Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile
Il giudice dott.ssa Laura Maione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 3450/2022 tra le parti:
rappresentata e difesa dagli avv.ti ORESTE Parte_1
DOMENICO GIAMBELLINI, ENRICO CLAUDIO MILANESI e RICCARDO
VENTURI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a
Firenze in Viale Milton 71, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE
e
Controparte_1
e , rappresentati e
[...] Controparte_2 difesi dall'avv. FRANCESCO AMERINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Grosseto in Via Ginori 26, come da procura allegata telematicamente.
, rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANO GIORGI e CP_2 dall'avv. LUCIA CAPACCIOLI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Grosseto in Viale Ombrone 3, come da procura allegata telematicamente.
1
Ombrone 3, come da procura allegata telematicamente.
, contumace Controparte_1
CONVENUTI
OGGETTO: concorrenza sleale.
CONCLUSIONI
Per l'attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni del 9.12.2024 con richiesta di revoca dell'ordinanza collegiale, ribadendo la competenza del
TI:
“Piaccia all'Ill.mo IGnor Giudice, disattesa ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
Preliminarmente, ritenuta la competenza della Sezione Specializzata delle
Imprese di codesto Ill.mo Tribunale, si chiede, in revoca dell'ordinanza 26 novembre 2024, disporsi la rimessione della causa al Collegio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze.
In via principale:
- accertata in capo al IG. la qualifica di amministratore di CP_2 fatto di “ ed accertata, altresì, la violazione da parte dei Parte_2 convenuti della norma di cui all'art. 2557 c.c., per tutto quanto esposto in narrativa,
• condannare i convenuti in solido al pagamento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza della violazione di cui sopra, quantificati in atto in € 500.000,00= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla sentenza al saldo, o nella diversa misura da quantificarsi in corso di causa, anche occorrendo con liquidazione equitativa, a titolo di risarcimento del danno così come motivato in narrativa del presente atto, prodotto in capo alla Società attrice per violazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c.;
2 • inibire a “ e al IG. la prosecuzione Parte_2 CP_2 dell'attività svolta in violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 c.c.;
• condannare i convenuti in solido al pagamento di una penale pari ad €1.000,00= o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, anche occorrendo con liquidazione equitativa, per ogni giorno di ritardo nella cessazione dell'attività di in Parte_2 violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 c.c.;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese dei convenuti, per due volte, a caratteri doppi del normale, sia nella versione cartacea, sia nella versione on line, sui quotidiani: “Il ” e “La . CP_3 CP_4
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, in tutto o in parte, delle domande proposte in via principale in ordine alla violazione del divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2557 c.c.:
- accertati gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3) c.c., per tutto quanto esposto in narrativa, posti in essere da “ ai Parte_2 danni di “ , Parte_1
- condannare “ al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_2 patiendi in conseguenza degli atti illeciti di cui in narrativa, quantificati in atto in €500.000,00= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla sentenza al saldo, o nella diversa misura da quantificarsi in corso di causa, anche occorrendo con liquidazione equitativa;
- inibire a “ la prosecuzione dell'attività di concorrenza Parte_2 sleale di cui all'art. 2598 n. 3) c.c., nonché emanare ogni ulteriore ed opportuno provvedimento affinché vengano eliminati gli effetti negativi dei predetti atti di concorrenza sleale;
- condannare “ al pagamento di una penale pari ad Parte_2
€1.000,00= o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, per ogni
3 giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nell'emananda sentenza;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, per due volte, a caratteri doppi del normale, sia nella versione cartacea, sia nella versione on line, sui quotidiani: “Il Tirreno” e “La Nazione”.
In via ulteriormente subordinata
Nell'eventuale e non creduta ipotesi di rigetto anche delle domande proposte in via subordinata ai sensi dell'art. 2598 n. 3) c.c.:
- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art.
2043 c.c., e condannarli a risarcire i danni causati all'attrice con le condotte illecite di cui ai punti precedenti, con le conseguenti pronunce di inibitoria e fissazione di penale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che a partire dal mese di agosto 2019, “ inizia a Parte_2 conferire con i propri automezzi rifiuti ferrosi presso l'impianto Bicomet di
Piombino.
2. Vero che il IG. , dipendente di “Bicomet S.p.A.”, Testimone_1 venne più volte contattato telefonicamente nei mesi di luglio e agosto 2019 da parte del IG. , quale rappresentante di “ , per CP_2 Parte_2 concordare prezzi, tempi, quantitativi e modalità operative per conferire rifiuti attestati da regolari formulari di identificazione.
3. Vero che il predetto conferimento di rifiuti da parte di “ , Parte_2 rappresentata dal IG. , presso l'impianto Bicomet di Piombino, CP_2 durò dal mese di agosto 2019 fino al mese di giugno 2020.
4. Vero che il IG. , in rappresentanza di “ , in più CP_2 Parte_2 occasioni tra il mese di agosto 2019 ed il mese di giugno 2020, trasportava lui stesso, accompagnato dall'autista , i rifiuti presso l'impianto Controparte_5 di smaltimento Bicomet di Piombino, con gli automezzi registrati all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali ed intestati a “ . Parte_2
4
5. Vero che nel mese di giugno 2020, il IG. ricevette Testimone_1 una telefonata da parte del IG. nel corso della quale il IG. CP_2
, per conto di “ , chiese a “Bicomet S.p.A.” di CP_2 Parte_2 partecipare alla gara di aggiudicazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti indetta da “Sei Toscana S.r.l.” con “ al posto di “ Parte_2 [...]
. Parte_1
6. Vero che il IG. , nel corso della suddetta telefonata Testimone_1 ricevuta da parte del IG. nel mese di giugno 2020 quale CP_2 rappresentante di “ , informava quest'ultimo della volontà di Parte_2
“Bicomet S.p.A.” di proseguire la collaborazione con “ . Parte_1
7. Vero che il IG. , nel corso della telefonata da quest'ultimo fatta CP_2 in rappresentanza di “ nel mese di giugno 2020 al IG. Parte_2
, informato in tale occasione della volontà di “Bicomet Testimone_1
S.p.A.” di proseguire nella collaborazione con “ , Parte_1 rispondeva che la Società “ avrebbe sospeso qualsiasi tipo di Parte_2 attività commerciale con “Bicomet S.p.A.” e, conseguentemente, anche quella di conferimento di rifiuti e metalli ferrosi presso l'impianto Bicomet di
Piombino.
8. Vero che “ conferiva decine di tonnellate di rifiuti Parte_2 nell'impianto di smaltimento di Piombino della “Bicomet S.p.A.”, dal mese di agosto 2019 al mese di giugno 2020.
9. Vero che in data 9 ottobre 2019 alle ore 11.28, veniva inviata una comunicazione mail da “Enza Stella Giada Macchine” a “ Email_1 nella quale risulta: (i) che l'impiegata di “ , IG.ra , si Parte_2 Parte_3 era qualificata quale impiegata del IG. ; (ii) che il IG. CP_2 CP_2
risulta il “Titolare” di “ ; (iii) che il IG. risulta
[...] Parte_2 CP_2 il referente di “ per la predisposizione di “offerta e condizioni” Parte_2 per il trasporto e il conferimento di rifiuti da demolizione e ferrosi, come da doc.
12 da rammostrarsi al teste.
10. Vero che in data 10 ottobre 2019 alle ore 14.36, veniva inviata una comunicazione mail da “ a “Enza Stella” con “Oggetto: 1° Email_1
OFFERTA” nella quale: (i) il IG. Le risponde direttamente CP_2 indicando il prezzo al kg. che verrà riconosciuto per il trasporto ed il ritiro a
5 carico di “ dei rifiuti ferrosi;
(ii) il IG. si impegna Parte_2 CP_2 ad inviare “migliore offerta per il trasposto e il conferimento delle macerie da demolizione”; (iii) il IG. risulta unico referente per qualsiasi CP_2 ulteriore informazione o chiarimento;
(iv) figura la scritta “ Parte_4
348 4300216” sopra la denominazione e i dati sociali di “ , Parte_2 come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
11. Vero che in data 11 ottobre 2019 alle ore 15.03, veniva inviata una comunicazione mail da “ a “Enza Stella” con “Oggetto: 2° Email_1
OFFERTA” nella quale: (i) il IG. inviava preventivo dallo stesso CP_2 predisposto per conto di “ per “smaltimento materiale da Parte_2 demolizione”; (ii) il IG. risulta unico referente per qualsiasi CP_2 ulteriore informazione o chiarimento;
(iii) figura la scritta “ Parte_4
348 4300216” sopra la denominazione e i dati sociali di “ ; (iv) Parte_2 risulta allegata “OFFERTA PER LO SMALTIMENTO E IL TRASPORTO DI
RIFIUTI DEL VS. CANTIERE DI SCARLINO” predisposta dal IG. CP_2 dove, fra i dati sociali riportati a piè di pagina, risulta quale primo numero di telefono a cui rivolgersi: “Cell. 348 4300216”, ovvero il cellulare personale del
IG. , come da doc. 12 da rammostrarsi al teste. CP_2
12. Vero che in data 24 ottobre 2019 alle ore 14.28, veniva da Lei effettuata una telefonata agli uffici di “ nel corso della quale la Parte_2 dipendente che ha risposto al telefono: (i) Le indicava il IG. quale CP_2 unico referente e responsabile della Società per i lavori di demolizione e smaltimento rifiuti, nonché dei relativi preventivi;
(ii) Le forniva direttamente il numero di cellulare del IG. : 348/4300216, come da doc. 12 da CP_2 rammostrarsi al teste.
13. Vero che l'intestatario del numero di cellulare 348/4300216 Le è risultato essere il IG. nato a [...] in data [...] ed ivi CP_2 residente in [...], come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
14. Vero che in data 24 ottobre 2019 alle ore 14.31, veniva da Lei effettuata una telefonata al numero di cellulare 348/4300216 e rispondeva il IG.
, al quale Lei chiedeva un preventivo per demolizione e CP_2 smaltimento di parte dell' in località Puntone di Scarlino Parte_5
(GR), come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
6 15. Vero che nel corso della predetta telefonata occorsa tra Lei e il IG. CP_2
in data 24 ottobre 2019, il IG. : (i) si dimostrava interessato
[...] CP_2 alla richiesta di preventivo per demolizione e smaltimento di parte dell' Pt_5
“ ” in località Puntone di Scarlino (GR); (ii) Le esprimeva la necessità Parte_5 di fissare un appuntamento per un sopralluogo al fine di poter redigere il richiesto preventivo;
(iii) la dipendente di “ veniva da Lei Parte_2 indicata come “sua segretaria”, ossia come segretaria del IG. ; CP_2
(iv) il IG. Le chiedeva di poter ricevere una comunicazione mail di CP_2 richiesta di appuntamento per sopralluogo all'indirizzo di Pt_2
“ , da doc. 12 da rammostrarsi al teste. Email_1
16. Vero che in data 24 ottobre 2019 alle ore 17.40, come da richiesta del IG.
, veniva inviata una comunicazione dall'indirizzo mail CP_2
“ ” all'indirizzo “ , nella quale il IG. Email_2 Email_1
viene da Lei qualificato come “responsabile lavori” e gli viene da CP_2
Lei richiesto un preventivo per smaltimento materiali di risulta, ferro e altri metalli recuperati dalla demolizione, come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
17. Vero che in data 25 ottobre 2019 alle ore 14.57, veniva da Lei inviata una nuova comunicazione mail di sollecito dall'indirizzo “ ” Email_2 all'indirizzo “ , nella quale il IG. viene Email_1 CP_2 qualificato come “responsabile lavori” e gli viene richiesto un preventivo per smaltimento materiali di risulta, ferro e altri metalli recuperati dalla demolizione, come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
18. Vero che in data 28 ottobre 2019 alle ore 17.35, il IG. , con CP_2 comunicazione mail da info@ecogest-srl.ita all'indirizzo mail
“ ”, rispondeva alla mail del 24 ottobre 2019, indicando Email_2 la necessità di effettuare un sopralluogo e riportando sopra la dicitura
“ il proprio nome e numero di cellulare: “ 348 Parte_2 CP_2
4300216”, come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
19. Vero che in data 6 novembre 2019 alle ore 15.00, veniva da Lei fissato un appuntamento con il IG. davanti al Municipio di Follonica, come CP_2 da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
7 20. Vero che in data 6 novembre 2019 alle ore 15.00 veniva da Lei effettuata una telefonata al cellulare del IG. al numero 348/4300216, e CP_2 quest'ultimo Le rispondeva rassicurando sul suo imminente arrivo all'appuntamento fissato per tale data davanti al Municipio di Follonica, come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
21. Vero che in data 6 novembre 2019 alle ore 15.07 circa, il IG. CP_2 si presentava presso il parcheggio all'ingresso del Municipio di Follonica all'appuntamento come sopra da Lei fissato per tale data, come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
22. Vero che nel corso dell'appuntamento del 6 novembre 2019 da Lei fissato davanti al Municipio di Follonica: (i) il IG. veniva da Lei CP_2 informato che la persona che avrebbe dovuto fargli visitare l'Albergo “
[...]
” in località Puntone di Scarlino (GR) non poteva presenziare per Pt_5 problemi personali;
(ii) Lei e il IG. rinviavate l'appuntamento a
CP_2 data da definire;
(iii) Lei mostrava al IG. i documenti relativi al
CP_2 suddetto immobile;
(iv) venivano discussi tra Lei e il IG. gli
CP_2 interventi da eseguire all'interno e all'esterno dell'immobile; (v) il IG.
CP_2
Le dichiarava che per poter redigere il preventivo avrebbe dovuto
[...] interpellare prima un ingegnere, come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
23. Vero che l'appuntamento del 6 novembre 2019 da Lei fissato davanti al
Municipio di Follonica terminava alle ore 15.15 circa, con l'accordo che il IG.
avrebbe comunicato a mezzo mail il costo del preventivo e che, CP_2 una volta ricevuto il relativo pagamento a mezzo bonifico, il IG. CP_2
Le avrebbe trasmesso il preventivo, nonché si sarebbe con Lei fissata una data per il sopralluogo all'interno dell'Albergo “ ” in località Puntone di Parte_5
Scarlino (GR), come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
24. Vero che in data 15 novembre 2019 alle ore 10.52, veniva da Lei effettuata una telefonata alla Società “ per sollecitare il preventivo Parte_2 relativo al parziale abbattimento e relativo smaltimento dell'Albergo “
[...]
” in località Puntone di Scarlino (GR) e che rispondeva l'impiegata di Pt_5
“ IG.ra , la quale: (i) La avvisava che il IG. Parte_2 Parte_3 CP_2
in quel momento non era presente in sede;
(ii) Le dichiarava di essere a
[...] conoscenza che il IG. stava preparando il preventivo richiesto;
CP_2
8 (iii) Le assicurava che il IG. avrebbe richiamato quanto prima, CP_2 come da doc. 12 da rammostrarsi al teste;
25. Vero che in data 15 novembre 2019 dalle ore 15.49, il IG. La CP_2 cerca di richiamare in diverse occasioni con suo cellulare 348/4300216, come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
26. Vero che in data 15 novembre 2019 alle ore 17.10, il IG. CP_2 veniva da Lei chiamato all'utenza 348/4300216 e Le dichiarava: (i) che il preventivo richiestogli per il parziale abbattimento e relativo smaltimento dell' ” in località Puntone di Scarlino (GR) sarebbe stato Parte_5 trasmesso il lunedì o il martedì successivi;
(ii) che i costi del preventivo non sarebbero stati addebitati;
(iii) di ricordarsi di lui nel caso di buon fine delle trattative per l'acquisto dell'immobile oggetto del preventivo, come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
27. Vero che in data 19 novembre 2019 alle ore 11.11, il IG. Tes_2 inviava all'indirizzo mail “ ” una comunicazione Email_2 dall'indirizzo mail della Società “ dove richiedeva “a stretto Email_1 giro” i dati per intestare il preventivo dallo stesso predisposto per i lavori di parziale abbattimento e relativo smaltimento in ordine al predetto Albergo “
[...]
” in località Puntone di Scarlino (GR), riportando sopra la dicitura Pt_5
“ il proprio nome: “ ”, come da doc. 12 da Parte_2 CP_2 rammostrarsi al teste.
28. Vero che in data 19 novembre 2019 alle ore 15.59, il IG. CP_2 inviava all'indirizzo masl “ ” una comunicazione Email_2 dall'indirizzo mail della Società “ con allegato il suddetto Email_1 preventivo per il parziale abbattimento e relativo smaltimento dell'Albergo
[...]
” in località Puntone di Scarlino (GR), nel quale: (i) si indica che la Pt_5
“PERSONA DI RIFERIMENTO: Il responsabile del progetto per che Parte_2 potrà essere contattato per tutti gli eventuali chiarimenti e/o approfondimenti di natura tecnica o commerciale sarà: +39 348 4300216 CP_2
; (ii) il IG. viene indicato quale “referente” di Email_1 CP_2
“ ; (iii) nei dati sociali riportati a piè di pagina figura quale Parte_2 numero di telefono per contattare il numero di cellulare del IG. Pt_2
: “348 4300216”; (iv) nella predetta mail accompagnatoria risulta CP_2
9 sopra la dicitura “ il nome: “ ”, come da doc. 12 da Parte_2 CP_2 rammostrarsi al teste.
29. Vero che in data 20 novembre 2019 alle ore 9.30: (i) veniva da Lei effettuata una telefonata al numero di cellulare 348/4300216 del IG. CP_2
per ringraziarlo della sollecitudine nell'invio del preventivo per gli
[...] eventuali lavori da svolgere sull'Albergo “ ” in località Puntone di Parte_5
Scarlino (GR); (ii) il IG. Le precisava che il suddetto preventivo CP_2 avrebbe potuto avere un considerevole aumento nel caso in cui si fossero riscontrate delle parti in cemento armato da dover abbattere, come da doc. 12 da rammostrarsi al teste.
Si indicano quali testi sui capitoli di prova di cui sopra, i seguenti nominativi:
- , residente in [...], 57025 – Testimone_1
Piombino (LI), sui capitoli da prova da 1 a 8;
- , residente in [...] sui Testimone_3 capitoli di prova da 9 a 11;
- residente in [...], 21017 - Samarate Testimone_4
(VA), sui capitoli di prova da 12 a 29;
- residente in [...], 21020 - Mercallo (VA), Testimone_5 sui capitoli di prova da 12 a 29.
Si insiste nella richiesta che codesto Giudice voglia ordinare ad “ Pt_2
, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione
[...] relativa ai clienti e fornitori della Società convenuta inerente agli anni 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022, e più in particolare:
- libro giornale comprensivo di eventuali sezionali e libro degli inventari;
- conti di mastro/partitari;
- libro dei cespiti ammortizzabili;
- scritture ausiliarie di magazzino (qualora la Società sia tenuta alla contabilità di magazzino);
- registro IVA acquisti di tutti i sezionali se istituiti (registro degli acquisti);
- registro IVA vendite di tutti i sezionali se istituiti (registro delle fatture emesse);
- registro IVA dei corrispettivi, se esistente;
10 - copia delle fatture sia fornitori che clienti per verificarne la corrispondenza con quanto riportato in contabilità;
- bilancio di verifica relativo ad ogni anno di imposta dichiarato;
- libro unico del lavoro, buste paga dipendenti;
- registri di carico e scarico rifiuti vidimati;
- formulari di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita;
- Modello Unico, compreso Modello Irap ed indicatori ISA e Dichiarazioni
IVA presentate dalla costituzione della Società ad oggi;
- Modello Unico di dichiarazione ambientale.
Si ribadiscono le eccezioni in ordine all'ammissibilità dei capitoli di prova, dei testimoni e dei documenti prodotti avversariamente, nonché si ribadisce
l'opposizione a tutte le istanze istruttorie comunque formulate dai convenuti, per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, VI° comma, n. 3) c.p.c. ed, in particolare, nel caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, si insiste per essere ammessi a prova contraria diretta sui medesimi con unica variante
“vero che non”, con i seguenti testi:
▪ Dott.ssa residente in [...], sui Testimone_6 capitoli nn. 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) formulati dalla convenuta
“ nella propria memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2) Parte_2
c.p.c., nonché sui capitoli di prova nn. 4), 9), 13), 14), 15), 16) e 17) formulati dal convenuto IG. nella propria memoria ex art. CP_2
183, VI° comma, n. 2) c.p.c., oltre agli ulteriori testi indicati con memoria attorea ex art. 183, VI° comma, n. 2) c.p.c.;
▪ Dott. , residente in [...], sui Testimone_7 capitoli nn. 4) e 12) formulati dalla convenuta “ nella Parte_2 propria memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2) c.p.c., nonché sui capitoli di prova nn. 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 13) e 16) formulati dal convenuto
IG. nella propria memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2) CP_2
c.p.c., oltre agli ulteriori testi indicati con memoria attorea ex art. 183,
VI° comma, n. 2) c.p.c.”.
11 Per le convenute Liquidazione in Concordato Controparte_1
Preventivo e di come da comparsa di Controparte_1 CP_2 costituzione:
“Voglia il Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata per le imprese – rigettata ogni contraria istanza - respingere poiché infondata e non provata la domanda di risarcimento dei danni proposta da “ nei confronti di Parte_1
“ e concordato preventivo” evocata in Controparte_1 Controparte_1 giudizio in persona del liquidatore giudiziale dott. Parte_6 nominato al Tribunale di Grosseto col provvedimento di omologazione del concordato preventivo”.
Per il convenuto , come da comparsa conclusionale del CP_2
15.10.2024:
“Voglia il Tribunale di Firenze, in via istruttoria: ammettere le prove richieste nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. qui da intendersi interamente richiamate e trascritte;
nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla società attrice, poiché infondate in fatto e diritto.
Con vittoria delle spese di causa”.
Per la convenuta come da comparsa di costituzione e da Parte_2 seconda e terza memoria:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi dedotti, respingere poiché infondate in fatto e diritto e non provate tutte le domande proposte dalla società nei confronti di;
con vittoria Parte_1 Parte_2 di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio in concordato Controparte_1 preventivo, , , e Controparte_6 CP_2 Parte_2
per farne accertare la responsabilità Controparte_1 contrattuale ed extracontrattuale per concorrenza sleale con la contestuale richiesta di risarcimento dei danni.
A fondamento delle domande l'attrice ha rappresentato che:
12 - in data 31.3.1994 è stata avviata l'impresa individuale di titolarità di svolgente attività, inizialmente, di costruzioni, movimento terra CP_2
e opere murarie in genere, alle quali si aggiunsero le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, lo stoccaggio e il recupero di rifiuti non pericolosi e la vendita di materiale inerte;
- in data 1.12.2005 è stata costituita (di seguito Controparte_1
“ ) di cui era AU e socio detenendo il 90% del CP_1 CP_2 capitale sociale e il cui oggetto sociale ricomprendeva, tra le altre cose, (i) opere di movimento terra, recupero di rifiuti inerti, produzione e vendita di calcestruzzi, nonché di miscele di materiali bituminosi e inerti, quali conglomerati bituminosi in genere, esercizio di cave e trasporto ed escavazione di sabbia e pietrame per la produzione di inerti e di materiali inerti in generale, e la vendita di tali prodotti (il c.d. ramo di azienda “inerti”), nonché (ii) il trattamento e smaltimento di rifiuti speciali anche tossico- nocivi e loro trasporto (il c.d. ramo di azienda multimateriale); la società, atteso il sempre maggiore indebitamento, è stata posta dapprima in liquidazione in data 28.10.2015 e poi è stata ammessa al concordato preventivo in data 17.5.2016;
- in data 11.1.2013 ha costituito CP_2 Parte_1
(di seguito “ ), le cui quote sociali erano intestate alla moglie e alla Pt_1 zia del convenuto, ma la cui amministrazione di fatto era in capo al medesimo che gestiva in modo esclusivo l'impresa; CP_2
- lo scopo della costituzione di quest'ultima società era quello di condurre in affitto da il ramo di azienda multimateriale e di Controparte_1 acquistare sempre da detta società il ramo di azienda inerti;
- il 27.2.2013 è stato sottoscritto il contratto di affitto relativo al ramo di azienda multimateriale con durata di 20 anni e un canone mensile di €
3.000;
- il 24.11.2014 le originarie socie di hanno ceduto le quote a Pt_1
e ed è stata nominata quale nuovo AU Controparte_7 Controparte_8
Parte_7
13 - il 28.11.2016 ha acquistato da il ramo di Pt_1 CP_1 azienda inerti al prezzo di € 266.000;
- a seguito di ulteriori trasferimenti di quote e operazioni societarie attualmente il capitale di è suddiviso tra tre soci e ne è AU Pt_1 [...]
CP_8
- i rami di azienda oggetto di affitto e di cessione sono stati da sempre gestiti da allorquando facevano capo a Costruzioni, sicché il CP_2 convenuto è a conoscenza dei clienti dei ridetti rami;
- ad oggi esercita principalmente l'attività di recupero, Pt_1 trasporto e selezione di rifiuti speciali, di commercio all'ingrosso di materiali di recupero, di trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi.
Tanto premesso l'attrice ha riferito che , contravvenendo CP_2 alla normativa vigente in materia di concorrenza, in data 21.3.2018 ha iniziato una nuova attività commerciale per mezzo di (di Parte_2 seguito “ ), ubicata a pochi metri di distanza dalla sede di Pt_2 Pt_1 sostanzialmente identica a quella svolta dall'attrice e quindi in diretta concorrenza con questa, con grande danno consistito nella perdita di avviamento, nella drastica riduzione del fatturato e nell'impossibilità di conseguire i risultati economici sperati.
Inizialmente le quote di erano distribuite per il 95% in capo Pt_2 alla moglie di e per il 5% in capo al convenuto, ma con atto del CP_2
17.12.2018 la quota di quest'ultimo è stata trasferita al coniuge che quindi è divenuto titolare esclusivo delle quote sociali ed è stato anche nominato AU pur in assenza di qualsiasi competenza tecnica in materia.
L'attrice ha allegato che la quasi totalità delle attività facenti parte dell'oggetto sociale di coincide con quelle rientranti nell'oggetto Pt_2 sociale di e che è l'unico effettivo referente per Pt_1 CP_2 Pt_2
e gestore della stessa, così svolgendo mansioni di amministratore di fatto in concorrenza con essendo a perfetta conoscenza del pacchetto clienti Pt_1 di quest'ultima per aver gestito in precedenza personalmente i due rami di
14 azienda in relazione ai quali il convenuto per mezzo di ha stornato Pt_2 numerosa clientela.
Oltre a tali circostanze l'attrice ha rappresentato che ha fra i Pt_2 suoi dipendenti personale precedentemente in forza in ( Pt_1 CP_5
,
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 quest'ultimo AU di dal 5.10.2020 come mero prestanome), Pt_2 perfettamente a conoscenza dei clienti di delle condizioni Pt_1 contrattuali ed economiche applicate, dell'intero servizio informatico e gestionale e quindi di notizie riservate.
L'attrice ha quindi domandato di accertare la concorrenza sleale posta in essere da per il tramite di e il risarcimento del danno CP_2 Pt_2 quantificato in un importo non inferiore ad € 500.000, oltre alla pubblicazione della sentenza.
Il fondamento giuridico della domanda è, da un lato, individuato nella violazione contrattuale del divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 c.c. incombente sia su e i suoi soci (ovvero e il fratello), CP_1 CP_2 sia su in quanto amministrata di fatto da;
dall'altro lato nella Pt_2 CP_2 fattispecie di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. atteso il sistematico sviamento di clientela da parte di ai danni di e la sussistenza della Pt_2 Pt_1 presunzione, considerato il settore di attività e il circoscritto bacino territoriale, di una corrispondenza tra ogni attività prestata da e CP_1 ogni mancata prestazione di attività da parte di Pt_1
*
Si è costituito in giudizio il quale ha contestato di essere CP_2 stato amministratore di fatto di e ha affermato di aver cessato di Pt_2 svolgere qualsiasi attività imprenditoriale dal 2015 e di aver avviato un rapporto di collaborazione con dipoi formalizzato con la sua Pt_1 assunzione in data 1.6.2017 presso Giove s.r.l., nata dalla scissione del ramo di azienda edilizia, movimento terra e demolizione di ha Pt_1 riferito che, terminato in data 28.2.2018 il rapporto di lavoro con Giove, in accordo con ha sottoscritto il 5% del capitale di Controparte_8 Pt_2 continuando a svolgere attività professionale nel settore dell'edilizia 15 collaborando con ha aggiunto che e hanno avuto Pt_2 Pt_2 Pt_1 importanti e continui rapporti commerciali fino alla fine del 2018, momento in cui ha ceduto al coniuge la propria quota in rimanendo CP_2 Pt_2 collaboratore familiare e occupandosi di attività di consulenza esclusivamente in materia di edilizia, movimento terra e demolizioni, nella piena consapevolezza di Controparte_8
Il convenuto ha evidenziato che la contrazione dei ricavi lamentati dall'attrice ha proprie cause di natura gestionale indipendenti dall'attività concorrenziale di e ricollegabili in particolare alla perdita nel 2018 di Pt_2 numerose commesse pubbliche (Unicoop Tirreno, SEI Toscana, Comune di
Follonica) e alla pandemia, come indicato nelle note integrative ai bilanci ove non si fa cenno alla perdita di clienti.
Infine il convenuto ha contestato di aver avuto un qualsiasi ruolo nell'affermato storno di dipendenti e clienti da Pt_1
*
Si è costituita in giudizio anche la quale ha contestato che Pt_2
sia il proprio amministratore di fatto e ha negato di svolgere attività di CP_2 concorrenza, giammai sleale, ai danni di evidenziando di operare Pt_1 nel diverso settore di edilizia e demolizione, ragione per la quale neppure sussisterebbe il divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2557 c.c.; in particolare ha rilevato che si limita ad accettare una ristretta gamma Pt_2 di tipologie di rifiuto solo per stoccaggio e in piccoli quantitativi, laddove gestisce l'impianto di trattamento inerti che può completare il ciclo Pt_1 dei rifiuti provenienti dal settore della costrizione e demolizione, sicché
è potenziale cliente di come in effetti lo è stata per circa un Pt_2 Pt_1 anno.
Quanto ai dipendenti, la convenuta ha rappresentato che non vi è stato nessuno storno, ma che alcuni di essi sono stati licenziati da Pt_1 mentre altri hanno rassegnato le dimissioni in ragione di contenziosi in essere con la società per il mancato pagamento di emolumenti e per incomprensioni con l'AU trovatisi senza lavoro gli ex dipendenti CP_8 hanno rinvenuto un diverso impiego in Pt_2
16 La società ha negato di aver mai ricevuto e utilizzato informazioni riservate di e ha contestato il presunto sviamento di clientela Pt_1 evidenziando che i clienti che sono stati visti accedere presso i locali di hanno fatto ciò in piena autonomia e non sono neppure tutti quelli Pt_2 indicati in citazione. ha affermato che il calo di fatturato di non può essere Pt_2 Pt_1 ricollegato ad una presunta attività concorrenziale, ma è verosimilmente da ricondurre a un'opera di ristrutturazione dei costi effettuata dalla società.
Ancora, la convenuta ha evidenziato di non essere in nessun modo soggetta al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 c.c. e in ogni caso ha rilevato che per il contratto di cessione del ramo inerti è ormai decorso il termine quinquennale.
*
Infine si è costituita in giudizio per mezzo del suo CP_1 liquidatore giudiziale il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'azione risarcitoria dal momento che il credito litigioso allegato dall'attrice non è attratto alla concorsualità gestita in ambito concordatario.
Quanto al merito, ha evidenziato che dalla lettura del bilancio 2020 di non emerge neppure nessun accenno a contrazioni di fatturato Pt_1 conseguenti ad atti concorrenziali, essendo invece netto e oggettivo il drastico ridimensionamento dei costi produttivi conseguenti anche al ridimensionamento degli organici, sicché investendo minori risorse nella produzione è normale che la produzione diminuisca.
Ancora, ha evidenziato che non può essere considerata CP_1 una impresa concorrente con in quanto la stessa non è operativa e Pt_1 ha cessato ogni attività; così pure per quale imprenditore CP_2 individuale in concordato preventivo.
Quanto alla doglianza fondata sull'art. 2557 c.c., la convenuta ha evidenziato che ha certamente osservato il divieto di concorrenza CP_1
17 avendo cessato ogni attività e che l'obbligazione esula comunque dal perimetro della concorsualità.
*
Nella contumacia di , la causa è Controparte_1 stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.
All'udienza del 16.7.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 26.11.2024 depositata il 5.12.2024 il Collegio ha ritenuto che le domande introdotte dall'attrice non fossero di competenza della Sezione Specializzata, sicché ha rimesso la causa sul ruolo del GI perché fosse decisa in forma monocratica.
All'udienza dell'11.12.2024 i procuratori delle parti hanno quindi nuovamente precisato le conclusioni e, concessi i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
*** *** ***
Le domande spiegate dall'attrice sono infondate e non meritano accoglimento.
1. Preliminarmente, deve essere esaminata la richiesta di parte attrice di revoca dell'ordinanza collegiale che ha declinato la competenza del
Tribunale delle Imprese a decidere la presente controversia in favore del
Tribunale Ordinario e del giudice monocratico.
Sul punto si reputa di dover confermare integralmente le argomentazioni di cui alla richiamata ordinanza collegiale, osservando che la presente causa ha a oggetto, da un lato, un'azione contrattuale rispetto alla quale la parte attrice in via incidentale ha domandato di accertare la qualità di amministratore di fatto di e, dall'altro lato, un'azione CP_2 extracontrattuale esercitata ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c..
18 Ciò posto, si osserva che costituisce criterio di generale applicazione quello secondo cui la competenza si determina in base al petitum sostanziale identificabile in funzione soprattutto della causa petendi (Cass. Ord. n.
8738/17).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che, quanto all'azione contrattuale, l'accertamento in ordine alla possibilità di qualificare il convenuto come amministratore di fatto è meramente incidentale e non appare utile ad attrarre la causa alla competenza del Tribunale delle
Imprese; mentre, con riferimento all'azione extracontrattuale, giova rilevare che quella dedotta in giudizio è una fattispecie di concorrenza sleale di tipo puro e non interferente dal momento che il riferimento all'uso di informazioni riservate è assolutamente generico, con la conseguente impossibilità di affermare sul punto la competenza della Sezione
Specializzata.
Dalle considerazioni svolte discende, pertanto, che sia la domanda formulata in termini di inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2557
c.c. che quella introdotta ai sensi dell'art. 2598 c.c., così come quella ulteriormente subordinata fondata sull'art. 2043 c.c. non possono essere ritenute attratte alla competenza specializzata.
A livello processuale, essendo intervenuto il rilievo d'ufficio in una fase in cui era ormai preclusa la definizione della causa in rito con una pronuncia di declaratoria di incompetenza, stante l'ormai avvenuto decorso dei termini di cui all'art. 38 c.p.c., l'accertamento della competenza del
Tribunale ordinario in luogo del Tribunale delle Imprese non comporta nessuna translatio iudicii della causa verso altro ufficio, dovendosi ormai ritenere il giudizio incardinato presso il Tribunale di Firenze adìto, ufficio in cui si è svolto per la sua interezza il giudizio.
Da ciò consegue che, in ragione della materia trattata, la decisione della causa deve essere assunta da questo Tribunale in composizione monocratica, evidenziando che una cosa è la competenza, altro è, invece, il rispetto delle regole di composizione dell'organo giudicante, il rilievo (anche
19 ufficioso) della cui violazione, sanzionata con la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 158 c.p.c., non incorre in alcun termine di preclusione.
Sul punto, peraltro, come già evidenziato in sede di rimessione della causa sul ruolo da parte del Collegio, appare irrilevante il fatto dell'intervenuta assegnazione ab origine della causa al Tribunale delle
Imprese, poiché un mero atto amministrativo, qual è l'assegnazione degli affari alle singole Sezioni operata dal Capo dell'Ufficio sulla scorta dei vigenti criteri tabellari, non è idoneo a sovvertire la composizione del giudice come disposta dalla legge.
A ciò si deve aggiungere che la Sezione Specializzata non costituisce un giudice collegiale a sé stante, separato dall'Ufficio giudiziario al cui interno è istituita -ragione per cui, come ormai pacifico, una causa erroneamente iscritta al Tribunale per le Imprese anziché al Tribunale
Ordinario di cui la Sezione Specializzata è parte, o viceversa, non si definisce con una pronuncia di incompetenza, ma si risolve a livello di ripartizione interna degli affari tra Sezioni (Cass. SSUU n. 19882/19): sicché la
“competenza” del Tribunale per le Imprese, quale giudice collegiale, sussiste e viene in rilievo soltanto in quanto una determinata causa attenga a una delle controversie elencate all'art. 3 d.lgs. 168/2003, al di fuori del cui novero, indipendentemente dall'assegnazione (che può essere a sua volta corretta o errata, o basarsi su disposizioni tabellari che assegnano ai giudici della Sezione anche un contenzioso aggiuntivo), il giudice adìto non può considerarsi il Tribunale specializzato, ma quello ordinario al cui interno esso è incardinato, la cui composizione è disciplinata secondo le regole generali di cui all'art. 50 bis c.p.c..
Alla luce delle considerazioni svolte si reputa corretto che la presente decisione sia assunta dal Tribunale Ordinario in forma monocratica.
2. Sempre in via preliminare, con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal liquidatore del concordato, si osserva in primo luogo che nella prima comparsa conclusionale depositata l'attrice ha dichiarato che “si rimette al giudizio di codesto Ill.mo Tribunale in ordine tanto alla legittimazione passiva del Liquidatore Giudiziale, quanto alla sua
20 legittimazione a contraddire nel merito del presente giudizio”: tanto non equivale a una rinuncia alla domanda, sicché non può tenersi conto dell'accettazione formulata dal liquidatore in tal senso (circostanza che, in ogni caso, in assenza di accordo sulle spese, imporrebbe comunque la relativa condanna in capo all'attrice), quanto piuttosto a una accettazione del giudizio che verrà reso sul punto dal Tribunale.
Per quanto riguarda il riferimento alla “legittimazione a contraddire” è da condividere la difesa del liquidatore in ordine al fatto che questa consegue alla veste di parte processuale che l'atto di citazione assegna alla parte rendendola destinataria della domanda.
E allora, tornando al profilo della legittimazione passiva del liquidatore del concordato, è sufficiente richiamare il principio secondo cui in tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori (quale quello che ci occupa che è di tipo liquidatorio), il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo.
L'eccezione deve quindi essere accolta.
3. Venendo al merito, ha fondato la propria domanda Pt_1 risarcitoria, da un lato, sulla responsabilità contrattuale ex art. 2557 c.c. assumendo che a seguito dei contratti di affitto di ramo di azienda e di cessione di altro ramo di azienda da parte di Costruzioni, abbia CP_2 violato il divieto di concorrenza;
dall'altro lato, sulla responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c..
Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale invocata, si osserva che unici soggetti destinatari della domanda possono essere soltanto e , dal momento che il divieto legale di concorrenza CP_1 CP_2 discende dalla esistenza di un contratto -tanto quello di affitto quanto quello di cessione del ramo di azienda- che vincola solo le parti che ne hanno preso parte.
21 Ciò posto, occorre rilevare, in primo luogo, che con riferimento al contratto di affitto del ramo di azienda deve ritenersi venuto meno l'obbligo contrattuale di non concorrenza quinquennale, dal momento che il contratto
è del 27.2.2013 e che parte attrice ha affermato che ha iniziato CP_2 una attività concorrenziale per mezzo di la quale è stata costituita il Pt_2
21.3.2018.
In secondo luogo, si osserva che la violazione dell'obbligazione contrattuale presupporrebbe preliminarmente la dimostrazione della riconducibilità di a e, quindi, della possibilità di Pt_2 CP_2 qualificare questi quale amministratore di fatto di Pt_2
Sul punto il Tribunale reputa, tuttavia, che non siano state acquisite al giudizio prove utili a dimostrare l'assunto attoreo.
Come noto la fattispecie in esame presuppone la dimostrazione che un soggetto, pur privo di un'investitura formale, sotto il profilo sostanziale eserciti nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto.
Nel caso di specie l'attrice ha affermato che è amministratore di CP_2 fatto di per: Pt_2
- aver redatto e siglato, su carta intestata di un'offerta per Pt_2 smaltimento e trasporto rifiuti, indicando tra i contatti della società riportati a piè di pagina il proprio numero di cellulare;
- essere stato indicato dalla dipendente di quale unico Pt_2 responsabile dei lavori e dei preventivi della società, fornendo direttamente al cliente il suo numero di cellulare;
- essere stato indicato dai clienti quale titolare e responsabile lavori di ed aver qualificato la dipendente di quale sua Pt_2 Pt_2 impiegata;
- essersi offerto di fare sopralluoghi in cantiere per accertarsi della situazione dei luoghi;
22 - aver fissato direttamente, attraverso corrispondenza mail, appuntamenti per sopralluoghi con possibili clienti, riportando il proprio numero di cellulare sopra la dicitura “ ; Parte_2
- essere stato indicato nei preventivi su carta intestata di quale Pt_2
“responsabile del progetto” e “referente”, riportando il progetto stesso il suo numero di cellulare.
I fatti rappresentati sono basati esclusivamente su di una relazione investigativa e i suoi allegati, prodotta quale doc. 12 dall'attrice, la quale tuttavia a parere di questo Tribunale non è utile a introdurre in giudizio sufficienti elementi da cui trarre il convincimento in ordine alla possibilità di qualificare come amministratore di fatto. CP_2
Invero, gli allegati alla relazione di parte sono sostanzialmente costituiti da trascrizioni di colloqui e da preventivi in ordine a due soli affari che non consentono di affermare che si sia ingerito in modo costante e CP_2 non occasionale nella gestione sociale. In primo luogo, perché appunto si tratta solo di un paio di episodi;
in secondo luogo, perché la redazione di un preventivo non è da sola sintomatica di esercizio dell'attività di amministrazione di una società potendo essere svolta anche da impiegati o collaboratori -diversa cosa essendo, invece, la determinazione dei prezzi, in relazione alla quale però non si hanno elementi -; in terzo luogo, perché per poter qualificare un soggetto come amministratore di fatto è necessario accertare che questi abbia impartito direttive e abbia condizionato le scelte operative della società, manifestando una ingerenza che, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei e occasionali, riveli caratteri di sistematicità e completezza. E allora, nel caso di specie, non si hanno elementi che dimostrino, ad esempio, che era il convenuto a gestire i rapporti con i clienti e i fornitori, a determinare i prezzi, a occuparsi dei rapporti con le banche, a redigere la documentazione contabile e il bilancio, a dare indicazioni ai dipendenti, ad assumerli e gestirli e organizzarli e in generale ad adottare scelte organizzative e di indirizzo imprenditoriale, tutte attività in relazione alle quali non sono stati acquisiti elementi, neppure indiziari, nel presente giudizio.
23 Nessun altro elemento è stato introdotto dall'attrice a sostegno dell'assunto e neppure alcuna prova specifica è stata domandata sul punto, dovendosi peraltro confermare il giudizio svolto in sede di valutazione della ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie in ordine alla gran parte dei capitoli di prova per testi articolati dall'attrice in quanto riferiti a circostanze nuove mai allegate prima. Infatti, la stessa ha affermato in prima Pt_1 memoria che le circostanze utili a dimostrare che è amministratore di CP_2 fatto di sarebbero quelle di cui ai punti 16 e 17 dell'atto di citazione: Pt_2 ebbene, le circostanze allegate al punto 16 della citazione sono quelle sopra esaminate, mentre quelle di cui al punto 17 non attengono a specifici fatti di gestione ma costituiscono mera allegazione dell'asserito storno di clienti e dipendenti, fatta eccezione per il riferimento al doc. 15 prodotto sempre dall'attrice, il quale tuttavia è costituito da due soli preventivi fatti da in relazione ai quali non vi è nessuna prova che la redazione sia Pt_2 imputabile ad e in ogni caso, anche laddove tale circostanza fosse CP_2 provata, non sarebbe utile a dare la prova ambita dalla parte attrice. Così pure non vi è prova della riferibilità al convenuto dei documenti prodotti da con riferimento all'attività di raccolta, trasporto, smaltimento, Pt_1 intermediazione e commercio di rifiuti (doc. 13 fasc. att.) e comunque tali fatti non denoterebbero una partecipazione alla gestione dell'impresa, quanto piuttosto lo svolgimento di mansioni esecutive proprie di dipendenti e collaboratori. Invece tutti i capitoli di prova riferiti all'“affare Bicomet” sono relativi a circostanze mai introdotte in giudizio prima.
In questo contesto, in assenza di prove fornite dall'attrice in ordine alla ricorrenza di seri elementi indiziari idonei a dimostrare che è CP_2 amministratore di fatto, non sono stati neppure ammessi i capitoli di prova per testi articolati da in quanto ritenuti superflui giacché diretti a Pt_2 dare la prova negativa del fatto non provato dall'attrice, ovvero che non CP_2
è amministratore di fatto della società.
A questo punto, escluso che sia amministratore di fatto CP_2 di e dal momento che detta società è stata gestita dapprima dalla Pt_2 moglie di e poi da un soggetto terzo, non si può ritenere che vi fosse un CP_2
24 obbligo in capo alla stessa derivante dai contratti di cessione e affitto di ramo di azienda intercorsi tra Parte_8
Neppure la circostanza che inizialmente era titolare del 5% del CP_2 capitale sociale di peraltro durata solo pochi mesi- e Controparte_9 che la gestione era affidata alla moglie è utile a dimostrare l'assunto di parte attrice ovvero che il convenuto abbia per mezzo di tali interposti elementi operato in concorrenza con ciò in quanto, come evidenziato, non Pt_1 sono stati acquisiti al giudizio elementi utili a dimostrare che le attività di fossero dirette da e che quindi costui abbia influito in Pt_2 CP_2 modo determinante sull'attività imprenditoriale di questa;
d'altronde è nella normalità delle cose che una persona che ha sviluppato competenze in un certo settore cerchi opportunità lavorative in quel medesimo ambito, pur dopo aver concluso un'attività imprenditoriale propria;
e pertanto è ben possibile e lecito che, pur essendo direttamente investito di un divieto di concorrenza verso taluna impresa (nel caso di specie , operi presso Pt_1 altra impresa come mero dipendente o collaboratore privo di effettivi poteri gestionali. Ed è in questo senso che pare configurarsi la vicenda de qua.
Infine, quanto a si osserva che la società non è attiva e CP_1 quindi non può aver compiuto nessuna attività tantomeno in concorrenza con Pt_1
4. Quanto all'azione extracontrattuale esercitata ai sensi dell'art. 2598
n. 3 c.c., si osserva che si tratta di una fattispecie di concorrenza sleale. Ora, evidenziato che nel caso di specie pare astrattamente trattarsi di concorrenza sleale pura e non interferente -e quindi, come già evidenziato, non di competenza della Sezione Specializzata, così come la domanda formulata in termini di inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2557
c.c.; né può essere sostenuta una attrazione alla competenza specializzata in ragione della delibazione in ordine alla sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo ad , questo sì accertamento CP_2 astrattamente di competenza del Tribunale delle Imprese, ma nel caso di specie oggetto di mero accertamento incidentale- dal momento che il riferimento all'uso di informazioni riservate è assolutamente generico, si deve
25 affermare che dagli atti del giudizio e dalla stessa prospettazione dei fatti fornita dall'attrice non è rappresentata nessuna attività di tipo sleale compiuta da Basti pensare al riferimento all'uso di informazioni Pt_2 riservate che è stato solo genericamente allegato senza essere riempito di contenuto, dal momento che non è stato dimostrato che abbia usato CP_2 quelle informazioni né come le avrebbe usate.
Con riferimento all'allegato storno di dipendenti così come di clientela, giova evidenziare che in nessun modo l'attrice ha riferito come queste attività sarebbero state poste in essere dai convenuti. Difatti, per quanto riguarda i dipendenti, non è prodotta nessuna prova che dimostri una attività di e CP_2 di diretta ad attrarre a sé il personale che era in forza in e Pt_2 Pt_1 che, o è stato da questa licenziato, oppure si è dimesso;
e in tale ultimo caso non vi è prova di una attività dei convenuti causalmente diretta a provocare le dimissioni e ad acquisire il dipendente;
peraltro anche in questo caso è utile richiamare il principio di carattere generale per cui i lavoratori che hanno acquisito capacità e conoscenze in un dato settore, nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro tendono a cercare opportunità nel medesimo ambito. Peraltro in terza memoria è la stessa attrice ad affermare che
non si è mai “voluta disfare” dei propri dipendenti, ma Parte_1 che questi hanno scelto liberamente di seguire in “ CP_2 Pt_2
(sottolineato del redattore).
[...]
Quanto ai clienti, neppure in questo caso l'attrice ha introdotto in giudizio elementi utili a dimostrare l'attività illecitamente posta in essere dai convenuti al fine di attirare a sé clienti di altre imprese e in particolare di difatti, la circostanza in sé del passaggio di alcuni clienti da una Pt_1 impresa a un'altra non è sintomatica dell'illecito prospettato dall'attrice, dovendo questo piuttosto ritenersi integrato a fronte della piena dimostrazione di un comportamento attivo del concorrente che cerchi contatto con i clienti altrui al fine di proporre il medesimo servizio a condizioni più vantaggiose. Ma tutto questo non è stato dimostrato e prima ancora non è stato allegato, dal momento che sin dall'atto di citazione l'attrice ha affermato di aver visto alcuni propri clienti accedere ai locali di
26 tuttavia, come evidenziato, tale circostanza ha un carattere neutro e Pt_2 non è idonea a dimostrare che sia stata proprio a richiamare detti Pt_2 clienti, essendo invece pienamente lecito che questi ultimi si siano rivolti a imprese diverse da in quanto pienamente in linea con il normale Pt_1 andamento degli affari in un mercato concorrenziale (e sempre ammesso che nel caso di specie l'attività posta in essere da sia qualificabile come Pt_2 concorrenziale rispetto a quella di circostanza contestata dalla Pt_1 prima e non indagata in questa sede in quanto superfluo per le ragioni assorbenti già evidenziate).
L'attrice con riferimento allo sviamento della clientela richiama il doc.
13 ovvero le copie dei formulari di ingresso dei rifiuti accettati da Pt_2 tuttavia, tale documento non dimostra che sia stata proprio tale società ad attrarre a sé i clienti utilizzando modalità illecite e scorrette.
Le domande di parte attrice devono quindi essere rigettate.
5. Solo per inciso val la pena osservare anche la condivisibilità delle osservazioni dei convenuti in ordine all'affermato danno da perdita di fatturato che le attività poste in essere in concorrenza -sia in violazione dell'obbligazione contrattuale che in termini di slealtà- avrebbero determinato a Sul punto, anche volendo per un momento accedere Pt_1 alla prospettazione attorea in ordine a inadempimenti o illeciti dei convenuti, non è stata comunque acquisita una prova in ordine ad una efficienza causale di detti contegni rispetto al fatturato dell'attrice, il quale piuttosto potrebbe essere collegato alla drastica riduzione di costi che è stata evidenziata nelle scritture contabili.
Oltre a ciò si osserva che nei bilanci di al 31.12.2019 e Pt_1
31.12.2020 e nella nota integrativa nulla era stato indicato dall'organo amministrativo, come invece accade per il primo bilancio successivo all'introduzione della presente causa, ove si afferma che il calo di fatturato è legato all'attività di concorrenza svolta da ed L'assunto CP_2 Pt_2 difensivo di secondo cui la nota integrativa ha dato atto della Pt_1 concorrenza solo dopo la sua scoperta, non pare condivisibile giacché risulta dagli atti che quantomeno alla data del 3.2.2020 l'attrice aveva contezza dei
27 fatti qui rappresentati tanto da aver inviato una diffida alle controparti (doc.
16 fasc. att.); ciononostante, né nel bilancio 2019 né in quello 2020 è stato indicato nulla, salvo poi inserirvi le richiamate annotazioni solo dopo l'avvio del giudizio e la presa di consapevolezza delle eccezioni dei convenuti proprio su questo punto.
Le considerazioni svolte comportano il rigetto di tutte le domande di e quindi l'assorbimento di ogni altra eccezione sollevata dai Pt_1 convenuti.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri prossimi ai medi per tutte le fasi di giudizio con riferimento allo scaglione di valore determinato dalla domanda (€ 500.000), tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
Quanto alla richiesta formulata da per mezzo del deposito CP_2 della nota spese di applicazione della maggiorazione del compenso per la pluralità di parti convenute, si ritiene di non doverla accogliere tenuto conto che la posizione processuale del convenuto ha visto come unico contraddittore la parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
in concordato preventivo e di
[...] Controparte_6
[...]
2) rigetta le domande dell'attrice nei confronti degli altri convenuti,
3) condanna l'attrice a rifondere ad Controparte_1 in concordato preventivo e , in solido Controparte_6 tra loro, le spese di lite, liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA,
28 4) condanna l'attrice a rifondere a le spese di lite, liquidate CP_2 in € 22.457,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA,
5) condanna l'attrice a rifondere a le spese di lite, Parte_2 liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA.
Firenze, 2.4.2025
Il giudice dott.ssa Laura Maione
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