Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 201/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avvocati Maria Maddalena BERLOCO e Oreste MANZI Pt_1 appellante contro
, e , con il CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 patrocinio degli avvocati Alberto GUARISO, Livio NERI LIVIO e Daniele BERGONZI appellati
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 6-3-2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 15.12.2021, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 17.12.2021, , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
assumevano:
[...]
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di presso lo CP_5 stabilimento di Guardamiglio (LO);
- di essere, poi, stati sottoposti a procedura di licenziamento collettivo a far data dal 12.10.2018;
- che, in data 20.12.2018, sottoscrivevano verbale di accordo con le rappresentanze sindacali, regionali e statali, che prevedeva il ricorso alla C.I.G.S. per crisi aziendale dal 27.12.2018 e per la durata di dodici mesi, per cessazione di attività, con allegato verbale di ricollocazione ex art. 24 bis del d.lgs. n. 148/2015, con cui le parti concordavano l'ambito aziendale e i profili professionali interessati al ricorso all'assegno di ricollocazione;
pag. 1 di 5
CP_5
- che il rapporto di lavoro con la datrice di lavoro “originaria” cessava poi definitivamente e, quindi, presentavano all' richiesta del “bonus rioccupazione” Pt_1 previsto dall'art. 24 bis, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015, che lo aveva erogato in misura inferiore a quanto spettante;
- che l' accoglieva la richiesta dei ricorrenti e Pt_1 CP_1 CP_3 erogando loro, tuttavia, a titolo di “bonus rioccupazione”, solamente € 86,88 lordi a ed € 34,44 lordi a CP_1 CP_3
- che i ricorrenti e non ricevevano, invece, alcun Controparte_2 CP_4 riscontro dall' . Pt_1
Adivano, quindi, in giudizio , insistendo per il riconoscimento del contributo Pt_1 mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto a norma del comma 5 dell'art. 24 bis del d.lgs. 148/2015 (c.d. bonus rioccupazione) per l'intervallo temporale dal 27.12.2018 (data di avvio del trattamento straordinario di integrazione salariale) alla data di cessazione di ogni rapporto di lavoro con CP_5
1.1) Costituendosi in giudizio, l' eccepiva, in via preliminare: la nullità del ricorso Pt_1 per violazione dell'art. 2697 c.c.; l'improponibilità del ricorso rispetto alla posizione di , per non avere lo stesso presentato alcuna domanda in via CP_4 amministrativa;
l'inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ad agire, rispetto alla posizione di per avere quest'ultima percepito Controparte_2 dall' il “bonus rioccupazione” con riguardo al periodo ritenuto indennizzabile Pt_1 dall'Istituto. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato dal momento che, dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 24 bis del d.lgs. n. 148/2015, si evinceva, come condizione necessaria per l'insorgenza di entrambi i diritti a favore dei lavoratori rientranti nella procedura di ricollocazione (incentivo fiscale e c.d. bonus rioccupazione), oltre all'assunzione da un datore di lavoro che non presentasse assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa presso cui erano precedentemente impiegati, la cessazione del rapporto di lavoro tra i lavoratori e l'impresa, quale presupposto preordinato ai Parte_2 fini dell'erogazione del bonus in questione” Respinte le eccezioni preliminari, il Tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti, di cui ha condiviso sia la prospettazione in diritto, con richiamo di alcuna giurisprudenza di merito, quanto all'an debeatur, sia quella per così dire contabile, con riferimento al quantum – evidenziandone la mancanza di specifica contestazione da parte di
. Pt_1
Ha proposto appello l' , censurando l'esegesi della norma come Parte_3 intesa dal primo giudice, evidenziando la mancanza di precedenti di legittimità e di qualsiasi giudicato in materia, essendo state impugnate le decisioni di merito pag. 2 di 5 indicate dai ricorrenti, e contestando anche il metodo di quantificazione del beneficio come prospettato dai lavoratori e accolto dal Tribunale. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione degli appellati, che hanno ribadito la fondatezze delle difese vittoriosamente svolte in prime cure. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
2. L'appello è fondato e merita accoglimento. Come gli stessi appellati correttamente riassumono, “L'art. 24bis D.Lgs 148/15 prevede che, nei casi di crisi aziendale per i quali non sia previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione sindacale per la richiesta del trattamento di CIGS può concludersi con un “accordo di ricollocazione”, contenente l'indicazione dei profili professionali a rischio di esubero. Stabilisce quindi che i lavoratori rientranti nei predetti profili possono richiedere all' entro trenta giorni Controparte_6 dalla data di sottoscrizione dell'accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 D.Lgs 150/15 e spendere tale assegno “in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale” al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Riconosce infine ai lavoratori che, compiute le operazioni sopra indicate, accettano l'offerta di un altro lavoro nel periodo in cui fruiscono del servizio intensivo di assistenza nella ricerca occupazionale finanziata tramite l'assegno di ricollocazione, due diritti: a) il diritto all'esenzione IRPEF per le somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda in crisi, fino ad un massimo di 9 mensilità; b) il diritto alla corresponsione di un importo pari al 50% dell'indennità di CIGS che sarebbe stata loro altrimenti corrisposta”. Ebbene, i benefici sono graduali e diversificati e la maggiore consistenza degli importi si accompagna ad una maggiore esposizione dei lavoratori al rischio del mercato del lavoro. Vi è infatti un primo beneficio, di attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 d.lgs. 150/20151, funzionale all'ottenimento di un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.
pag. 3 di 5 Vi è poi altro beneficio (“altresì”), previsto dal comma 5° della norma di cui qui si discute, di corresponsione di “un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale” connesso alla ricorrenza delle condizioni del comma 4° della medesima norma. Il testo della disposizione è chiaro, al riguardo: “Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresì...” Ebbene, il comma 4° prevede una caso articolato: “Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente”. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellati e ritenuto dal primo giudice, la norma non si limita a prevedere il caso della sopravvenuta occupazione presso datore di lavoro “estraneo”, per così dire, a quello in crisi;
essa dà per presupposta la cessazione del precedente rapporto, tanto che espone, pianamente, come esso lavoratore beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro. Se si fosse trattato di una mera eventualità, la cessazione del rapporto di lavoro sarebbe stata indicata quale presupposto di esenzione;
è evidente, invece, che l'attenzione del legislatore si è appuntata sulla sola esenzione IRPEF di quanto era per così dire ovvio e implicito nella fattispecie disciplinata: la cessazione del precedente rapporto. A fortiori ciò emerge dall'ultimo periodo, che contempla le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede (per sottrarle al beneficio tributario): la sede è quella della cessazione del rapporto di lavoro e distingue le somme percepite precisamente a quel titolo dalle altre. Deve concludersi dunque che, quando il quinto comma fa riferimento “ai casi” di cui al comma precedente, abbia inteso individuare l'elemento differenziante costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro. Del resto, non vi sarebbe una significativa ragione di premiare che abbia accettato un'offerta di lavoro, senza lasciare il posto precedentemente occupato, posto che la prestazione economica è funzionale alla ricerca di un altro lavoro, non di un lavoro ulteriore, e la finalità dell'istituto nel suo insieme è quello di limitare il ricorso del licenziamento all'esito dell'intervento di integrazione salariale.
4. L'assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo
12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. ...”
pag. 4 di 5 Ciò vale anche laddove si tratti di rapporti a tempo indeterminato, sia perchè, ove la norma sia diversamente intesa, la stessa si presterebbe a facili abusi, sia perchè la stessa individua un punto di equilibrio tra costi sociali dell'inoccupazione e vantaggio dell'individuo nella premiata ricerca di un'alternativa lavorativa. Il ricorso deve dunque essere respinto, per la parte in cui ha rivendicato il pagamento del bonus in relazione a periodi anteriori alla cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro con . CP_5
Quanto alla misura della prestazione in epoca successiva, durante la quale era in effetti dovuta, oggetto di ulteriore censura, gli appellati hanno apprezzabilmente ricordato il quantum agli stessi spettante secondo il conteggio – pur se dagli stessi non condiviso – indicato da e qui ritenuto corretto, ovvero “... applicando al Pt_1 periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata dall'interessato nel periodo di fruizione della CIGS” (così la circolare 109/19 richiamata a pag. 7 dell'appello). Pt_1
Si ritiene infatti che questo solo corrisponda alla ratio della norma, ove indica il 50% di quanto sarebbe stato corrisposto al lavoratore, evidentemente così riferendosi al trattamento, sia pure virtuale, più aderente al concreto atteggiarsi del rapporto. E' dunque a quegli importi che può farsi riferimento (cfr. prospetto a pag. 18 memoria di costituzione).
3. La novità della questione e l'esistenza di precedenti di merito solo di segno contrario, a quanto consta, fa ritenere di giustizia la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 164/2023 del Tribunale di Piacenza, resa Pt_1 in data e pubblicata il giorno 10/10/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
1. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti/appellati alla percezione del bonus ex art. 24 bis5 d.lgs. 148/2015 nei limiti temporali indicati in parte motiva e
2. condanna pertanto l' al pagamento, per il titolo, delle seguenti somme: Pt_1 ad €.191,56 CP_1
a €.547,67 Controparte_2
a €.214,47 CP_3
a €.57,65 CP_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della legge n. 412/1991, 22, comma 36, della legge n. 724/1994 3. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio. Bologna, 6/3/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24 (3) .
2. L'assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 4.
3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.