Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/03/2026, n. 4808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4808 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04808/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02241/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2241 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Mozzati, Andrea Rossi, Emiliano Cerisoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare, Azienda U.S.L. di Piacenza, Azienda U.S.L. di Parma, Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, Azienda U.S.L. di Modena, Azienda U.S.L. di Bologna, Azienda U.S.L. di Imola, Azienda U.S.L. di Ferrara, Azienda U.S.L. della Romagna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Azienda U.S.L. di Reggio Emilia (Gia' Azienda Ospedaliero-Univeristaria di Reggio Emilia), Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - I.R.C.C.S. Istituto Ricerca e Cura A Carattere Scien. Pol. Sant'Orsola, Azienda Ospedaliero-Univeristaria di Ferrara - Arcispedale S. Anna, I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Presidenza Consiglio dei Ministri, Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, Presidenza Consiglio dei Ministri-Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni Prov. Aut. Trento e Bolzano, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Siciliana, Regione Autonoma Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione del Veneto, Provincia Autnoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen Südtirol, Provincia Autonoma di Trento, Presidenza Consiglio dei Ministri-Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni Prov. Aut. Trento e Bolzano, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Promed S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 12/12/2022, n. 24300, avente ad oggetto "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125" e dei relativi allegati; della nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 13/12/2022, prot. n. 13/12/2022.1226250.U, con la quale è stata comunicata alle aziende interessate l'individuazione dell'elenco di quelle tenute al ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018; della nota della Regione Emilia Romagna 25/9/2022, prot. n. 0722665 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), con la quale è stata trasmessa al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze la ricognizione dei fatturati operata dai singoli enti del S.S.R.; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Piacenza n. 284 del 6/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma n. 667 del 5/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Reggio Emilia n. 334 del 20/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 267 del 6/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna n. 325 del 4/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 6/9/2019 dell'Azienda USL di Imola (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara n. 183 del 06/09/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 295 del 18/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma n. 969 del 3/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Reggio Emilia n. 333 del 19/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena n. 137 del 5/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Bologna – I.R.C.C.S. Policlinico di Sant'Orsola n. 212 del 4/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste pagina 8 di 46 dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Arcispedale S. Anna n. 202 del 5/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240"; della deliberazione del Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 6/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della nota della Regione Emilia-Romagna 13/8/2022, prot. n. 0645107 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), con la quale la Regione "ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 1/8/2022, n. 1354 (non conosciuta); della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 27/12/2021, n. 2276 (non conosciuta); del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6/7/2022, avente per oggetto la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della Salute 6/10/2022, avente per oggetto la "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'accordo sottoscritto in data 7/11/2019, rep. atti n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125, avente ad oggetto l'"Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018"; della circolare del Ministero della Salute 29/7/2019, prot. n. 22413, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78";di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, finalizzato a richiedere direttamente o indirettamente alla Società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse – per quanto occorrer possa – le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022 e del 28/9/2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AR Italia S.r.l. il 4/4/2025:
per l'annullamento: della determinazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 12/12/2022, n. 24300, avente ad oggetto "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125" e dei relativi allegati; della nota della Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 13/12/2022, prot. n. 13/12/2022.1226250.U, con la quale è stata comunicata alle aziende interessate l'individuazione dell'elenco di quelle tenute al ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018; della nota della Regione Emilia Romagna 25/9/2022, prot. n. 0722665 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), con la quale è stata trasmessa al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze la ricognizione dei fatturati operata dai singoli enti del S.S.R.; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Piacenza n. 284 del 6/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma n. 667 del 5/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Reggio Emilia n. 334 del 20/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 267 del 6/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna n. 325 del 4/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 6/9/2019 dell'Azienda USL di Imola (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara n. 183 del 06/09/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 295 del 18/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma n. 969 del 3/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Reggio Emilia n. 333 del 19/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena n. 137 del 5/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Bologna – I.R.C.C.S. Policlinico di Sant'Orsola n. 212 del 4/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste pagina 8 di 46 dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Arcispedale S. Anna n. 202 del 5/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240"; della deliberazione del Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 6/9/2019 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), avente ad oggetto "Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della nota della Regione Emilia Romagna 13/8/2022, prot. n. 0645107 (non conosciuta, richiamata nelle premesse della determinazione n. 24300/2022), con la quale la Regione "ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 1/8/2022, n. 1354 (non conosciuta); della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 27/12/2021, n. 2276 (non conosciuta); del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6/7/2022, avente per oggetto la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della Salute 6/10/2022, avente per oggetto la "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'accordo sottoscritto in data 7/11/2019, rep. atti n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125, avente ad oggetto l'"Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018"; della circolare del Ministero della Salute 29/7/2019, prot. n. 22413, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, finalizzato a richiedere direttamente o indirettamente alla Società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse – per quanto occorrer possa – le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022 e del 28/9/2022, e ora per l'annullamento della determinazione della Regione Emilia Romagna ¬¬– Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 27/11/2024, n. 25860 (e relativo Allegato 1), avente ad oggetto "Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018"; della nota della Regione Emilia Romagna ¬¬– Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 24/1/2025, prot. n. 0073840.U, con la quale è stata comunicata alla Società ricorrente la quota di ripiano ridefinita in ottemperanza all'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2024, così come indicata "nell'allegato 1 parte integrante della Determinazione 27 novembre 2024 n. 25860"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi inclusi gli atti istruttori e gli atti di procedimento e verifiche delle Aziende Sanitarie SSR, nonché – per quanto occorrer possa – la delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 3/2/2025, n. 160, avente ad oggetto "Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125" e la determinazione della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 29/12/2023, n. 27391.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che AR Italia s.r.l. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della determinazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 12/12/2022, n. 24300, avente ad oggetto "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017
e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125" e dei relativi allegati, nonché degli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, a fronte dei quali è stato richiesto a AR di provvedere al ripiano mediante la restituzione immediata (per la sola Regione Emilia
Romagna) dell'importo complessivo di euro 52.101,46;
Rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. 30/6/2025 n. 95, convertito in legge 8/8/2025, n. 118, ha previsto la possibilità – per l'assolvimento dei suddetti obblighi di ripiano – del pagamento in misura ridotta al 25% degli importi originariamente indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015;
Rilevato che:
- in data 8/9/2025, AR ha versato l'importo dovuto nella misura richiesta dal richiamato articolo 7, comma 1;
- con determinazione dirigenziale 30/10/2025, n. 20835, la Regione Emilia Romagna ha preso atto dell'intervenuto versamento del suddetto importo.
- con memoria depositata il 19.01.2026, la ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, anche ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. 30/6/2025 n. 95 citato, il quale ha previsto che, una volta scaduto il termine per il pagamento, "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali …").
Ritenuto che, ad avviso del Collegio, la sopra indicata circostanza fattuale rende il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; è stato, invero, ribadito che “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente” (Cons Stato, 11 ottobre 2021, n. 6824).
Ritenuto, infine, che la natura processuale della decisione e la peculiarità della fattispecie giustifichino la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ed integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GG, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CE | GI GG |
IL SEGRETARIO