Alla udienza del 14.11.2024 le parti dichiaravano:
: vivo a Limbiate, con la mia compagna, i figli della mia compagna e vive con noi Parte_1 PE PE da 8 mesi. I figli della mia compagna hanno 23, 20 e 11 anni. È una casa del Comune, in locazione, non so quanto paga la mia compagna di canone. Lavoro come magazziniere a Caronno Pertusella, prendo circa 1600 euro al mese, oltre 13ma e
14ma. mia figlia lavora a chiamata, non in modo regolare, non sta prendendo la NASPI, ha preso solo 3 mesi di NASPI.
Io non prendo l'assegno unico per La mia compagna lavora in un'impresa di pulizie, non so quanto guadagna, so che PE prende un contributo al mantenimento per la figlia minore da suo padre, ma non so di quanto è. Gli altri due figli maggiorenni lavorano. si frequenta con questo ragazzo molto più grande, io non so se sia pregiudicato, mi dice di no. Mia PE PE figlia ha colto l'occasione per poter andare via da una discussione che ha avuto con la madre a proposito del suo fidanzato, ma in realtà a me mia figlia ha detto che era stufa delle perquisizioni che facevano in casa della madre al compagno di CP_1
: vivo a RN DU, nella ex casa coniugale, che è il contratto era a nome dello Email_1 CP_2 zio di , ma io non ho mai avuto un contratto regolare con e quindi la mia residenza è in Via Del Comune, Pt_1 CP_2 quindi io non pago canone di locazione allo stato. Vivevo con mia figlia, fino a 7 mesi fa, poi ho un compagno che però non è sempre con me. faccio qualche lavoro di ricostruzione unghie, ma non ho un reddito fisso, il mio compagno non lavora in modo regolare nemmeno lui. prima prendevo l'assegno unico per era di 200 euro, ma poi si è sospeso perché lei ha iniziato a PE lavorare. il fidanzato di è un nostro coetaneo, lo conosciamo, ha 40 anni, e non ha una storia bellissima. Non è vero PE che non voleva stare con il mio fidanzato, con cui andava d'accordo, se ne è andata perché io ho fatto PE PE questioni sul suo fidanzato.
All'udienza del 28.11.2024 dichiarava: vorrei che questo procedimento si chiuda. Ora vivo con PA da maggio. PE
Non aveva più rapporti con mia mamma, stavo male, non mi trovavo più bene. Tornavo dal lavoro, non trovavo mai un piatto pronto, lei non c'era mai, se c'era stava sempre chiusa in camera con il suo compagno che viveva con noi da un anno. il mio rapporto con mia mamma da quando è entrato il suo compagno è cambiato molto, c'erano spesso delle litigate. Se mi mettevo il pantaloncino o una gonna in casa, mia mamma mi diceva di non vestirmi così per non farmi guardare. Non mi pagina 3 di 7 sentivo libera a casa mia. Ho chiesto aiuto a mio PA, ho detto che non ce la facevo più. La sera stessa sono andata da lui e sono rimasta. Mio PA ha una compagna, lei è brava con me, fa cose che mia mamma non ha mai fatto. Questa organizzazione mi va bene. Non vedo e non sento mia mamma da 8 mesi, ha cercato di scrivermi lei, ma litigavamo ogni volta. Quando mi chiama o mi scrive ho ansia e piango. Ho smesso di studiare e ho cominciato a lavorare, ho fatto studi di estetica. Ho smesso perché la scuola non mi piaceva. Ho fatto anche un po' di assenze perché mia mamma non procurava il materiale. Ho trovato lavoro dove lavorava mia cugina. Sono stata li 8 mesi, come barista e mi piaceva. Ho smesso perché mi hanno lasciato a casa e ho preso 3 mesi di NASPI. Adesso sto facendo un lavoretto senza contratto, è da due mesi che sono li.
Non se ne parla di assunzione, sempre come barista, almeno fino a quando compirò 18 anni, tra qualche mese. In questo nuovo posto ho avuto due stipendi. Il primo 300 il secondo 350 euro. Mi chiamano, non vado tutti i giorni. È capitato che mi chiamassero anche quattro volte a settimana e nei weekend. Io spero che in questo periodo natalizio abbiano più bisogno. Il mio fidanzato è più grande di me, sto con lui da sei mesi. Ne abbiamo già parlato io e mia mamma. Quando è iniziata la relazione vivevo ancora da mia mamma. Ci sto bene, non mi ha mai fatto del male, sono contenta e felice. Lei mi diceva che lui non andava bene;
quando ha scoperto che stavo con lui, è venuta con il suo compagno nel baretto che frequentavo a RN
DU, hanno portato 50 amici tunisini del suo compagno e hanno litigato con tutti, e spaccato i vetri. Anche con mio PA sto avendo discussioni riguardo al mio fidanzato. Lui vorrebbe che lo lasciassi, ogni tanto discutiamo, ma spetta a me decidere.
Mia mamma dice che io sono andata via per il mio fidanzato, ma non è così. Una volta lei ha fatto un incidente con il suo ragazzo e io per una settimana sono stata da sola in casa, senza cibo. C'era sempre tanta gente in casa, conoscenti del suo compagno. La questione del mio fidanzato è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ero stanca anche che, nonostante il mantenimento che versava mio PA e nonostante i soldi che io portavo a casa (almeno 150 euro), nonostante il fatto le lasciassi il bancomat non c'era mai la spesa, e mia mamma chiedeva sempre soldi e li spendeva di notte.
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Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-Aurora (24.05.2007) viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori: la formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per l'affido condiviso, nel breve lasso di tempo che la separa dal raggiungimento PE della maggiore età (24.5.2025).
-Il collocamento viene disposto presso il padre, in continuità con la situazione di fatto già in essere da alcuni mesi, e che la ragazza alla udienza del 28.11.2024 ha affermato di non voler modificare.
-La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo liberi accordi assunti con la stessa, in ragione dell'età della ragazza.
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente è lavoratore dipendente e nella CU anno di imposta 2023 emerge un redito complessivo di euro 11. 689 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 577 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Alla udienza del 14.11.2024 ha dichiarato di lavorare con reddito mensile di euro 1600, oltre 13ma e 14ma
(e dunque circa 1900 se suddivisi su 12 mensilità); vive ospite della sua compagna, che lavora e loca immobile comunale;
con la coppia vivono anche i due figli maggiori della donna (che a loro volta PE lavorano) e la figlia minore, per la quale la donna percepisce contributo al mantenimento da parte del padre.
Considerati importi minimi per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative (euro 500 mensili), ne deriva che il ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1400.
La resistente allega di effettuare lavori saltuari di ricostruzione unghie;
vive con il compagno;
non è noto se egli svolga regolare e lecita attività lavorativa;
la coppia occupa abusivamente immobile . CP_2
Per età, condizione personale, pregresse esperienze, appare dotata di piena ed integra capacità CP_1 lavorativa e reddituale che ben potrà consentirle il reperimento di regolare e retribuita attività lavorativa.
Quanto ad la ragazza allo stato lavora in modo non regolare, con redditi modesti (300 euro al PE mese), ma alla udienza del 28.11.2024 ha dichiarato di voler continuare a lavorare, in modo regolare, e che le è stata prospettata regolare assunzione al compimento della maggiore età. Alla luce di quanto precede, anche in relazione alla minore età, non può considerarsi allo stato PE economicamente autosufficiente e l'obbligo di contribuire al soddisfacimento delle sue primarie esigenze di vita grava anche sulla madre;
viene dunque determinato come in dispositivo quanto la resistente verserà al ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda (essendosi la ragazza trasferita da maggio 2024 dal padre) fino al raggiungimento da parte di di indipendenza economica e PE comunque non oltre il 31.12.2025.
-Atteso che è pacifico che da mesi vive con il padre e dunque non vi è motivo per cui quest'ultimo PE debba versare un contributo al suo mantenimento alla madre, viene disposto il relativo esonero, con decorrenza dalla data della domanda.
-L'assegno unico, se dovuto per legge, verrà ripartito tra le parti al 50% ciascuna.
-consegue alla prevalente soccombenza la condanna della resistente a rifondere al ricorrente due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato, individuato in euro
26.000, ed alle diverse fasi (di studio, introduttiva, decisoria) in cui si è articolato il giudizio, oltre al 15% pagina 5 di 7 sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.3620/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
06/05/1982 e nato a [...] il [...] , che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 1.9.2001 a RN DU (atto n. 49 parte 1 registro atti di matrimonio del
Comune di RN DU);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RN DU, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3. in via condivisa ad entrambi i genitori;
CP_3
4. colloca la minore presso il padre;
5. La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo liberi accordi assunti con la stessa, in ragione dell'età della ragazza.
6. revoca a far data da maggio 2024 l'obbligo del ricorrente di versare un contributo al mantenimento di alla resistente;
PE
7. Pone a carico della resistente con decorrenza maggio 2024 l'importo di euro 100,00, da versarsi al ricorrente in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento di fino al raggiungimento da parte della ragazza di autosufficienza economica e PE comunque non oltre il 31.12.2025. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2025 e con riferimento al mese di maggio 2024. Pone inoltre a carico della resistente il
50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola pagina 6 di 7 privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non
è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
8. dispone che l'assegno unico, se dovuto per legge, venga ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9. condanna la resistente a rifondere al ricorrente due terzi delle spese di lite, che in detta misura liquida in euro 2.264,67 per competenze, euro 65,33 per spese, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 28.11.2024
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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