Art. 10.
Per le otto domeniche, di cui all'articolo precedente, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sopraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.
Per le otto domeniche, di cui all'articolo precedente, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sopraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.