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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 03/12/2024, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3087/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nata a [...] il [...], CF. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
entrambi con l'Avv. Elisabetta Tibi, con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da verbale del 12 novembre 2024
Per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti. Peraltro, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge e conformi al preminente interesse della prole minore.
Non si è proceduto all'ascolto della prole minore in quanto superfluo anche in ragione dell'accordo delle parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale di nata a [...] il [...], Parte_1
CF. e nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
uniti in matrimonio con rito concordatario a Vigliano Biellese C.F._2
(BI), in data 05.02.2002, atto trascritto presso il Comune di Vigliano Biellese al n. 2 p.
2 S. A, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vigliano Biellese di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
Biella, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nata a [...] il [...], CF. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
entrambi con l'Avv. Elisabetta Tibi, con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da verbale del 12 novembre 2024
Per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti. Peraltro, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge e conformi al preminente interesse della prole minore.
Non si è proceduto all'ascolto della prole minore in quanto superfluo anche in ragione dell'accordo delle parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale di nata a [...] il [...], Parte_1
CF. e nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
uniti in matrimonio con rito concordatario a Vigliano Biellese C.F._2
(BI), in data 05.02.2002, atto trascritto presso il Comune di Vigliano Biellese al n. 2 p.
2 S. A, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vigliano Biellese di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
Biella, 20 novembre 2024
Il Presidente est.