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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
LI IO, AT
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 452/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Luigi Filannino, 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS070100953-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., con il proprio ricorso , ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVS070100953/2024, relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani aveva recuperato ritenute dovute a titolo d'imposta per euro 3.166,00 oltre interessi e sanzioni .
L'accertamento concerne l'imputazione al socio Nominativo_2 di un maggior reddito di capitale di euro 12.175,00, originato da un presupposto maggior reddito di impresa di euro 24.350,00 accertato in capo alla società con l'avviso n. TVS030100155/2024, derivante da profitti illeciti per smaltimenti eccedenti la capacità complessiva autorizzata.
La società ricorrente ha eccepito principalmente la violazione e falsa applicazione dell'Art. 42 del D.P.R.
600/73 e l'insussistenza di elementi probatori a supporto della presunzione di distribuzione a favore dei soci.
Ha lamentato la violazione del divieto di præsumptum de præsumpto e ha sostenuto che l'Agenzia delle Entrate dovesse provare la concreta distribuzione dei maggiori ricavi, richiamando l'onere probatorio a carico del Fisco stabilito dall'Art. 7, comma 5-bis del D. Lgs. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
La ricorrente ha incentrato la sua impugnazione sull'illegittimità dell'accertamento personale, eccependo in primo luogo la violazione dell'onere probatorio in capo all'Amministrazione Finanziaria (A.F.) in merito all'effettiva percezione degli utili.
A tal riguardo, la Corte rileva che l'A.F. ha correttamente fondato la propria pretesa sulla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia di società a ristretta base partecipativa. Si conferma che, nel caso di specie, la ristrettezza della base sociale — essendo il ricorrente, Nominativo_3, socio della Ricorrente_1 SRL — costituisce un elemento presuntivo grave, preciso e concordante. Tale presunzione di attribuzione pro quota dei maggiori utili extracontabili accertati è legittima.La Suprema Corte ha stabilito, con orientamento granitico, che in tali circostanze la presunzione semplice determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Il ricorrente era pertanto onerato di offrire la prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi non erano stati oggetto di distribuzione, ma erano stati accantonati dalla società o da essa reinvestiti. Il ricorrente non ha fornito tale prova, limitandosi a contestare la presunzione e la natura dei ricavi accertati come minori costi anziché maggiori proventi. Tale obiezione non è ritenuta sufficiente a superare la presunzione di distribuzione posta dall'Ufficio.
In data odierna, il Collegio, nel separato giudizio avente ad oggetto l'accertamento TVS030100155/2024 emesso nei confronti della società Ricorrente_1 SRL per l'anno 2018, ha pronunciato sentenza che ha confermato il medesimo atto presupposto con il rigetto del ricorso rubricato rg n. 453/2025.
L'esito del giudizio sulla legittimità dell'atto presupposto porta al rigetto del presente ricorso .
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
LI IO, AT
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 452/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Luigi Filannino, 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS070100953-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., con il proprio ricorso , ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVS070100953/2024, relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani aveva recuperato ritenute dovute a titolo d'imposta per euro 3.166,00 oltre interessi e sanzioni .
L'accertamento concerne l'imputazione al socio Nominativo_2 di un maggior reddito di capitale di euro 12.175,00, originato da un presupposto maggior reddito di impresa di euro 24.350,00 accertato in capo alla società con l'avviso n. TVS030100155/2024, derivante da profitti illeciti per smaltimenti eccedenti la capacità complessiva autorizzata.
La società ricorrente ha eccepito principalmente la violazione e falsa applicazione dell'Art. 42 del D.P.R.
600/73 e l'insussistenza di elementi probatori a supporto della presunzione di distribuzione a favore dei soci.
Ha lamentato la violazione del divieto di præsumptum de præsumpto e ha sostenuto che l'Agenzia delle Entrate dovesse provare la concreta distribuzione dei maggiori ricavi, richiamando l'onere probatorio a carico del Fisco stabilito dall'Art. 7, comma 5-bis del D. Lgs. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
La ricorrente ha incentrato la sua impugnazione sull'illegittimità dell'accertamento personale, eccependo in primo luogo la violazione dell'onere probatorio in capo all'Amministrazione Finanziaria (A.F.) in merito all'effettiva percezione degli utili.
A tal riguardo, la Corte rileva che l'A.F. ha correttamente fondato la propria pretesa sulla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia di società a ristretta base partecipativa. Si conferma che, nel caso di specie, la ristrettezza della base sociale — essendo il ricorrente, Nominativo_3, socio della Ricorrente_1 SRL — costituisce un elemento presuntivo grave, preciso e concordante. Tale presunzione di attribuzione pro quota dei maggiori utili extracontabili accertati è legittima.La Suprema Corte ha stabilito, con orientamento granitico, che in tali circostanze la presunzione semplice determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Il ricorrente era pertanto onerato di offrire la prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi non erano stati oggetto di distribuzione, ma erano stati accantonati dalla società o da essa reinvestiti. Il ricorrente non ha fornito tale prova, limitandosi a contestare la presunzione e la natura dei ricavi accertati come minori costi anziché maggiori proventi. Tale obiezione non è ritenuta sufficiente a superare la presunzione di distribuzione posta dall'Ufficio.
In data odierna, il Collegio, nel separato giudizio avente ad oggetto l'accertamento TVS030100155/2024 emesso nei confronti della società Ricorrente_1 SRL per l'anno 2018, ha pronunciato sentenza che ha confermato il medesimo atto presupposto con il rigetto del ricorso rubricato rg n. 453/2025.
L'esito del giudizio sulla legittimità dell'atto presupposto porta al rigetto del presente ricorso .
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.