Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 436/2024 r.g.a. promosso
DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Formica,
Appellante
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Isgrò.
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1059/2023 del Tribunale di Barcellona
P.G. pubblicata in data 17.11.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 27.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto notificato in data 28.10.2019 intimava a Parte_1
sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G..
Premetteva l'attrice di essere subentrata nel contratto di locazione stipulato in data 1.2.2013 dal suo dante causa, , avente ad oggetto un Parte_2
immobile sito in Milazzo, Piano Baele 19, piano terra, per un canone mensile di € 1.000,00.
Deduceva che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni locativi relativi ai mesi di settembre ed ottobre 2019.
La , costituendosi, non negava la propria morosità. Deducendo di CP_1
avere esercitato il recesso dal contratto, comunicato tempestivamente con lettera raccomandata, chiedeva, tuttavia, di potere compensare i canoni dovuti con l'importo del deposito cauzionale.
Con provvedimento emesso in data 28.11.2019 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di convalida dell'intimato sfratto per morosità, stante l'intervenuto rilascio dell'immobile, e disponeva il mutamento del rito. Con sentenza pubblicata il 17.11.2023, il
Tribunale, accertata la cessazione del rapporto per effetto del recesso comunicato dal conduttore, riteneva operante la compensazione del credito del locatore relativo al pagamento dei canoni non corrisposti con il credito della conduttrice alla restituzione del deposito cauzionale di importo pari a €
2.000,00. Aggiungeva il primo giudice come l'importo del deposito cauzionale non potesse essere trattenuto a garanzia dei danni arrecati all'immobile dal conduttore, ciò a causa delle migliorie e delle addizioni apportati all'immobile dal conduttore che ne avevano aumentato la funzionalità e il pregio.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello la . Pt_1 Si è costituita la chiedendo la declaratoria di inammissibilità del CP_1
gravame per tardività e, nel merito, il rigetto dello stesso.
Il 27.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di gravame, la si duole dell'avvenuta Pt_1
compensazione fra il credito relativo ai canoni non corrisposti e l'asserito credito vantato dalla conduttrice per la restituzione del deposito cauzionale.
L'appellante deduce che l'importo della cauzione avrebbe potuto essere restituito solo a seguito della restituzione dell'immobile e previa verifica di eventuali danni al bene locato da accertarsi al momento del rilascio e dopo il pagamento di “tutte le pendenze comunque connesse con la locazione”. Sul punto aggiunge che le foto prodotte, che raffigurano lo stato dell'immobile al momento del rilascio, documentano l'assenza dei presupposti per la restituzione del deposito cauzionale.
3. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1592 e 1593 c.c., poiché le migliorie apportate al bene non erano state autorizzate dal locatore, mentre le addizioni erano separabili e i relativi costi ammontavano ad €
3.600,00. Richiamato l'obbligo del conduttore alla restituzione del bene nello stato medesimo in cui lo aveva ricevuto, l'appellante deduce che, stante l'obbligo del conduttore di rimozione delle addizioni non autorizzate, il primo giudice avrebbe dovuto accertare e dichiarare il diritto di essa locatrice alla trattenuta del deposito cauzionale.
4. In via preclusiva di ogni ulteriore esame della controversia, va rilevata la tardività dell'appello proposto.
Il giudizio di primo grado si è svolto secondo il rito previsto per le cause in materia di locazione, vale a dire secondo le norme richiamate dall'art. 447 bis c.p.c.. L'appello avverso la sentenza che ha definito il giudizio avrebbe dovuto essere proposto con ricorso anziché con citazione, ricorso che per essere tempestivo avrebbe dovuto essere depositato, in assenza di notificazione della sentenza, entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza medesima
(17.11.2023), e quindi entro il 17.5.2024.
L'atto di appello, pur notificato in data 15.5.2024, veniva iscritto a ruolo il
21.5.2024 e, quindi, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c..
Giova, peraltro, richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione (Cassazione 14401/2015).
L'appello va, quindi, dichiarato inammissibile per sua tardività.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1059/2023 emessa dal Parte_3
Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di , così Controparte_1
decide:
dichiara inammissibile l'appello;
condanna al rimborso delle spese processuali del presente Parte_3
grado di giudizio in favore di , che liquida in complessivi € Controparte_1
2.300,00 per compensi professionali, di cui € 450,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione ed € 800,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte di di un ulteriore Parte_1
importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Messina 27.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott.ssa V. Randazzo