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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1231/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 21.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Cona n. 54 - 88050 Petronà (CZ) – presso lo studio dell'avv.
BUBBO GIUSEPPE (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
e nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in via Cona n. 54 - 88050 Petronà (CZ) – C.F._3
presso lo studio dell'avv. BUBBO GIUSEPPE (cod. fisc. - pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 14.11.2024, e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Petronà (CZ) il 09.08.1981 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Petronà (CZ) al n. 13 – parte II – Serie A – anno 1981); di aver avuto due figli: , Per_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], coniugati ed Per_2
economicamente autosufficienti;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di stabilire la loro residenza, dovunque loro piaccia, anche all'estero;
2. il sig. continuerà ad abitare nell'abitazione di AL (LC), via Parte_2
Vittorio Veneto n. 6, e dalla data di sottoscrizione del presente accordo sosterrà in maniera esclusiva le spese relative suddetto immobile;
la sig.ra invece, Parte_1
ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita, portando via con sé i propri effetti personali, in un'abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Petronà, alla via Falcone
n.9, di cui sosterrà in maniera esclusiva le relative spese;
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento, la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dalla firma della presente separazione. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT del costo nazionale della vita;
4. i coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere i rispettivi beni mobili comuni;
5. i sig.ri e con il presente accordo, intendono Parte_1 Parte_2
espressamente promettersi reciproco rispetto, evitando in futuro qualsiasi ulteriore ragione di attrito e dissidio suscettibile di arrecare nocumento alla serenità dei medesimi istanti e dei figli, acconsentendo a vivere separati.
Con decreto dell'11.12.2024, il presidente del., assegnava la causa all'odierno giudice istruttore e disponeva altresì la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ.
In data 15/01/2025, le parti depositavano note scritte in modalità congiunta, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 4.3.2025, acquisita documentazione, con ordinanza del 21.01.2025, resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza parziale di separazione consensuale tra , nata il Parte_1
24/08/1961 a PETRONÀ (CZ), cod. fisc. e nato C.F._1 Parte_2
il 10/06/1954 a PETRONÀ (CZ), cod. fisc. - matrimonio celebrato C.F._3
con rito concordatario in Petronà (CZ), il 09.08.1981 - atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Petronà (CZ) al n. 13 – parte II – Serie A – anno 1981 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Petronà (CZ), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 12.3.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1231/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 21.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Cona n. 54 - 88050 Petronà (CZ) – presso lo studio dell'avv.
BUBBO GIUSEPPE (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
e nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in via Cona n. 54 - 88050 Petronà (CZ) – C.F._3
presso lo studio dell'avv. BUBBO GIUSEPPE (cod. fisc. - pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 14.11.2024, e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Petronà (CZ) il 09.08.1981 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Petronà (CZ) al n. 13 – parte II – Serie A – anno 1981); di aver avuto due figli: , Per_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], coniugati ed Per_2
economicamente autosufficienti;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di stabilire la loro residenza, dovunque loro piaccia, anche all'estero;
2. il sig. continuerà ad abitare nell'abitazione di AL (LC), via Parte_2
Vittorio Veneto n. 6, e dalla data di sottoscrizione del presente accordo sosterrà in maniera esclusiva le spese relative suddetto immobile;
la sig.ra invece, Parte_1
ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita, portando via con sé i propri effetti personali, in un'abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Petronà, alla via Falcone
n.9, di cui sosterrà in maniera esclusiva le relative spese;
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento, la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dalla firma della presente separazione. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT del costo nazionale della vita;
4. i coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere i rispettivi beni mobili comuni;
5. i sig.ri e con il presente accordo, intendono Parte_1 Parte_2
espressamente promettersi reciproco rispetto, evitando in futuro qualsiasi ulteriore ragione di attrito e dissidio suscettibile di arrecare nocumento alla serenità dei medesimi istanti e dei figli, acconsentendo a vivere separati.
Con decreto dell'11.12.2024, il presidente del., assegnava la causa all'odierno giudice istruttore e disponeva altresì la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ.
In data 15/01/2025, le parti depositavano note scritte in modalità congiunta, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 4.3.2025, acquisita documentazione, con ordinanza del 21.01.2025, resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza parziale di separazione consensuale tra , nata il Parte_1
24/08/1961 a PETRONÀ (CZ), cod. fisc. e nato C.F._1 Parte_2
il 10/06/1954 a PETRONÀ (CZ), cod. fisc. - matrimonio celebrato C.F._3
con rito concordatario in Petronà (CZ), il 09.08.1981 - atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Petronà (CZ) al n. 13 – parte II – Serie A – anno 1981 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Petronà (CZ), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 12.3.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli