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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1576/2023 di R.G. (n. 5487/2022 R.G., prima del mutamento del rito) promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_1 Parte_2
Massimo Pagliara, elett.te dom.ti come in atti,
INTIMANTI nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mirella Spera, elett.te Controparte_1 dom.to come in atti,
INTIMATO
CONCLUSIONI: come da memorie conclusionali depositate telematicamen- te.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modifi- cato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i ricorrenti intimavano lo sfratto per morosità nei confronti del sig. , conduttore di un immo- Controparte_1 bile commerciale sito in Cava de' Tirreni, corso Mazzini n. 53, in forza di contratto registrato il 28/12/2018. La morosità contestata ammontava ad eu- ro 4.000,00, corrispondente a quattro mensilità non versate da giugno a set- tembre 2022.
All'udienza del 16/11/2022, parte intimante dava atto del pagamento dei ca- noni arretrati, dichiarando tuttavia il mancato versamento degli interessi le- gali e delle spese processuali, e insisteva nella richiesta di convalida. Parte
1 convenuta, costituitasi regolarmente, eccepiva l'intervenuto integrale paga- mento prima ancora dell'iscrizione a ruolo e si opponeva alla domanda. Con ordinanza del 28/02/2023, ritenuta non più possibile la convalida per in- tervenuto pagamento, il Giudice disponeva il mutamento del rito e l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria. L'incontro di mediazione si te- neva il 02/05/2023 con esito negativo.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza del
11/06/2025 per la discussione e la decisione.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dall'intimato, fondata sull'omesso esperimento della mediazione obbligatoria, deve essere respinta. Infatti, a seguito del mutamento del rito, parte attrice ha correttamente avviato il ten- tativo di mediazione, come comprovato dal deposito in atti del verbale con esito negativo del 2 maggio 2023.
Tanto atteso, è necessario scrutinare la domanda di risoluzione del contratto, la quale è da ritenersi infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, è pacifico in causa che alla data della notifica dell'intimazione (08/10/2022) sussistesse una morosità di euro 4.000,00 per quattro mensilità. Il pagamento dell'intero importo è avvenuto tempestiva- mente, prima dell'udienza del 16/11/2022.
Tuttavia, ai fini della richiesta di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e
1455 c.c., la successiva sanatoria non preclude la valutazione della gravità dell'inadempimento. Nel caso di specie, il comportamento del conduttore non evidenzia una con- dotta abituale o intenzionalmente elusiva, essendo stato il pagamento esegui- to in tempi rapidi dopo la notifica. La morosità, seppur di quattro mensilità, non è risultata reiterata nel tempo e non ha inciso stabilmente sull'equilibrio contrattuale. Pertanto, l'inadempimento, valutato nel suo concreto svolgi- mento, non è tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione.
Per quanto concerne la domanda di corresponsione degli interessi, si osserva che, il loro riconoscimento consegue di diritto alla mora nel pagamento dei canoni ex art. 1282 c.c., trattandosi di obbligazioni pecuniarie. Pur non es- sendo stata prodotta una quantificazione specifica, la loro debenza si fonda sulla natura del credito locatizio e sul ritardo accertato. Pertanto, l'intimato va condannato al pagamento degli interessi legali sulle somme versate in ri- tardo, decorrenti dalle singole scadenze al saldo.
2 Quanto alle spese si osserva quanto segue. La condotta processuale dell'intimato, che ha adempiuto solo dopo la notifica dell'intimazione, ha determinato l'instaurazione del presente giudizio. Tuttavia, la tempestiva sa- natoria, l'assenza di condotte dilatorie e la mancata reiterazione della moro- sità attenuano la responsabilità processuale. In ragione della reciproca par- ziale soccombenza, appare equo disporre la compensazione per metà delle spese di lite, con condanna dell'intimato alla restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, re- spinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provve- de:
1) Rigetta la domanda di risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa;
2) Condanna parte intimata al pagamento degli interessi legali sulle somme versate in ritardo, decorrenti dalle rispettive scadenze contrattuali fi- no alla data del saldo;
3) Condanna parte intimata al pagamento della metà delle spese proces- suali in favore dell'intimante che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per esborsi e per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese ge- nerali come per legge, con attribuzione al procuratore di parte intimante di- chiaratosi antistatario;
4) Compensa la restante metà le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Nocera Inferiore, lì 11/06/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1576/2023 di R.G. (n. 5487/2022 R.G., prima del mutamento del rito) promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_1 Parte_2
Massimo Pagliara, elett.te dom.ti come in atti,
INTIMANTI nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mirella Spera, elett.te Controparte_1 dom.to come in atti,
INTIMATO
CONCLUSIONI: come da memorie conclusionali depositate telematicamen- te.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modifi- cato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i ricorrenti intimavano lo sfratto per morosità nei confronti del sig. , conduttore di un immo- Controparte_1 bile commerciale sito in Cava de' Tirreni, corso Mazzini n. 53, in forza di contratto registrato il 28/12/2018. La morosità contestata ammontava ad eu- ro 4.000,00, corrispondente a quattro mensilità non versate da giugno a set- tembre 2022.
All'udienza del 16/11/2022, parte intimante dava atto del pagamento dei ca- noni arretrati, dichiarando tuttavia il mancato versamento degli interessi le- gali e delle spese processuali, e insisteva nella richiesta di convalida. Parte
1 convenuta, costituitasi regolarmente, eccepiva l'intervenuto integrale paga- mento prima ancora dell'iscrizione a ruolo e si opponeva alla domanda. Con ordinanza del 28/02/2023, ritenuta non più possibile la convalida per in- tervenuto pagamento, il Giudice disponeva il mutamento del rito e l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria. L'incontro di mediazione si te- neva il 02/05/2023 con esito negativo.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza del
11/06/2025 per la discussione e la decisione.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dall'intimato, fondata sull'omesso esperimento della mediazione obbligatoria, deve essere respinta. Infatti, a seguito del mutamento del rito, parte attrice ha correttamente avviato il ten- tativo di mediazione, come comprovato dal deposito in atti del verbale con esito negativo del 2 maggio 2023.
Tanto atteso, è necessario scrutinare la domanda di risoluzione del contratto, la quale è da ritenersi infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, è pacifico in causa che alla data della notifica dell'intimazione (08/10/2022) sussistesse una morosità di euro 4.000,00 per quattro mensilità. Il pagamento dell'intero importo è avvenuto tempestiva- mente, prima dell'udienza del 16/11/2022.
Tuttavia, ai fini della richiesta di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e
1455 c.c., la successiva sanatoria non preclude la valutazione della gravità dell'inadempimento. Nel caso di specie, il comportamento del conduttore non evidenzia una con- dotta abituale o intenzionalmente elusiva, essendo stato il pagamento esegui- to in tempi rapidi dopo la notifica. La morosità, seppur di quattro mensilità, non è risultata reiterata nel tempo e non ha inciso stabilmente sull'equilibrio contrattuale. Pertanto, l'inadempimento, valutato nel suo concreto svolgi- mento, non è tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione.
Per quanto concerne la domanda di corresponsione degli interessi, si osserva che, il loro riconoscimento consegue di diritto alla mora nel pagamento dei canoni ex art. 1282 c.c., trattandosi di obbligazioni pecuniarie. Pur non es- sendo stata prodotta una quantificazione specifica, la loro debenza si fonda sulla natura del credito locatizio e sul ritardo accertato. Pertanto, l'intimato va condannato al pagamento degli interessi legali sulle somme versate in ri- tardo, decorrenti dalle singole scadenze al saldo.
2 Quanto alle spese si osserva quanto segue. La condotta processuale dell'intimato, che ha adempiuto solo dopo la notifica dell'intimazione, ha determinato l'instaurazione del presente giudizio. Tuttavia, la tempestiva sa- natoria, l'assenza di condotte dilatorie e la mancata reiterazione della moro- sità attenuano la responsabilità processuale. In ragione della reciproca par- ziale soccombenza, appare equo disporre la compensazione per metà delle spese di lite, con condanna dell'intimato alla restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, re- spinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provve- de:
1) Rigetta la domanda di risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa;
2) Condanna parte intimata al pagamento degli interessi legali sulle somme versate in ritardo, decorrenti dalle rispettive scadenze contrattuali fi- no alla data del saldo;
3) Condanna parte intimata al pagamento della metà delle spese proces- suali in favore dell'intimante che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per esborsi e per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese ge- nerali come per legge, con attribuzione al procuratore di parte intimante di- chiaratosi antistatario;
4) Compensa la restante metà le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Nocera Inferiore, lì 11/06/2025.
Il Giudice
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