CA
Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;
ha emesso nella causa n. r.g. 250/2025, pendente tra ed altri;
Parte_1
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATO e CP_2
APPELLATO e CP_3
APPELLATO la seguente
ORDINANZA
(artt. 283, 351 c.p.c.)
- letta e richiamata l'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (n. 1499/2024 resa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il
30.12.2024, notificata il 03.01.2025);
- visto il decreto con il quale il Presidente di Sezione ha respinto la richiesta di provvedimento inaudita altera parte non sussistendo motivi di urgenza e ha disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione della sospensiva, lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento ex 127 ter c.p.c.;
Pagina 1 - lette e richiamate le note e conclusioni depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
RILEVATO:
- che il giudice di prime cure ha rigettato le domande degli attori, dichiarando assorbita ogni altra domanda (tra cui la chiamata in causa nei confronti di
[...]
; ha condannato gli attori alla refusione delle spese di lite, quantificate in euro CP_2
18.977,00 in favore di in euro 18.977,00 in favore di CP_3 CP_1
e in euro 18.977,00 in favore di oltre al 15% per spese generali, IVA e CP_2
CPA come per legge;
ha condannato i convenuti e in CP_3 CP_1 solido tra loro, alla refusione delle spese del procedimento cautelare in favore degli attori, quantificandole in euro 6.637,00 per compensi, euro 1.154,49 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché condannato i convenuti
[...]
e in solido tra loro, alla refusione delle spese del CP_3 CP_1 procedimento di reclamo in favore degli attori, quantificandole in euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- che, trattandosi di sentenza di rigetto, l'istanza di sospensione riguarda pertanto il capo sulle spese;
- che, come risulta dalla nota depositata dagli appellanti, nelle more del procedimento questi ultimi hanno pagato le spese di lite a che aveva CP_1 notificato atto di precetto;
che pertanto l'istanza di sospensione, in relazione a tale parte, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse essendo stata data esecuzione al capo sulle spese, sia pure con riserva di ripetizione all'esito dell'appello;
- che quanto all'istanza di sospensione dei capi sulle spese relativi agli altri appellati occorre premettere che ex art. 283 c.p.c. la sospensione può essere disposta “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”;
- che, nella fattispecie in esame, non è possibile apprezzare prima facie (e, quindi, in termini manifesti) la fondatezza dell'appello, tenuto conto che la decisione di primo grado si è fatta carico di esaminare tutte le domande proposte dagli attori/appellanti e di motivare in maniera articolata il rigetto di tali domande;
Pagina 2 - che, quanto al periculum in mora, in relazione alla posizione di va CP_3 considerato che gli appellanti hanno già ottenuto sentenza revocatoria ordinaria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale avvenuto nell'anno 2009: vero che l'immobile oggetto della sentenza revocatoria, di proprietà al 50% del e per la parte CP_3 rimanente della moglie, come dedotto dagli appellanti, è gravato da mutuo ipotecario di primo grado, ma è altrettanto vero che il mutuo è ventennale ed è stato acceso in data 19-
12-2007, sicché, in difetto di elementi specifici, deve ritenersi che esso sia prossimo alla estinzione e che, quindi, il valore della quota, al netto dell'importo residuo del mutuo, è superiore all'eventuale credito restitutorio per le spese e ciò in ragione del fatto che trattasi di immobile in Cat. A2, per il quale la banca nell'ann0 2007 concesse un mutuo fondiario
(e, quindi, nei limiti del valore dell'80% del bene) nella misura di cinquecentomila euro;
che, inoltre, il ha provveduto pacificamente, assieme alla moglie, al pagamento CP_3 delle spese di lite della sentenza revocatoria ordinaria del Tribunale di Pisa del 2023;
- che, quanto invece alla posizione di questi non risulta titolare di CP_2 alcun bene immobile, né di beni mobili registrati, né ha allegato o documento di essere percettore di redditi, sicché, stante anche l'elevato importo delle spese di lite, vi è il rischio che in caso di accoglimento dell'appello gli appellanti non possano più ripetere le spese pagate per la sostanziale insolvenza dell'appellato; che in relazione a tale soggetto l'istanza di inibitoria merita pertanto accoglimento;
- che è già stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio;
visti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;
P.Q.M.
- respinge l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata quanto a
CP_3
- accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata quanto invece a CP_2
- dichiara improcedibile l'istanza di sospensione, per sopravvenuto difetto di interesse, quanto a CP_1
Si comunichi.
Firenze, 15 aprile 2025.
Il Presidente dott. Ludovico Delle Vergini
Pagina 3
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;
ha emesso nella causa n. r.g. 250/2025, pendente tra ed altri;
Parte_1
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATO e CP_2
APPELLATO e CP_3
APPELLATO la seguente
ORDINANZA
(artt. 283, 351 c.p.c.)
- letta e richiamata l'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (n. 1499/2024 resa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il
30.12.2024, notificata il 03.01.2025);
- visto il decreto con il quale il Presidente di Sezione ha respinto la richiesta di provvedimento inaudita altera parte non sussistendo motivi di urgenza e ha disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione della sospensiva, lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento ex 127 ter c.p.c.;
Pagina 1 - lette e richiamate le note e conclusioni depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
RILEVATO:
- che il giudice di prime cure ha rigettato le domande degli attori, dichiarando assorbita ogni altra domanda (tra cui la chiamata in causa nei confronti di
[...]
; ha condannato gli attori alla refusione delle spese di lite, quantificate in euro CP_2
18.977,00 in favore di in euro 18.977,00 in favore di CP_3 CP_1
e in euro 18.977,00 in favore di oltre al 15% per spese generali, IVA e CP_2
CPA come per legge;
ha condannato i convenuti e in CP_3 CP_1 solido tra loro, alla refusione delle spese del procedimento cautelare in favore degli attori, quantificandole in euro 6.637,00 per compensi, euro 1.154,49 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché condannato i convenuti
[...]
e in solido tra loro, alla refusione delle spese del CP_3 CP_1 procedimento di reclamo in favore degli attori, quantificandole in euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- che, trattandosi di sentenza di rigetto, l'istanza di sospensione riguarda pertanto il capo sulle spese;
- che, come risulta dalla nota depositata dagli appellanti, nelle more del procedimento questi ultimi hanno pagato le spese di lite a che aveva CP_1 notificato atto di precetto;
che pertanto l'istanza di sospensione, in relazione a tale parte, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse essendo stata data esecuzione al capo sulle spese, sia pure con riserva di ripetizione all'esito dell'appello;
- che quanto all'istanza di sospensione dei capi sulle spese relativi agli altri appellati occorre premettere che ex art. 283 c.p.c. la sospensione può essere disposta “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”;
- che, nella fattispecie in esame, non è possibile apprezzare prima facie (e, quindi, in termini manifesti) la fondatezza dell'appello, tenuto conto che la decisione di primo grado si è fatta carico di esaminare tutte le domande proposte dagli attori/appellanti e di motivare in maniera articolata il rigetto di tali domande;
Pagina 2 - che, quanto al periculum in mora, in relazione alla posizione di va CP_3 considerato che gli appellanti hanno già ottenuto sentenza revocatoria ordinaria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale avvenuto nell'anno 2009: vero che l'immobile oggetto della sentenza revocatoria, di proprietà al 50% del e per la parte CP_3 rimanente della moglie, come dedotto dagli appellanti, è gravato da mutuo ipotecario di primo grado, ma è altrettanto vero che il mutuo è ventennale ed è stato acceso in data 19-
12-2007, sicché, in difetto di elementi specifici, deve ritenersi che esso sia prossimo alla estinzione e che, quindi, il valore della quota, al netto dell'importo residuo del mutuo, è superiore all'eventuale credito restitutorio per le spese e ciò in ragione del fatto che trattasi di immobile in Cat. A2, per il quale la banca nell'ann0 2007 concesse un mutuo fondiario
(e, quindi, nei limiti del valore dell'80% del bene) nella misura di cinquecentomila euro;
che, inoltre, il ha provveduto pacificamente, assieme alla moglie, al pagamento CP_3 delle spese di lite della sentenza revocatoria ordinaria del Tribunale di Pisa del 2023;
- che, quanto invece alla posizione di questi non risulta titolare di CP_2 alcun bene immobile, né di beni mobili registrati, né ha allegato o documento di essere percettore di redditi, sicché, stante anche l'elevato importo delle spese di lite, vi è il rischio che in caso di accoglimento dell'appello gli appellanti non possano più ripetere le spese pagate per la sostanziale insolvenza dell'appellato; che in relazione a tale soggetto l'istanza di inibitoria merita pertanto accoglimento;
- che è già stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio;
visti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;
P.Q.M.
- respinge l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata quanto a
CP_3
- accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata quanto invece a CP_2
- dichiara improcedibile l'istanza di sospensione, per sopravvenuto difetto di interesse, quanto a CP_1
Si comunichi.
Firenze, 15 aprile 2025.
Il Presidente dott. Ludovico Delle Vergini
Pagina 3