Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 159/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita Carosella Presidente relatore
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Avv. Domenico Maria Spinelli Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 159/2020 R.G. di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso in composizione monocratica n. 181/2020, pubblicata il 9/4/2020 a conclusione del giudizio n. 1071/2015 R.G. avente ad oggetto: “appalto privato”, vertente tra
, c.f. , in proprio ed in qualità dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Vitale e dall'avv. Giuseppe Nebbia, e con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, corso
Bucci, n. 28;
-appellante-
e
, c.f. e la società Parte_2 C.F._2 Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_1
rappresentate e difese dall'avv. Ulrico Quaranta, presso il cui studio, sito Parte_2 in Campobasso, via Umberto I, n. 43, sono elettivamente domiciliate;
-appellate-
CONCLUSIONI
L'appellante nella sua comparsa conclusionale depositata il 17/2/2025 richiama le conclusioni formulate nell'atto di appello.
Le parti appellate nella loro comparsa conclusionale depositata il 13/2/2025 insistono per il rigetto dell'appello.
FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 4/7/2015 e la società Parte_2 hanno convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
al fine di chiedere il risarcimento dei danni riconducibili a una non corretta
[...] realizzazione di alcuni lavori di manutenzione che hanno interessato un capannone di proprietà della società Controparte_1
Le attrici hanno dedotto che, in esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra Parte_2
e , quest'ultimo ha realizzato la copertura di un capannone sito in
[...] Parte_1
Bojano, contrada Cappella Iannella, e che a seguito di detti lavori, con le piogge autunnali, nella struttura si sono verificate consistenti infiltrazioni di acqua.
Costituitosi in giudizio tardivamente, il convenuto ha eccepito la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., la decadenza e la prescrizione della domanda e, nel merito, l'infondatezza della stessa.
Istruita la causa con prove testimoniali e consulenza tecnica, il Tribunale monocratico di
Campobasso ha emesso la sentenza n. 181/2020, pubblicata il 9/4/2020, con la quale, esaminate e respinte le eccezioni e le deduzioni del convenuto, ha accertato la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1669 c.c. e lo ha condannato al pagamento, in favore di della somma di euro 39.767,83, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di Parte_2 lavori di ripristino, della somma di euro 8.748,92 a titolo di IVA e della somma di euro
3.027,45 a titolo di spese tecniche comprensive di contributo integrativo e IVA.
2. Con atto di citazione notificato in data 15/6/2020 ha impugnato Parte_1 la predetta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso, lamentando che il giudice di primo grado avrebbe errato: nel non aver rilevato la nullità dell'atto di citazione di primo grado;
nel non aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva della nell'aver CP_1 riconosciuto la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. escludendo che questi abbia agito come mero nudus minister; nell'aver respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione della domanda attorea.
Si sono costituite in giudizio e la Parte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Con ordinanza del 19/12/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è destituito di fondamento. I) Col primo motivo, l'appellante deduce la nullità della citazione per la sua indeterminatezza, in particolare per l'assenza dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163
c.p.c.
Orbene, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non è affatto nullo, in quanto in esso le parti attrici delineano con sufficiente chiarezza sia il petitum che la causa petendi.
Al riguardo, è sufficiente leggere le conclusioni dell'atto di citazione, laddove viene chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare che l'opera realizzata dal convenuto e descritta in narrativa presenta vizi che ne pregiudicano la fruibilità [PETITUM] e che il convenuto
si è reso inadempiente sia rispetto all'originario contratto di appalto che Parte_1 agli impegni ripristinatori assunti successivamente [CAUSA PETENDI]”; per l'effetto condannare il convenuto a corrispondere la somma di Euro 36.924,97 oltre eventuali imposte e spese tecniche, ovvero quella maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio, necessaria per ripristinare l'opera e renderla idonea allo scopo per cui è stata realizzata [PETITUM]”.
Pertanto, risulta chiaro che, quanto al petitum, le attrici hanno chiesto che venisse accertata la responsabilità dello in ordine ai danni riportati dal capannone e che, dunque, egli Pt_1 venisse condannato al risarcimento dei danni.
Quanto alla causa petendi, le attrici hanno esplicitamente ricondotto la suddetta responsabilità alla cattiva esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto dedotto in giudizio.
Va, inoltre, precisato che, in conformità ad un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base della domanda e di individuare le norme applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti (ex multis, Cass. n. 22512/2021; Cass. n. 5153/2019).
Sicché, a dispetto di quanto affermato dall'appellante, non è causa di nullità della citazione il fatto che le attrici non abbiano invocato esplicitamente la norma di cui all'art. 1669 c.c., essendo sufficiente che esse abbiano descritto con chiarezza i fatti sottesi alle loro domande e abbiano delineato il petitum e la causa petendi.
II) Col secondo motivo l'appellante si duole della carenza di legittimazione attiva in capo alla società CP_1
Il motivo è infondato, ma la questione merita alcuni chiarimenti. L'appellante fa riferimento esclusivamente alla legittimazione ad agire, che, come insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è cosa ben diversa rispetto alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
Ebbene, la legittimazione ad agire consiste nel diritto di agire in giudizio derivante dalla mera prospettazione, da parte dell'attore, di essere titolare del diritto che intende giudizialmente azionare (Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
Nel caso specifico, in primo grado la legittimazione ad agire spettava tanto a Parte_2 che, avendo prospettato di essere committente, poteva in astratto attivare la
[...] responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., sia alla la quale, avendo prospettato di essere CP_1 proprietaria del capannone e, quindi, di essere terzo danneggiato, poteva invocare, in astratto,
l'applicazione dell'art. 2043 c.c.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, poiché la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. costituisce un'ipotesi speciale della responsabilità prevista in modo generale dall'art. 2043 c.c., ben può accadere che un medesimo fatto possa dar luogo, in astratto, ad entrambi i tipi di responsabilità.
Sulla questione, vale la pena di riportare quanto condivisibilmente stabilito da una recente pronuncia della Suprema Corte:
“Pur presupponendo un rapporto contrattuale (la norma si colloca nell'ambito della disciplina del contratto d'appalto), la fattispecie delineata dall'invocata norma ne supera i confini e si configura come ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che esige
l'accertamento del contributo causale del soggetto passivo all'attività da cui è disceso il danno (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23470 del 01/08/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18891 del
28/07/2017; Sez. 2, Sentenza n. 18522 del 21/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 4319 del
04/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 3406 del
16/02/2006).
Cosicché l'obbligazione derivante dalla legge persegue finalità di ordine pubblico, atte alla conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata, a tutela dell'incolumità personale e della sicurezza dei cittadini e, quindi, di interessi generali inderogabili (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18032 del 03/08/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3040 del
06/02/2009; Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 31/01/2008; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005;
Sez. 2, Sentenza n. 12406 del 10/10/2001; Sez. 2, Sentenza n. 81 del 07/01/2000; Sez. 3,
Sentenza n. 1151 del 17/04/1968)… Pertanto, la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043
c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 12/04/2006; Sez. 3, Sentenza n. 8 del 09/01/1990;
Sez. 3, Sentenza n. 2415 del 14/04/1984; Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 23/03/1977).
Quanto alle interrelazioni con la norma generale in tema di responsabilità extracontrattuale, si osserva che, sussistendo appunto un rapporto di specialità tra l'art. 2043 c.c. – genus – e
l'art. 1669 c.c. – species -, laddove ne sussistano i presupposti, l'azione da intraprendere è quella specificamente contemplata in materia di appalto…
Ed invero, in ordine alla previsione dell'art. 1669 c.c., resta fermo che – trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale -, ove non ricorrano “in concreto” le condizioni per la sua applicazione (“come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera”), può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art.
2043 c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014;
Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 12/04/2006).
E', infatti, in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto a presupposti applicativi e regime probatorio, sicché deve riconoscersi alla parte la facoltà di agire in giudizio, non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una sola di esse.
Per l'effetto, benché il riferimento alla locuzione “in concreto” – adoperata dalla citata pronuncia a Sezioni Unite – possa ingenerare equivoci, l'esercizio dell'azione generale spetta solo allorché, al momento in cui l'avente diritto può far valere la propria pretesa, i presupposti oggettivi delineati dalla norma speciale non sussistano…
La medesima conclusione vale per l'ipotesi in cui difettino i presupposti soggettivi, ossia la legittimazione attiva per la qualità dei soggetti pretendenti (diversi dai committenti o suoi aventi causa), necessaria allo scopo di esperire l'azione di cui all'art. 1669 c.c.: in tal caso, non ricorre un concorso di norme, sicché non sono integrati dei validi motivi per precludere la facoltà del danneggiato di spiegare l'azione generale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 27385 del 26/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019; Sez. 3,
Sentenza n. 1748 del 28/01/2005; Sez. 3, Sentenza n. 3338 del 07/04/1999).
Sicché, in forza dell'art. 2043 c.c., la legittimazione ad agire contro l'appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili si estende, non solo al committente ed ai suoi aventi causa
(ivi compreso l'acquirente dell'immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti di essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo di rovina” (Cass. n. 31301 del 2023).
Alla luce delle argomentazioni svolte, risulta evidente che la in primo grado aveva CP_1 la piena legittimità ad agire poiché, essendosi qualificata nell'atto di citazione come proprietaria del capannone e conseguentemente come soggetto danneggiato dai lavori dell'appaltatore, poteva in astratto chiedere il risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c.
III) Il terzo motivo di appello è diretto a contestare l'applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 1669 c.c. in quanto i danni lamentati dalla non sarebbero Pt_2 imputabili all'appaltatore, il quale, avendo agito come mero nudus minister, sarebbe stato costretto ad a seguire pedissequamente le istruzioni impartite dalla , pena la mancata Pt_2 conclusione del contratto d'appalto.
Non v'è dubbio che nel caso in cui l'appaltatore esegua i lavori quale nudus minister egli andrà esente da responsabilità per i danni derivanti dalle opere realizzate.
Tuttavia, l'onere della prova grava sull'appaltatore, il quale dovrà dimostrare di aver segnalato al committente l'erroneità delle istruzioni da lui impartite e di aver eseguito i lavori solo per insistenza del medesimo committente.
In merito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed
a rischio di quest'ultimo; - l'appaltatore, in mancanza di tale prova, è, pertanto, tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Cass. n. 23594 del 2017; conf., Cass. n. 8016 del 2012;
Cass. n. 821 del 1983; più di recente, Cass. n. 777 del 2020)” (Cass. n. 36781/2022).
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita in merito alle contestazioni che la ditta di
ZI NA avrebbe dovuto rivolgere alla . Pt_2
Non appare dirimente sul punto la testimonianza di , il quale ha dichiarato Testimone_1 che la avrebbe rifiutato una soluzione più costosa, ma più efficace, rispetto a quella Pt_2 da lei prescelta. Da tale testimonianza, infatti, non emerge: che la ditta appaltatrice, successivamente alla scelta della di ripristinare la copertura precedente, abbia espresso il suo dissenso;
Pt_2 che la ditta abbia illustrato i rischi derivanti dall'adozione della predetta soluzione;
soprattutto, che la committente abbia dovuto insistere per vedere eseguita la sua scelta progettuale.
Per tale motivo, va escluso che abbia agito come mero nudus minister. Pt_1
Ad ogni modo, va puntualizzato che anche qualora si volesse ritenere il contrario, allo sarebbero imputabili diversi errori di esecuzione relativi tanto all'opera oggetto Pt_1 dell'appalto quanto agli interventi resisi necessari dopo il verificarsi delle prime infiltrazioni.
Tanto si legge nella esaustiva e logicamente ineccepibile consulenza tecnica redatta dal perito nominato dal Tribunale di Campobasso, arch. : “In conclusione, sulla Persona_1 base di tutte le suddette considerazioni, il primo intervento di rifacimento del manto di copertura, effettuato nel mese di Luglio 2011, si ritiene non conforme alla “buona regola dell'arte” per scelta dei materiali e per modalità esecutive…
In conclusione, sulla base di tutte le suddette considerazioni, l'intervento in due riprese, ovvero la sovrapposizione della seconda guaina liscia effettuato a partire dal mese di
Novembre 2011, pur essendo una pratica operativa largamente utilizzata per i ripristini di manti di copertura, non può ritenersi conforme alla “buona regola dell'arte” per modalità esecutive generali e di dettaglio…”.
È di tutta evidenza che la causa delle infiltrazioni lamentate dalla e dalla sua società Pt_2 sono da ricondurre esclusivamente alle scelte tecniche compiute dalla ditta appaltatrice, incaricata – col contratto dedotto in giudizio – di ripristinare la copertura del capannone.
Nel suo articolato terzo motivo l'appellante si duole altresì dell'esclusione della testimonianza dell'arch. . Questa Corte condivide la scelta effettuata dal Testimone_2
Tribunale di Campobasso in quanto l'arch. avendo ricoperto il ruolo di direttore Tes_2 dei lavori, avrebbe potuto essere chiamato a rispondere dei danni lamentati dalle attrici (Cass.
n. 29218/2017; Cass. n. 17874/2013). Ne deriva la sua incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
IV) Infine, ad avviso dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di decadenza o quella di prescrizione dell'azione.
La doglianza non ha pregio perché le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dal convenuto sono tardive e, dunque, inammissibili.
Il convenuto, infatti, si è costituito tardivamente il giorno della prima udienza. Invece, trattandosi di eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio, le stesse avrebbero dovuto essere proposte dal convenuto, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168bis, quinto comma.
V) Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022 in ragione del valore della controversia, della non complessità delle questioni trattate e dell'attività prestata (assenza della fase istruttoria).
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, l'appellante è tenuto inoltre a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando sull'appello (n. 159/2020 R.G.) avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n.
181/2020, pubblicata il 9/4/2020, proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e della società ogni contraria
[...] Controparte_1 Controparte_1 domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 29.05.2025.
Il Presidente est.
dr.ssa Rita Carosella