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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 19/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.299 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: reclamo ex art.51 Codice della Crisi di Impresa avverso la sentenza n.11/2024 emessa il giorno 24.4.2024 dal
Tribunale di Matera in composizione collegiale, e vertente tra in qualità di titolare della ditta “Meridiana Sud di RR LD” (P.iva Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bonito Oliva presso il cui studio in P.IVA_1
Potenza, alla Via Giuseppe Mazzini n.165, elettivamente domicilia;
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della ditta “Meridiana Sud di RR LD”, in persona del curatore D.ssa , contumace;
Persona_1
in persona del legale rappresentante p.t., contumace;
CP_1
RECLAMATE
a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 20.5.2025, sulle richieste avanzate dalla parte costituita con note scritte depositate il 19.5.2025.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.11/2024 pronunciata il 24.4.2024 il Tribunale di Matera, in accoglimento del ricorso depositato il 29.1.2024 da in persona del legale rappresentante p.t., dichiarava CP_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta “Meridiana Sud di RR LD” sul presupposto che la documentazione acquisita valesse a riscontrare la sussistenza delle condizioni per la relativa pronuncia nonché lo stato di insolvenza della predetta impresa individuale.
Con ricorso depositato in cancelleria il 4.6.2024 la sig.ra RR LD, in qualità di titolare della ditta “Meridiana Sud di RR LD”, proponeva reclamo ex art.51 del C.C.I. avverso la sentenza n.11/2024 pronunciata il 24.4.2024 dal Tribunale di Matera assumendo la natura agricola dell'attività esercitata dall'impresa e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'operatività della normativa in materia di liquidazione giudiziale, difettando la qualifica di imprenditore commerciale.
Pertanto, chiedeva che, in riforma della decisione del Tribunale di Matera, fosse revocata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ditta “Meridiana Sud di RR LD”, con vittoria di spese processuali.
Emesso in data 11.6.2024, a cura del Presidente f.f. della Sezione Civile della Corte, il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio ed instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio nessuna delle parti reclamate.
Con ordinanza emessa il 22.10.2024 la Corte disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, nominando il Dott. . Persona_2
All'udienza del 12.11.2024 la Corte conferiva l'incarico peritale al nominato C.t.u., rinviando all'udienza del 20.5.2025 la trattazione in prosieguo del procedimento.
La relazione peritale veniva depositata in cancelleria il 9.5.2025.
In riferimento all'udienza fissata per il giorno 20.5.2025 il Presidente del collegio con provvedimento depositato in data 30.4.2025 disponeva la trattazione mediante il deposito, con modalità telematiche, di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
La parte reclamante costituita depositava in data 19.5.2025 le note scritte contenenti le proprie richieste e conclusioni.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Liquidazione Giudiziale della ditta “Meridiana
Sud di RR LD”, in persona del curatore, nonché della società in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., nei confronti delle quali il contraddittorio è stato instaurato e che non hanno inteso costituirsi in giudizio.
Il reclamo è fondato e va accolto.
Con un unico motivo di impugnazione la sig.ra RR LD, in qualità di titolare della ditta
“Meridiana Sud di RR LD”, ha sostenuto la natura agricola dell'attività esercitata dall'impresa e, quindi, difettando la qualifica di imprenditore commerciale, ha eccepito l'insussistenza del presupposto soggettivo perché l'impresa stessa potesse essere assoggettata al procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
L'art.121 del Codice della Crisi di Impresa espressamente prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Ai sensi dell'art.2 co.1 lett. d) del Codice della Crisi di Impresa, è definita “impresa minore” quella pag. 2 che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dell'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.
Orbene, dal tenore dell'art.121 cit. risulta di immediata lettura la sottrazione dell'impresa agricola alla liquidazione giudiziale.
La definizione di “impresa agricola” è rinvenibile nell'art.2135 c.c., a tenore del quale è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse. Per coltivazione e selvicoltura si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine e per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e dall'allevamento, nonché tutte quelle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
Ai fini della qualificazione di imprenditore agricolo perde di centralità il fondo rustico in luogo della “cura” e “sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso …” (art.2135 co.2 c.c.).
L'impresa agricola grazie alla definizione delle attività connesse si configura quale
“plurifunzionale” atteso che tra le attività svolte da un'impresa agricola rientrano anche quelle collegate alla principale, produttive di beni e servizi, quando abbiano ad oggetto prodotti ottenuti in forma prevalente dalla coltivazione o dall'allevamento ovvero utilizzino in special modo attrezzature e risorse dell'azienda.
Il criterio per individuare le attività connesse diviene quello della prevalenza. In ragione del criterio della prevalenza tutte quelle imprese agricole ove sia prevalente l'esercizio di un'attività commerciale (esercitata senza il rispetto dei canoni stabiliti dall'articolo 2135 c.c.) rispetto alla cura del ciclo biologico rientrano nella definizione di imprenditore commerciale e, quindi, quali imprese commerciali sono sottoponibili alla liquidazione giudiziale.
pag. 3 In altre parole, lo svolgimento di un'attività agricola non pone l'impresa al riparo dalla liquidazione giudiziale se, parallelamente, tale impresa agricola svolga attività di carattere commerciale (v.
Cass.Sez. 1, 17/07/2012 n. 12215).
Pertanto, per valutare l'assoggettabilità del dichiarato imprenditore agricolo alla disciplina della liquidazione giudiziale o meno deve tenersi conto - non tanto dell'ammontare dei debiti e dei ricavi ex art.2 co.1 lett. d) del Codice della Crisi di Impresa, bensì – della circostanza che quei requisiti dimensionali siano o meno riferibili ad attività sussumibili sotto la definizione di imprenditore agricolo ex art 2135 c.c.
L'accertamento peritale è stato ritenuto dalla Corte rilevante ai fini della decisione, tenuto conto delle risultanze della documentazione prodotta dalla parte reclamante, le quali inducevano, in prima approssimazione, a riconoscere non manifestamente infondato il motivo di reclamo.
Ebbene, il C.t.u., all'esito delle operazioni di sua competenza condotte sulla base della documentazione allegata all'incarto processuale dalla parte reclamante, ha accertato che la ditta
“Meridiana Sud di RR LD”:
a) ha svolto l'attività di “Procacciatore d'affari di prodotti ortofrutticoli” dall'1.9.2005 ed ha dichiarato di svolgere dal 28.2.2006 l'attività di “Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi”
(v. Visura camerale storica alla data del 2.6.2024);
b) nella dichiarazione dei redditi “Modello 2011 – anno di imposta 2010” la ditta ha riconosciuto di avere nell'anno in questione svolto in via prevalente attività commerciale, specificamente quella identificata al rigo RF1, colonna 1, con il codice attività 46.31.10 “Commercio all'ingrosso di frutta e verdura” (ha precisato al riguardo il C.t.u.: “il quadro RF deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art.66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario. Si esclude, dall'analisi del modello dichiarativo relativo all'anno 2010, che sia stata esercitata attività di impresa agricola stante la mancata compilazione dei righi RF7, RF8
e RF30 che avrebbero identificato l'esercente attività di impresa agricola …”, pag.9 della relazione peritale);
c) con riguardo alle annualità dal 2011 al 2017 non è stata prodotta documentazione contabile o tributaria oppure altra documentazione (es. registri iva acquisti e vendite, dichiarazioni iva, scritture contabili obbligatorie, ecc.) che consenta di verificare il permanente esercizio di attività commerciale ovvero l'esercizio di un'attività di diversa natura;
il C.t.u. ha precisato che dall'area riservata del Cassetto fiscale – Consultazioni inerenti la posizione della sig.ra RR LD si evince la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per tutti gli anni di imposta dal 2011 al 2017;
pag. 4 d) dalla data del 2.3.2018 la ditta “Meridiana Sud di RR LD” è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Potenza con la qualifica di “impresa agricola” nella sezione speciale intesa come la sezione in cui sono iscritte le imprese che esercitano in via esclusiva o principale un'attività agricola ai sensi dell0'art.2135 c.c.;
e) alla stregua della restante documentazione contabile a partire dal 2018 in poi, il C.t.u. è giunto alla conclusione che la ditta “Meridiana Sud di RR LD” dall'anno 2018 e fino all'anno 2022 abbia esercitato l'attività di impresa agricola ai sensi dell'art.2135 c.c.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'assoggettabilità a fallimento di un'impresa non dipende dalla rilevazione puntuale dell'attività svolta al momento della presentazione della relativa istanza, dovendosi avere riguardo, invece, all'attività da cui origina l'insolvenza. Pertanto, il pregresso svolgimento di attività commerciale è sicuramente rilevante nel caso in cui a quella attività, quantunque cessata, sia riconducibile l'insorgere dei debiti che l'imprenditore “non è in grado di soddisfare regolarmente” (v. Cass. civ., sez. I, Ordinanza, 24 gennaio 2023 n. 2162; Cass. civ., sez. I, 22/02/2019, n.5342).
Peraltro, lo stesso Giudice delle Leggi ha affermato che "l'iscrizione di un'azienda nel registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale rientrante nei parametri di cui all'art. 1 della legge fallimentare" (v. Corte cost. n.104 del 2012; conf. Cass. Sez. 1, 10/12/2005 n. 24995).
In sostanza, deve affermarsi che, una volta accertato l'esercizio in concreto di attività commerciale in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto di un'impresa agricola, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico, ove l'insorgere dei debiti che l'imprenditore “non è in grado di soddisfare regolarmente” sia riconducibile allo svolgimento dell'attività commerciale.
Orbene, alla luce della documentazione prodotta in giudizio e scrutinata dal C.t.u., non può revocarsi in dubbio che la ditta “Meridiana Sud di RR LD” abbia esercitato dall'1.9.2005
l'attività di “Procacciatore d'affari di prodotti ortofrutticoli” e dal 28.2.2006 l'attività di
“Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi”, attività quest'ultima senz'altro esercitata ancora nell'anno 2010, giacché nella dichiarazione dei redditi “Modello 2011” risulta che nell'anno di imposta 2010 la ditta abbia svolto in via prevalente attività commerciale, specificamente quella identificata al rigo RF1, colonna 1, con il codice attività 46.31.10 “Commercio all'ingrosso di frutta e verdura”.
È vero che con riguardo alle annualità dal 2011 al 2017 non risulta essere stata prodotta documentazione contabile o tributaria oppure altra documentazione (es. registri iva acquisti e pag. 5 vendite, dichiarazioni iva, scritture contabili obbligatorie, ecc.) che consenta di verificare il permanente esercizio di attività commerciale ovvero l'esercizio di un'attività di diversa natura.
È altrettanto vero, tuttavia, che a partire dalla data del 2.3.2018 la ditta “Meridiana Sud di RR
LD” risulti iscritta presso il Registro delle Imprese di Potenza con la qualifica di “impresa agricola”
e che il C.t.u. abbia verificato che la medesima ditta dall'anno 2018 e fino all'anno 2022 abbia esercitato l'attività di impresa agricola ai sensi dell'art.2135 c.c.
Di conseguenza, in difetto di elementi di valutazione di segno contrario, è ragionevole presumere che la ditta “Meridiana Sud di RR LD” dal 2011 e fino al 2.3.2018 abbia continuato a svolgere l'attività di “Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi”. Ed invero, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio sulla base dell'art. 2697, comma 2, c.c. e del generale principio di vicinanza della prova, è stato ampiamente chiarito che gravi su chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto (v.Cass. 2153/2023, 3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali»
(v. Cass. nn.16614/2016, 1049/2021, 9353/2022, 9308/2023, 32977/2023).
Tanto precisato, emerge dall'incarto processuale che la società che ha depositato il CP_1
ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta
“Meridiana Sud di RR LD”, abbia agito in forza di un credito di € 63.116,03, oltre interessi di mora, traente origine da una cospicua fornitura-vendita di prodotti agro-alimentari risalente all'annata agraria 2020, a cui non ha mai fatto seguito il pagamento da parte della menzionata ditta, in soccorso della quale è intervenuta la società che nel novembre 2021, a garanzia CP_2 del pagamento di una quota della suindicata somma, ha rilasciato due cambiali per l'importo di €
17.765,17, rimaste anch'esse non onorate.
Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la società ha prodotto CP_1 anche la copia del decreto ingiuntivo n.557/2023 per la somma di € 63.116,03 emesso il 13.11.2024 dal Tribunale di Castrovillari e munito di formula esecutiva.
Poiché sulla base della documentazione contabile (registri iva acquisti e vendite, scritture contabili obbligatorie, ecc.) riferita agli anni dal 2018 in poi il C.t.u. ha verificato che la ditta reclamante dall'anno 2018 e fino all'anno 2022 ha esercitato l'attività di impresa agricola ai sensi dell'art.2135
c.c. e poiché il debito contratto con la società che ha depositato il ricorso per la CP_1
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta “Meridiana Sud di
RR LD”, è riferito a fornitura-vendita di prodotti agro-alimentari risalente all'annata agraria
2020, deve ragionevolmente inferirsi che l'insorgere dei debiti che la predetta ditta non è stata in pag. 6 grado di soddisfare sia riconducibile all'esercizio dell'attività di impresa agricola.
Ne consegue, che, in aderenza all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità sopra evocato, la ditta
“Meridiana Sud di RR LD” non possa essere sottoposta a liquidazione giudiziale in quanto il credito vantato nei suoi confronti dalla società ha avuto origine allorquando è CP_1 indubbio che la ditta medesima esercitasse in via esclusiva o prevalente l'attività agricola.
Pertanto, in accoglimento del reclamo depositato in cancelleria il 4.6.2024, va revocata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ditta “Meridiana Sud di RR LD” come operata con sentenza n.11/2024 emessa il giorno 24.4.2024 dal Tribunale di Matera.
In conformità al disposto di cui all'art. 53 CCII, sono posti a carico della ditta debitrice gli obblighi informativi periodici, con cadenza trimestrale, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che la stessa deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la presente sentenza passi in giudicato. Giova rimarcare che la disposizione dell'art. 53 co.4
CCII non attribuisce alla Corte di Appello poteri facoltativi al riguardo, ma fa scaturire in via automatica e vincolante dalla revoca della liquidazione giudiziale la prescrizione, ad opera della
Corte, degli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
In ordine alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio, le parti reclamate, in quanto soccombenti, vanno condannate in solido al pagamento, in favore della ditta “Meridiana Sud di RR LD”, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore indeterminato;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
A tale proposito, ritiene la Corte che trovino applicazione le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata introdotta con ricorso depositato il 4.6.2024, sicché le prestazioni professionali dei difensori si collocano tutte in epoca successiva all'entrata in vigore delle tariffe di cui al D.M. n.147/2022.
Quanto alle spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, le stesse nella misura liquidata con separato decreto vanno poste a carico solidale delle parti, in quote eguali tra loro, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle pag. 7 parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art.51 Codice della Crisi di Impresa avverso la sentenza n.11/2024 emessa il giorno 24.4.2024 dal
Tribunale di Matera in composizione collegiale, reclamo proposto dalla sig.ra RR LD, in qualità di titolare della ditta “Meridiana Sud di RR LD”, con ricorso depositato in cancelleria il 4.6.2024 nei confronti della Liquidazione Giudiziale della ditta “Meridiana Sud di RR
LD”, in persona del curatore p.t., e nei confronti della società in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., lette le conclusioni rassegnate dal procuratore della parte costituita, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia della Liquidazione Giudiziale della ditta “Meridiana Sud di RR
LD”, in persona del curatore p.t., e della società in persona del legale CP_1
rappresentante p.t.;
- Accoglie il reclamo proposto dalla sig.ra RR LD, in qualità di titolare della ditta
“Meridiana Sud di RR LD”, con ricorso depositato in cancelleria il 4.6.2024 e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ditta “Meridiana Sud di
RR LD”, dichiarazione operata con la sentenza n.11/2024 emessa il giorno 24.4.2024 dal
Tribunale di Matera in composizione collegiale;
- Pone a carico della ditta “Meridiana Sud di RR LD”, ai sensi dell'art.53 CCII, gli obblighi informativi periodici, con cadenza trimestrale, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, obblighi da assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la presente sentenza passi in giudicato;
- Condanna in solido la Liquidazione Giudiziale della ditta “Meridiana Sud di RR LD”, in persona del curatore p.t., e la società in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento, in favore della ditta “Meridiana Sud di RR LD”, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al presente giudizio di reclamo, spese che liquida nella somma complessiva di euro 10.138,00, di cui euro 147,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Pone a carico di tutte le parti, in quote eguali tra loro e con vincolo di solidarietà, le spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Così deciso a Potenza, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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