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Sentenza 12 giugno 2023
Sentenza 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2023, n. 16600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16600 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
Testo completo
2 di 5 – 17290/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (15) – Caponi Est. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal consigliere REMO CAPONI. Udite le osservazioni del P.M., nella persona del sostituto procuratore generale, CO ST, che ha concluso per la parziale inammis- sibilità, in subordine per il rigetto del ricorso il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Nel 2014 la Curatela del Fallimento di NO ON conveniva SA Lo ST e Unicredit Credit Management Bank s.p.a. dinanzi al Tribunale di Catania per lo scioglimento della comunione e, in caso d’indivisibilità, per la vendita all’incanto di un appartamento in Gravina. L’attrice premetteva che l’immobile apparteneva dal 1988 ai coniugi NO ON e SA Lo ST, in regime di comunione legale;
che nel 1991 veniva dichiarato il fallimento di NO ON;
che la Cassa centrale di risparmio (oggi Unicredit) aveva pignorato la quota, ma dell’atto veniva dichiarata la nullità per difetto di trascrizione. Con comparsa unica si costituivano SA Lo ST e OM ON (quest’ultimo, figlio di NO, in qualità di interveniente) e chiede- vano in via riconvenzionale l’improcedibilità della domanda per man- cato tentativo di mediazione e, nel merito, l’accertamento di acquisto dell’immobile in capo a OM ON per usucapione. Interveniva in giudizio anche il Fallimento della Golden Star di SA Lo ST. Il Tribunale di Catania disponeva lo scioglimento della comunione tra NO ON e SA Lo ST, pronunciava ordinanza per le mo- dalità di vendita dell’immobile al prezzo base, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di SA Lo ST (per pregresso fallimento), rigettava la domanda di usucapione. La pronuncia è stata confermata in sede di appello. Firmato Da: COLANERI FLORANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fbc10ee656851351ec3d21ac0884f73 - Firmato Da: MANNA FELICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: CAPONI REMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270e4384ba2a0f55325a0d072fa4f9e3 Civile Sent. Sez. 2 Num. 16600 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 12/06/2023 3 di 5 – 17290/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (15) – Caponi Est. Ricorrono in cassazione i convenuti con sette motivi, illustrati da me- moria. Resiste l’originaria attrice con controricorso, parimenti illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura che si sia ritenuta ammissibile e non tardiva la domanda riconvenzionale di attribuzione di una quota del 50% dell’immobile proposta dal Fallimento della Golden Star di Ro- IA Lo ST, intervenuto volontariamente nel corso del giudizio di primo grado (si deduce violazione dell’art. 167 co. 2 c.p.c.). Con il se- condo motivo si censura che si sia ritenuta ammissibile la domanda proposta nei confronti di SA Lo ST, priva invece di legittima- zione passiva in quanto fallita (si deduce violazione dell’art. 164 c.p.c.). Con il terzo motivo si censura che si siano ritenuti contestati da parte del Fallimento della Golden Star i fatti costitutivi dell’usucapione (si deduce violazione degli artt. 1158 c.c., in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c.). Con il quarto motivo si censura che non sia stata ammessa la prova testimoniale e che la sia reputata irrilevante (si deduce violazione dell’art. 245 c.p.c., in relazione agli artt. 1140, co. 1 e 1158 c.c., per no). Con il quinto motivo ci si duole della mancata nomina del c.t.u. al fine della valutazione del reale valore dell’immobile (si deduce viola- zione dell’art. 115 c.p.c.). Con il sesto motivo si censura che non si sia disposta la sospensione del processo esecutivo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza (si deduce violazione degli artt. 601 e 708 c.p.c.). Con il settimo motivo ci si duole della condanna alle spese (si deduce violazione dell’art. 91 p.c.c. 2. – In primo luogo, è inammissibile il ricorso per cassazione quanto alla posizione della Lo ST, a cagione della sua incapacità di stare in giudizio ex art. 43 l. fall. (così è da riqualificare l’impropria espressione «legittimazione passiva», adoperata dal giudice di primo grado), Firmato Da: COLANERI FLORANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fbc10ee656851351ec3d21ac0884f73 - Firmato Da: MANNA FELICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: CAPONI REMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270e4384ba2a0f55325a0d072fa4f9e3 Numero registro generale 17290/2017 Numero sezionale 781/2023 Numero di raccolta generale 16600/2023 Data pubblicazione 12/06/2023 4 di 5 – 17290/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (15) – Caponi Est. trattandosi di un giudizio relativo ad un rapporto patrimoniale ricadente nel fallimento, come è attestato dall’intervento in causa del Fallimento della Golden Star di SA Lo ST. 3. - Quanto alla posizione di OM ON, il ricorso è da dichia- rare inammissibile per inammissibilità di ogni motivo su cui esso si fonda. Quanto al primo motivo, esso qualifica erroneamente come domanda riconvenzionale ciò che invece la Corte di appello correttamente quali- fica come contestazione dei fatti costitutivi dell’usucapione, che quindi non è colpita dal regime di preclusioni ex art. 167 c.p.c. Quanto al secondo motivo, esso non coglie nel segno poiché la sen- tenza di appello ha in realtà confermato la pronuncia di difetto di ca- pacità di stare in giudizio della Lo ST. Quanto al terzo, quarto e quinto motivo, relativi rispettivamente alla contestazione dei fatti costitutivi dell’usucapione, alla mancata ammis- sione della prova testimoniale e alla mancata nomina del c.t.u., sotto il manto della censura di violazione di norme di diritto, i ricorrenti so- vrappongono il loro apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevante all’accertamento che i giudici di merito hanno compiuto ed espresso in una motivazione che non presta il fianco a censure am- missibili in sede di giudizio di legittimità. Quanto al sesto motivo, esso non si confronta in modo circostanziato e specifico con le ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento del rigetto del terzo motivo di appello con cui i ricorrenti avevano iden- ticamente attaccato la sentenza di primo grado attaccato. Quanto al settimo motivo relativo alle spese, esso è da disattendere per mancato accoglimento di tutti gli altri. 4. - In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Firmato Da: COLANERI FLORANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fbc10ee656851351ec3d21ac0884f73 - Firmato Da: MANNA FELICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: CAPONI REMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270e4384ba2a0f55325a0d072fa4f9e3 Numero registro generale 17290/2017 Numero sezionale 781/2023 Numero di raccolta generale 16600/2023 Data pubblicazione 12/06/2023
che nel 1991 veniva dichiarato il fallimento di NO ON;
che la Cassa centrale di risparmio (oggi Unicredit) aveva pignorato la quota, ma dell’atto veniva dichiarata la nullità per difetto di trascrizione. Con comparsa unica si costituivano SA Lo ST e OM ON (quest’ultimo, figlio di NO, in qualità di interveniente) e chiede- vano in via riconvenzionale l’improcedibilità della domanda per man- cato tentativo di mediazione e, nel merito, l’accertamento di acquisto dell’immobile in capo a OM ON per usucapione. Interveniva in giudizio anche il Fallimento della Golden Star di SA Lo ST. Il Tribunale di Catania disponeva lo scioglimento della comunione tra NO ON e SA Lo ST, pronunciava ordinanza per le mo- dalità di vendita dell’immobile al prezzo base, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di SA Lo ST (per pregresso fallimento), rigettava la domanda di usucapione. La pronuncia è stata confermata in sede di appello. Firmato Da: COLANERI FLORANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fbc10ee656851351ec3d21ac0884f73 - Firmato Da: MANNA FELICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: CAPONI REMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270e4384ba2a0f55325a0d072fa4f9e3 Civile Sent. Sez. 2 Num. 16600 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 12/06/2023 3 di 5 – 17290/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (15) – Caponi Est. Ricorrono in cassazione i convenuti con sette motivi, illustrati da me- moria. Resiste l’originaria attrice con controricorso, parimenti illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura che si sia ritenuta ammissibile e non tardiva la domanda riconvenzionale di attribuzione di una quota del 50% dell’immobile proposta dal Fallimento della Golden Star di Ro- IA Lo ST, intervenuto volontariamente nel corso del giudizio di primo grado (si deduce violazione dell’art. 167 co. 2 c.p.c.). Con il se- condo motivo si censura che si sia ritenuta ammissibile la domanda proposta nei confronti di SA Lo ST, priva invece di legittima- zione passiva in quanto fallita (si deduce violazione dell’art. 164 c.p.c.). Con il terzo motivo si censura che si siano ritenuti contestati da parte del Fallimento della Golden Star i fatti costitutivi dell’usucapione (si deduce violazione degli artt. 1158 c.c., in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c.). Con il quarto motivo si censura che non sia stata ammessa la prova testimoniale e che la sia reputata irrilevante (si deduce violazione dell’art. 245 c.p.c., in relazione agli artt. 1140, co. 1 e 1158 c.c., per no). Con il quinto motivo ci si duole della mancata nomina del c.t.u. al fine della valutazione del reale valore dell’immobile (si deduce viola- zione dell’art. 115 c.p.c.). Con il sesto motivo si censura che non si sia disposta la sospensione del processo esecutivo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza (si deduce violazione degli artt. 601 e 708 c.p.c.). Con il settimo motivo ci si duole della condanna alle spese (si deduce violazione dell’art. 91 p.c.c. 2. – In primo luogo, è inammissibile il ricorso per cassazione quanto alla posizione della Lo ST, a cagione della sua incapacità di stare in giudizio ex art. 43 l. fall. (così è da riqualificare l’impropria espressione «legittimazione passiva», adoperata dal giudice di primo grado), Firmato Da: COLANERI FLORANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fbc10ee656851351ec3d21ac0884f73 - Firmato Da: MANNA FELICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: CAPONI REMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270e4384ba2a0f55325a0d072fa4f9e3 Numero registro generale 17290/2017 Numero sezionale 781/2023 Numero di raccolta generale 16600/2023 Data pubblicazione 12/06/2023 4 di 5 – 17290/2017 – S2 - PU 21/02/2023 (15) – Caponi Est. trattandosi di un giudizio relativo ad un rapporto patrimoniale ricadente nel fallimento, come è attestato dall’intervento in causa del Fallimento della Golden Star di SA Lo ST. 3. - Quanto alla posizione di OM ON, il ricorso è da dichia- rare inammissibile per inammissibilità di ogni motivo su cui esso si fonda. Quanto al primo motivo, esso qualifica erroneamente come domanda riconvenzionale ciò che invece la Corte di appello correttamente quali- fica come contestazione dei fatti costitutivi dell’usucapione, che quindi non è colpita dal regime di preclusioni ex art. 167 c.p.c. Quanto al secondo motivo, esso non coglie nel segno poiché la sen- tenza di appello ha in realtà confermato la pronuncia di difetto di ca- pacità di stare in giudizio della Lo ST. Quanto al terzo, quarto e quinto motivo, relativi rispettivamente alla contestazione dei fatti costitutivi dell’usucapione, alla mancata ammis- sione della prova testimoniale e alla mancata nomina del c.t.u., sotto il manto della censura di violazione di norme di diritto, i ricorrenti so- vrappongono il loro apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevante all’accertamento che i giudici di merito hanno compiuto ed espresso in una motivazione che non presta il fianco a censure am- missibili in sede di giudizio di legittimità. Quanto al sesto motivo, esso non si confronta in modo circostanziato e specifico con le ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento del rigetto del terzo motivo di appello con cui i ricorrenti avevano iden- ticamente attaccato la sentenza di primo grado attaccato. Quanto al settimo motivo relativo alle spese, esso è da disattendere per mancato accoglimento di tutti gli altri. 4. - In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Firmato Da: COLANERI FLORANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fbc10ee656851351ec3d21ac0884f73 - Firmato Da: MANNA FELICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: CAPONI REMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270e4384ba2a0f55325a0d072fa4f9e3 Numero registro generale 17290/2017 Numero sezionale 781/2023 Numero di raccolta generale 16600/2023 Data pubblicazione 12/06/2023